Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 85 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. PIFFANELLI ELISA Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. BARBONI LIANA Controparte_1
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
“chiedono che il Tribunale di Ferrara Voglia pronunciare sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio, accogliendo le seguenti Controparte_2 conclusioni 1) Il figlio minore , di anni due, viene affidato in via CP_2 condivisa ad entrambi i genitori, non essendoci motivi a ciò ostativi, con sua collocazione e residenza presso la madre in Lagosanto, Borgo Passetti n.
23/A. E' rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
entrambi i genitori avranno pari responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e dovranno esercitare detta responsabilità in via congiunta e con piena collaborazione, assumendo di comune accordo ogni decisione rilevante e riguardante il preminente interesse del minore (ad esempio con riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore), tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, e potendo invece assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti il figlio nei rispettivi tempi di permanenza del medesimo presso ciascun genitore. 2) Tenuto conto della tenera età del bambino, che ha appena iniziato a frequentare la scuola
9,30 e riportandolo alla madre alle 13,30 dopo il pranzo. 3) Allorché il piccolo avrà compiuto 3 anni, concordano i genitori che, con gradualità e CP_2 purché il bambino sia sereno e non manifesti disagio, saranno possibili i pernottamenti del piccolo presso il papà e quindi il bambino potrà rimanere a dormire presso il padre, sia una volta infrasettimanalmente - a condizione che al mattino il papà o i nonni paterni siano in grado di portarlo alla scuola materna - sia il venerdì o il sabato sera, trattenendolo presso di sé fino al giorno successivo, e riportandolo dalla madre al suo risveglio o comunque entro e non oltre le ore 11,00; allorché il bambino avrà compiuto tre anni e mezzo, sempre con gradualità sì da non pregiudicare il suo sviluppo relazionale e al fine di un corretto progredire dei rapporti tra il bambino e il padre, nel rispetto della bigenitorialità, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore fine settimana alterni e quindi potrà stare presso il papà dal sabato mattina ad ore 10,00, fino alle ore 21,00 della domenica, nel caso in cui il Sig. abbia un orario di lavoro ordinario;
nel caso invece di turni di CP_1 lavoro anche il sabato e/o la domenica, il tempo di permanenza del bimbo dal padre sarà necessariamente ridotto e/o diversamente modulato, garantendo comunque al Sig. di poter trascorre con il figlio eventuali fine CP_1 settimana liberi o giorni di riposo, sì da poter godere di un adeguato tempo di frequentazione con il figlio. 4) Egualmente, dopo il compimento del quarto anno di età del bambino, il padre potrà tenerlo presso di sé per cinque giorni anche non consecutivi durante il periodo natalizio, alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Capodanno;
nonché tre giorni delle festività pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello del Lunedi dell'Angelo; le festività infrasettimanali verranno trascorse in alternanza tra i genitori, salvi diversi accordi anche in relazione alle esigenze di lavoro dei medesimi;
circa le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, il padre potrà tenere presso di sé il figlio per due settimane, anche non consecutive;
in caso di vacanze estive o invernali insieme al minore lontano dalla rispettiva residenza, ciascun genitore comunicherà all'altro con anticipo di almeno 7 giorni la località del soggiorno ed una utenza telefonica rintracciabile. Si stabilisce che fin d'ora il giorno del compleanno del minore verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni, avvicendandosi con l'altro genitore. 5) I ricorrenti definiranno comunque di volta in volta, nel preminente interesse del minore ed in considerazione dei propri impegni e turni di lavoro, le modalità per lo svolgimento delle attività quotidiane del figlio, relative alla scuola materna, alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali avvalendosi, ove non fosse possibile delegare i nonni materni o paterni, di baby sitter il cui costo verrà equamente ripartito tra i genitori;
6) Tenuto conto dei rispettivi redditi da lavoro e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il Sig. si Controparte_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 di ciascun mese e con decorrenza dalla firma del presente atto, l'importo mensile di €.200,00# a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , con la previsione di adeguamento CP_2 automatico annuale, secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie al minore, previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso, da individuarsi secondo il seguente elenco: A) spese straordinarie da documentare ma non richiedenti il preventivo accordo tra le parti: - le visite specialistiche prescritte dal medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, i tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti del medico curante;
- le tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, le spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento, le spese per attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo di €.400,00 annui (l'eventuale eccedenza va concordata tra i genitori e in mancanza di accordo sarà a carico del genitore proponente);
B) spese straordinarie che oltre all'adeguata documentazione richiedono il preventivo accordo tra i genitori: - le spese per le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso medici o strutture private, le cure termali e fisioterapiche, i trattamenti sanitari erogati da specialisti in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- le tasse scolastiche imposte da istituti privati e i corsi universitari e di specializzazione;
le gite scolastiche con pernottamento, i corsi di recupero e le lezioni private;
corsi di lingue e corsi di musica;
i viaggi studio o di istruzione;
le spese per baby sitter;
le spese per campi estivi;
le spese per il conseguimento della patente di guida. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese da ripartirsi al 50% e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per il figlio che viene di regola accreditato sul conto corrente cointestato presso Banca Centro Emilia e finora diviso tra i genitori, venga d'ora in poi percepito e trattenuto interamente nella misura del 100% dalla Sig.ra per essere destinato ai bisogni del figlio Pt_1 minore;
8) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun genitore, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio 9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del minore;
10) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. 11) Ciascuna parte provvederà alle spese legali del proprio difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il Pubblico Ministero chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
**** Con ricorso congiunto i sigg. e Parte_1 CP_1
esponevano:
[...] dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio minorenne
. La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il CP_2 Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Spese compensate.
Ferrara, 25.3.2025
L'estensore Il presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati