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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del P.U. n. 25 – 1/2025, promosso
DA
elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Pallavicini, 30, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesca Pierotti, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 17.03.2025, con l'assistenza dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Maria Alessandra Iazzi.
Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata
***
Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 17.03.2025 da con il quale Parte_1 ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione contrallata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. – posto che la ricorrente risulta residente in [...], di talché il centro degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che la ricorrente ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dalla non sostenibilità del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione anche quale conseguenza della crisi coniugale e delle spese sostenute per far fronte all'insorgenza di una grave patologia;
ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. – ex art. 24 Cost. – consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela – ex art. 100 c.p.c. – di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
ritenuto che
con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. “a” e “b”, c.c.i.i. e che la determinazione in concreto di quanto lasciato nella liberà disponibilità del debitore sarà determinato dal GD su istanza della parte interessata;
ritenuto che
per quanto concerne gli altri eventuali beni in proprietà al ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché il ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione – ex art. 2740 c.c. – dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;
ritenuto – peraltro – che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;
ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio – Corte Cost. 6 del 2024 – solo in presenza di redditi futuri da liquidare;
ritenuto poter confermare il gestore della crisi avv. Maria Alessandra Iazzi all'ufficio di liquidatore;
***
Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (c.f. Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]
Leopoli, 46;
MANDA
la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 25 – 1/2025;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
NOMINA liquidatore l'avv. Maria Alessandra Iazzi;
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
DISPONE
in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;
DISPONE
che i liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;
DISPONE che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.03.2025 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 28.03.2025
Il Presidente
dott. Francesco Vigorito
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti