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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 10-12/7/2023, contraddistinta dal n.
7186/2023, iscritto al n. 509/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 8 aprile 2025 pendente
TRA
1. , nata a [...] il 04 luglio1970 (c.f. Parte_1
); C.F._1
2. nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
); C.F._2
3. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
; C.F._3
4. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
; C.F._4
5. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 1 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
; C.F._5
6. nato a [...] il [...] (c.f. CP_5
); C.F._6
7. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_6
); C.F._7
8. , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
); C.F._8
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Nicola Stiaffini (c.f. e C.F._9
Gladys Castellano (c.f. ); C.F._10
AP P E L L AN T I
E
(c.f. ), Controparte_7 P.IVA_1
costituitasi in persona del procuratore (procura per notaio Controparte_8 Persona_1
del 2/2/2024 rep. 61.830, racc. 29428), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Roberto Lazzini
e Chiara Lembi (c.f. ; C.F._11
AP P E L L A TA E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/1/2022, gli odierni appellanti, unitamente a
(che non ha proposto impugnazione), evocavano in giudizio la Parte_4 [...]
cessionaria del credito originariamente del Controparte_7 Controparte_9
deducendo che:
[...]
- avevano sottoscritto in data 5/11/2007 fideiussioni (di diversi importi, per un ammontare complessivo di € 3.999.000) in favore della poi Controparte_10 incorporata dal a garanzia del mutuo ipotecario di € Controparte_11
7.000.000 concesso alla società Controparte_12
- le fideiussioni erano nulle in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 che, con provvedimento della BA d'LI (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 2 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con i numeri 2, 5 e 8 nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.);
- le clausole nn. 5, 6, 7.1, 7.2, 9 e 10 erano comunque nulle per violazione dell'art. 33 2° comma lett. t) d.lgs. 206/2005.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “A. IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, come descritta in narrativa, in merito al testo contrattuale di fideiussione noto come
“schemaABI” e DICHIARARNE la nullità ai sensi dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101
TFUE, e ACCERTARE ALTRESÌ la conformità delle garanzie oggetto di giudizio al predetto schema ABI che quindi DICHIARARE che le garanzie oggetto di giudizio costituiscono il frutto dell'intesa accertata e dichiarata anticoncorrenziale;
quindi e per
l'effetto ACCERTARE la nullità parziale delle garanzie per cui è causa per violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art. 101 TFUE con riferimento alle clausole nn. 2, 5, 8 dello schema ABI per come riportate nelle garanzie per cui è causa e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e per l'effetto DICHIARARE l'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie stesse e quindi mandare gli attori liberi ed esenti da ogni obbligazione nei confronti della convenuta, dichiarando che nulla devono ed ordinando alla convenuta la cancellazione dei nominativi degli attori dalla Centrale
Rischi di BA d'LI ove segnalati e con richiesta, in tal caso, di liquidare il relativo risarcimento del danno anche in via equitativa.
B. IN VIA SUBORDINATA ACCERTARE E DICHIARARE la qualità di
Consumatori ex D.lgs. n.205/06 di tutti gli attori per i fatti e i motivi espressi in atto nonché ACCERTARE E DICHIARARE particolare la nullità delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 7.1, 7.2, 9, 10 ed in particolare la nullità della pattuizione in deroga all'art.
1957 c.c. delle garanzie sottoscritte dagli attori (cfr. docc. 1-9) per violazione della normativa consumeristica per tutti i motivi espressi in atto e quindi e per l'effetto
n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 3 di 14 Parte_1 Controparte_4CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
DICHIARARE l'avvenuta estinzione delle fideiussioni per cui è causa e l'insussistenza di ogni diritto di garanzia della convenuta nei confronti degli attori e per l'effetto
DICHIARARE questi ultimi liberi da ogni obbligazione nei confronti della convenuta. ordinando alla convenuta la cancellazione dei nominativi degli attori dalla Centrale
Rischi di BA d'LI. Il tutto con VITTORIA di spese e competenze di causa da distrarsi in favore degli esponenti difensori antistatari. Con ogni riserva istruttoria”.
Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto di tutte le domande.
Con sentenza n. 7186/2023, il Tribunale rigettava tutte le domande e condannava gli attori al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.500 per compensi. Osservava in particolare che:
- gli attori non potevano giovarsi del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 quale prova privilegiata in ordine all'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto lo stesso era limitato alle fideiussioni omnibus;
- quanto affermato in ordine alle fesiussioni omnibus non poteva estendersi anche alle fideiussioni specifiche per tre ordini di ragioni: il provvedimento della BA d'LI, in considerazione della sua natura, non è suscettibile di applicazione analogica;
il principio di legalità che caratterizza il sistema sanzionatorio previsto dalla l. 287/1990 impone un'interpretazione restrittiva del provvedimento in questione;
è irrilevante il fatto che la controversia sulla quale si sono pronunciate le SS.UU. con la nota sentenza n.
