Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1376/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in NI (EN) alla via Pietro Vinci n. 86 presso lo studio dell'Avv. Maria Lo Votrico
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in NI (EN) alla piazza Guglielmo Marconi n. 3 presso lo studio dell'Avv. Dario Barbera (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._4 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della Parte_1 Controparte_1
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato l'01.07.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario a NI (EN) il 13 ottobre 2008, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 44, parte II, Serie A, Anno 2008.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione è nata la figlia a NI il Persona_1
27.03.2009.
Rilevato che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è divenuta intollerabile, la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati in distinte abitazioni con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, costituita dall'alloggio sito in NI alla via Bellini n. 2, concesso in locazione alla sig.ra dall'I.A.C.P. di Enna (doc. n. 8), viene assegnata, con il mobilio in essa contenuto, CP_1
alla moglie, la quale continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore e ne sosterrà gli oneri e le spese di gestione. Il marito abiterà in altro immobile in NI e ne sosterrà le spese di gestione ed i relativi oneri;
3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, obbligandosi a provvedere al mantenimento, alla cura, all'educazione e all'istruzione della stessa;
4. La predetta minore abiterà prevalentemente con la madre, designata quale “genitore collocatario”, ed il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo il calendario che segue: settimanalmente, a fine lavoro, concordando di volta in volta i giorni e gli orari nel rispetto degli impegni scolastici, di salute, ricreativi e personali della minore stessa;
il week end, a settimane alterne, con possibilità di pernotto che verrà previamente concordato;
la vigilia di Natale e il giorno di Natale, alternandoli ogni anno con il 31 dicembre e il
1° gennaio;
il 26 dicembre e il 6 gennaio, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, alternandoli l'anno successivo con il lunedi dell'Angelo e la pasquetta nicosiana;
la festività del 25 aprile, alternandola ogni anno con la festività del 1° maggio;
il 1° novembre, 1'08 dicembre e il 2 giugno ad anni alterni;
la vigilia e il giorno di ferragosto, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà e del suo compleanno;
il giorno del compleanno della figlia, se non insieme con l'altro genitore, per metà giornata;
per le vacanze estive (15 giorni anche non consecutivi) nei mesi di luglio e/o agosto, dando all'altro genitore congrua comunicazione del periodo per evitare che giorni di ferie possano sovrapporsi. In ogni caso, nel rispetto prioritario delle esigenze della figlia, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e personali della stessa le parti concorderanno responsabilmente
2 eventuali modifiche al diritto di visita di cui sopra, stabilendone tempi e modalità, anche con la possibilità di pernotti con il genitore non collocatario che verranno, di volta in volta, concordati. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato della figlia con ciascuna di essi e, altresì, a favorire la continuità dei rapporti della stessa con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6. Il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla moglie, mediante accredito SU carta Postepay Evolution con Iban
[...] alla stessa intestata, entro giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per la figlia. Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in: a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni e, rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private. Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
8. Le parti convengono che l'assegno unico universale
(AUU) per la figlia a carico sia corrisposto nella misura del 100% al genitore collocatario,
[...]
; 9. 1 separandi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti CP_1 per l'estero e della carta di identitá valida anche per l'espatrio”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minore, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come integrate dal piano genitoriale in atti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter
3 c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'08.01.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]_1
il 20.08.1968 (C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
il 13.10.1982 (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._3
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4