TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2024, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che la presente udienza veniva fissata su ricorso dell'opponente,
(v. ricorso del 12/04/2024), per la riassunzione del Parte_1 presente giudizio, interrotto con ordinanza del 18/01/2024 (v. ordinanza in atti), per intervenuta posizione in liquidazione giudiziale dell'opposta,
[...]
(v. decreto del 12/04/2024); CP_1
- rilevato che nelle note depositate per la suddetta udienza la medesima opponente ha comunicato che è intervenuta transazione con il liquidatore, dott.ssa che viene depositata contestualmente alle presenti note, in una CP_2 all'autorizzazione del GdE alla sottoscrizione dell'atto ed all'atto di nomina del liquidatore, con contestuale richiesta che venga dichiarata cessata la materia del contendere (v. testualmente note del 13/11/2024);
- ritenuto che tale richiesta, così come debitamente documentata, giustifichi comunque una pronuncia definitoria secondo le forme proprie del rito applicabile;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2024 nella causa n. 335/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016 e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SPAGNUOLO ELVIRA
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
- opposta - Conclusioni All'udienza del 20/11/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'opposizione Tanto premesso, cessata deve dichiararsi la materia del contendere, essendo tra le parti intervenuta una transazione, il cui atto ha costituito oggetto di rituale produzione in giudizio. Più nel dettaglio, in atti è stata prodotta una scrittura privata di transazione, debitamente sottoscritta per la parte opposta,
[...]
, dalla dott.ssa nominata curatore della Controparte_3 Persona_1
L.G. n. 3/2023 in data 25/07/2024, in sostituzione del sott. , Controparte_4 curatore dimissionario (v. testualmente dizione riportata in calce alla sottoscrizione apposta alla medesima scrittura), giusta autorizzazione rilasciata dal GE in data 12/11/2024 (v. provvedimento autorizzazione in atti), su richiesta della medesima curatrice del 18/10/2024 (v. richiesta in atti). Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia formale, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio (V 2280/73, mass n 365566; ( V 1710/71, mass n 352172; ( V 1211/70, mass n 346847) (Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 05/05/1978), fermo in ogni caso il potere del giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, di dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Nel caso di specie, l'espressa attestazione ad opera del procuratore costituito di parte opponente dell'intervenuta transazione della lite, unitamente al contestuale deposito del relativo accordo, debitamente sottoscritto, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, anche in applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla
3 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto, giova precisare come secondo altrettanto consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto
[…] travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione. (Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008). Alla cessazione della materia del contendere segue, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, avendo tra l'altro l'opposta, nella scrittura depositata, espressamente rinunciato al credito, agli interessi e alle spese del procedimento portati dal decreto ingiuntivo per cui è causa e più in generale le parti rinunciato espressamente e reciprocamente ad ogni altra pretesa nascente e/o comunque a qualsiasi titolo connessa con l'oggetto del giudizio n. 335/2017 (v. testualmente scrittura in atti). Sulle spese
Integralmente compensate, così come previsto nella medesima scrittura, devono dichiararsi altresì le spese di lite
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016, nei confronti della , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso in data 20/11/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
4
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che la presente udienza veniva fissata su ricorso dell'opponente,
(v. ricorso del 12/04/2024), per la riassunzione del Parte_1 presente giudizio, interrotto con ordinanza del 18/01/2024 (v. ordinanza in atti), per intervenuta posizione in liquidazione giudiziale dell'opposta,
[...]
(v. decreto del 12/04/2024); CP_1
- rilevato che nelle note depositate per la suddetta udienza la medesima opponente ha comunicato che è intervenuta transazione con il liquidatore, dott.ssa che viene depositata contestualmente alle presenti note, in una CP_2 all'autorizzazione del GdE alla sottoscrizione dell'atto ed all'atto di nomina del liquidatore, con contestuale richiesta che venga dichiarata cessata la materia del contendere (v. testualmente note del 13/11/2024);
- ritenuto che tale richiesta, così come debitamente documentata, giustifichi comunque una pronuncia definitoria secondo le forme proprie del rito applicabile;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2024 nella causa n. 335/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016 e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SPAGNUOLO ELVIRA
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
- opposta - Conclusioni All'udienza del 20/11/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'opposizione Tanto premesso, cessata deve dichiararsi la materia del contendere, essendo tra le parti intervenuta una transazione, il cui atto ha costituito oggetto di rituale produzione in giudizio. Più nel dettaglio, in atti è stata prodotta una scrittura privata di transazione, debitamente sottoscritta per la parte opposta,
[...]
, dalla dott.ssa nominata curatore della Controparte_3 Persona_1
L.G. n. 3/2023 in data 25/07/2024, in sostituzione del sott. , Controparte_4 curatore dimissionario (v. testualmente dizione riportata in calce alla sottoscrizione apposta alla medesima scrittura), giusta autorizzazione rilasciata dal GE in data 12/11/2024 (v. provvedimento autorizzazione in atti), su richiesta della medesima curatrice del 18/10/2024 (v. richiesta in atti). Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia formale, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio (V 2280/73, mass n 365566; ( V 1710/71, mass n 352172; ( V 1211/70, mass n 346847) (Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 05/05/1978), fermo in ogni caso il potere del giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, di dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Nel caso di specie, l'espressa attestazione ad opera del procuratore costituito di parte opponente dell'intervenuta transazione della lite, unitamente al contestuale deposito del relativo accordo, debitamente sottoscritto, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, anche in applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla
3 Tribunale di Avellino n. 335/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto, giova precisare come secondo altrettanto consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto
[…] travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione. (Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008). Alla cessazione della materia del contendere segue, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, avendo tra l'altro l'opposta, nella scrittura depositata, espressamente rinunciato al credito, agli interessi e alle spese del procedimento portati dal decreto ingiuntivo per cui è causa e più in generale le parti rinunciato espressamente e reciprocamente ad ogni altra pretesa nascente e/o comunque a qualsiasi titolo connessa con l'oggetto del giudizio n. 335/2017 (v. testualmente scrittura in atti). Sulle spese
Integralmente compensate, così come previsto nella medesima scrittura, devono dichiararsi altresì le spese di lite
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016, nei confronti della , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2016, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 06/12/2016; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso in data 20/11/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
4