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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ER AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5404/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
08/11/1994 rappresentato e difeso, dall'avv. CHINDEMI FILIPPO, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 17/10/2023 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di autista dal 01.10.2021 al 24.02.2023, alle dipendenze della con sede in Messina, Via della Zecca, n. 7, Partita Controparte_1
IVA , in persona dell'Amministratore Unico, sig. P.IVA_1 Parte_2 come da contratto di assunzione del 01.10.2021.
Allegava come in dipendenza del detto rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il ricorrente avesse ricevuto retribuzioni inferiori rispetto agli importi indicati in busta paga e in particolare di aver percepito la somma di euro € 11.600,00 così corrisposta: 1) bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito il 14.10.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
2) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 17.11.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
3) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 16.12.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
4) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il
13.01.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
5) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 08.02.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
6) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 09.03.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
7) bonifico dell'importo di €
250,00 eseguito il 29.03.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
8) bonifico dell'importo di € 550,00 eseguito il 12.04.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
9) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 13.06.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
10) bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito il 06.08.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
11) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il
09.09.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
12) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 20.10.2022 presso il conto corrente bancario
(Banca Intesa Sanpaolo) intestato al ricorrente;
13) bonifico dell'importodi €
600,00 eseguito il 07.11.2022 presso il conto corrente postale intestato al
2 ricorrente;
13) bonifico dell'importo di € 850,00 eseguito il 09.12.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
14) bonifico dell'importo di € 550,00 eseguito il 16.01.2023 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
15) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 20.02.2023 presso il conto corrente bancario (Banca Intesa Sanpaolo) intestato al ricorrente;
16) bonifico dell'importo di € 400,00 eseguito il 25.03.2023 presso il conto corrente bancario (Banca Intesa
Sanpaolo) intestato al ricorrente.
Allegava come egli avrebbe dovuto percepire per tutto il rapporto lavorativo la somma netta di € 18.376,17 risultante dalle buste paga che depositava in atti e che pertanto era ancora dovuta la somma di euro € 8.053,49.
Nella contumacia del datore di lavoro, regolarmente intimato, depositate le note difensive, la causa viene così decisa.
2. Accertamento dei presupposti in fatto e in diritto della domanda.
Relativamente alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria è principio consolidato in giurisprudenza che “…godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare
l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (da ultimo Trib.
Cassino 664/23).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro ed i termini del medesimo in quanto ad orario, paga oraria e durata e, di contro, parte resistente, scegliendo la contumacia, non ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Il ricorso è pertanto accolto.
Sulla quantificazione delle somme dovute, essendo state versate in atti le buste paga dalle quali emergono chiaramente gli elementi della retribuzione netta e
3 avendo il ricorrente già decurtato le somme riscosse, è agevole determinate l'importo dovuto in euro € 8.053,49.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna ” con sede in Controparte_1
Messina, Via della Zecca, n. 7, Partita IVA , alla P.IVA_1 corresponsione della somma di euro € 8.053,49 oltre interessi e rivalutazione in favore di per i titoli indicati in ricorso;
Parte_1
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato se versato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
ER AN
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ER AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5404/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
08/11/1994 rappresentato e difeso, dall'avv. CHINDEMI FILIPPO, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 17/10/2023 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di autista dal 01.10.2021 al 24.02.2023, alle dipendenze della con sede in Messina, Via della Zecca, n. 7, Partita Controparte_1
IVA , in persona dell'Amministratore Unico, sig. P.IVA_1 Parte_2 come da contratto di assunzione del 01.10.2021.
Allegava come in dipendenza del detto rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il ricorrente avesse ricevuto retribuzioni inferiori rispetto agli importi indicati in busta paga e in particolare di aver percepito la somma di euro € 11.600,00 così corrisposta: 1) bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito il 14.10.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
2) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 17.11.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
3) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 16.12.2021 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
4) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il
13.01.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
5) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 08.02.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
6) bonifico dell'importo di € 600,00 eseguito il 09.03.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
7) bonifico dell'importo di €
250,00 eseguito il 29.03.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
8) bonifico dell'importo di € 550,00 eseguito il 12.04.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
9) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 13.06.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
10) bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito il 06.08.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
11) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il
09.09.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
12) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 20.10.2022 presso il conto corrente bancario
(Banca Intesa Sanpaolo) intestato al ricorrente;
13) bonifico dell'importodi €
600,00 eseguito il 07.11.2022 presso il conto corrente postale intestato al
2 ricorrente;
13) bonifico dell'importo di € 850,00 eseguito il 09.12.2022 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
14) bonifico dell'importo di € 550,00 eseguito il 16.01.2023 presso il conto corrente postale intestato al ricorrente;
15) bonifico dell'importo di € 800,00 eseguito il 20.02.2023 presso il conto corrente bancario (Banca Intesa Sanpaolo) intestato al ricorrente;
16) bonifico dell'importo di € 400,00 eseguito il 25.03.2023 presso il conto corrente bancario (Banca Intesa
Sanpaolo) intestato al ricorrente.
Allegava come egli avrebbe dovuto percepire per tutto il rapporto lavorativo la somma netta di € 18.376,17 risultante dalle buste paga che depositava in atti e che pertanto era ancora dovuta la somma di euro € 8.053,49.
Nella contumacia del datore di lavoro, regolarmente intimato, depositate le note difensive, la causa viene così decisa.
2. Accertamento dei presupposti in fatto e in diritto della domanda.
Relativamente alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria è principio consolidato in giurisprudenza che “…godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare
l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (da ultimo Trib.
Cassino 664/23).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro ed i termini del medesimo in quanto ad orario, paga oraria e durata e, di contro, parte resistente, scegliendo la contumacia, non ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Il ricorso è pertanto accolto.
Sulla quantificazione delle somme dovute, essendo state versate in atti le buste paga dalle quali emergono chiaramente gli elementi della retribuzione netta e
3 avendo il ricorrente già decurtato le somme riscosse, è agevole determinate l'importo dovuto in euro € 8.053,49.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna ” con sede in Controparte_1
Messina, Via della Zecca, n. 7, Partita IVA , alla P.IVA_1 corresponsione della somma di euro € 8.053,49 oltre interessi e rivalutazione in favore di per i titoli indicati in ricorso;
Parte_1
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato se versato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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