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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4589/2023 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCO MARIA FERRARA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in proprio che nella qualità di mandatario di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.
[...]
ELISA NANNUCCI;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.ta e dif. dall'avv. SEVERINO ANIELLO DE ROSA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 07/08/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l l' e la per ottenere l'annullamento dell'intimazione di Controparte_3 CP_2 pagamento n.071202390046912 58/000 notificata in data 31/07/2023, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n.07120010286579223502 e n.07120150090574888000, per l'importo complessivo di € 21.944,96. Chiarito di voler limitare l'impugnazione alla sola cartella n.07120010286579223502 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali I.V.S. per gli anni 79/82/83, parte ricorrente deduceva di aver proposto avverso quest'ultima cartella opposizione dinanzi al Tribunale di Nola -sezione Lavoro
e Previdenza- conclusasi con sentenza n.158/2006 del 17/01/2006, passata in giudicato, con cui il Giudice dott. Stefania Basso così statuiva: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 07120010286579223”. Ciò premesso argomentava in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del credito vantato ed in subordine eccepiva la prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 L.335/1995 e deduceva l'insussistenza della pretesa per difetto di motivazione e/o per errato computo degli interessi. Concludeva per sentire accertare l'illegittimità della pretesa con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_ Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandataria della evidenziando che CP_2
l'esecuzione della sentenza che aveva annullato la cartella portata dall'intimazione di pagamento doveva essere effettuata dall' che di contro anziché provvedere all'esecuzione aveva emesso una CP_4 intimazione di pagamento (si legge in memoria “ Preso atto di quanto inserito in ricorso e tenuto conto della citata sentenza 158/2006 che annullava la cartella 07120010286579223 intestata al sig. CP_5
nato il [...], non si adottano provvedimenti di annullamento della cartelle di
[...] pagamento indicata in quanto la prescrizione dei crediti inseriti è imputabile all' CP_6 CP_
per omessa notifica o successivi invii di atti interruttivi. Pertanto non è l' a dovere
[...] gestire gli effetti del giudicato (PEI n.16044 del 24/04/2012 – Msg n.1004 del 02/03/2016)). Si costituiva, altresì, l' – che eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione sostanziale passiva in quanto la stessa non era tenuta alla formazione e/o sgravio del ruolo esattoriale, attività questa svolta preliminarmente dall'Ente impositore. Ciò premesso, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità oltre CP_4 che l'infondatezza, in fatto ed in diritto dell'avversa domanda giudiziale, anche per carenza di legittimazione passiva sostanziale, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali nel rispetto del principio della soccombenza processuale. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il Giudice decideva come da dispositivo dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso appare ammissibile.
In linea generale, va rilevato che condizione per la ammissibilità della opposizione avverso la iscrizione a ruolo è il rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni dalla notifica della cartella, fissato dall'art. 24 D.L.vo 46/99. Il termine decorre in ipotesi di omessa notifica della cartella dalla notifica del primo atto successivo o, comunque, dalla compiuta conoscenza della cartella aliunde acquisita da parte del contribuente. Ebbene, parte ricorrente ha proposto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120239004691258/000 nel rispetto del termine previsto dalla legge, essendo stata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata in data 31/07/2023. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Come dedotto in ricorso, la cartella n. 07120010286579223502 è stata oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 158/2006 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro e della previdenza del Tribunale di
Nola, dott.ssa Stefania Basso, che accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava la cartella esattoriale n.0712001028657922.
Pur non essendovi contestazione sul punto, per completezza, si rileva che vi è coincidenza tra il numero della cartella sottesa all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata e quella oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 158/2006.
Ed infatti, la circostanza che la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata come recante n.
07120010286579223502 mentre quella resa oggetto di annullamento con n. 07120010286579223 non inficia l'identità di tali atti atteso che il numero di una cartella è costituito da:
- le prime tre cifre (nel caso di specie 071) che rappresentano la provincia di riferimento dell'
[...]
; CP_8
- le successive quattro cifre che rappresentano l'anno di formazione della cartella (2001);
- le altre cifre che identificano univocamente la cartella;
- gli ultimi tre numeri che indicano se si tratta di cartella avente ad oggetto un unico obbligato o più obbligati in solido.
In conclusione, va accertata l'illegittimità della dell'intimazione di pagamento n. 07120239004691258/000 notificata in data 31/07/2023, nella parte avente a oggetto la cartella di pagamento n. 07120010286579223502 già annullata in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato
(circostanza pacifica tra le parti per essere stata allegata in ricorso e non contestata nei rispettivi atti di costituzione).
Venendo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va osservato che in materia di responsabilità aggravata, ai fini della condanna al risarcimento dei danni, vanno accertati i requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero del difetto di normale prudenza.
Nella specie, non sussistendo il presupposto della colpa grave, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con l' , atteso peraltro che il concessionario CP_4
(allora era parte -sia pur non costituita- del giudizio sfociato nell'annullamento della CP_9 cartella.
Il tenore della presente pronuncia ed il tipo di atto impugnato fanno invece apparire opportuno CP_ compensare le spese nei rapporti con l' e con la CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
07120239004691258/000 nella parte avente oggetto la cartella n. 07120010286579223502;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.865,00 Controparte_3 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione, come per legge. CP_
- compensa le spese di lite nei rapporti con la l' CP_2
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4589/2023 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCO MARIA FERRARA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in proprio che nella qualità di mandatario di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.
[...]
ELISA NANNUCCI;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.ta e dif. dall'avv. SEVERINO ANIELLO DE ROSA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 07/08/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l l' e la per ottenere l'annullamento dell'intimazione di Controparte_3 CP_2 pagamento n.071202390046912 58/000 notificata in data 31/07/2023, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n.07120010286579223502 e n.07120150090574888000, per l'importo complessivo di € 21.944,96. Chiarito di voler limitare l'impugnazione alla sola cartella n.07120010286579223502 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali I.V.S. per gli anni 79/82/83, parte ricorrente deduceva di aver proposto avverso quest'ultima cartella opposizione dinanzi al Tribunale di Nola -sezione Lavoro
e Previdenza- conclusasi con sentenza n.158/2006 del 17/01/2006, passata in giudicato, con cui il Giudice dott. Stefania Basso così statuiva: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 07120010286579223”. Ciò premesso argomentava in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del credito vantato ed in subordine eccepiva la prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 L.335/1995 e deduceva l'insussistenza della pretesa per difetto di motivazione e/o per errato computo degli interessi. Concludeva per sentire accertare l'illegittimità della pretesa con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_ Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandataria della evidenziando che CP_2
l'esecuzione della sentenza che aveva annullato la cartella portata dall'intimazione di pagamento doveva essere effettuata dall' che di contro anziché provvedere all'esecuzione aveva emesso una CP_4 intimazione di pagamento (si legge in memoria “ Preso atto di quanto inserito in ricorso e tenuto conto della citata sentenza 158/2006 che annullava la cartella 07120010286579223 intestata al sig. CP_5
nato il [...], non si adottano provvedimenti di annullamento della cartelle di
[...] pagamento indicata in quanto la prescrizione dei crediti inseriti è imputabile all' CP_6 CP_
per omessa notifica o successivi invii di atti interruttivi. Pertanto non è l' a dovere
[...] gestire gli effetti del giudicato (PEI n.16044 del 24/04/2012 – Msg n.1004 del 02/03/2016)). Si costituiva, altresì, l' – che eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione sostanziale passiva in quanto la stessa non era tenuta alla formazione e/o sgravio del ruolo esattoriale, attività questa svolta preliminarmente dall'Ente impositore. Ciò premesso, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità oltre CP_4 che l'infondatezza, in fatto ed in diritto dell'avversa domanda giudiziale, anche per carenza di legittimazione passiva sostanziale, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali nel rispetto del principio della soccombenza processuale. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il Giudice decideva come da dispositivo dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso appare ammissibile.
In linea generale, va rilevato che condizione per la ammissibilità della opposizione avverso la iscrizione a ruolo è il rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni dalla notifica della cartella, fissato dall'art. 24 D.L.vo 46/99. Il termine decorre in ipotesi di omessa notifica della cartella dalla notifica del primo atto successivo o, comunque, dalla compiuta conoscenza della cartella aliunde acquisita da parte del contribuente. Ebbene, parte ricorrente ha proposto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120239004691258/000 nel rispetto del termine previsto dalla legge, essendo stata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata in data 31/07/2023. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Come dedotto in ricorso, la cartella n. 07120010286579223502 è stata oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 158/2006 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro e della previdenza del Tribunale di
Nola, dott.ssa Stefania Basso, che accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava la cartella esattoriale n.0712001028657922.
Pur non essendovi contestazione sul punto, per completezza, si rileva che vi è coincidenza tra il numero della cartella sottesa all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata e quella oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 158/2006.
Ed infatti, la circostanza che la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata come recante n.
07120010286579223502 mentre quella resa oggetto di annullamento con n. 07120010286579223 non inficia l'identità di tali atti atteso che il numero di una cartella è costituito da:
- le prime tre cifre (nel caso di specie 071) che rappresentano la provincia di riferimento dell'
[...]
; CP_8
- le successive quattro cifre che rappresentano l'anno di formazione della cartella (2001);
- le altre cifre che identificano univocamente la cartella;
- gli ultimi tre numeri che indicano se si tratta di cartella avente ad oggetto un unico obbligato o più obbligati in solido.
In conclusione, va accertata l'illegittimità della dell'intimazione di pagamento n. 07120239004691258/000 notificata in data 31/07/2023, nella parte avente a oggetto la cartella di pagamento n. 07120010286579223502 già annullata in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato
(circostanza pacifica tra le parti per essere stata allegata in ricorso e non contestata nei rispettivi atti di costituzione).
Venendo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va osservato che in materia di responsabilità aggravata, ai fini della condanna al risarcimento dei danni, vanno accertati i requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero del difetto di normale prudenza.
Nella specie, non sussistendo il presupposto della colpa grave, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con l' , atteso peraltro che il concessionario CP_4
(allora era parte -sia pur non costituita- del giudizio sfociato nell'annullamento della CP_9 cartella.
Il tenore della presente pronuncia ed il tipo di atto impugnato fanno invece apparire opportuno CP_ compensare le spese nei rapporti con l' e con la CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
07120239004691258/000 nella parte avente oggetto la cartella n. 07120010286579223502;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.865,00 Controparte_3 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione, come per legge. CP_
- compensa le spese di lite nei rapporti con la l' CP_2
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci