TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8357/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8357/2020
Oggi 24 febbraio 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Antonio Costa;
per parte convenuta l'avv. Alfredo Miraglia in sostituzione dell'avv. Giallombardo;
Per l'avv. FERRARO DIEGO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Coppola;
tutti i procuratori discutono la causa e si riportano integralmente alle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa
IL GOT dopo la camera di consiglio provvede alla decisione come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 12 nel procedimento civile N. 8357 Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
tra
cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Amministratore pro-tempore dott. , elettivamente Parte_2 domiciliato in al Viale della Libertà n.56, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pt_1
Costa (codice fiscale , numero di fax n.091307835, indirizzo P.E.C C.F._1
dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce all'atto Email_1 di citazione attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ficarazzi (Palermo), via Pt_1
Roma n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Giallombardo (C.f. C.F._3
; Pec: che lo rappresenta e difende giusta procura
[...] Email_2 allegata im atti Convenuto
E nei confronti di (C.F. ), con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. FERRARO DIEGO elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Via Ludovico Ariosto nr. 34 Pt_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Condanna a pagare al di Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
la somma di euro di € 35.188,00 , oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
pagina 2 di 12 2) condanna a tenere indenne il delle somme che Controparte_1 CP_2
questi corrisponderà al Condominio attoreo in ragione di € 33688,00 ( già detratta la franchigia di euro 1500,00) per la sorte, oltre a quelle dovute a titolo di spese di lite;
3) condanna il al pagamento, in favore del Condominio attoreo di due terzi Controparte_2
delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, in € 8328,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
Pone le spese della CTU tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
4) condanna al pagamento, in favore del , Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , il Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore dott. , conveniva
[...] Parte_2 in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, l'ex amministratore rag. nei Controparte_2
confronti del quale lamentava una responsabilità per mala gestio. Riferiva il di Parte_1
avere rilevato nel corso della sua gestione irregolarità gestionali e contabili che avevano alimentato dubbi sull'operato dello stesso, a tal punto che l'assemblea dei condomini decideva di non approvare i rendiconti dei periodi dal 31/10/2012 al 31/07/2014, dal
31/07/2014 al 31/12/2015, dal 31/12/2015 al 31/12/2016 e dal 31/12/2016 al 31/10/2017, e che , essendo venuto meno il rapporto fiduciario, in data 29/10/2017, aveva proceduto alla sua revoca e sostituzione nominando un nuovo amministratore ed affidato l'incarico per la revisione dei rendiconti redatti dall'ex amministratore rag. , ad un revisore contabile, CP_2
dr. , il quale all'esito dell'incarico accertava che << L'assenza di Testimone_1
documentazione probatoria a carattere rilevante, come il registro delle entrate e delle uscite di cassa, di banca e degli assegni bancari o circolari, da tenersi obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 1130 c.c.
pagina 3 di 12 comma 1 punto 7) ha comportato di fatto l'impossibilità di ricostruire le transazioni finanziarie di regolazione delle operazioni a debito ed a credito. In altre parole non è stato possibile verificare ed identificare i soggetti che hanno proceduto ad effettuare – in favore del – i pagamenti a Parte_1 mezzo di denaro contante o con strumenti finanziari tracciabili. >>. In ragione di quanto sopra accertato, attesa la gravità delle riscontrate irregolarità, ai fini di instaurare un corretto contraddittorio, il Revisore in data 14 giugno 2018, alle ore 11,40, presso lo studio dell'Amministratore pro tempore dr. aveva anche richiesto Parte_2
chiarimenti al rag. , al fine di comprendere i criteri e le modalità della tenuta Controparte_2 contabilità condominiale e, quest'ultimo in tale sede confermava di non aver mai tenuto alcun registro ove tracciare i flussi di cassa in entrata ed in uscita, e che il monitoraggio dei crediti verso i condomini avveniva esclusivamente attraverso la tenuta delle cc.dd. “Ricevute di quietanza” che venivano consegnate ai condomini allorquando gli stessi provvedevano a regolarizzare le quote condominiali in contante o con assegno. Riteneva, quindi, parte attrice che il contenuto delle dichiarazioni rese dal rag. al Revisore, come riportate nella CP_2 relazione di revisione – Memorandum di Sintesi- di “natura confessoria” , acclaravano una responsabilità del convenuto nei confronti del attesa la violazione della norma Parte_1
di legge ex art. 1130 c.c. comma 1 punto 7), istitutiva dell'obbligo di tenuta del registro di contabilità. Evidenziava che, le riscontrate omissioni contabili e documentali dallo stesso poste in atto nel corso della gestione amministrativa del Parte_1
, come riscontrate dallo stesso Revisore dr. di Valentino,
[...] Persona_1
faceva emergere irregolarità contabili per un importo totale pari ad € 61.485,94. Riferiva che a fronte dell'evidenziata irregolarità contabile, i condomini, nella seduta assembleare del
07/03/2019, preso atto di quanto accertato dal Revisore nominato, avevano comunque deliberato di limitare le proprie contestazioni nei confronti dell'ex amministratore soltanto ad alcune voci irregolari di bilancio presenti a partire dal mese di gennaio 2013 e fino al mese di ottobre 2017, in particolare : l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 544,00 per “ spese amministrazione ” ; l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”; l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 30,00 per “
Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”, e ciò avuto riguardo al fatto che in ordine al compenso dell'amministratore non sussisteva alcuna delibera che lo quantificasse e che anche per le altre due voci di spesa non erano stati rinvenuti documenti giustificativi, che , anzi, con pagina 4 di 12 particolare riguardo alla voce “Spese Amministrazione” pari ad € 544,00 mensili, lo stesso aveva dichiarato al Revisore, che il compenso stabilito dall'assemblea e per il quale CP_2
veniva emessa fattura (fatture peraltro non rinvenute agli atti del condominio) era di € 250,00 mensili mentre l'addebito di € 544,00 costituiva un rimborso spese non fatturato (cfr. all. doc.
n.7 – Relazione di revisione – pag. 45-46 - vedi allegato 7 alla relazione) . Riferiva, ancora, che comparando il saldo del conto corrente condominiale, da lui indicato in € 36.620,00 nel rendiconto al 31.10.2017, con l'effettivo saldo evidenziato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017, ove tale saldo risulta pari ad € 26.602,55, si evidenziava uno scostamento di ben € 10.017,45 tra i due valori. A fronte delle suddette evidenze contabili il
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, dott. Parte_1
diffidava, senza esito, con raccomandata A.R. del 01 aprile 2019 , Parte_2 ricevuta in data 08/04/2019, il rag. alla restituzione della somma di € Controparte_2
35.188,00 da lui indebitamente trattenuta, oltre alla refusione della somma di € 10.017,45 quale pareggio tra il saldo riportato nel rendiconto al 31/10/2017 e il saldo riportato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017.
Si costituiva il convenuto rag. con rituale comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, il quale resisteva, nel merito, alle avverse domande, negando che vi fosse mai stata
“mala gestio”, contestando tutte le somme richieste;
evidenziava di avere amministrato il
Condominio attoreo continuativamente dal 1985 al 2017 e che l'Assemblea Condominiale aveva da sempre regolarmente approvato tutti i rendiconti fino a settembre 2012, come da delibera che produceva ( doc.
1 - rendiconto agosto 2010 - settembre 2012 e delibera di approvazione) ove risultavano annotate tutte le spese condominiali, compresi -per quel che interessa ai fini del presente giudizio- € 544,00 mensili per il compenso dell'amministratore
(cfr. doc.
1 - Tab. 4 voce "Amministrazione"), € 30,00 mensili per le "trasmissioni telematiche" ,
€ 26,00 mensili al portiere dello stabile per le pulizie dell'androne e delle scale;
formulava poi domanda riconvenzionale di pagamento per la somma pari ad euro 3.977,91 , quale saldo della maggior somma di € 8.705,91, a titolo di compenso extra riconosciuto dall'assemblea con delibera del 27.10.2010 che allegava in atti, nell'ambito di lavori di manutenzione dello stabile chiedeva , infine , di chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la CP_5 [...]
, con la quale aveva stipulato la polizza a copertura dei rischi Controparte_6
pagina 5 di 12 professionali connessi alla responsabilità civile , che allegava in copia e ciò al fine di essere tenuto indenne in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione la compagnia di la quale, ritenendo la domanda attorea Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, e non contestando l'esistenza tra le parti della Polizza per responsabilità professionale, in via preliminare eccepiva la sua inoperatività sotto diversi profili, in particolare assumeva che avendo l'oggetto di causa esclusivamente la restituzione di somme “indebitamente incassate” e/o “trattenute” dall'Assicurato, la garanzia dalla
Compagnia prestata operava soltanto a titolo di “risarcimento per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale […]” (cfr. art. 2.1
“Rischio Assicurato” delle Condizioni Generali di Assicurazione); sotto altro profilo, riteneva non operatività della polizza poichè la stessa non ricomprendeva la “responsabilità civile dell'assicurato” per “atti, fatti o circostanze di cui l'assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento” (cfr. art. 2.3 “Esclusioni” lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione) nonché la perdita “totale o parziale del diritto all'indennizzo” o “cessazione dell'assicurazione” ex art. 1898 c.c. stante che, seppur il sig. al momento della sottoscrizione della infradescritta polizza, fosse a CP_2
conoscenza “di atti o fatti che, riferiti all'ultimo quinquennio, abbiano dato o possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione” - alla luce, in particolare, dell'assemblea condominiale del “26.02.2018” ove veniva deliberata la
“revisione dei rendiconti” - nulla ha alla Compagnia in proposito comunicato, venendo, così,
a porre in essere un comportamento censurabile ai sensi e per gli effetti dell'“art. 1.1”
(“dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio”) e dell'“art. 1.2” (“diminuzione o aggravamento del rischio”) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
ed infine, nella non temuta ipotesi di operatività della polizza in oggetto e di accertata responsabilità del sig. , invocava l'applicazione della “franchigia fissa” pari Controparte_2
ad “€ 1.500,00” .
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ed acquisite le rispettive allegazioni documentali, ammesse ed espletate l'interrogatorio formale di parte convenuta e pagina 6 di 12 prova per testi ed espletata una ctu tecnico-contabile , sulle conclusioni rassegante dalle parti la causa è stata posta in decisone.
Ciò posto la domanda di parte attrice è fondata e trova accoglimento nei termini che seguono.
Parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità per mala gestio del convenuto, con condanna al risarcimento del danno, per avere lo stesso mal gestito l'amministrazione del durante il suo mandato. Parte_1
Nello specifico, il ha chiesto la condanna del al pagamento € Parte_1 CP_2
35.188,0032, importo costituito dalla somma di specifiche singole voci di danno, corrispondenti a diverse inadempienze ascritte al nel periodo di esercizio Pt_4
dell'incarico di amministratore condominiale, e integranti, alla fine, la mala gestio contestata allo stesso e, precisamente: 1) l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 544,00 per
“Spese di amministrazione”; 2)- l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”;3) - l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 30,00 per “
Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”; 4) oltre alla ulteriore somma di € 10.017,45, quale pareggio tra il saldo riportato nel rendiconto al 31/10/2017 e il saldo riportato nell'estratto conto bancario relativo al IVtrimestre 2017.
Preliminarmente, appare utile effettuare un breve richiamo ai principi fondamentali in tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio, onde accertare se nella fattispecie ne ricorrano i presupposti. Come noto, l'amministrazione del è assimilabile al Parte_1 mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato.
Pertanto, l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio.
In ogni caso, l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri (in tal senso, Tribunale Roma sez. V,
31/05/2022, n.8568).
Sul punto, va poi ulteriormente precisato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del pagina 7 di 12 suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone (Tribunale Reggio Emilia sez.
II, 03/08/2020, n.815).
Va , ancora osservato, quanto all'eccepita mancata impugnazione dei bilanci consuntivi e l'approvazione delle delibere assembleari delle spese contestate nel presente giudizio , come dedotto dall'amministratore convenuto in ragione delle proprie difese, che è sempre consentita l'azione di responsabilità promossa dal nei confronti Parte_1
dell'amministratore revocato anche dopo l'approvazione del rendiconto condominiale atteso che non è ipotizzabile che l'approvazione di delibere assembleari , anche votate all'unanimità, possa trasformare un atto gestorio illecito in lecito.
Ciò premesso, e venendo alla fattispecie de qua, come chiarito dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio del Dott. (le cui conclusioni appaiono condivisibili e rispetto alla Persona_2
quali le parti, nelle rispettive difese conclusive, non hanno mosso significative contestazioni) occorre rilevare che quanto alla tenuta dei registri condominiali , il CTU, dopo aver precisato che “Il rendiconto condominiale viene redatto ogni anno dall'Amministratore del e Parte_1 sottoposto all'assemblea per la sua approvazione con lo scopo di rendere nota ai condomini la situazione patrimoniale del afferente le entrate e le uscite e che prima della riforma del del Parte_1 Parte_1
2012, entrata in vigore nel 2013, veniva richiesto che l'Amministratore rendesse il conto della sua gestione in “maniera generica” mentre dopo la riforma il rendiconto andava redatto secondo i criteri guida dettati dall'art. 1130 bis c.c. e deve contenere determinati elementi ritenuti imprescindibili, tra cui il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa”, accertava che dall'analisi della documentazione in atti non era stato rinvenuto il registro di contabilità previsto dalla normativa .
Da tale accertamento ne discende la non conformità a quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c.
(introdotto a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2012, entrata in vigore il
18.06.2013), che ha statuito in maniera precisa che il "rendiconto condominiale" deve contenere "..le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da Parte_1
pagina 8 di 12 consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Quanto alla correttezza ed esattezza della cassa condominiale, all'esito delle elaborazioni effettuate, il CTU ha accertato l'assenza della documentazione giustificativa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) inerente le voci di spese contestate per un totale € 35.188,00 e che le somme addebitate nei rendiconti oggetto di contestazione (da gennaio 2013 a ottobre 2017), ossia l'addebito mensile della somma pari ad € 544,00 per “ spese amministrazione ”; l'addebito mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”; l'addebito mensile della somma pari ad € 30,00 per “Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ” , ne rilevava l'effettiva assenza di documentazione giustificativa.
La circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso convenuto che, in sede di CP_2 interrogatorio formale, alla domanda “Vero è che ho autonomamente addebitato ai condomini la somma mensile di € 544,00 per “ spese amministrazione ”, di € 26,00 mensili per “ Generi di pulizia ”,
e di € 30,00 per “ Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”, in assenza di delibere autorizzative;
ha risposto : E' vero;
ed alla domanda successiva ADR:
6. Vero è che tutte le superiori voci di spesa risultano sfornite di fatturazione e che le stesse risultano anche sfornite di documentazione giustificativa;
ha così risposto “Per la spesa di euro di 544, 00 era il mio compenso previsto e deliberato al momento della mia nomina, per i generi di pulizia invece era un compenso forfettario corrisposto al portiere per la pulizia delle scale, e per la somma di euro 30,00 sono invece tutte attività di invio della documentazione ad enti, poiché con l'entrata in vigore del libro unico del lavoro e della trasmissione esclusivamente telematica della documentazione agli enti è stata previsa questa spesa. Confermo che sono sfornite di documenti giustificativi “.
Nè vale a sopperire l'assenza di documentazione giustificativa , quanto sostenuto dal convenuto , ovvero che trattasi di spese per servizi effettivamente resi nell'interesse del
, atteso che tale modus operandi ( difetto di documentazione giustificativa delle Parte_1
spese e di un accordo con il ) non ha consentito ai condomini di verificare se Parte_1
l'importo annotato nei rendiconti sia o meno correttamente addebitato nella gestione.
Il Ctu, pertanto, all'esito delle elaborazioni effettuate, analiticamente riportate nell'elaborato alle pag.10/11 , in risposta al quesito posto per la parte relativa alla somma di “...€ 35.188,00 a pagina 9 di 12 titolo di restituzione delle somme da lui indebitamente ripartite e incassate…” ha verificato che la somma effettivamente addebitata e ripartita in assenza di giustificativi di spesa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) ammontava ad €. 35.188,00.
Quanto, invece, alla ulteriore somma richiesta dal pari ad € 10.017,45 , somma, Parte_1
a dire del indebitamente trattenuta e riscontrata dalla comparazione tra il Parte_1
saldo del conto corrente condominiale indicato in € 36.620,00 nel rendiconto al 31.10.2017e
l'effettivo saldo evidenziato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017 pari ad €
26.602,55,
Il CTU, pur in assenza del registro di contabilità previsto dall'art. 1130 bis c.c. come già evidenziato in precedenza , ai fini della superiore verifica, ha dapprima proceduto a confrontare il saldo dell'estratto del conto corrente depositato agli atti di causa , con quanto riportato nel rendiconto condominiale. A tal riguardo, il ctu rilevava che rispetto al saldo del conto corrente al 31/10/2017 pari ad €. 26.602,55 il saldo del rendiconto, sempre al
31/10/2017, ammontava ad €. 36.620,00 con una differenza pari ad €. 10.017,45; ha, per questo, provveduto ( come dall'all.6 dell'elaborato peritale) a ricostruire i saldi progressivi dell'estratto conto bancario successivamente al 31/10/2027 fino all'1/12/2017, fatta eccezione per l'addebito relativo al pagamento dello stipendio di novembre del portiere (riferito al mese di novembre e pertanto, non ricompreso nella chiusura del mese di ottobre), ed ha accertato che dalla superiore ricostruzione risulta un saldo sostanzialmente uguale a quanto riportato dall'amministratore nel proprio rendiconto. (Saldo RENDICONTO € 36.620,00 saldo BANCA
UNICREDIT € 36,619,91).
Ha pertanto concluso che riconciliando il saldo del rendiconto condominiale al 31/10/2017 con il saldo del conto corrente Unicredit alla data dell'1/12/2017, i due importi sostanzialmente coincidono (fatta eccezione per l'importo di €. 1.537,71 che corrisponde allo stipendio del portiere relativo al mese di novembre 2017).
Ebbene, alla luce delle elaborazioni effettuate dal CTU e dei principi sopra richiamati in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, deve ritenersi fondata la pretesa del
Condominio attore di condanna del convenuto al pagamento della somma CP_2
addebitata e ripartita in assenza di giustificativi di spesa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) , per come accertata dal CTU e che ammonta ad €. 35.188,00.
pagina 10 di 12 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna del Sig. al CP_2
pagamento, in favore del della somma di € 10.017,45 a titolo di somma Parte_1
indebitamente trattenuta, posto che seppure emerge una discrasia alla data del rendiconto del
31 ottobre 2017 ed il saldo del conto corrente, è stato accertato dal ctu ( a mezzo della scheda contabile elaborato nell'all.6) che dall'esame dell'estratto conto bancario depositato ( all. 5 produzione parte convenuta) alla data del 01.12.2017 risulta un saldo finale pari ad euro
35083,20 e che se sommata la mensilità di novembre corrisposta al portiere, pari ad euro
1536,71, si perviene ad un saldo di euro 36.619,91.
Venendo , all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, afferente il pagamento del saldo di un compenso extra deliberato dai condomini con il verbale assembleare del 27.10.2013 , e fermamente contestato da parte attrice con al memoria ex art. 183 VI comma nr 1 cpc.
La domanda va rigettata atteso che , a parte la delibera del 27.10.2013 con la quale l'assemblea riconosce all'amministrator 1%sull'imponibile dei lavori di ristrutturazione contabilizzato su ogni SAl che il direttore dei lavori quantificherà” ed il certificato di fine lavori, detta voce di spesa non risulta né contabilizzata nè ripartita nei rendiconti redatti.
Non può infatti essere sottaciuto come dall'esame dei rendiconti depositati la somma richiesta in pagamento non risulta inserita tra le voci “ Spese da ripartire”.
Va , invece , accolta la domanda di garanzia formulata dal con la quale ha chiesto di CP_2 essere garantito dalla compagnia presso la quale è Controparte_1
assicurato per la responsabilità civile professionale.
Contro tale domanda, la - che in prima battuta deduce per la inesistenza di CP_1 responsabilità professionale a carico del – in caso di accertamento di responsabilità e CP_2
consequenziale condanna al risarcimento del danno, in via preliminare chiede che la copertura assicurativa sia dichiarata non operativa a mente del fatto che oggetto della domanda del condominio è la restituzione di somme “indebitamente incassate” e/o
“trattenute” dall'Assicurato, mentre la garanzia dalla Compagnia prestata opera a titolo di
“risarcimento per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale […]” (cfr. art. 2.1 “Rischio Assicurato” delle pagina 11 di 12 Condizioni Generali di Assicurazione). Indi, ha chiesto che si tenga conto della franchigia fissa “ pari ad “ euro 1500,00”prevista nelle condizioni contrattuali di polizza .
Non può trovare applicazione alla presente fattispecie l'art. 1900 c.c., poiché i fatti contestati e dati per accertati a carico del non possono qualificarsi come connotati da dolo o CP_2
colpa grave, alla luce dei criteri di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto della complessità dell'attività di gestone di un condominio di dimensioni medie, quale quello odierno attore.
Trova applicazione, alla fattispecie, la clausola 2.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenza che deve tenere indenne l'assicurato per la Controparte_1 somma ridotta della franchigia prevista in ragione fissa di euro 1500,00 che trova applicazione alla specie .
Pertanto, la Compagnia deve indennizzare l'assicurato in ragione di quanto il è CP_2 tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) cagionati al Condominio attoreo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia ( considerati gli esiti complessivi della CTU), ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra parte attrice e parte convenuta di 1/3 le spese di lite del presente giudizio, ponendo o CP_2 restanti due terzi a carico del che è rimasto prevalentemente soccombente. Dette CP_2
spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 8328,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
le spese di ctu tecnica sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nei rapporti tra il e la Compagnia assicurativa, stante la sua prevalente CP_2
soccombenza, questa deve rifondere all'assicurato le spese, che si liquidano in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo all'udienza del 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8357/2020
Oggi 24 febbraio 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Antonio Costa;
per parte convenuta l'avv. Alfredo Miraglia in sostituzione dell'avv. Giallombardo;
Per l'avv. FERRARO DIEGO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Coppola;
tutti i procuratori discutono la causa e si riportano integralmente alle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa
IL GOT dopo la camera di consiglio provvede alla decisione come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 12 nel procedimento civile N. 8357 Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
tra
cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Amministratore pro-tempore dott. , elettivamente Parte_2 domiciliato in al Viale della Libertà n.56, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pt_1
Costa (codice fiscale , numero di fax n.091307835, indirizzo P.E.C C.F._1
dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce all'atto Email_1 di citazione attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ficarazzi (Palermo), via Pt_1
Roma n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Giallombardo (C.f. C.F._3
; Pec: che lo rappresenta e difende giusta procura
[...] Email_2 allegata im atti Convenuto
E nei confronti di (C.F. ), con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. FERRARO DIEGO elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Via Ludovico Ariosto nr. 34 Pt_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Condanna a pagare al di Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
la somma di euro di € 35.188,00 , oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
pagina 2 di 12 2) condanna a tenere indenne il delle somme che Controparte_1 CP_2
questi corrisponderà al Condominio attoreo in ragione di € 33688,00 ( già detratta la franchigia di euro 1500,00) per la sorte, oltre a quelle dovute a titolo di spese di lite;
3) condanna il al pagamento, in favore del Condominio attoreo di due terzi Controparte_2
delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, in € 8328,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
Pone le spese della CTU tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
4) condanna al pagamento, in favore del , Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , il Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore dott. , conveniva
[...] Parte_2 in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, l'ex amministratore rag. nei Controparte_2
confronti del quale lamentava una responsabilità per mala gestio. Riferiva il di Parte_1
avere rilevato nel corso della sua gestione irregolarità gestionali e contabili che avevano alimentato dubbi sull'operato dello stesso, a tal punto che l'assemblea dei condomini decideva di non approvare i rendiconti dei periodi dal 31/10/2012 al 31/07/2014, dal
31/07/2014 al 31/12/2015, dal 31/12/2015 al 31/12/2016 e dal 31/12/2016 al 31/10/2017, e che , essendo venuto meno il rapporto fiduciario, in data 29/10/2017, aveva proceduto alla sua revoca e sostituzione nominando un nuovo amministratore ed affidato l'incarico per la revisione dei rendiconti redatti dall'ex amministratore rag. , ad un revisore contabile, CP_2
dr. , il quale all'esito dell'incarico accertava che << L'assenza di Testimone_1
documentazione probatoria a carattere rilevante, come il registro delle entrate e delle uscite di cassa, di banca e degli assegni bancari o circolari, da tenersi obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 1130 c.c.
pagina 3 di 12 comma 1 punto 7) ha comportato di fatto l'impossibilità di ricostruire le transazioni finanziarie di regolazione delle operazioni a debito ed a credito. In altre parole non è stato possibile verificare ed identificare i soggetti che hanno proceduto ad effettuare – in favore del – i pagamenti a Parte_1 mezzo di denaro contante o con strumenti finanziari tracciabili. >>. In ragione di quanto sopra accertato, attesa la gravità delle riscontrate irregolarità, ai fini di instaurare un corretto contraddittorio, il Revisore in data 14 giugno 2018, alle ore 11,40, presso lo studio dell'Amministratore pro tempore dr. aveva anche richiesto Parte_2
chiarimenti al rag. , al fine di comprendere i criteri e le modalità della tenuta Controparte_2 contabilità condominiale e, quest'ultimo in tale sede confermava di non aver mai tenuto alcun registro ove tracciare i flussi di cassa in entrata ed in uscita, e che il monitoraggio dei crediti verso i condomini avveniva esclusivamente attraverso la tenuta delle cc.dd. “Ricevute di quietanza” che venivano consegnate ai condomini allorquando gli stessi provvedevano a regolarizzare le quote condominiali in contante o con assegno. Riteneva, quindi, parte attrice che il contenuto delle dichiarazioni rese dal rag. al Revisore, come riportate nella CP_2 relazione di revisione – Memorandum di Sintesi- di “natura confessoria” , acclaravano una responsabilità del convenuto nei confronti del attesa la violazione della norma Parte_1
di legge ex art. 1130 c.c. comma 1 punto 7), istitutiva dell'obbligo di tenuta del registro di contabilità. Evidenziava che, le riscontrate omissioni contabili e documentali dallo stesso poste in atto nel corso della gestione amministrativa del Parte_1
, come riscontrate dallo stesso Revisore dr. di Valentino,
[...] Persona_1
faceva emergere irregolarità contabili per un importo totale pari ad € 61.485,94. Riferiva che a fronte dell'evidenziata irregolarità contabile, i condomini, nella seduta assembleare del
07/03/2019, preso atto di quanto accertato dal Revisore nominato, avevano comunque deliberato di limitare le proprie contestazioni nei confronti dell'ex amministratore soltanto ad alcune voci irregolari di bilancio presenti a partire dal mese di gennaio 2013 e fino al mese di ottobre 2017, in particolare : l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 544,00 per “ spese amministrazione ” ; l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”; l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 30,00 per “
Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”, e ciò avuto riguardo al fatto che in ordine al compenso dell'amministratore non sussisteva alcuna delibera che lo quantificasse e che anche per le altre due voci di spesa non erano stati rinvenuti documenti giustificativi, che , anzi, con pagina 4 di 12 particolare riguardo alla voce “Spese Amministrazione” pari ad € 544,00 mensili, lo stesso aveva dichiarato al Revisore, che il compenso stabilito dall'assemblea e per il quale CP_2
veniva emessa fattura (fatture peraltro non rinvenute agli atti del condominio) era di € 250,00 mensili mentre l'addebito di € 544,00 costituiva un rimborso spese non fatturato (cfr. all. doc.
n.7 – Relazione di revisione – pag. 45-46 - vedi allegato 7 alla relazione) . Riferiva, ancora, che comparando il saldo del conto corrente condominiale, da lui indicato in € 36.620,00 nel rendiconto al 31.10.2017, con l'effettivo saldo evidenziato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017, ove tale saldo risulta pari ad € 26.602,55, si evidenziava uno scostamento di ben € 10.017,45 tra i due valori. A fronte delle suddette evidenze contabili il
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, dott. Parte_1
diffidava, senza esito, con raccomandata A.R. del 01 aprile 2019 , Parte_2 ricevuta in data 08/04/2019, il rag. alla restituzione della somma di € Controparte_2
35.188,00 da lui indebitamente trattenuta, oltre alla refusione della somma di € 10.017,45 quale pareggio tra il saldo riportato nel rendiconto al 31/10/2017 e il saldo riportato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017.
Si costituiva il convenuto rag. con rituale comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, il quale resisteva, nel merito, alle avverse domande, negando che vi fosse mai stata
“mala gestio”, contestando tutte le somme richieste;
evidenziava di avere amministrato il
Condominio attoreo continuativamente dal 1985 al 2017 e che l'Assemblea Condominiale aveva da sempre regolarmente approvato tutti i rendiconti fino a settembre 2012, come da delibera che produceva ( doc.
1 - rendiconto agosto 2010 - settembre 2012 e delibera di approvazione) ove risultavano annotate tutte le spese condominiali, compresi -per quel che interessa ai fini del presente giudizio- € 544,00 mensili per il compenso dell'amministratore
(cfr. doc.
1 - Tab. 4 voce "Amministrazione"), € 30,00 mensili per le "trasmissioni telematiche" ,
€ 26,00 mensili al portiere dello stabile per le pulizie dell'androne e delle scale;
formulava poi domanda riconvenzionale di pagamento per la somma pari ad euro 3.977,91 , quale saldo della maggior somma di € 8.705,91, a titolo di compenso extra riconosciuto dall'assemblea con delibera del 27.10.2010 che allegava in atti, nell'ambito di lavori di manutenzione dello stabile chiedeva , infine , di chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la CP_5 [...]
, con la quale aveva stipulato la polizza a copertura dei rischi Controparte_6
pagina 5 di 12 professionali connessi alla responsabilità civile , che allegava in copia e ciò al fine di essere tenuto indenne in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione la compagnia di la quale, ritenendo la domanda attorea Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, e non contestando l'esistenza tra le parti della Polizza per responsabilità professionale, in via preliminare eccepiva la sua inoperatività sotto diversi profili, in particolare assumeva che avendo l'oggetto di causa esclusivamente la restituzione di somme “indebitamente incassate” e/o “trattenute” dall'Assicurato, la garanzia dalla
Compagnia prestata operava soltanto a titolo di “risarcimento per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale […]” (cfr. art. 2.1
“Rischio Assicurato” delle Condizioni Generali di Assicurazione); sotto altro profilo, riteneva non operatività della polizza poichè la stessa non ricomprendeva la “responsabilità civile dell'assicurato” per “atti, fatti o circostanze di cui l'assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento” (cfr. art. 2.3 “Esclusioni” lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione) nonché la perdita “totale o parziale del diritto all'indennizzo” o “cessazione dell'assicurazione” ex art. 1898 c.c. stante che, seppur il sig. al momento della sottoscrizione della infradescritta polizza, fosse a CP_2
conoscenza “di atti o fatti che, riferiti all'ultimo quinquennio, abbiano dato o possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione” - alla luce, in particolare, dell'assemblea condominiale del “26.02.2018” ove veniva deliberata la
“revisione dei rendiconti” - nulla ha alla Compagnia in proposito comunicato, venendo, così,
a porre in essere un comportamento censurabile ai sensi e per gli effetti dell'“art. 1.1”
(“dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio”) e dell'“art. 1.2” (“diminuzione o aggravamento del rischio”) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
ed infine, nella non temuta ipotesi di operatività della polizza in oggetto e di accertata responsabilità del sig. , invocava l'applicazione della “franchigia fissa” pari Controparte_2
ad “€ 1.500,00” .
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ed acquisite le rispettive allegazioni documentali, ammesse ed espletate l'interrogatorio formale di parte convenuta e pagina 6 di 12 prova per testi ed espletata una ctu tecnico-contabile , sulle conclusioni rassegante dalle parti la causa è stata posta in decisone.
Ciò posto la domanda di parte attrice è fondata e trova accoglimento nei termini che seguono.
Parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità per mala gestio del convenuto, con condanna al risarcimento del danno, per avere lo stesso mal gestito l'amministrazione del durante il suo mandato. Parte_1
Nello specifico, il ha chiesto la condanna del al pagamento € Parte_1 CP_2
35.188,0032, importo costituito dalla somma di specifiche singole voci di danno, corrispondenti a diverse inadempienze ascritte al nel periodo di esercizio Pt_4
dell'incarico di amministratore condominiale, e integranti, alla fine, la mala gestio contestata allo stesso e, precisamente: 1) l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 544,00 per
“Spese di amministrazione”; 2)- l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”;3) - l'addebito sistematico mensile della somma pari ad € 30,00 per “
Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”; 4) oltre alla ulteriore somma di € 10.017,45, quale pareggio tra il saldo riportato nel rendiconto al 31/10/2017 e il saldo riportato nell'estratto conto bancario relativo al IVtrimestre 2017.
Preliminarmente, appare utile effettuare un breve richiamo ai principi fondamentali in tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio, onde accertare se nella fattispecie ne ricorrano i presupposti. Come noto, l'amministrazione del è assimilabile al Parte_1 mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato.
Pertanto, l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio.
In ogni caso, l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri (in tal senso, Tribunale Roma sez. V,
31/05/2022, n.8568).
Sul punto, va poi ulteriormente precisato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del pagina 7 di 12 suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone (Tribunale Reggio Emilia sez.
II, 03/08/2020, n.815).
Va , ancora osservato, quanto all'eccepita mancata impugnazione dei bilanci consuntivi e l'approvazione delle delibere assembleari delle spese contestate nel presente giudizio , come dedotto dall'amministratore convenuto in ragione delle proprie difese, che è sempre consentita l'azione di responsabilità promossa dal nei confronti Parte_1
dell'amministratore revocato anche dopo l'approvazione del rendiconto condominiale atteso che non è ipotizzabile che l'approvazione di delibere assembleari , anche votate all'unanimità, possa trasformare un atto gestorio illecito in lecito.
Ciò premesso, e venendo alla fattispecie de qua, come chiarito dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio del Dott. (le cui conclusioni appaiono condivisibili e rispetto alla Persona_2
quali le parti, nelle rispettive difese conclusive, non hanno mosso significative contestazioni) occorre rilevare che quanto alla tenuta dei registri condominiali , il CTU, dopo aver precisato che “Il rendiconto condominiale viene redatto ogni anno dall'Amministratore del e Parte_1 sottoposto all'assemblea per la sua approvazione con lo scopo di rendere nota ai condomini la situazione patrimoniale del afferente le entrate e le uscite e che prima della riforma del del Parte_1 Parte_1
2012, entrata in vigore nel 2013, veniva richiesto che l'Amministratore rendesse il conto della sua gestione in “maniera generica” mentre dopo la riforma il rendiconto andava redatto secondo i criteri guida dettati dall'art. 1130 bis c.c. e deve contenere determinati elementi ritenuti imprescindibili, tra cui il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa”, accertava che dall'analisi della documentazione in atti non era stato rinvenuto il registro di contabilità previsto dalla normativa .
Da tale accertamento ne discende la non conformità a quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c.
(introdotto a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2012, entrata in vigore il
18.06.2013), che ha statuito in maniera precisa che il "rendiconto condominiale" deve contenere "..le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da Parte_1
pagina 8 di 12 consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Quanto alla correttezza ed esattezza della cassa condominiale, all'esito delle elaborazioni effettuate, il CTU ha accertato l'assenza della documentazione giustificativa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) inerente le voci di spese contestate per un totale € 35.188,00 e che le somme addebitate nei rendiconti oggetto di contestazione (da gennaio 2013 a ottobre 2017), ossia l'addebito mensile della somma pari ad € 544,00 per “ spese amministrazione ”; l'addebito mensile della somma pari ad € 26,00 per “ Generi di pulizia ”; l'addebito mensile della somma pari ad € 30,00 per “Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ” , ne rilevava l'effettiva assenza di documentazione giustificativa.
La circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso convenuto che, in sede di CP_2 interrogatorio formale, alla domanda “Vero è che ho autonomamente addebitato ai condomini la somma mensile di € 544,00 per “ spese amministrazione ”, di € 26,00 mensili per “ Generi di pulizia ”,
e di € 30,00 per “ Trasmissioni telematiche o trasmissioni ad enti ”, in assenza di delibere autorizzative;
ha risposto : E' vero;
ed alla domanda successiva ADR:
6. Vero è che tutte le superiori voci di spesa risultano sfornite di fatturazione e che le stesse risultano anche sfornite di documentazione giustificativa;
ha così risposto “Per la spesa di euro di 544, 00 era il mio compenso previsto e deliberato al momento della mia nomina, per i generi di pulizia invece era un compenso forfettario corrisposto al portiere per la pulizia delle scale, e per la somma di euro 30,00 sono invece tutte attività di invio della documentazione ad enti, poiché con l'entrata in vigore del libro unico del lavoro e della trasmissione esclusivamente telematica della documentazione agli enti è stata previsa questa spesa. Confermo che sono sfornite di documenti giustificativi “.
Nè vale a sopperire l'assenza di documentazione giustificativa , quanto sostenuto dal convenuto , ovvero che trattasi di spese per servizi effettivamente resi nell'interesse del
, atteso che tale modus operandi ( difetto di documentazione giustificativa delle Parte_1
spese e di un accordo con il ) non ha consentito ai condomini di verificare se Parte_1
l'importo annotato nei rendiconti sia o meno correttamente addebitato nella gestione.
Il Ctu, pertanto, all'esito delle elaborazioni effettuate, analiticamente riportate nell'elaborato alle pag.10/11 , in risposta al quesito posto per la parte relativa alla somma di “...€ 35.188,00 a pagina 9 di 12 titolo di restituzione delle somme da lui indebitamente ripartite e incassate…” ha verificato che la somma effettivamente addebitata e ripartita in assenza di giustificativi di spesa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) ammontava ad €. 35.188,00.
Quanto, invece, alla ulteriore somma richiesta dal pari ad € 10.017,45 , somma, Parte_1
a dire del indebitamente trattenuta e riscontrata dalla comparazione tra il Parte_1
saldo del conto corrente condominiale indicato in € 36.620,00 nel rendiconto al 31.10.2017e
l'effettivo saldo evidenziato nell'estratto conto bancario relativo al IV trimestre 2017 pari ad €
26.602,55,
Il CTU, pur in assenza del registro di contabilità previsto dall'art. 1130 bis c.c. come già evidenziato in precedenza , ai fini della superiore verifica, ha dapprima proceduto a confrontare il saldo dell'estratto del conto corrente depositato agli atti di causa , con quanto riportato nel rendiconto condominiale. A tal riguardo, il ctu rilevava che rispetto al saldo del conto corrente al 31/10/2017 pari ad €. 26.602,55 il saldo del rendiconto, sempre al
31/10/2017, ammontava ad €. 36.620,00 con una differenza pari ad €. 10.017,45; ha, per questo, provveduto ( come dall'all.6 dell'elaborato peritale) a ricostruire i saldi progressivi dell'estratto conto bancario successivamente al 31/10/2027 fino all'1/12/2017, fatta eccezione per l'addebito relativo al pagamento dello stipendio di novembre del portiere (riferito al mese di novembre e pertanto, non ricompreso nella chiusura del mese di ottobre), ed ha accertato che dalla superiore ricostruzione risulta un saldo sostanzialmente uguale a quanto riportato dall'amministratore nel proprio rendiconto. (Saldo RENDICONTO € 36.620,00 saldo BANCA
UNICREDIT € 36,619,91).
Ha pertanto concluso che riconciliando il saldo del rendiconto condominiale al 31/10/2017 con il saldo del conto corrente Unicredit alla data dell'1/12/2017, i due importi sostanzialmente coincidono (fatta eccezione per l'importo di €. 1.537,71 che corrisponde allo stipendio del portiere relativo al mese di novembre 2017).
Ebbene, alla luce delle elaborazioni effettuate dal CTU e dei principi sopra richiamati in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, deve ritenersi fondata la pretesa del
Condominio attore di condanna del convenuto al pagamento della somma CP_2
addebitata e ripartita in assenza di giustificativi di spesa (delibera assembleare, fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) , per come accertata dal CTU e che ammonta ad €. 35.188,00.
pagina 10 di 12 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna del Sig. al CP_2
pagamento, in favore del della somma di € 10.017,45 a titolo di somma Parte_1
indebitamente trattenuta, posto che seppure emerge una discrasia alla data del rendiconto del
31 ottobre 2017 ed il saldo del conto corrente, è stato accertato dal ctu ( a mezzo della scheda contabile elaborato nell'all.6) che dall'esame dell'estratto conto bancario depositato ( all. 5 produzione parte convenuta) alla data del 01.12.2017 risulta un saldo finale pari ad euro
35083,20 e che se sommata la mensilità di novembre corrisposta al portiere, pari ad euro
1536,71, si perviene ad un saldo di euro 36.619,91.
Venendo , all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, afferente il pagamento del saldo di un compenso extra deliberato dai condomini con il verbale assembleare del 27.10.2013 , e fermamente contestato da parte attrice con al memoria ex art. 183 VI comma nr 1 cpc.
La domanda va rigettata atteso che , a parte la delibera del 27.10.2013 con la quale l'assemblea riconosce all'amministrator 1%sull'imponibile dei lavori di ristrutturazione contabilizzato su ogni SAl che il direttore dei lavori quantificherà” ed il certificato di fine lavori, detta voce di spesa non risulta né contabilizzata nè ripartita nei rendiconti redatti.
Non può infatti essere sottaciuto come dall'esame dei rendiconti depositati la somma richiesta in pagamento non risulta inserita tra le voci “ Spese da ripartire”.
Va , invece , accolta la domanda di garanzia formulata dal con la quale ha chiesto di CP_2 essere garantito dalla compagnia presso la quale è Controparte_1
assicurato per la responsabilità civile professionale.
Contro tale domanda, la - che in prima battuta deduce per la inesistenza di CP_1 responsabilità professionale a carico del – in caso di accertamento di responsabilità e CP_2
consequenziale condanna al risarcimento del danno, in via preliminare chiede che la copertura assicurativa sia dichiarata non operativa a mente del fatto che oggetto della domanda del condominio è la restituzione di somme “indebitamente incassate” e/o
“trattenute” dall'Assicurato, mentre la garanzia dalla Compagnia prestata opera a titolo di
“risarcimento per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale […]” (cfr. art. 2.1 “Rischio Assicurato” delle pagina 11 di 12 Condizioni Generali di Assicurazione). Indi, ha chiesto che si tenga conto della franchigia fissa “ pari ad “ euro 1500,00”prevista nelle condizioni contrattuali di polizza .
Non può trovare applicazione alla presente fattispecie l'art. 1900 c.c., poiché i fatti contestati e dati per accertati a carico del non possono qualificarsi come connotati da dolo o CP_2
colpa grave, alla luce dei criteri di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto della complessità dell'attività di gestone di un condominio di dimensioni medie, quale quello odierno attore.
Trova applicazione, alla fattispecie, la clausola 2.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenza che deve tenere indenne l'assicurato per la Controparte_1 somma ridotta della franchigia prevista in ragione fissa di euro 1500,00 che trova applicazione alla specie .
Pertanto, la Compagnia deve indennizzare l'assicurato in ragione di quanto il è CP_2 tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) cagionati al Condominio attoreo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia ( considerati gli esiti complessivi della CTU), ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra parte attrice e parte convenuta di 1/3 le spese di lite del presente giudizio, ponendo o CP_2 restanti due terzi a carico del che è rimasto prevalentemente soccombente. Dette CP_2
spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 8328,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
le spese di ctu tecnica sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nei rapporti tra il e la Compagnia assicurativa, stante la sua prevalente CP_2
soccombenza, questa deve rifondere all'assicurato le spese, che si liquidano in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo all'udienza del 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 12 di 12