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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23752/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 23752/23, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n. 36495/2023, nel procedimento R.G.
6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Mario Di Meo, emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data.
TRA
, nata in [...] in data 8.6.1957 e residente in [...]alla Parte_1
via Michetti n.11 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Giulio Rotoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Giordano Bruno n.69;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in via Tito Livio n. 4; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da note depositate in data 4.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 15 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 8.11.2023, Parte_1
appellava la sentenza n. 36495/2023, nel procedimento R.G. 6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Mario Di Meo. emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data, rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale dell' impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dalla dr. nei confronti del e pertanto, dichiarare l'esclusiva Parte_1 Controparte_1
responsabilità del convenuto in ordine alla produzione Controparte_1
dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c., o , in via sussidiaria, ai senso dell'art. 2043 c.c.; condannare, conseguentemente, l convenuto al pagamento di CP_2
€ 7.698,01, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi rapportabili all'evento dannoso per cui è causa (di cui € 355,53 per n. 7 giorni di inabilità temporanea totale, € 253,95 per n. 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; € 126,98 per n. 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; € 1.437,10 per danno biologico apprezzabile nella misura del 2%, €
724,45 per danno morale calcolato nella misura di 1/3 della sommatoria di danno biologico permanente e temporaneo ed € 4.800, per spese mediche odontoiatriche ritenute congrue dal CTU), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi dal fatto a soddisfo;
b) condannare l'Ente appellato al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio nonché delle spese della CTU.”
L'appellante in epigrafe, narrava di aver chiesto con il giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in occasione del sinistro stradale occorso in data 19.9.2017, alle ore 16:30 circa, in Pozzuoli (NA), alla Piazza
Aldo Moro, allorquando, mentre procedeva a bordo della propria bicicletta, cadeva al suolo a causa dell'incastro della ruota anteriore tra le fessure deformate di una grata presente sulla strada, posta a copertura del sistema fognario.
In conseguenza del menzionato sinistro, l'appellante riportava lesioni al volto, per le pagina2 di 15 quali veniva trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di ove, a causa dell'elevato tempo di attesa, dovuto all'alto CP_1
numero di infortuni, decideva di contattare lo studio specializzato in odontoiatria
“ Sangiovanni- Ramaglia” , presso il quale veniva immediatamente ricevuta ed ove le veniva diagnosticato “ Trauma oro-facciale riferito ad infortunio stradale” e
“sublussazione di 12 e 11, frattura coronale di 12, ferite lacero contuse, del labbro superiore.”.
In assenza di riscontro alla propria richiesta di ristoro, l'appellante citava in giudizio il al fine di ottenere la condanna del predetto al risarcimento dei Controparte_1
danni lamentati.
Si costituiva il il quale impugnava la domanda, chiedendone Controparte_1
preliminarmente declaratoria di nullità per indeterminatezza della stessa e, nel merito, il rigetto, in quanto infondata in fatto in diritto, nonché carente di prova.
All'udienza di prima comparizione del 11.10.2021, il Giudice di Pace ammetteva i mezzi istruttori, quindi all'udienza del 18.5.2020, era escusso il teste di parte attrice, ed all'esito, era disposta CTU medico legale, espletata a cura del dott. Per_1
. La causa veniva, infine, riservata in decisione.
[...]
Introitata a sentenza, il giudice di prime cure dichiarava nulla la domanda per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. in merito alla indeterminatezza dell'oggetto, compensando integralmente le spese di giudizio e ponendo in capo all'odierna appellante le spese della CTU, che liquidava con separato decreto in € 350,00 di cui €
250,00 per onorario ed € 100,00 per spese.
L'odierno istante, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in quanto resa in violazione e falsa applicazione dell'art. 163 3 comma c.p.c., nello specifico, ove il Giudice di prime cure così si pronunciava: “Invero, l'attrice, in ordine agli eventi di cui è causa, si è limitata ad assumere l'esistenza di un preteso credito, senza indicare con chiarezza le ragioni che giustificherebbero eventuali pretese.” ed ove, relativamente alla rilevata carenza nell'esposizione dei fatti costitutivi, esponeva: “…tale carenza ha portato alla violazione del diritto di difesa
pagina3 di 15 del convenuto che non è stato messo in condizione di poter efficacemente e correttamente contestare, anche con documentazione idonea l'assunto attoreo.”
L'odierna appellante contestava che la domanda proposta in primo grado, non fosse affetta da alcun vizio dell'editio actionis;
lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per avere il Giudice dichiarato la nullità della domanda in sentenza, in luogo di assegnare a parte attrice un termine perentorio per l'integrazione della stessa. Riproponendo le difese non esaminate dal Giudice di prime cure,
l'odierna appellante, insisteva, poi, per ottenere una pronuncia di condanna ai danni del ritenendolo esclusivo responsabile dell'evento sopra Controparte_1
descritto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Restava Contumace il Controparte_1
Introitato il giudizio, all'udienza del 12.3.2024 la causa era ritenuta matura per la decisione e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.11.2024, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale, la causa era introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va, sempre preliminarmente, dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato a mezzo PEC del 8.11.2023, allegata in atti.
Si rileva, ancora in via preliminare, che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che tuttavia, esaminati gli atti, può procedersi ugualmente alla decisione della causa, stante che, come ricorda la Suprema Corte, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde",
pagina4 di 15 e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata.
Invero, il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto nulla la domanda introduttiva del giudizio di primo grado per carenza nell'esposizione dei fatti costituivi e nel far discendere da ciò un frustrazione delle difese del convenuto
CP_1
Si rileva, del vero, che la complessiva lettura dell'atto citazione (prodotto agli atti), oggi come allora, consente di individuarne petitum e causa petendi, risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché non può ipotizzarsi che sia incorsa alcuna violazione del diritto di difesa del a maggior Controparte_1
ragione in quanto lo stesso appare essersi difeso nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste alla base della richiesta attorea.
Dallo scrutinio dell'atto di citazione, infatti, possono ben evincersi data, orario e luogo (Piazza Aldo Moro) del lamentato sinistro, nonché la dinamica e l'individuazione della causa, da rinvenirsi nella deformazione della grata di copertura del sistema fognario, presente sulla strada. Tale circostanza, inoltre, appariva già nota al convenuto, ancor prima del giudizio, giusta raccomandata di diffida del 7.2.2018
(citata anche dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta) con la quale legale di parte attrice, nel descrivere il sinistro, invitava l'Ente a prendere contatti per la verifica ed il risarcimento dei danni.
Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso,
pagina5 di 15 si trovi la controparte. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).
Fermo, dunque, restando, quanto sopra esposto, sulla insussistenza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di alcun vizio relativo alla edictio actionis, si precisa che il Giudice di prime cure, è incorso in un error in procedendo, laddove ha pronunziato in sentenza la nullità dell'atto di citazione, anziché rilevarla in via preliminare e disporne la integrazione, e ciò, a maggior ragione, se solo si tiene conto che la nullità per indeterminatezza della domanda era pure stata invocata ed eccepita in comparsa di costituzione e risposta dall'allora convenuto Controparte_1
Nel proseguire con la celebrazione del processo, poi, il Giudice di prime cure ha, vieppiù, irragionevolmente ammesso i mezzi istruttori, proceduto alla escussione testimoniale e disposto consulenza tecnica d'ufficio.
In punto di diritto, si rammenta che l'art. 164 c.p.c. comma 4 e 5, nel disporre che:
“La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”, stabilisce che “Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”.
Atteso quanto già detto, prima di passare all'esame del merito, si precisa che il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 91 del 08/01/2007).
Precisato quanto sopra ed approdando al merito, va evidenziato che l'azione proposta,
pagina6 di 15 relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo. Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051
c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. 4495/2011; 8157/09).
Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio. Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Il custode, invece, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass.
26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri pagina7 di 15 dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
In particolare, in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).
A lume dei principi testé richiamati, si rileva che nel caso che forma oggetto del presente giudizio, alcuna prova liberatoria, è stata fornita dall'Ente appellato, in ordine all'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo da mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Neanche l'interruzione del nesso causale con la res sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta del danneggiato, il quale, anche secondo le risultanze istruttorie, si è limitato a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione anche pedonale e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Del resto, anche il racconto del teste, di seguito riportato, induce ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con le normali cautele e che il danno sia, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (Cass. Civ. 15375/2011).
Le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 18.5.2020, sig. Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo del sinistro a cui ha personalmente assistito, soccorrendo altresì l'attore pagina8 di 15 nell'immediatezza del fatto, confermano, invero, quanto esposto dall'appellante nel proprio atto introduttivo.
Il teste, ha, infatti, confermato la dinamica descritta in citazione, secondo la quale nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, l'attrice, a bordo della sua bicicletta, rovinava al suolo a causa dell'incastro della ruota anteriore tra le fessure di un grata presente sulla strada, ciò in quanto due delle barre della predetta erano troppo distanziate tra loro. Il ha altresì riferito: “…confermo che quella Tes_1
grata è ancora in quelle condizioni poiché ci sono passato ultimamente ed ho avuto occasione di vederla.”; nonché “dopo che la è caduta al suolo le ho Parte_1
prestato un primo soccorso con carta igienica che mi prestava un negoziante poiché alla fuoriusciva sangue dalla bocca. Il commerciante provvedeva a chiamare Pt_1
un'autoambulanza che la trasportava al P.S. dell'Ospedale “ La Schiana a
. A specifica domanda rispondeva, inoltre: “preciso che il giorno CP_1
dell'incidente ero alla guida della mia bicicletta da corsa posto a sinistra rispetto a
.” A seguito di esibizione, il teste riconosceva, altresì, la foto della bici Parte_1
incastrata, nonché quella della grata (n.3 foto) dichiarando di riconoscerle “in quanto sono state scattate da me quel giorno stesso”. Specificava, infine: “La piazza dove è avvenuto il sinistro è ampia ma noi l'abbiamo percorsa mantenendo la destra come prevede il codice della strada;
“Preciso che non eravamo sul marciapiede.”. (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di Appello).
Tanto è supportato, inoltre, dai rilievi fotografici, allegati agli atti, che mostrano la condizione delle due barre deformate, nello specifico dilatate in modo tale da creare una fessura delle dimensioni tali da permettere l'incastro della ruota della bicicletta dell'attrice (per come può riscontrarsi dalle foto allegate agli atti).
Si evidenzia, invero, che il Giudice di Pace, nelle motivazioni del provvedimento impugnato, ha omesso di considerare che tra gli atti di causa del precedente grado di giudizio, risultano allegate “n.5 rilievi fotografici relativi ferite riportate dall'istante nonché allo stato del luogo del sinistro” depositati in udienza, come può ben evincersi da verbale di causa del 11.10.2021 prodotto dall'odierna appellante (doc. n.
pagina9 di 15 4 allegato all'Atto di appello). Anche in tal caso, dunque, ha errato il Giudice di prime cure, laddove ha così argomentato nella impugnata sentenza: “In atti, non risultano depositate le foto del luogo del lamentato sinistro, indispensabili ai fini della corretta individuazione dell'insidia e del trabocchetto.”
Vi è, poi, anche prova documentale dal referto di Pronto Soccorso nel quale si certifica che alle ore 17.44 del 19.9.2017 l'appellante faceva ingresso del P.O. Santa
Maria delle Grazie di (causale “ Sinistro stradale” - “Codice di entrata CP_1
verde”, modalità di arrivo “ Ambulanza 118”) per poi abbandonare la struttura alle ore 17.57, previa assunzione di responsabilità, prima di sottoporsi alla visita del personale medico, Nella produzione attorea, è allegata anche la documentazione relativa al referto, reso in pari data dallo “Studio odontoiatrico Sangiovanni G -
Ramaglia L.”, attestante che alle ore 19:30 circa del 19.9.2017, la sig.ra Parte_2
si sottoponeva a visita specialistica in seguito a trauma oro-facciale, riferentesi ad un infortunio stradale, cui seguiva tale diagnosi “ sublussazione di 12 e 11, frattura coronale di 12, ferite lacero contuse, del labbro superiore.”
Orbene, preso atto delle risultanze probatorie, come sopra raffigurate, la dinamica del sinistro appare pienamente confermata.
Quanto alla causa esclusiva dell'evento dannoso, questa deve ravvisarsi proprio nell'omissione di manutenzione, controllo e vigilanza dell'ente convenuto, con conseguente sussistenza del nesso causale tra danno e bene in custodia.
Il comportamento dell'attore, nelle circostanze date, come anche confermato dalla testimonianza, appare improntato a ragionevole cautela appropriata ai luoghi.
Neanche si prospetta pertanto una ipotesi di concorso.
A tanto si aggiunge il giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la descritta dinamica del sinistro che non lasciano dubbi che l'odierno appellante abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di lui incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e l'anomalia della grata posta sul manto stradale.
In punto di diritto, occorre richiamare la recente pronuncia sul risarcimento del danno pagina10 di 15 cagionato da cose in custodia (Cass. Civ., sez. VI, ord. 1° febbraio 2022, n. 3041) con cui la Cassazione sancisce l'obbligo di risarcimento nei confronti del pedone in caso di caduta dal marciapiede a causa di una disconnessione del manto stradale, riconoscendo in capo al ricorrente la prova del solo nesso causale tra “res” ed evento dannoso, e non anche la prova “dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto”.
Tutto quanto premesso, non emerge alcuna prova a discarico del in merito CP_1
alla sussistenza del caso fortuito, né del fatto che il danneggiato - che stava percorrendo in bici il tratto della piazza ove la grata era posta - abbia tenuto un comportamento anomalo e macroscopicamente colpevole né che l'anomalia della predetta grata si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. Va quindi affermata la responsabilità del nei confronti del quale la Controparte_1
domanda è stata formulata, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU perché precise, esaurienti ed adeguatamente motivate.
Sulla scorta delle indagini peritali espletate e della documentazione in atti,
l'ausiliario incaricato, nel ritenere verosimile il nesso di causalità tra evento e danno, ha così concluso: “per il danno odontoiatrico c'è da considerare che gli elementi dentari interessati necessitano di terapia canalare ed applicazione di due corone di zirconio, con cambio ogni 10 anni per un totale di due volte. Il costo delle spese odontoiatriche da sostenere saranno le seguenti: due terapie canalari 500 €, applicazione di due corone provvisorie in resina 300 €, applicazione di 2 corone di zirconio 2000 €, un cambio delle corone in zirconio dopo dieci anni 2000 €; totale spese odontoiatriche 4.800€ ad eccezione di quelle già sostenute. Volendo concludere, visitato la paziente e vista la documentazione esibiti in originale durante la CTU, si può riconoscere un ITP di 10 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%; il danno biologico e del 2%, per presenza di piccolo esito cicatriziale a livello del labbro superiore e vissuto traumatico. Non risultano spese mediche nella
pagina11 di 15 documentazione esibita durante la CTU”.
Quanto alla valutazione dei danni in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dal nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024) costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (60 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 2 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente stimato, all'attualità, nella misura complessiva di € 4.276,50, così determinata: € 2.609,00 per l'invalidità permanente nella misura del 2%, € 805,00 per giorni i 7 di invalidità temporanea totale;
€ 575,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro € 287,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Premesso quanto sopra, a titolo di danno non patrimoniale va, tuttavia, liquidato il minor importo di € 2.898,01, comprendendosi nello stesso anche l'incremento per il danno morale, non potendo la presente pronuncia esorbitare il quantum richiesto dall' odierno appellante nella propria domanda.
A titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata alla Sig.ra la Parte_1
pagina12 di 15 somma complessiva di € 2.898,01, oltre gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. Su tutte le somme riconosciute, poi, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
In ordine al danno patrimoniale, non risulta prodotta documentazione per le spese mediche sostenute. Vanno, tuttavia riconosciute le spese odontoiatriche da sostenere, come sopra elencate, nella misura di € 4.800,00 individuata dal CTU.
Le spese di lite di primo grado vengono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000) tenuto conto del valore della causa dell'attività svolta e degli altri criteri di legge con applicazione dei parametri minimi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000) e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
36495/2023, nel procedimento R.G. 6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott.
Mario Di Meo, emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna il in persona del p.t., al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 2.898,01, a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale oltre interessi come in motivazione;
- condanna, altresì, il in persona del p.t., al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di della somma di € 4.800,00, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, per spese da sostenere per come elencate in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio di primo grado che si liquidano in Parte_1
€ 1.046,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, nonché delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 355,50 per esborsi ed €
2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
- pone le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate in primo grado, definitivamente a carico del che condanna al relativo Controparte_1
rimborso in favore di parte attrice.
Così deciso, in Napoli il 25.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 23752/23, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n. 36495/2023, nel procedimento R.G.
6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Mario Di Meo, emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data.
TRA
, nata in [...] in data 8.6.1957 e residente in [...]alla Parte_1
via Michetti n.11 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Giulio Rotoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Giordano Bruno n.69;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in via Tito Livio n. 4; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da note depositate in data 4.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 15 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 8.11.2023, Parte_1
appellava la sentenza n. 36495/2023, nel procedimento R.G. 6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Mario Di Meo. emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data, rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale dell' impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dalla dr. nei confronti del e pertanto, dichiarare l'esclusiva Parte_1 Controparte_1
responsabilità del convenuto in ordine alla produzione Controparte_1
dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c., o , in via sussidiaria, ai senso dell'art. 2043 c.c.; condannare, conseguentemente, l convenuto al pagamento di CP_2
€ 7.698,01, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi rapportabili all'evento dannoso per cui è causa (di cui € 355,53 per n. 7 giorni di inabilità temporanea totale, € 253,95 per n. 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; € 126,98 per n. 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; € 1.437,10 per danno biologico apprezzabile nella misura del 2%, €
724,45 per danno morale calcolato nella misura di 1/3 della sommatoria di danno biologico permanente e temporaneo ed € 4.800, per spese mediche odontoiatriche ritenute congrue dal CTU), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi dal fatto a soddisfo;
b) condannare l'Ente appellato al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio nonché delle spese della CTU.”
L'appellante in epigrafe, narrava di aver chiesto con il giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in occasione del sinistro stradale occorso in data 19.9.2017, alle ore 16:30 circa, in Pozzuoli (NA), alla Piazza
Aldo Moro, allorquando, mentre procedeva a bordo della propria bicicletta, cadeva al suolo a causa dell'incastro della ruota anteriore tra le fessure deformate di una grata presente sulla strada, posta a copertura del sistema fognario.
In conseguenza del menzionato sinistro, l'appellante riportava lesioni al volto, per le pagina2 di 15 quali veniva trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di ove, a causa dell'elevato tempo di attesa, dovuto all'alto CP_1
numero di infortuni, decideva di contattare lo studio specializzato in odontoiatria
“ Sangiovanni- Ramaglia” , presso il quale veniva immediatamente ricevuta ed ove le veniva diagnosticato “ Trauma oro-facciale riferito ad infortunio stradale” e
“sublussazione di 12 e 11, frattura coronale di 12, ferite lacero contuse, del labbro superiore.”.
In assenza di riscontro alla propria richiesta di ristoro, l'appellante citava in giudizio il al fine di ottenere la condanna del predetto al risarcimento dei Controparte_1
danni lamentati.
Si costituiva il il quale impugnava la domanda, chiedendone Controparte_1
preliminarmente declaratoria di nullità per indeterminatezza della stessa e, nel merito, il rigetto, in quanto infondata in fatto in diritto, nonché carente di prova.
All'udienza di prima comparizione del 11.10.2021, il Giudice di Pace ammetteva i mezzi istruttori, quindi all'udienza del 18.5.2020, era escusso il teste di parte attrice, ed all'esito, era disposta CTU medico legale, espletata a cura del dott. Per_1
. La causa veniva, infine, riservata in decisione.
[...]
Introitata a sentenza, il giudice di prime cure dichiarava nulla la domanda per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. in merito alla indeterminatezza dell'oggetto, compensando integralmente le spese di giudizio e ponendo in capo all'odierna appellante le spese della CTU, che liquidava con separato decreto in € 350,00 di cui €
250,00 per onorario ed € 100,00 per spese.
L'odierno istante, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in quanto resa in violazione e falsa applicazione dell'art. 163 3 comma c.p.c., nello specifico, ove il Giudice di prime cure così si pronunciava: “Invero, l'attrice, in ordine agli eventi di cui è causa, si è limitata ad assumere l'esistenza di un preteso credito, senza indicare con chiarezza le ragioni che giustificherebbero eventuali pretese.” ed ove, relativamente alla rilevata carenza nell'esposizione dei fatti costitutivi, esponeva: “…tale carenza ha portato alla violazione del diritto di difesa
pagina3 di 15 del convenuto che non è stato messo in condizione di poter efficacemente e correttamente contestare, anche con documentazione idonea l'assunto attoreo.”
L'odierna appellante contestava che la domanda proposta in primo grado, non fosse affetta da alcun vizio dell'editio actionis;
lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per avere il Giudice dichiarato la nullità della domanda in sentenza, in luogo di assegnare a parte attrice un termine perentorio per l'integrazione della stessa. Riproponendo le difese non esaminate dal Giudice di prime cure,
l'odierna appellante, insisteva, poi, per ottenere una pronuncia di condanna ai danni del ritenendolo esclusivo responsabile dell'evento sopra Controparte_1
descritto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Restava Contumace il Controparte_1
Introitato il giudizio, all'udienza del 12.3.2024 la causa era ritenuta matura per la decisione e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.11.2024, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale, la causa era introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va, sempre preliminarmente, dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato a mezzo PEC del 8.11.2023, allegata in atti.
Si rileva, ancora in via preliminare, che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che tuttavia, esaminati gli atti, può procedersi ugualmente alla decisione della causa, stante che, come ricorda la Suprema Corte, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde",
pagina4 di 15 e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata.
Invero, il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto nulla la domanda introduttiva del giudizio di primo grado per carenza nell'esposizione dei fatti costituivi e nel far discendere da ciò un frustrazione delle difese del convenuto
CP_1
Si rileva, del vero, che la complessiva lettura dell'atto citazione (prodotto agli atti), oggi come allora, consente di individuarne petitum e causa petendi, risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché non può ipotizzarsi che sia incorsa alcuna violazione del diritto di difesa del a maggior Controparte_1
ragione in quanto lo stesso appare essersi difeso nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste alla base della richiesta attorea.
Dallo scrutinio dell'atto di citazione, infatti, possono ben evincersi data, orario e luogo (Piazza Aldo Moro) del lamentato sinistro, nonché la dinamica e l'individuazione della causa, da rinvenirsi nella deformazione della grata di copertura del sistema fognario, presente sulla strada. Tale circostanza, inoltre, appariva già nota al convenuto, ancor prima del giudizio, giusta raccomandata di diffida del 7.2.2018
(citata anche dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta) con la quale legale di parte attrice, nel descrivere il sinistro, invitava l'Ente a prendere contatti per la verifica ed il risarcimento dei danni.
Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso,
pagina5 di 15 si trovi la controparte. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).
Fermo, dunque, restando, quanto sopra esposto, sulla insussistenza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di alcun vizio relativo alla edictio actionis, si precisa che il Giudice di prime cure, è incorso in un error in procedendo, laddove ha pronunziato in sentenza la nullità dell'atto di citazione, anziché rilevarla in via preliminare e disporne la integrazione, e ciò, a maggior ragione, se solo si tiene conto che la nullità per indeterminatezza della domanda era pure stata invocata ed eccepita in comparsa di costituzione e risposta dall'allora convenuto Controparte_1
Nel proseguire con la celebrazione del processo, poi, il Giudice di prime cure ha, vieppiù, irragionevolmente ammesso i mezzi istruttori, proceduto alla escussione testimoniale e disposto consulenza tecnica d'ufficio.
In punto di diritto, si rammenta che l'art. 164 c.p.c. comma 4 e 5, nel disporre che:
“La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”, stabilisce che “Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”.
Atteso quanto già detto, prima di passare all'esame del merito, si precisa che il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 91 del 08/01/2007).
Precisato quanto sopra ed approdando al merito, va evidenziato che l'azione proposta,
pagina6 di 15 relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo. Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051
c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. 4495/2011; 8157/09).
Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio. Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Il custode, invece, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass.
26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri pagina7 di 15 dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
In particolare, in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).
A lume dei principi testé richiamati, si rileva che nel caso che forma oggetto del presente giudizio, alcuna prova liberatoria, è stata fornita dall'Ente appellato, in ordine all'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo da mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Neanche l'interruzione del nesso causale con la res sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta del danneggiato, il quale, anche secondo le risultanze istruttorie, si è limitato a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione anche pedonale e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Del resto, anche il racconto del teste, di seguito riportato, induce ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con le normali cautele e che il danno sia, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (Cass. Civ. 15375/2011).
Le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 18.5.2020, sig. Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo del sinistro a cui ha personalmente assistito, soccorrendo altresì l'attore pagina8 di 15 nell'immediatezza del fatto, confermano, invero, quanto esposto dall'appellante nel proprio atto introduttivo.
Il teste, ha, infatti, confermato la dinamica descritta in citazione, secondo la quale nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, l'attrice, a bordo della sua bicicletta, rovinava al suolo a causa dell'incastro della ruota anteriore tra le fessure di un grata presente sulla strada, ciò in quanto due delle barre della predetta erano troppo distanziate tra loro. Il ha altresì riferito: “…confermo che quella Tes_1
grata è ancora in quelle condizioni poiché ci sono passato ultimamente ed ho avuto occasione di vederla.”; nonché “dopo che la è caduta al suolo le ho Parte_1
prestato un primo soccorso con carta igienica che mi prestava un negoziante poiché alla fuoriusciva sangue dalla bocca. Il commerciante provvedeva a chiamare Pt_1
un'autoambulanza che la trasportava al P.S. dell'Ospedale “ La Schiana a
. A specifica domanda rispondeva, inoltre: “preciso che il giorno CP_1
dell'incidente ero alla guida della mia bicicletta da corsa posto a sinistra rispetto a
.” A seguito di esibizione, il teste riconosceva, altresì, la foto della bici Parte_1
incastrata, nonché quella della grata (n.3 foto) dichiarando di riconoscerle “in quanto sono state scattate da me quel giorno stesso”. Specificava, infine: “La piazza dove è avvenuto il sinistro è ampia ma noi l'abbiamo percorsa mantenendo la destra come prevede il codice della strada;
“Preciso che non eravamo sul marciapiede.”. (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di Appello).
Tanto è supportato, inoltre, dai rilievi fotografici, allegati agli atti, che mostrano la condizione delle due barre deformate, nello specifico dilatate in modo tale da creare una fessura delle dimensioni tali da permettere l'incastro della ruota della bicicletta dell'attrice (per come può riscontrarsi dalle foto allegate agli atti).
Si evidenzia, invero, che il Giudice di Pace, nelle motivazioni del provvedimento impugnato, ha omesso di considerare che tra gli atti di causa del precedente grado di giudizio, risultano allegate “n.5 rilievi fotografici relativi ferite riportate dall'istante nonché allo stato del luogo del sinistro” depositati in udienza, come può ben evincersi da verbale di causa del 11.10.2021 prodotto dall'odierna appellante (doc. n.
pagina9 di 15 4 allegato all'Atto di appello). Anche in tal caso, dunque, ha errato il Giudice di prime cure, laddove ha così argomentato nella impugnata sentenza: “In atti, non risultano depositate le foto del luogo del lamentato sinistro, indispensabili ai fini della corretta individuazione dell'insidia e del trabocchetto.”
Vi è, poi, anche prova documentale dal referto di Pronto Soccorso nel quale si certifica che alle ore 17.44 del 19.9.2017 l'appellante faceva ingresso del P.O. Santa
Maria delle Grazie di (causale “ Sinistro stradale” - “Codice di entrata CP_1
verde”, modalità di arrivo “ Ambulanza 118”) per poi abbandonare la struttura alle ore 17.57, previa assunzione di responsabilità, prima di sottoporsi alla visita del personale medico, Nella produzione attorea, è allegata anche la documentazione relativa al referto, reso in pari data dallo “Studio odontoiatrico Sangiovanni G -
Ramaglia L.”, attestante che alle ore 19:30 circa del 19.9.2017, la sig.ra Parte_2
si sottoponeva a visita specialistica in seguito a trauma oro-facciale, riferentesi ad un infortunio stradale, cui seguiva tale diagnosi “ sublussazione di 12 e 11, frattura coronale di 12, ferite lacero contuse, del labbro superiore.”
Orbene, preso atto delle risultanze probatorie, come sopra raffigurate, la dinamica del sinistro appare pienamente confermata.
Quanto alla causa esclusiva dell'evento dannoso, questa deve ravvisarsi proprio nell'omissione di manutenzione, controllo e vigilanza dell'ente convenuto, con conseguente sussistenza del nesso causale tra danno e bene in custodia.
Il comportamento dell'attore, nelle circostanze date, come anche confermato dalla testimonianza, appare improntato a ragionevole cautela appropriata ai luoghi.
Neanche si prospetta pertanto una ipotesi di concorso.
A tanto si aggiunge il giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la descritta dinamica del sinistro che non lasciano dubbi che l'odierno appellante abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di lui incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e l'anomalia della grata posta sul manto stradale.
In punto di diritto, occorre richiamare la recente pronuncia sul risarcimento del danno pagina10 di 15 cagionato da cose in custodia (Cass. Civ., sez. VI, ord. 1° febbraio 2022, n. 3041) con cui la Cassazione sancisce l'obbligo di risarcimento nei confronti del pedone in caso di caduta dal marciapiede a causa di una disconnessione del manto stradale, riconoscendo in capo al ricorrente la prova del solo nesso causale tra “res” ed evento dannoso, e non anche la prova “dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto”.
Tutto quanto premesso, non emerge alcuna prova a discarico del in merito CP_1
alla sussistenza del caso fortuito, né del fatto che il danneggiato - che stava percorrendo in bici il tratto della piazza ove la grata era posta - abbia tenuto un comportamento anomalo e macroscopicamente colpevole né che l'anomalia della predetta grata si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. Va quindi affermata la responsabilità del nei confronti del quale la Controparte_1
domanda è stata formulata, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU perché precise, esaurienti ed adeguatamente motivate.
Sulla scorta delle indagini peritali espletate e della documentazione in atti,
l'ausiliario incaricato, nel ritenere verosimile il nesso di causalità tra evento e danno, ha così concluso: “per il danno odontoiatrico c'è da considerare che gli elementi dentari interessati necessitano di terapia canalare ed applicazione di due corone di zirconio, con cambio ogni 10 anni per un totale di due volte. Il costo delle spese odontoiatriche da sostenere saranno le seguenti: due terapie canalari 500 €, applicazione di due corone provvisorie in resina 300 €, applicazione di 2 corone di zirconio 2000 €, un cambio delle corone in zirconio dopo dieci anni 2000 €; totale spese odontoiatriche 4.800€ ad eccezione di quelle già sostenute. Volendo concludere, visitato la paziente e vista la documentazione esibiti in originale durante la CTU, si può riconoscere un ITP di 10 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%; il danno biologico e del 2%, per presenza di piccolo esito cicatriziale a livello del labbro superiore e vissuto traumatico. Non risultano spese mediche nella
pagina11 di 15 documentazione esibita durante la CTU”.
Quanto alla valutazione dei danni in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dal nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024) costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (60 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 2 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente stimato, all'attualità, nella misura complessiva di € 4.276,50, così determinata: € 2.609,00 per l'invalidità permanente nella misura del 2%, € 805,00 per giorni i 7 di invalidità temporanea totale;
€ 575,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro € 287,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Premesso quanto sopra, a titolo di danno non patrimoniale va, tuttavia, liquidato il minor importo di € 2.898,01, comprendendosi nello stesso anche l'incremento per il danno morale, non potendo la presente pronuncia esorbitare il quantum richiesto dall' odierno appellante nella propria domanda.
A titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata alla Sig.ra la Parte_1
pagina12 di 15 somma complessiva di € 2.898,01, oltre gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. Su tutte le somme riconosciute, poi, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
In ordine al danno patrimoniale, non risulta prodotta documentazione per le spese mediche sostenute. Vanno, tuttavia riconosciute le spese odontoiatriche da sostenere, come sopra elencate, nella misura di € 4.800,00 individuata dal CTU.
Le spese di lite di primo grado vengono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000) tenuto conto del valore della causa dell'attività svolta e degli altri criteri di legge con applicazione dei parametri minimi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000) e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
36495/2023, nel procedimento R.G. 6153/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott.
Mario Di Meo, emessa il 25.9.2023 e depositata in pari data, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna il in persona del p.t., al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 2.898,01, a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale oltre interessi come in motivazione;
- condanna, altresì, il in persona del p.t., al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di della somma di € 4.800,00, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, per spese da sostenere per come elencate in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio di primo grado che si liquidano in Parte_1
€ 1.046,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, nonché delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 355,50 per esborsi ed €
2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
- pone le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate in primo grado, definitivamente a carico del che condanna al relativo Controparte_1
rimborso in favore di parte attrice.
Così deciso, in Napoli il 25.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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