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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 86/2024 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. CUCCÙ DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA FALERIA N. 68 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore;
E
, C.F. AR P.IVA_2 assistito dall'avv. GAROFOLO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Puglie 25, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 07/02/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 – Infondato e quindi da rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
680/2023 del 23/11/2023, RG 543/2023, resa dal Giudice di Pace di Macerata, con la quale veniva respinta l'opposizione proposta dalla stessa appellante al D.I. 1441/2022 emesso in favore della società per il pagamento del saldo del corrispettivo di un appalto, saldo fatto oggetto AR
-per l'importo autonomamente detratto dall'opponente di euro 3.706,50- di compensazione fra quanto spettante all'ingiungente e quanto asseritamente maturato dall'opponente medesimo in forza di pignoramento ex art. 543 cpc in danno della quale terza pignorata datrice di AR lavoro di nr. 2 dipendenti ( e , questi ultimi debitori della stessa Parte_2 Parte_3 Pt_1
.
[...]
1.1 – Lamenta più precisamente l'appellante la violazione del primo giudice delle disposizioni di cui agli artt. 1241, 1242, 1243 e 1198 cod. civ., e dello stesso orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza nr. 17441/2018) per aver nella sentenza impugnata dichiarato non essere intervenuta l'immediata modificazione soggettiva dell'obbligazione già a far data dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale in data 12.11.2021 -di assegnazione ad essa del quinto della retribuzione goduta dai due dipendenti della AR
, ordinanza che avrebbe quindi determinato, a parere dell'appellante già dalla sua emissione, il diritto di opporre in compensazione al terzo pignorato il credito dalla stessa vantato verso i dipendenti di quest'ultimo.
1.2 – Ritiene altresì l'appellante l'aver il GdP di Macerata, nel ritenere non operabile l'invocata compensazione se non all'estinzione dei precedenti pignoramenti, confuso la pignorabilità di un credito futuro con l'immediato trasferimento della titolarità del credito spettante verso il terzo
( dal debitore esecutato al creditore NT , richiamando copiosa AR Pt_1 giurisprudenza di legittimità avallante la prassi della pignorabilità dei crediti futuri, condizionati ed anche eventuali, con effetto immediato alla stregua di una datio in solutum;
1.3 – lamenta infine la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice in misura eccessivamente elevata -non essendo stata celebrata la fase della istruttoria- nella misura di euro
913,00 oltre accessori.
2 – Documentale (all. 7 di parte appellante), oltrechè pacifica, risulta la circostanza che l'ordinanza emessa in data 12.11.2021 dal Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale, a seguito di pignoramento ex art. 543 cpc promosso dalla presso la in forza di un Pt_1 AR decreto monitorio ottenuto nei confronti dei nr. 2 dipendenti di quest'ultima, nell'assegnare all'odierna appellante il credito periodico del 1/5 della retribuzione maturanda dai due dipendenti della terza pignorata qui convenuta, ne abbia previsto la decorrenza a far tempo dall'estinzione dei precedenti pignoramenti, tuttora in corso per come riferito dall'appellata e non contestato nel presente giudizio;
tale ordinanza non risulta oggetto di opposizione, e fa quindi stato fra le parti in causa.
3 – Risultando quindi l'assegnazione del 1/5 degli emolumenti subordinata non solo all'estinzione dei pignoramenti già in essere, ma ancor prima al logico presupposto che alla detta decorrenza i rapporti di lavoro siano ancora in essere, è evidente che solo al ricorrere di entrambe le dette condizioni –future ed incerte- il creditore NT è legittimato a rivendicare verso il terzo
(non quale debitore ex se ma quale custode delle somme effettivamente maturate ex art. 546 cpc),
e sempre nei limiti del quinto dei crediti via via maturati dai detti esecutati, il credito derivante dall'ordinanza di assegnazione de qua.
4 – Inconferente è infatti il richiamo alla possibilità, offerta al terzo pignorato dalla sentenza nr. 17441/2018 della Suprema Corte, di opporre immediatamente gli effetti della compensazione al creditore pignoratizio, trattandosi in quella fattispecie della concreta coesistenza di crediti certi, liquidi ed opponibili da parte dell'Istituto di credito terzo pignorato verso il creditore NT assegnatario di giacenze già maturate e disponibili alla notifica del pignoramento, e quindi di situazioni del tutto diverse rispetto al caso concreto qui in esame. 4 – Sulla regolamentazione delle spese, essa risulta aderente ai parametri forensi in relazione al valore della causa e delle fasi nelle quali si è dipanata (parametri medi con esclusione della fase istruttoria).
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
segue la sussistenza dei presupposti per il doppio pagamento del contributo unificato;
segue anche la condanna della appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in misura uguale al compenso per le spese legali stante il negligente travisamento del tenore dei provvedimenti giurisdizionali richiamati dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, respinge il gravame proposto avverso la sentenza del GdP di Macerata n.
680/2023 del 23/11/2023, RG 543/2023, che per l'effetto conferma;
condanna l'appellante Pt_1 al pagamento delle spese del grado, e liquida quelle in favore della in complessivi AR euro 1.700,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì l'appellante al pagamento in favore dell'appellata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c, della somma di euro 1.700,00; dichiara l'esistenza dei presupposti per il recupero a carico di del doppio del contributo unificato. Pt_1
Macerata, 21 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 86/2024 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. CUCCÙ DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA FALERIA N. 68 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore;
E
, C.F. AR P.IVA_2 assistito dall'avv. GAROFOLO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Puglie 25, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 07/02/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 – Infondato e quindi da rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
680/2023 del 23/11/2023, RG 543/2023, resa dal Giudice di Pace di Macerata, con la quale veniva respinta l'opposizione proposta dalla stessa appellante al D.I. 1441/2022 emesso in favore della società per il pagamento del saldo del corrispettivo di un appalto, saldo fatto oggetto AR
-per l'importo autonomamente detratto dall'opponente di euro 3.706,50- di compensazione fra quanto spettante all'ingiungente e quanto asseritamente maturato dall'opponente medesimo in forza di pignoramento ex art. 543 cpc in danno della quale terza pignorata datrice di AR lavoro di nr. 2 dipendenti ( e , questi ultimi debitori della stessa Parte_2 Parte_3 Pt_1
.
[...]
1.1 – Lamenta più precisamente l'appellante la violazione del primo giudice delle disposizioni di cui agli artt. 1241, 1242, 1243 e 1198 cod. civ., e dello stesso orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza nr. 17441/2018) per aver nella sentenza impugnata dichiarato non essere intervenuta l'immediata modificazione soggettiva dell'obbligazione già a far data dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale in data 12.11.2021 -di assegnazione ad essa del quinto della retribuzione goduta dai due dipendenti della AR
, ordinanza che avrebbe quindi determinato, a parere dell'appellante già dalla sua emissione, il diritto di opporre in compensazione al terzo pignorato il credito dalla stessa vantato verso i dipendenti di quest'ultimo.
1.2 – Ritiene altresì l'appellante l'aver il GdP di Macerata, nel ritenere non operabile l'invocata compensazione se non all'estinzione dei precedenti pignoramenti, confuso la pignorabilità di un credito futuro con l'immediato trasferimento della titolarità del credito spettante verso il terzo
( dal debitore esecutato al creditore NT , richiamando copiosa AR Pt_1 giurisprudenza di legittimità avallante la prassi della pignorabilità dei crediti futuri, condizionati ed anche eventuali, con effetto immediato alla stregua di una datio in solutum;
1.3 – lamenta infine la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice in misura eccessivamente elevata -non essendo stata celebrata la fase della istruttoria- nella misura di euro
913,00 oltre accessori.
2 – Documentale (all. 7 di parte appellante), oltrechè pacifica, risulta la circostanza che l'ordinanza emessa in data 12.11.2021 dal Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale, a seguito di pignoramento ex art. 543 cpc promosso dalla presso la in forza di un Pt_1 AR decreto monitorio ottenuto nei confronti dei nr. 2 dipendenti di quest'ultima, nell'assegnare all'odierna appellante il credito periodico del 1/5 della retribuzione maturanda dai due dipendenti della terza pignorata qui convenuta, ne abbia previsto la decorrenza a far tempo dall'estinzione dei precedenti pignoramenti, tuttora in corso per come riferito dall'appellata e non contestato nel presente giudizio;
tale ordinanza non risulta oggetto di opposizione, e fa quindi stato fra le parti in causa.
3 – Risultando quindi l'assegnazione del 1/5 degli emolumenti subordinata non solo all'estinzione dei pignoramenti già in essere, ma ancor prima al logico presupposto che alla detta decorrenza i rapporti di lavoro siano ancora in essere, è evidente che solo al ricorrere di entrambe le dette condizioni –future ed incerte- il creditore NT è legittimato a rivendicare verso il terzo
(non quale debitore ex se ma quale custode delle somme effettivamente maturate ex art. 546 cpc),
e sempre nei limiti del quinto dei crediti via via maturati dai detti esecutati, il credito derivante dall'ordinanza di assegnazione de qua.
4 – Inconferente è infatti il richiamo alla possibilità, offerta al terzo pignorato dalla sentenza nr. 17441/2018 della Suprema Corte, di opporre immediatamente gli effetti della compensazione al creditore pignoratizio, trattandosi in quella fattispecie della concreta coesistenza di crediti certi, liquidi ed opponibili da parte dell'Istituto di credito terzo pignorato verso il creditore NT assegnatario di giacenze già maturate e disponibili alla notifica del pignoramento, e quindi di situazioni del tutto diverse rispetto al caso concreto qui in esame. 4 – Sulla regolamentazione delle spese, essa risulta aderente ai parametri forensi in relazione al valore della causa e delle fasi nelle quali si è dipanata (parametri medi con esclusione della fase istruttoria).
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
segue la sussistenza dei presupposti per il doppio pagamento del contributo unificato;
segue anche la condanna della appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in misura uguale al compenso per le spese legali stante il negligente travisamento del tenore dei provvedimenti giurisdizionali richiamati dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, respinge il gravame proposto avverso la sentenza del GdP di Macerata n.
680/2023 del 23/11/2023, RG 543/2023, che per l'effetto conferma;
condanna l'appellante Pt_1 al pagamento delle spese del grado, e liquida quelle in favore della in complessivi AR euro 1.700,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì l'appellante al pagamento in favore dell'appellata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c, della somma di euro 1.700,00; dichiara l'esistenza dei presupposti per il recupero a carico di del doppio del contributo unificato. Pt_1
Macerata, 21 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale