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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4890/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERI RITA;
Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AVENA Controparte_1
GILDA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 74%,
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di
ATP , negando le condizioni per ottenere le chieste prestazioni , e che lo stesso CTU non aveva tento conto, così come non aveva tenuto conto della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al CP_1 riconoscimento dello status di invalido nella misura di cui sopra dalla domanda amministrativa con accessori come per legge .
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
§§§§
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa l'erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata nelle operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
La relazione della CTU appare infatti ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11
La relazione del CTU (cfr. fasc. fase ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate.
La domanda va dunque rigettata
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc.
PQM
Rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza,16.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino