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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 186 dell'anno 2022
T R A
e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari al c.so Vittorio Emanuele II,
60 (c/o avv. V. Russi), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
rappresentata da in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Pasubio n. 67, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
INTERVENUTA
1 N O N C H E'
(già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_4 giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia i sigg.ri e Parte_1
, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi degli Parte_2 artt. 1414, 1415 e 1416 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2901 cod. civ. nei suoi confronti dell'atto pubblico di compravendita con accollo del 26 ottobre 2011 con il quale aveva ceduto a Parte_1 Parte_2 la proprietà di un appartamento, di un locale sottotetto e di un locale box siti in
San Severo al viale Checchia Rispoli, n. 62/A in quanto simulato, ovvero dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'istituto di credito attore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
A sostegno della richiesta, assumeva che , dopo Parte_1 essersi costituito, in data 7 luglio 2006, fideiussore della società IMED srl, sino all'importo di €. 325.000,00, a garanzia delle obbligazioni contratte da quest'ultima nei confronti della , in data 26 ottobre 2011, aveva ceduto l'unico Controparte_4 immobile di sua proprietà a suo fratello , il quale, a titolo di Parte_2 corrispettivo, oltre al versamento in contanti della somma di €. 2.275,32, si era accollato la quota residua del mutuo – pari ad €. 117.724,68 – acceso, in data 4 novembre 2005, presso la e garantito da Controparte_5 ipoteca iscritta sul medesimo immobile il 5 novembre 2005.
Deduceva, quindi, l'attrice che il , consapevole Parte_1 della propria posizione di debitore, in quanto fideiussore per le obbligazioni assunte
2 dalla IMED srl – che erano state cristallizzate in un decreto ingiuntivo per circa sessantamila euro nel 2015 -, aveva fatto fuoriuscire dal proprio patrimonio l'unico bene immobile, con ciò pregiudicando le ragioni del creditore CP_4 sottraendo allo stesso la garanzia del soddisfacimento del proprio diritto e trasferendolo all'altro convenuto . Parte_2
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti si difendevano, allegando che il credito vantato dalla era sorto in epoca successiva all'atto dispositivo, Controparte_4 che non sussisteva l'elemento psicologico, che il patrimonio residuo del debitore era sufficiente a garantire il credito dell'attice e che l'atto dispositivo non era revocabile in quanto pagamento di un debito scaduto ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ.
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva decisa dal Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1662/2021 del 2 luglio 2021, con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda principale di simulazione ed accolto quella revocatoria, avendone ravvisato tutti i presupposti di legge, dichiarando l'inefficacia dell'atto di trasferimento meglio descritto in atti e condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, quantificate in complessivi €.
5.000,00, comprensive di esborsi ed accessori di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, i sigg.ri e Parte_1
, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_2 dell'impugnata decisione, il rigetto della domanda revocatoria proposta in primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita l'appellata come rappresentata dalla procuratrice CP_6
, nella qualità di cessionaria della , chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_4 dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa del solo grado di appello.
All'udienza del 6 dicembre 2024, l'appello è stato trattenuto per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
3 In via preliminare, va affrontata l'eccezione sollevata dagli appellanti circa la legittimazione di quale cessionaria del credito vantato CP_1 originariamente da per non avere la detta CP_4 CP_4 CP_1 dimostrato la cessione con riferimento esattamente al credito che la legittimerebbe all'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Sul punto va osservato che, all'estratto della Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre
2021 - dal quale risulta che la nell'ambito di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro-soluto da
(nella quale si era fusa per incorporazione – Controparte_7 CP_8 nella quale si era, a sua volta, fusa per incorporazione, -), i Controparte_4 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_7 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199; crediti, peraltro, indicati analiticamente negli elenchi rinvenibili, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet www.
[...]
- deve aggiungersi la dichiarazione resa dal cedente Email_3 [...]
, in data 28 novembre 2022 confermativa della specifica cessione, CP_7 che, unitamente alla mancata costituzione del detto cedente in appello, attesta inequivocabilmente la titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_1
[...]
Passando al merito, con il primo motivo di appello, è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto dispositivo oggetto di revocatoria fosse successivo al sorgere del credito.
In particolare, secondo gli appellanti il credito vantato dalla banca nei CP_4 confronti della Imed srl sarebbe emerso dalle scritture contabili soltanto in data 11 settembre 2014 per €. 4.536,27 e soltanto al 13 ottobre 2013, data del pagamento dell'ultima rata del prestito finanziario stipulato con la residuava Controparte_9
4 un credito per €. 54.428,08, mentre l'atto dispositivo risaliva al 26 ottobre 2011, di gran lunga antecedente.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2023, n.19012).
Segue che, nel caso di specie, l'insorgenza del credito deve farsi risalire alla assunzione della garanzia fideiussoria, datata 7 luglio 2006, epoca abbondantemente anteriore all'atto dispositivo.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la sussistenza dell'elemento soggettivo della sola scientia damni, laddove, in presenza di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, avrebbe dovuto verificare l'animus nocendi, nel caso del quo inesistente.
Inoltre, sotto diverso versante, assumono la insussistenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente , indispensabile, attesa la natura onerosa Parte_2 dell'atto dispositivo.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo aspetto, Infatti, una volta confermato – anche sulla scorta delle argomentazioni di cui al primo motivo di appello – che l'atto dispositivo è stato posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito della , Controparte_4
5 deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia verificato la ricorrenza della sola scientia fraudis e non anche del c.d. animus nocendi.
Quanto al secondo aspetto, va ricordato che il Tribunale aveva rilevato la prova della partecipatio fraudis del terzo – ricavabile anche da presunzioni semplici – dal vincolo parentale tra debitore e terzo, laddove questo vincolo “renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, come da richiamata e condivisibile giurisprudenza.
Inoltre il primo giudice ha posto l'attenzione sul fatto che l'atto dispositivo era stato posto in essere – con la particolare modalità di pagamento della quasi totalità del prezzo mediante l'accollo del residuo mutuo – allo scopo di evitare l'aggressione da parte del creditore ipotecario, stante la manifesta difficoltà di Parte_1
di fare fronte alle rate di restituzione del mutuo.
[...]
Tale ratio decidendi del Tribunale non è stata efficacemente censurata con ragionamento controfattuale, deducendo gli appellanti che l'operazione “era volta esclusivamente a garantire i propri genitori di continuare ad abitare nel proprio appartamento” il che, non solo non scardina gli argomenti presuntivi del giudice di prime cure, ma conferma che vi fosse una finalità comune ai due fratelli di preservare l'immobile dall'aggressione dei creditori;
del creditore ipotecario, attraverso l'accollo del mutuo da parte di ed il pagamento Parte_2 delle rate residue, del creditore garantito da fideiussione, attraverso CP_4 la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fideiussore Parte_1
.
[...]
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il primo giudice abbia accertato la sussistenza dell'eventus damni.
In particolare, i fratelli , pur dovendo concordare sul consolidato Parte_2 orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta accertata la variazione in peius quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, l'onere di dimostrare la capacità del patrimonio residuo di soddisfare il diritto del creditore e, quindi, la sostanziale indifferenza dell'atto dispositivo rispetto alla generica garanzia patrimoniale del debitore, incombe sul debitore, disponente, hanno assunto che, nel caso di specie, l'atto dispositivo non aveva arrecato alcun pregiudizio.
6 Infatti, sotto un primo profilo essi hanno dedotto che – pur essendo il bene ceduto l'unico bene immobile del patrimonio del debitore disponente Parte_1
– la cessione dello stesso non riduceva la garanzia, ma anzi aumentava
[...] la capacità reddituale del debitore.
Ciò hanno argomentato sulla base del fatto che, attraverso l'accollo del mutuo, il debitore si era sgravato del peso della restituzione Parte_1 del mutuo e quindi non doveva più corrispondere la rata mensile di €. 1.300,00 al mese, andando quindi l'operazione a rimpinguare della somma corrispondente le sue finanze.
L'argomento non convince.
Infatti, con l'operazione in questione, non solo l'unico bene immobile viene sostituito nel patrimonio del debitore da una maggiore disponibilità di denaro, il che comporta una variazione quantitativa che, come noto, da sola giustificherebbe la revocatoria dell'atto1, ma, nel caso di specie, la maggiore disponibilità di denaro non viene conseguita dal debitore venditore contestualmente alla cessione – come avverrebbe con il pagamento di un prezzo una tantum – bensì attraverso il pagamento rateale del mutuo e, dunque, in un lungo arco di tempo.
Sotto diverso profilo, nello stesso motivo di appello, i fratelli hanno Parte_2 censurato la sentenza impugnata, laddove il Tribunale non aveva valorizzato la circostanza che l'immobile compravenduto era gravato da una ipoteca iscritta a garanzia della restituzione di un mutuo per €. 360.000,00, di modo che il valore dell'immobile (non superiore ad €. 125.000,00 nella migliore delle ipotesi, secondo i calcoli degli appellanti) sarebbe stato insufficiente a soddisfare il creditore ipotecario e, dunque, nulla sarebbe residuato, in ogni caso, per i creditori chirografari come la odierna appellata. CP_4
Orbene, sul punto specifico, il primo giudice nulla ha detto, anche perché la questione non è stata prospettata in primo grado dai convenuti, sicché vi sono forti dubbi circa l'ammissibilità di una proposizione per la prima volta in appello. In ogni caso, l'eccezione appare infondata, dal momento che l'appellata ha dedotto
– e la circostanza non è stata contestata da controparte – che, pur essendo effettivamente necessario un raffronto tra le posizioni dei creditori chirografario ed ipotecario nell'ambito della azione revocatoria2, tale raffronto deve avvenire tenendo in considerazione le circostanze concrete e con proiezione nel futuro3 e nel caso presente, il residuo credito garantito con l'ipoteca ammontava ad €. 117.724,68 al momento dell'atto dispositivo;
tale importo si è poi ulteriormente decrementato e praticamente azzerato a seguito del pagamento delle successive rate di ammortamento, come da dichiarazione della Controparte_5 del 17 settembre 2020 acquisita agli atti che attesta un capitale residuo al 21 febbraio 2020 di €. 10.635,59.
Segue che, anche nel caso di azione esecutiva intrapresa dall'ipotecario, il valore di mercato del bene immobile compravenduto (appartamento, locale sottotetto e box auto) non sarebbe stato affatto assorbito dal credito della banca ipotecaria;
di modo che la fuoriuscita dal patrimonio del debitore continua a rappresentare un pregiudizio per la banca appellata.
Tanto comporta il rigetto anche di tale motivo di appello.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della preclusione di cui al comma terzo dell'art. 2901 cod. civ.
Il Tribunale di Foggia, aveva rigettato l'eccezione già sollevata dai convenuti in primo grado affermando che “nel caso di specie non vi è l'estinzione di una obbligazione (scaduta) del debitore – venditore e quindi il pagamento di un debito scaduto mediante il prezzo ricevuto per la cessione dell'immobile; bensì si è in presenza di un subentro, peraltro non liberatorio, di un terzo, nell'obbligazione del mutuatario, che è quella di rimborsare alle scadenze le somme date a mutuo : quindi trattasi di successione ex latere debitoris in una obbligazione non ancora scaduta”.
In particolare, gli appellanti hanno contestato la ratio decidendi del primo giudice, assumendo che secondo la giurisprudenza l'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 cod. civ., sarebbe estensibile alle alienazioni di beni eseguite per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, sicché la vendita rappresenterebbe uno strumento
(l'unico possibile) per porre in essere un atto dovuto.
Inoltre, secondo gli appellanti, non versandosi in tema di procedura concorsuale non vi sarebbe la necessità di rispettare la par condicio creditorum ed il debitore sarebbe libero di soddisfare il creditore che ritiene, senza che ciò comporti il diritto del creditore insoddisfatto di agire in revocatoria.
In sostanza, la scelta tra più creditori non comporta la trasformazione da atto dovuto ad atto volontario, il che soltanto condurrebbe ad escludere l'irrevocabilità dell'atto.
In altre parole, l'alienazione dell'immobile sarebbe un atto dovuto e come tale irrevocabile.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, la ratio decidendi del Tribunale non risulta efficacemente contrastata dalla censura, giacché il primo giudice ha escluso l'applicabilità della esimente di cui al terzo comma dell'art. 2901 cod. civ. sulla base del fatto che : a) il debito di restituzione del mutuo non poteva considerarsi scaduto, in quanto il piano di ammortamento era regolarmente in corso, per quanto emerge dagli atti;
b) l'atto dispositivo non comportava l'estinzione del debito, sia perché l'accollo non era liberatorio, per cui rimaneva obbligato Parte_1 unitamente all'accollatario , sia perché l'estinzione del debito Parte_2 sarebbe stata conseguita al termine del rimborso rateale del mutuo, di modo che l'operazione in questione costituiva soltanto una successione (non liberatoria) ex parte debitoris di una obbligazione non ancora scaduta.
9 L'assenza di una obbligazione scaduta, circostanza posta a base del suo ragionamento dal Tribunale, non è stata, dunque, contestata con ragionamento controfattuale da parte degli appellanti i quali hanno semplicemente affermato che l'atto non era volontario ma dovuto, in quanto il debito era scaduto, senza spiegare perché il primo giudice avesse errato nel ritenerlo non scaduto.
Il quinto ed ultimo motivo di appello concerne le spese del giudizio e risulta assorbito dal rigetto integrale dell'appello, che comporta la conferma della statuizione di primo grado anche con riferimento alle spese.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del valore della controversia, pari al credito che ha legittimato l'azione revocatoria4.
Nulla, invece, nel rapporto con la , cedente, rimasta contumace. CP_8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1662/2021 del 2 luglio 2021, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che quantifica in complessivi €.
14.317,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
nulla per le spese nel rapporto con;
CP_8 4 Secondo Cass. Civ., sez. VI, 9 maggio 2014, n. 10089 “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. 10 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti Parte_1
e .
[...] Parte_2
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. da ultimo App. MI , sez. IV , 21 novembre 2024 , n. 3164, ma anche Cass. Civ., sez. III , 7 luglio 2007 , n. 15310.
7 2 V. Cass. Civ. Sez. III , 22 dicembre 2015 , n. 25733, citata dagli appellanti. 3 V. Cass. Civ., Sez. III, 10 gennaio 2016, n.11892, secondo cui “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 186 dell'anno 2022
T R A
e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari al c.so Vittorio Emanuele II,
60 (c/o avv. V. Russi), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
rappresentata da in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Pasubio n. 67, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
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INTERVENUTA
1 N O N C H E'
(già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_4 giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia i sigg.ri e Parte_1
, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi degli Parte_2 artt. 1414, 1415 e 1416 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2901 cod. civ. nei suoi confronti dell'atto pubblico di compravendita con accollo del 26 ottobre 2011 con il quale aveva ceduto a Parte_1 Parte_2 la proprietà di un appartamento, di un locale sottotetto e di un locale box siti in
San Severo al viale Checchia Rispoli, n. 62/A in quanto simulato, ovvero dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'istituto di credito attore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
A sostegno della richiesta, assumeva che , dopo Parte_1 essersi costituito, in data 7 luglio 2006, fideiussore della società IMED srl, sino all'importo di €. 325.000,00, a garanzia delle obbligazioni contratte da quest'ultima nei confronti della , in data 26 ottobre 2011, aveva ceduto l'unico Controparte_4 immobile di sua proprietà a suo fratello , il quale, a titolo di Parte_2 corrispettivo, oltre al versamento in contanti della somma di €. 2.275,32, si era accollato la quota residua del mutuo – pari ad €. 117.724,68 – acceso, in data 4 novembre 2005, presso la e garantito da Controparte_5 ipoteca iscritta sul medesimo immobile il 5 novembre 2005.
Deduceva, quindi, l'attrice che il , consapevole Parte_1 della propria posizione di debitore, in quanto fideiussore per le obbligazioni assunte
2 dalla IMED srl – che erano state cristallizzate in un decreto ingiuntivo per circa sessantamila euro nel 2015 -, aveva fatto fuoriuscire dal proprio patrimonio l'unico bene immobile, con ciò pregiudicando le ragioni del creditore CP_4 sottraendo allo stesso la garanzia del soddisfacimento del proprio diritto e trasferendolo all'altro convenuto . Parte_2
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti si difendevano, allegando che il credito vantato dalla era sorto in epoca successiva all'atto dispositivo, Controparte_4 che non sussisteva l'elemento psicologico, che il patrimonio residuo del debitore era sufficiente a garantire il credito dell'attice e che l'atto dispositivo non era revocabile in quanto pagamento di un debito scaduto ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ.
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva decisa dal Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1662/2021 del 2 luglio 2021, con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda principale di simulazione ed accolto quella revocatoria, avendone ravvisato tutti i presupposti di legge, dichiarando l'inefficacia dell'atto di trasferimento meglio descritto in atti e condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, quantificate in complessivi €.
5.000,00, comprensive di esborsi ed accessori di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, i sigg.ri e Parte_1
, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_2 dell'impugnata decisione, il rigetto della domanda revocatoria proposta in primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita l'appellata come rappresentata dalla procuratrice CP_6
, nella qualità di cessionaria della , chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_4 dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa del solo grado di appello.
All'udienza del 6 dicembre 2024, l'appello è stato trattenuto per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
3 In via preliminare, va affrontata l'eccezione sollevata dagli appellanti circa la legittimazione di quale cessionaria del credito vantato CP_1 originariamente da per non avere la detta CP_4 CP_4 CP_1 dimostrato la cessione con riferimento esattamente al credito che la legittimerebbe all'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Sul punto va osservato che, all'estratto della Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre
2021 - dal quale risulta che la nell'ambito di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro-soluto da
(nella quale si era fusa per incorporazione – Controparte_7 CP_8 nella quale si era, a sua volta, fusa per incorporazione, -), i Controparte_4 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_7 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199; crediti, peraltro, indicati analiticamente negli elenchi rinvenibili, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet www.
[...]
- deve aggiungersi la dichiarazione resa dal cedente Email_3 [...]
, in data 28 novembre 2022 confermativa della specifica cessione, CP_7 che, unitamente alla mancata costituzione del detto cedente in appello, attesta inequivocabilmente la titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_1
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Passando al merito, con il primo motivo di appello, è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto dispositivo oggetto di revocatoria fosse successivo al sorgere del credito.
In particolare, secondo gli appellanti il credito vantato dalla banca nei CP_4 confronti della Imed srl sarebbe emerso dalle scritture contabili soltanto in data 11 settembre 2014 per €. 4.536,27 e soltanto al 13 ottobre 2013, data del pagamento dell'ultima rata del prestito finanziario stipulato con la residuava Controparte_9
4 un credito per €. 54.428,08, mentre l'atto dispositivo risaliva al 26 ottobre 2011, di gran lunga antecedente.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2023, n.19012).
Segue che, nel caso di specie, l'insorgenza del credito deve farsi risalire alla assunzione della garanzia fideiussoria, datata 7 luglio 2006, epoca abbondantemente anteriore all'atto dispositivo.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la sussistenza dell'elemento soggettivo della sola scientia damni, laddove, in presenza di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, avrebbe dovuto verificare l'animus nocendi, nel caso del quo inesistente.
Inoltre, sotto diverso versante, assumono la insussistenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente , indispensabile, attesa la natura onerosa Parte_2 dell'atto dispositivo.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo aspetto, Infatti, una volta confermato – anche sulla scorta delle argomentazioni di cui al primo motivo di appello – che l'atto dispositivo è stato posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito della , Controparte_4
5 deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia verificato la ricorrenza della sola scientia fraudis e non anche del c.d. animus nocendi.
Quanto al secondo aspetto, va ricordato che il Tribunale aveva rilevato la prova della partecipatio fraudis del terzo – ricavabile anche da presunzioni semplici – dal vincolo parentale tra debitore e terzo, laddove questo vincolo “renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, come da richiamata e condivisibile giurisprudenza.
Inoltre il primo giudice ha posto l'attenzione sul fatto che l'atto dispositivo era stato posto in essere – con la particolare modalità di pagamento della quasi totalità del prezzo mediante l'accollo del residuo mutuo – allo scopo di evitare l'aggressione da parte del creditore ipotecario, stante la manifesta difficoltà di Parte_1
di fare fronte alle rate di restituzione del mutuo.
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Tale ratio decidendi del Tribunale non è stata efficacemente censurata con ragionamento controfattuale, deducendo gli appellanti che l'operazione “era volta esclusivamente a garantire i propri genitori di continuare ad abitare nel proprio appartamento” il che, non solo non scardina gli argomenti presuntivi del giudice di prime cure, ma conferma che vi fosse una finalità comune ai due fratelli di preservare l'immobile dall'aggressione dei creditori;
del creditore ipotecario, attraverso l'accollo del mutuo da parte di ed il pagamento Parte_2 delle rate residue, del creditore garantito da fideiussione, attraverso CP_4 la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fideiussore Parte_1
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Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il primo giudice abbia accertato la sussistenza dell'eventus damni.
In particolare, i fratelli , pur dovendo concordare sul consolidato Parte_2 orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta accertata la variazione in peius quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, l'onere di dimostrare la capacità del patrimonio residuo di soddisfare il diritto del creditore e, quindi, la sostanziale indifferenza dell'atto dispositivo rispetto alla generica garanzia patrimoniale del debitore, incombe sul debitore, disponente, hanno assunto che, nel caso di specie, l'atto dispositivo non aveva arrecato alcun pregiudizio.
6 Infatti, sotto un primo profilo essi hanno dedotto che – pur essendo il bene ceduto l'unico bene immobile del patrimonio del debitore disponente Parte_1
– la cessione dello stesso non riduceva la garanzia, ma anzi aumentava
[...] la capacità reddituale del debitore.
Ciò hanno argomentato sulla base del fatto che, attraverso l'accollo del mutuo, il debitore si era sgravato del peso della restituzione Parte_1 del mutuo e quindi non doveva più corrispondere la rata mensile di €. 1.300,00 al mese, andando quindi l'operazione a rimpinguare della somma corrispondente le sue finanze.
L'argomento non convince.
Infatti, con l'operazione in questione, non solo l'unico bene immobile viene sostituito nel patrimonio del debitore da una maggiore disponibilità di denaro, il che comporta una variazione quantitativa che, come noto, da sola giustificherebbe la revocatoria dell'atto1, ma, nel caso di specie, la maggiore disponibilità di denaro non viene conseguita dal debitore venditore contestualmente alla cessione – come avverrebbe con il pagamento di un prezzo una tantum – bensì attraverso il pagamento rateale del mutuo e, dunque, in un lungo arco di tempo.
Sotto diverso profilo, nello stesso motivo di appello, i fratelli hanno Parte_2 censurato la sentenza impugnata, laddove il Tribunale non aveva valorizzato la circostanza che l'immobile compravenduto era gravato da una ipoteca iscritta a garanzia della restituzione di un mutuo per €. 360.000,00, di modo che il valore dell'immobile (non superiore ad €. 125.000,00 nella migliore delle ipotesi, secondo i calcoli degli appellanti) sarebbe stato insufficiente a soddisfare il creditore ipotecario e, dunque, nulla sarebbe residuato, in ogni caso, per i creditori chirografari come la odierna appellata. CP_4
Orbene, sul punto specifico, il primo giudice nulla ha detto, anche perché la questione non è stata prospettata in primo grado dai convenuti, sicché vi sono forti dubbi circa l'ammissibilità di una proposizione per la prima volta in appello. In ogni caso, l'eccezione appare infondata, dal momento che l'appellata ha dedotto
– e la circostanza non è stata contestata da controparte – che, pur essendo effettivamente necessario un raffronto tra le posizioni dei creditori chirografario ed ipotecario nell'ambito della azione revocatoria2, tale raffronto deve avvenire tenendo in considerazione le circostanze concrete e con proiezione nel futuro3 e nel caso presente, il residuo credito garantito con l'ipoteca ammontava ad €. 117.724,68 al momento dell'atto dispositivo;
tale importo si è poi ulteriormente decrementato e praticamente azzerato a seguito del pagamento delle successive rate di ammortamento, come da dichiarazione della Controparte_5 del 17 settembre 2020 acquisita agli atti che attesta un capitale residuo al 21 febbraio 2020 di €. 10.635,59.
Segue che, anche nel caso di azione esecutiva intrapresa dall'ipotecario, il valore di mercato del bene immobile compravenduto (appartamento, locale sottotetto e box auto) non sarebbe stato affatto assorbito dal credito della banca ipotecaria;
di modo che la fuoriuscita dal patrimonio del debitore continua a rappresentare un pregiudizio per la banca appellata.
Tanto comporta il rigetto anche di tale motivo di appello.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della preclusione di cui al comma terzo dell'art. 2901 cod. civ.
Il Tribunale di Foggia, aveva rigettato l'eccezione già sollevata dai convenuti in primo grado affermando che “nel caso di specie non vi è l'estinzione di una obbligazione (scaduta) del debitore – venditore e quindi il pagamento di un debito scaduto mediante il prezzo ricevuto per la cessione dell'immobile; bensì si è in presenza di un subentro, peraltro non liberatorio, di un terzo, nell'obbligazione del mutuatario, che è quella di rimborsare alle scadenze le somme date a mutuo : quindi trattasi di successione ex latere debitoris in una obbligazione non ancora scaduta”.
In particolare, gli appellanti hanno contestato la ratio decidendi del primo giudice, assumendo che secondo la giurisprudenza l'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 cod. civ., sarebbe estensibile alle alienazioni di beni eseguite per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, sicché la vendita rappresenterebbe uno strumento
(l'unico possibile) per porre in essere un atto dovuto.
Inoltre, secondo gli appellanti, non versandosi in tema di procedura concorsuale non vi sarebbe la necessità di rispettare la par condicio creditorum ed il debitore sarebbe libero di soddisfare il creditore che ritiene, senza che ciò comporti il diritto del creditore insoddisfatto di agire in revocatoria.
In sostanza, la scelta tra più creditori non comporta la trasformazione da atto dovuto ad atto volontario, il che soltanto condurrebbe ad escludere l'irrevocabilità dell'atto.
In altre parole, l'alienazione dell'immobile sarebbe un atto dovuto e come tale irrevocabile.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, la ratio decidendi del Tribunale non risulta efficacemente contrastata dalla censura, giacché il primo giudice ha escluso l'applicabilità della esimente di cui al terzo comma dell'art. 2901 cod. civ. sulla base del fatto che : a) il debito di restituzione del mutuo non poteva considerarsi scaduto, in quanto il piano di ammortamento era regolarmente in corso, per quanto emerge dagli atti;
b) l'atto dispositivo non comportava l'estinzione del debito, sia perché l'accollo non era liberatorio, per cui rimaneva obbligato Parte_1 unitamente all'accollatario , sia perché l'estinzione del debito Parte_2 sarebbe stata conseguita al termine del rimborso rateale del mutuo, di modo che l'operazione in questione costituiva soltanto una successione (non liberatoria) ex parte debitoris di una obbligazione non ancora scaduta.
9 L'assenza di una obbligazione scaduta, circostanza posta a base del suo ragionamento dal Tribunale, non è stata, dunque, contestata con ragionamento controfattuale da parte degli appellanti i quali hanno semplicemente affermato che l'atto non era volontario ma dovuto, in quanto il debito era scaduto, senza spiegare perché il primo giudice avesse errato nel ritenerlo non scaduto.
Il quinto ed ultimo motivo di appello concerne le spese del giudizio e risulta assorbito dal rigetto integrale dell'appello, che comporta la conferma della statuizione di primo grado anche con riferimento alle spese.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del valore della controversia, pari al credito che ha legittimato l'azione revocatoria4.
Nulla, invece, nel rapporto con la , cedente, rimasta contumace. CP_8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1662/2021 del 2 luglio 2021, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che quantifica in complessivi €.
14.317,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
nulla per le spese nel rapporto con;
CP_8 4 Secondo Cass. Civ., sez. VI, 9 maggio 2014, n. 10089 “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. 10 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti Parte_1
e .
[...] Parte_2
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. da ultimo App. MI , sez. IV , 21 novembre 2024 , n. 3164, ma anche Cass. Civ., sez. III , 7 luglio 2007 , n. 15310.
7 2 V. Cass. Civ. Sez. III , 22 dicembre 2015 , n. 25733, citata dagli appellanti. 3 V. Cass. Civ., Sez. III, 10 gennaio 2016, n.11892, secondo cui “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”. 8