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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/10/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 627/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Gianluca Esposito, presso il cui studio, sito in Firenze, al V.le S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Iglio e Carolina
Missoni, presso il cui studio, sito in Cascina (PI), in P.zza dei Caduti per la
Libertà n. 21, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(P.I.: ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela
Mineo, presso il cui studio, sito in Cascina (PI), alla Via Tosco Romagnola
Pag. 1 di 6 n. 191, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta giustificato motivo oggettivo;
art. 2112 c.c.
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del
24.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente, ha chiesto la declaratoria di “nullità e/o illegittimità e/o inefficacia” del licenziamento intimato nei propri confronti, in quanto disposto in violazione dell'art. 2112
c.c., e, per l'effetto, la condanna di alla CP_2
“riammissione/reintegrazione” del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in solido con la , di tutte le retribuzioni maturate dal CP_1
giorno del licenziamento a quello della reintegra, considerando la retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.000,00. In via subordinata, ha chiesto la condanna della società al pagamento di un CP_1
risarcimento del danno pari a sei mensilità commisurate alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato dipendente della società a partire dal 19.04.2017 CP_1
con inquadramento nel livello C1 del CCNL di riferimento;
b) in data 15.01.2022 veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo determinato dalla cessazione dell'attività commerciale svolta dal datore di lavoro;
c) in realtà l'attività d'impresa non cessava ma veniva ceduta per effetto
Pag. 2 di 6 di un contratto di affitto di ramo d'azienda, decorrente dal 01.01.2022, alla società il cui legale rappresentante era il medesimo CP_2
rispetto a quello del datore di lavoro cedente;
d) il licenziamento, nella prospettazione dell'atto introduttivo, sarebbe quindi affetto da nullità perché disposto in occasione di un trasferimento di azienda e quindi in violazione dell'art. 2112 c.c., da considerarsi quale norma imperativa.
2. Con memorie di depositate rispettivamente in data 23.12.2022 e
28.12.2022, si sono costituite le società resistenti e CP_1 CP_2
, le quali hanno insistito per il rigetto del ricorso.
[...]
3. La domanda volta alla declaratoria di nullità del licenziamento è infondata e non può essere accolta.
In merito ai rapporti tra licenziamento e trasferimento di azienda,
l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia ha ritenuto che nel caso di trasferimento di azienda l'alienante conserva comunque il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sebbene non possa esserne l'unica ragione giustificativa come previsto dall'art. 2112 c.c. (così,
Cass. civ. n. 11410/2018; in senso conforme anche Cass. civ., n.
3186/2019). Ne consegue che il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (così,
Cass. civ., n. 15495/2008). Neppure qualora, nell'imminenza del trasferimento d'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro, nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, si deve ritenere che nel suo esercizio in concreto egli ponga in essere un atto emulativo o in frode
Pag. 3 di 6 alla legge, né è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 cc.
3.1. Nel caso di specie, tuttavia sussistono una serie di elementi che inducono a ritenere che il licenziamento ebbe causa nel trasferimento di azienda al fine di agevolare la medesima operazione commerciale.
Invero, nessuna prova per testi è stata richiesta affinché il datore di lavoro cedente potesse dimostrare che il licenziamento disposto nei confronti del lavoratore fosse sorretto da giustificato motivo oggettivo, a nulla rilevando la mera certificazione rilasciata dall'INPS di cessazione attività (doc. 11 allegato al fascicolo di , la quale era sicuramente conseguente CP_1
all'affitto di ramo di azienda avvenuto già all'inizio del mese di gennaio
2022. Ed ancora, il collegamento tra il licenziamento ed il trasferimento d'azienda risulta dallo stesso ruolo di amministratore unico di entrambe le società rivestito da circostanza che fa presumere come sia il CP_3
cedente che il cessionario fossero d'accordo nel disporre il licenziamento a danno del ricorrente.
3.1.1. Nessuna rilevanza assume la circostanza rappresentata dalle società resistenti, per la quale non vi sarebbe stata una fattispecie di affitto di ramo di azienda, con tutti gli obblighi derivanti dall'art. 2112 c.c., in quanto, lo stesso contratto sarebbe stato risolto nell'aprile 2022 a seguito dell'impossibilità nell'intestare le autorizzazioni aziendali in favore della cessionaria. Al riguardo, è sufficiente considerare come l'effetto risolutivo in esame non può pregiudicare i lavoratori, terzi rispetto all'accordo intervenuto tra le società cedente e cessionaria.
3.2. Quanto alle conseguenze dell'illiceità del licenziamento, deve rilevarsi come poiché nell'art 2112 c.c. non è contenuto un divieto di licenziamento
Pag. 4 di 6 previsto a pena di nullità, come peraltro già rilevato supra, non può invocarsi il comma 1 dell'art. 18 del c.d. Statuto dei lavoratori che prevede la reintegra piena, non potendosi annoverare il recesso in violazione del divieto in questione negli “altri casi di nullità previsti dalla legge”, prevedendo l'art. 2112 c.c. una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo (Cass. civ., n. 3186/2019 cit.).
Nel caso in esame, inoltre non può trovare applicazione alcuna delle fattispecie di cui all'art. 18 citato, essendo pacifico, per come evidenziato dallo stesso ricorrente, il requisito dimensionale inferiore ai 15 dipendenti della società cedente.
3.2.1. Ne consegue l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, in quanto posto in essere in violazione dell'art. 2112 c.c. e come tale privo di giustificato motivo oggettivo.
A ciò consegue, in considerazione del mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'applicazione dell'art. 9 del D.L. 23/2015 e, tenuto conto da un lato della condotta posta in essere da parte delle società resistenti, le quali hanno consapevolmente emanato un licenziamento illegittimo, ed al contempo della circostanza confessata dallo stesso lavoratore che lo stesso ha immediatamente trovato un nuovo impiego, è congruo disporre un risarcimento del danno pari a quattro mensilità commisurate alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto, quantificabile in euro
2.251,81.
3.2.2. Anche alla luce delle considerazioni che precedono, deve considerarsi irrilevante l'esibizione in giudizio dei documenti volti a quantificare le somme percepite dal ricorrente a titolo di NASpI.
Pag. 5 di 6 4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione della parziale soccombenza di parte ricorrente, mentre per l'altra metà vengono poste a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'illiceità del licenziamento disposto nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto, condanna le società resistenti e
[...] CP_1
in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in CP_2
solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di quattro mensilità commisurate alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto, per una somma complessiva di euro 9.007,24; condanna le società resistenti e in persona dei CP_1 CP_2
loro legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che vengono quantificate in euro
2.694,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 627/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Gianluca Esposito, presso il cui studio, sito in Firenze, al V.le S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Iglio e Carolina
Missoni, presso il cui studio, sito in Cascina (PI), in P.zza dei Caduti per la
Libertà n. 21, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(P.I.: ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela
Mineo, presso il cui studio, sito in Cascina (PI), alla Via Tosco Romagnola
Pag. 1 di 6 n. 191, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta giustificato motivo oggettivo;
art. 2112 c.c.
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del
24.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente, ha chiesto la declaratoria di “nullità e/o illegittimità e/o inefficacia” del licenziamento intimato nei propri confronti, in quanto disposto in violazione dell'art. 2112
c.c., e, per l'effetto, la condanna di alla CP_2
“riammissione/reintegrazione” del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in solido con la , di tutte le retribuzioni maturate dal CP_1
giorno del licenziamento a quello della reintegra, considerando la retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.000,00. In via subordinata, ha chiesto la condanna della società al pagamento di un CP_1
risarcimento del danno pari a sei mensilità commisurate alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato dipendente della società a partire dal 19.04.2017 CP_1
con inquadramento nel livello C1 del CCNL di riferimento;
b) in data 15.01.2022 veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo determinato dalla cessazione dell'attività commerciale svolta dal datore di lavoro;
c) in realtà l'attività d'impresa non cessava ma veniva ceduta per effetto
Pag. 2 di 6 di un contratto di affitto di ramo d'azienda, decorrente dal 01.01.2022, alla società il cui legale rappresentante era il medesimo CP_2
rispetto a quello del datore di lavoro cedente;
d) il licenziamento, nella prospettazione dell'atto introduttivo, sarebbe quindi affetto da nullità perché disposto in occasione di un trasferimento di azienda e quindi in violazione dell'art. 2112 c.c., da considerarsi quale norma imperativa.
2. Con memorie di depositate rispettivamente in data 23.12.2022 e
28.12.2022, si sono costituite le società resistenti e CP_1 CP_2
, le quali hanno insistito per il rigetto del ricorso.
[...]
3. La domanda volta alla declaratoria di nullità del licenziamento è infondata e non può essere accolta.
In merito ai rapporti tra licenziamento e trasferimento di azienda,
l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia ha ritenuto che nel caso di trasferimento di azienda l'alienante conserva comunque il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sebbene non possa esserne l'unica ragione giustificativa come previsto dall'art. 2112 c.c. (così,
Cass. civ. n. 11410/2018; in senso conforme anche Cass. civ., n.
3186/2019). Ne consegue che il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (così,
Cass. civ., n. 15495/2008). Neppure qualora, nell'imminenza del trasferimento d'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro, nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, si deve ritenere che nel suo esercizio in concreto egli ponga in essere un atto emulativo o in frode
Pag. 3 di 6 alla legge, né è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 cc.
3.1. Nel caso di specie, tuttavia sussistono una serie di elementi che inducono a ritenere che il licenziamento ebbe causa nel trasferimento di azienda al fine di agevolare la medesima operazione commerciale.
Invero, nessuna prova per testi è stata richiesta affinché il datore di lavoro cedente potesse dimostrare che il licenziamento disposto nei confronti del lavoratore fosse sorretto da giustificato motivo oggettivo, a nulla rilevando la mera certificazione rilasciata dall'INPS di cessazione attività (doc. 11 allegato al fascicolo di , la quale era sicuramente conseguente CP_1
all'affitto di ramo di azienda avvenuto già all'inizio del mese di gennaio
2022. Ed ancora, il collegamento tra il licenziamento ed il trasferimento d'azienda risulta dallo stesso ruolo di amministratore unico di entrambe le società rivestito da circostanza che fa presumere come sia il CP_3
cedente che il cessionario fossero d'accordo nel disporre il licenziamento a danno del ricorrente.
3.1.1. Nessuna rilevanza assume la circostanza rappresentata dalle società resistenti, per la quale non vi sarebbe stata una fattispecie di affitto di ramo di azienda, con tutti gli obblighi derivanti dall'art. 2112 c.c., in quanto, lo stesso contratto sarebbe stato risolto nell'aprile 2022 a seguito dell'impossibilità nell'intestare le autorizzazioni aziendali in favore della cessionaria. Al riguardo, è sufficiente considerare come l'effetto risolutivo in esame non può pregiudicare i lavoratori, terzi rispetto all'accordo intervenuto tra le società cedente e cessionaria.
3.2. Quanto alle conseguenze dell'illiceità del licenziamento, deve rilevarsi come poiché nell'art 2112 c.c. non è contenuto un divieto di licenziamento
Pag. 4 di 6 previsto a pena di nullità, come peraltro già rilevato supra, non può invocarsi il comma 1 dell'art. 18 del c.d. Statuto dei lavoratori che prevede la reintegra piena, non potendosi annoverare il recesso in violazione del divieto in questione negli “altri casi di nullità previsti dalla legge”, prevedendo l'art. 2112 c.c. una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo (Cass. civ., n. 3186/2019 cit.).
Nel caso in esame, inoltre non può trovare applicazione alcuna delle fattispecie di cui all'art. 18 citato, essendo pacifico, per come evidenziato dallo stesso ricorrente, il requisito dimensionale inferiore ai 15 dipendenti della società cedente.
3.2.1. Ne consegue l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, in quanto posto in essere in violazione dell'art. 2112 c.c. e come tale privo di giustificato motivo oggettivo.
A ciò consegue, in considerazione del mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'applicazione dell'art. 9 del D.L. 23/2015 e, tenuto conto da un lato della condotta posta in essere da parte delle società resistenti, le quali hanno consapevolmente emanato un licenziamento illegittimo, ed al contempo della circostanza confessata dallo stesso lavoratore che lo stesso ha immediatamente trovato un nuovo impiego, è congruo disporre un risarcimento del danno pari a quattro mensilità commisurate alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto, quantificabile in euro
2.251,81.
3.2.2. Anche alla luce delle considerazioni che precedono, deve considerarsi irrilevante l'esibizione in giudizio dei documenti volti a quantificare le somme percepite dal ricorrente a titolo di NASpI.
Pag. 5 di 6 4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione della parziale soccombenza di parte ricorrente, mentre per l'altra metà vengono poste a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'illiceità del licenziamento disposto nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto, condanna le società resistenti e
[...] CP_1
in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in CP_2
solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di quattro mensilità commisurate alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto, per una somma complessiva di euro 9.007,24; condanna le società resistenti e in persona dei CP_1 CP_2
loro legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che vengono quantificate in euro
2.694,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 6 di 6