Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2034 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Cecilia Onnis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cecilia Onnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione della totalità del loro patrimonio mobiliare e dei risparmi comuni.
3) Il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento ordinario per il Pt_2 figlio la somma complessiva mensile di €. 300,00 sul conto corrente Per_1 intestato alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie necessarie per il figlio e/o preventivamente concordate Per_1 tra i genitori, salvo i casi di urgenza.
Si precisa che per spese straordinarie devono intendersi quelle così individuate secondo le linee guida del 2017 del CNF e - salvo che non rivestano il carattere dell'obbligatorietà e/o dell'urgenza - devono essere concordate.
Anche per quanto attiene alla modalità della manifestazione del consenso il riferimento è a dette linee guida e, pertanto, qualora entro venti giorni dalla richiesta per iscritto (via sms, e-mail, pec o raccomandata) da parte del genitore proponente la spesa non pervenga da parte dell'altro genitore, sempre per iscritto, un motivato dissenso, la spesa si intende approvata.
4) I coniugi si accordano affinché il minore sia affidato congiuntamente Per_1 ad essi con stabile collocazione abitativa del minore presso l'abitazione della madre sita in Cagliari via San Benedetto n. 57 ove il minore manterrà la residenza anagrafica e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e consegna del bambino all'altro genitore.
5) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Pag. 2 di 3 Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
6) I coniugi, in merito al diritto di visita si accordano affinché il Sig. avrà Pt_2 la facoltà di tenere con sé il bambino per due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola con la possibilità del pernottamento, accompagnandolo direttamente a scuola la mattina del giorno successivo.
Nei weekend il figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e starà con il padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera prima o dopo cena (20,30/21,00) ovvero accompagnandolo direttamente a scuola il lunedì mattina.
Per quanto concerne le festività natalizie ad anni alterni il bambino trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e per le restanti festività alternativamente dal 25.12 al 01.01 e dal 01.01 al 07.01.
Per quanto concerne le vacanze pasquali verrà alternato di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza.
Per quanto concerne le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e di settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale.
8) Le parti si rilasciano sin d'ora il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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