41994/2021 avesse ad oggetto delle fideiussioni specifiche, giacché la questione di diritto esaminata riguardava esclusivamente gli effetti dell'intesa anticoncorrenziale già accertata a monte sui contratti a valle;
- il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della BA d'LI secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019), era altresì limitato al solo periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) e non si estendeva anche a contratti stipulati a distanza di tempo;
- gravava quindi sugli attori l'onere di dimostrare che l'inserimento delle clausole in questione nelle fideiussioni fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'uso generalizzato delle stesse da parte degli istituti di credito;
per tale ragione era irrilevante anche la richiesta di emissione di n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 4 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i moduli per le fideiussioni utilizzati nel 2007;
- la qualità di consumatori dei garanti andava valutata in relazione alle loro sole condizioni personali e non anche con riguardo all'obbligazione principale;
- “Nel caso di specie, pur risultando di misurata entità le quote di partecipazione al capitale sociale della società garantita detenute da ciascun fideiussore e socio, odierno attore, la parte attrice, allo stato attuale, detiene l'intera proprietà della società garantita avente un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a € Controparte_12
85.716,00, come risulta dalla visura camerale depositata in atti. Ne discende che dalle risultanze istruttorie appare chiaro che le fideiussioni impugnate non siano state prestate per scopi estranei all'attività di impresa, trattandosi di garanzie atte a rafforzare la solvibilità della società garantita, di proprietà della parte attrice, beneficiaria del finanziamento, come emerge anche dalle successive integrazioni dei contratti risalenti al
2010, 2011 e 2015 (Cfr. docc.
4 -6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta)”;
- in ogni caso non poteva considerarsi vessatorie la clausola n. 5 (deroga all'art. 1957), per la quale la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9245/2007) aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341 comma 2° c.c.;
- “quanto alla censura di vessatorietà della clausola n. 6 dei contratti in atti ai sensi dell'art. 33, co. lett. b), r) e t) del D. Lgs. 206/ 2005, l'azione è infondata non ravvisando nella suddetta clausola alcuna esclusione o limitazione alla proponibilità di azioni;
all'esercizio dei diritti da parte del consumatore nei confronti del professionista;
all'opponibilità della eccezione di inadempimento da parte del consumatore;
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni relative all'onere della prova o alcuna imposizione di decadenze o di restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Analoghe considerazioni valgono per le censure di vessatorietà delle clausole di cui agli art. 7; 7.2, 9 e 10 dei contratti in atti”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 CP_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_5 Controparte_6
e , con atto di citazione notificato l'1/2/2024, deducendo che: Parte_3
- il Tribunale erroneamente aveva escluso la prova dell'intesa anticoncorrenziale - che non era affidata al solo provvedimento della banca d'LI, trattandosi di azione stand alone - sebbene fossero stati depositati moduli per fideiussioni specifiche dai quali n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 5 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
risultava che le clausole 2, 5 e 8 erano uniformemente utilizzate dagli istituti di credito;
ciò non poteva essere ascritto ad un fenomeno casuale, ma era frutto di un'intesa tra istituti di credito;
- era irrilevante la distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica in considerazione sia del contenuto della sentenza delle SS.UU. 41994/2021, sia del fatto che si tratta, per entrambe, del medesimo tipo contrattuale e che anche la fideiussione specifica può avere ad oggetto obbligazioni future;
- per effetto della nullità della clausola 5 e della conseguente operatività dell'art. 1957 c.c., doveva concludersi che le garanzie erano divenute inefficaci, giacché il rapporto principale si era estinto in data 21/6/2017, mentre le iniziative giudiziali erano state promosse con il pignoramento immobiliare solo nel 2021; infine, la clausola n. 7
(che impone al fideiussore di pagare “a prima richiesta”) non esonera il creditore dall'onere di agire giudizialmente, potendo al più operare come una clausola solve et repete;
- il Tribunale aveva erroneamente valutato la qualifica di consumatori dei fideiussori – escludendola – alla data della sentenza, anziché a quella del rilascio delle fideiussioni e considerando la loro posizione unitariamente, senza esaminare invece le caratteristiche di ciascuno di essi specificamente descritte già nel giudizio di primo grado;
le finalità delle garanzie erano state valutate con riferimento all'interesse della società
(che non poteva che essere quello di aumentare la solvibilità) e non a quello dei garanti che avevano investito i loro risparmi in quote de ma che si occupavano Controparte_12 di tutt'altro;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale erano senz'altro vessatorie la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e quelle di cui ai nn. 7.1, 7.2, 9 e 10; in ordine a queste ultime non era stata compiuta alcuna specifica valutazione dal giudice di primo grado che si era limitato a richiamare impropriamente quanto osservato in ordine alla prima.
Hanno pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel processo di primo grado.
Si è costituita, con comparsa depositata il 12/6/2024, la Controparte_7
deducendo la validità delle fideiussioni – non operando quale prova privilegiata
[...] dell'intesa anticoncorrenziale il provvedimento della BA d'LI, né essendo stata dimostrata diversamente l'esistenza di tale intesa - ed in ogni caso il tempestivo esercizio n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 6 di 14 Parte_1 Controparte_4CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
delle iniziative nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, con conseguente esclusione dell'inefficacia della garanzia ex art. 1957 c.c.. Ha altresì evidenziato anche la correttezza del ragionamento del Tribunale che lo aveva portato ad escludere la qualifica di consumatori dei garanti;
se è vero che, al momento della sottoscrizione delle garanzie, questi possedevano partecipazioni limitate, era pur vero che nel tempo erano poi diventati i soli soci della società, confermando a più riprese la propria garanzia e partecipando anche alla ricapitalizzazione della società. Ha infine proposto appello incidentale, osservando che il Tribunale aveva liquidato a titolo di compensi l'importo di € 2.500, al di sotto dei minimi di legge stabiliti in relazione alle controversie di valore compreso tra
€ 2.000.000 ed € 4.000.000.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. nel merito, rigettare interamente
l'appello principale proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con condanna degli appellanti alla refusione in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma in parte qua della sentenza n.7186/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, III Sezione civile – specializzata in materia di impresa (dott. Nicola Graziano presidente relatore, dott. Ilaria
Grimaldi Giudice dott. Viviana Criscuolo Giudice), in data 12 luglio 2023, condannare gli appellanti ed appellati incidentali al pagamento delle spese del giudizio di primo grado utilizzando i parametri medi di cui allo scaglione individuato in base al valore della causa;
3. in ogni caso, condannare gli appellanti principali al pagamento in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello”.
All'udienza dell'8/4/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
MOTIV I DELLA DECIS IONE
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
1. Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dagli attori (odierni n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 7 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
appellanti), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della BA d'LI n. 55 solo per le fideiussioni omnibus per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C. secondo la quale “il provvedimento della BA d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025 in motivazione).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della BA d'LI, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche vi sia stata un'intesa tra istituti bancari volta a limitare la concorrenza mediante l'applicazione delle clausole in questione. A tal n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 8 di 14 Parte_1 Controparte_4CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'LI, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che dalla riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della BA d'LI anche in periodi successivi all'accertamento possa trarsi la dimostrazione, quanto meno per presunzioni, che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che le medesime clausole oggetto del provvedimento della BA d'LI sono state riprodotte anche successivamente in maniera generalizzata dagli istituti di credito nei moduli per le fideiussioni omnibus o per fideiussioni specifiche;
l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori del mercato. Proprio per questo motivo l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguardi aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa. Dunque, dal solo uso generalizzato delle stesse non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 9 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
È pertanto irrilevante la richiesta formulata nel giudizio di primo grado e reiterata con l'atto di appello di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di moduli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito, giacché per quanto esposto l'acquisizione di tali documenti non sarebbe determinante.
Né può ritenersi che, sulla base delle considerazioni svolte, sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento. Non si comprende quanto osservato al riguardo dagli appellanti, secondo i quali “neanche, infatti, può imputarsi al privato cittadino l'onere di introdurre addirittura un 'procedimento di public enforcement' (come addirittura erroneamente sembra pretendere il Tribunale di primo grado alla pag.11, II cpv della sentenza), atteso che il suo interesse è solo di veder tutelato il proprio diritto e non di stimolare un'istruttoria e un provvedimento pubblico. Non a caso, infatti, è diversamente disciplinata l'azione follow-on dall'azione stand-alone che, nel caso in esame, parte attrice ha introdotto assolvendo al meglio - per quanto ragionevolmente possibile-il proprio onere probatorio”. Nel caso di specie, infatti, non si condiziona l'esercizio dell'azione alla preventiva attivazione di un procedimento sanzionatorio di natura pubblicistica, ma si applicano semplicemente i principi generali in materia di onere probatorio;
spetta poi alla parte individuare gli strumenti attraverso i quali pervenire alla prova dei fatti sui quali si fonda la domanda;
se questi possono essere accertati meglio attivando i poteri di indagine di un soggetto pubblico prima di promuovere l'azione non si determina certamente una restrizione dei diritti della parte.
2. Tanto chiarito con riguardo alla questione della nullità per violazione della disciplina sulla concorrenza, occorre esaminare l'eventuale nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina sulla tutela dei consumatori.
Sul punto va innanzi tutto evidenziato che, nel contratto di fideiussione, come del resto osservato dal Tribunale, occorre fare riferimento esclusivamente ai soggetti che lo hanno concluso, senza tener conto della natura delle obbligazioni garantite (Cass. SS.UU.
5868/2023).
Qualora le fideiussioni siano prestate in favore di società da parte di soggetti che siano a vario titolo coinvolti nelle stesse occorre tener presente – al fine di verificare se n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 10 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
le garanzie siano state prestate nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione - l'entità della partecipazione al capitale sociale che deve essere “non trascurabile” (cfr. CGUE C-74/15), nonché le cariche eventualmente ricoperte nella società (Cass. 1666/2020; Cass. 32225/2018).
Orbene, pur dovendosi integrare la motivazione della sentenza di primo grado con riguardo a tale profilo, deve escludersi che i fideiussori nel caso di specie fossero consumatori.
Tutti gli appellanti (sebbene alla data di sottoscrizione delle fideiussori fossero titolari di quote di partecipazione non superiori al 10% ciascuno), a distanza di anni, sono ancora soci della anzi, attualmente, come evidenziato dal Tribunale, i CP_12
CP_1 soggetti che hanno sottoscritto le fideiussioni sono titolari di tutte le quote della Gli stessi hanno inoltre partecipato, in vari momenti, alla vita della società ( Parte_2
è stato amministratore della stessa fino al 21/6/2007, è stato sindaco fino Parte_3
al 10/8/2010), deliberando più volte la riduzione ed il contestuale aumento del capitale sociale (da ultimo il 26/11/2014). Queste circostanze, unitamente al fatto che non vi sono altri motivi per giustificare la prestazione delle garanzie, inducono ad escludere che gli odierni abbiano sottoscritto le fideiussioni per finalità estranee all'attività professionale.
In pratica deve ritenersi che gli stessi siano i finanziatori della società. Del resto, non è la qualifica di consumatore dei soci che prestano la fideiussione non può valutarsi solo in base al mero dato numerico che individua l'entità della partecipazione;
occorre fare riferimento anche, e soprattutto, al loro comportamento ed alla partecipazione all'attività della società. Né appare rilevante la critica svolta dagli appellanti, che alcun fatti presi in considerazione anche dal Tribunale sono successivi alla sottoscrizione delle fideiussioni, giacché essi sono necessari per interpretare l'atteggiamento degli interessati al momento della sottoscrizione delle garanzie;
anche da fatti successivi può desumersi, quanto meno per presunzioni, la qualifica da attribuire ai fideiussori al momento della sottoscrizione delle garanzie.
Alle considerazioni fin qui svolte può aggiungersi che dalle visure depositate dall'appellata (il cui contenuto non è stato contestato dagli appellanti) e da alcuni documenti contenuti nella produzione degli stessi appellanti risulta che:
- è stato socio e liquidatore della Quality S.r.l., società che si CP_5 occupava di gestione di supermercati;
rivestiva, all'epoca della sottoscrizione delle n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 11 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
garanzie, cariche sociali nella e nella Immobilbrix S.r.l. che Controparte_13
operano nel medesimo settore de Controparte_12
- era all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni titolare di Controparte_6 un'impresa individuale, è stato amministratore della che opera Controparte_14
nel medesimo settore de dal 7/11/2011 (attualmente ne è liquidatore) ed Controparte_12
ha ricoperto cariche sociali nella Quality S.r.l. di cui era anche socio;
- al momento della sottoscrizione della fideiussione era Controparte_2
amministratore (lo è tuttora) della (cfr. visura camerale depositata dagli Controparte_15 appellanti e visura depositata dall'appellata); dalla visura depositata dalla CP_16 CP_16
risulta anche socio;
CP_4
- al momento della sottoscrizione della fideiussione era socia CP_1 accomandante della 2F di IC LA & C. S.a.s. e titolare dell'impresa individuale Jahman di dalla visura Cerved depositata dalla risulta CP_1 CP_4
che è socia della dalla visura camerale depositata dagli appellanti Controparte_15
risulta anche amministratrice della medesima società;
- è stato ed è tuttora sindaco di numerosissime società. È stato Parte_3
sindaco anche della società Controparte_12
- è amministratore e socio della Bottega di Adò S.r.l. e nel 2007 Controparte_3
era anche amministratore della Bio food S.r.l. di cui è tuttora socio;
è socio anche della
Lorma S.r.l. altra società che si occupa di attività immobiliari.
- che è stato amministratore de è socio delle Parte_2 Controparte_12
stesse società;
- è stata socia, nel corso degli anni, di diverse società (Metal Mav Parte_1
S.r.l., Biancospino S.r.l.).
In definitiva, in considerazione della gestione delle partecipazioni nella società
[...]
e del complesso delle attività svolte da ciascuno degli appellanti, anche CP_12
attraverso società alle quali sono legati, in diverse vesti, vari fideiussori, deve escludersi che essi abbiano prestato le garanzie in favore de al di fuori dell'attività Controparte_12
professionale.
Per tutto quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
3. L'appello incidentale è solo parzialmente fondato. I compensi per il giudizio di primo grado andavano determinati in base ai parametri per le controversie di valore n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 12 di 14 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
compreso tra € 520.000 ed € 1.000.000 e non per quelle di valore compreso tra €
2.000.000 ed € 4.000.000, come richiesto dall'appellante incidentale. Il valore del presente giudizio, infatti, va determinato in base agli artt. 10 e 12 c.p.c.; tuttavia, sussistendo il litisconsorzio facoltativo non va compiuto il cumulo tra le domande proposte (e dunque tra i valori delle singole fideiussioni), ma deve farsi riferimento alla fideiussione di valore più elevato (cfr., ex multis, Cass. 50/2009) compreso, nel caso di specie, tra € 600.000 ed € 700.000. Il Tribunale, quindi, non poteva liquidare meno di €
14.597,05 (il minimo per le controversie di valore compreso tra € 520.000 ed €
1.000.000), in quanto, a seguito delle modifiche introdotte con d.m. 37/2018, non è consentito, neppure motivando, liquidare importi inferiori ai minimi tariffari (cfr., ex multis, Cass. 9815/2023).
Entro tali limiti può dunque accogliersi l'appello incidentale ed i compensi relativi al giudizio di primo grado vanno rideterminati nell'importo complessivo di € 29.500 (fase di studio € 4.700; fase introduttiva € 3.100; fase istruttoria € 13.600; fase decisoria €
8.100). Non si ritiene invece di provvedere all'aumento, solo facoltativo, di cui all'art. 4 comma 2 ultima parte d.m. 55/2014 per l'avvocato che assiste un solo soggetto contro più parti, trattandosi di controversie di natura seriale.
Deve infine osservarsi che l'appello incidentale non è stato proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ma solo degli odierni appellanti principali;
conseguentemente il relativo accoglimento non produrrà effetti nei confronti di
[...]
nei confronti del quale non doveva essere disposta l'integrazione del Pt_4
contraddittorio ex art. 331 c.p.c., trattandosi di cause scindibili.
4. Al rigetto dell'appello principale ed all'accoglimento nei termini indicati dell'appello incidentale consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese anche del giudizio di appello in favore della da liquidarsi - CP_4
in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 520.000 ed €
1.000.000 nell'importo complessivo di € 26.400 (fase di studio € 5.800; fase introduttiva
€ 3.400; fase istruttoria € 7.700; fase decisoria € 9.500). Per le medesime ragioni sopra esposte non si ritiene di disporre l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto
CP_ n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 13 di 14 Parte_1 Controparte_4CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 10-12/7/2023, contraddistinta dal n. 7186/2023:
1. rigetta l'appello principale, accoglie quello incidentale e, per l'effetto ridetermina le spese oggetto della condanna ex art. 91 c.p.c. in favore della
[...]
ed in danno di Controparte_7 Parte_1 CP_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_5 CP_6
e in complessivi € 29.500 per compenso ed € 4.425 per spese
[...] Parte_3 generali, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e , in CP_3 Parte_2 CP_5 Controparte_6 Parte_3
solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_7
delle spese del giudizio di appello che liquida in € 26.400 per compenso
[...] professionale ed € 3.960 per spese generali;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 509/2024 R.G.A.C.C. +7 c. Pag. 14 di 14 Parte_1 Controparte_4CP_