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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 824/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, promosso da:
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Angelini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Molise n. 9
RICORRENTE - APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Testa CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Frosinone alla Via Aldo Moro
n. 196
RESISTENTE – APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato in data 16.6.2022 il , come difeso, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 164/2022, pubblicata il 17.5.2022 dal Giudice di
Pace di Avezzano nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 148/X/2022 emesso dalla Polizia Locale del , Parte_1 introdotto da CP_1
L'appellante ha impugnato detta sentenza nelle parti in cui il giudice di primo grado: - omettendo di tenere in considerazione le produzioni documentali in punto di limite di velocità vigente nel tratto di strada in cui venne accertata l'infrazione, ha erroneamente ritenuto che detto limite fosse di 90 km/h in luogo di 70 km/h;
- ha ritenuto che fosse necessaria autorizzazione prefettizia per lo svolgimento dell'attività di controllo della velocità laddove, invece, detta autorizzazione è prescritta solo per il controllo esercitato senza presenza di agenti mentre, nel caso di specie, all'attività procedevano gli agenti della Polizia Locale del . Parte_1
Ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
B. si è costituito nel presente grado di giudizio evidenziando la correttezza della CP_1 decisione adottata dal Giudice di Pace di Avezzano posto che nel tratto di strada ove l'asserita infrazione venne accertata vigeva il limite ordinario di 90 km/h e occorreva autorizzazione prefettizia posto che l'autovelox impiegato era di tipo fisso mentre è esclusa solo per dispositivi mobili con contestazione immediata della violazione. Ha, poi, rimarcato come il dispositivo fosse installato sulla corsia opposta a quella di percorrenza dell'appellato, con conseguente illegittimità del verbale per mancata segnalazione della presenza dello strumento di rilevazione e dubbi pure in punto di attendibilità della rilevazione stessa.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del grado.
1. Quanto al limite di velocità vigente al km. 38+640 della SS690 occorre rilevare come esso debba essere desunto in via dirimente dalla comunicazione dell'ANAS del 20.7.2021, prodotta dall'appellante in primo grado (doc. 10), nella quale viene dato atto come in quel punto il limite fosse di 70 km/h e non già di 90 km/h. Non basta, infatti, fare riferimento alla sola ordinanza 33/19 per poter desumere, mediante un ragionamento a contrario, che fuori dal tratto compreso tra il km 32+900 e il km. 38+200, per il quale tale ordinanza stabilì il limite di 70 km/h, valesse quello generale di 90 km/h. La integrata e complessiva lettura dei provvedimenti dell'ente gestore ANAS, evidenziata dall'appellante, consente di evidenziare come:
- il 20.1.2009 l'ordinanza n. 3/09 impose il limite di 70 km/h nel tratto tra il km 32+900 e il km 41+700;
- il 22.1.2014 l'ordinanza n. 14/14 revocò il predetto limite nel tratto tra il km. 32+900 e il km 38+200, con l'ovvia conseguenze che al km. 38+640 permase tale limite;
pag. 2/5 - infine, il 16.4.2019 l'ordinanza n. 33/19 impose il limite di 70 km/h tra, così rideterminando la vigenza delle prescrizioni della prima ordinanza, nella sua completa estensione, secondo quanto rappresentato dalla ANAS nella predetta nota che, infatti, ha fatto riferimento alla prescrizione di cui all'ordinanza n. 3/09.
Il motivo di appello risulta, dunque, fondato.
b. Come si evince dalla piana lettura del verbale di accertamento – atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata quanto al c.d. “estrinseco”, oggetto di percezione e contestuale documentazione da parte dei pubblici ufficiali – in controllo sul tratto di strada in questione venne effettuato mediante dispositivo mobile (postazione temporanea).
L'autorizzazione prefettizia è necessaria solo se si tratti delle postazioni fisse e automatiche le quali possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. L'art. 4 del d.l. n. 121 del
2002, conv. dalla I. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione. Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare “senza presidio” apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del
2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
Nel caso di specie, l'impiego di una strumentazione mobile non richiedeva, perciò, la predetta autorizzazione. Né rileva sul punto la circostanza secondo cui da tale autorizzazione può prescindersi solo nel caso si proceda a contestazione immediata posto che tale distinto profilo rileva non in tema di autorizzazione ma di motivazione del verbale, che reca nel caso di specie correttamente la menzione della impossibilità di ottenere l'arresto del veicolo in movimento in tempo utile o nei modi di regolamento (art. 201, co. 1 bis, lett. e D.Lgs. 285/1995).
Il motivo di appello risulta, perciò, fondato.
pag. 3/5 c. Deve, poi, osservarsi come, secondo quanto si evince dal verbale stesso e dalla nota di servizio prodotta dal al doc. 3 del fascicolo di parte del primo Parte_1 grado, come lo strumento di rilevazione venne collocato al km 38+640 direzione Avezzano-
Sora, con segnalazione di indicazione permanente posto al km. 39+090 direzione Avezzano
e al km. 38+280 direzione Sora. La segnalazione, dunque, era stata correttamente predisposta in entrambi i sensi di marcia.
A nulla rileva, dal punto di vista della legittimità dell'accertamento, che a questo si sia proceduto mediante apparato installato in direzione di marcia contraria a quella percorsa dall'appellato. Solamente, infatti, ove si tratti di apparato fisso, soggetto a decreto prefettizio di autorizzazione, questa vale a delimitare l'ambito di operatività limitatamente al solo senso di marcia autorizzato (Cass. Sez. 3, 30323/2018).
Quanto alla attendibilità dell'accertamento così operato, va evidenziato come l'apparato impiegato per il controllo - VELOMATIC 512D/2F matr. n° 2019 (unità di comando), 2119
(rilevatore optometrico), 7315, secondo quanto risulta da certificato prodotto al doc. 7 di parte appellante, fosse omologato e tarato al tempo dell'accertamento, del che non si ravvisa alcun elemento idoneo a fondare un giudizio di inattendibilità della velocità accertata.
Conseguentemente, dunque, il motivo di opposizione sub. 3 di parte appellata, rimasto nella sostanza assorbito, risulta infondato.
2. Quanto alle richieste gradate svolte da nel proprio atto d'opposizione, non CP_1 vagliate in primo grado perché assorbite e intese ad ottenere la rideterminazione della sanzione pecuniaria in € 41,00, minimo edittale ex art. 142 C.d.S. e l'esclusione della decurtazione di tre punti della patente, se ne ravvisa l'infondatezza. Esse, infatti, si fondano sul presupposto che il limite di velocità nel tratto stradale interessato fosse di 90 km/h laddove, per quanto sopra, esso era pari a 70 km/h.
Ne consegue, dunque, come operato la riduzione del 5% ex art. 345, co. 2 D.P.R. 495/1992, comprensiva di tolleranza strumentale, sulla velocità rilevata (101 km/h), il limite di 70 km/h risulta superato di 25 km/h.
Correttamente, dunque, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, minimo edittale per l'illecito amministrativo di cui all'art. 142, co. 8 D.Lgs. 285/1992 e applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.
pag. 4/5 3. Stante la fondatezza dell'appello e l'infondatezza dell'opposizione nel suo complesso, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
4. Le spese di lite del doppio grado devono essere regolate secondo il criterio regolare della soccombenza, non evidenziandosi le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per derogarvi. L'appellato deve essere perciò condannato alla refusione delle spese di lite della controparte con riferimento ad entrambi gradi di giudizio, con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Jacopo Angelini, dichiaratosi antistatario (v. Cass. Sez. 3,
1.10.2009, n. 21070). Gli onorari sono liquidati come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00, ss.mm.ii ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della causa e la ripetitività delle argomentazioni sviluppate negli scritti conclusivi;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe:
- ACCOGLIE l'appello proposto dal e, in integrale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale CP_1 di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 148/X/2022 emesso dalla Polizia
Locale del Comune di;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite di del doppio grado di giudizio CP_1 in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi € 703,00 oltre spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Angelini.
Così deciso, in data 13 marzo 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, promosso da:
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Angelini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Molise n. 9
RICORRENTE - APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Testa CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Frosinone alla Via Aldo Moro
n. 196
RESISTENTE – APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato in data 16.6.2022 il , come difeso, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 164/2022, pubblicata il 17.5.2022 dal Giudice di
Pace di Avezzano nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 148/X/2022 emesso dalla Polizia Locale del , Parte_1 introdotto da CP_1
L'appellante ha impugnato detta sentenza nelle parti in cui il giudice di primo grado: - omettendo di tenere in considerazione le produzioni documentali in punto di limite di velocità vigente nel tratto di strada in cui venne accertata l'infrazione, ha erroneamente ritenuto che detto limite fosse di 90 km/h in luogo di 70 km/h;
- ha ritenuto che fosse necessaria autorizzazione prefettizia per lo svolgimento dell'attività di controllo della velocità laddove, invece, detta autorizzazione è prescritta solo per il controllo esercitato senza presenza di agenti mentre, nel caso di specie, all'attività procedevano gli agenti della Polizia Locale del . Parte_1
Ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
B. si è costituito nel presente grado di giudizio evidenziando la correttezza della CP_1 decisione adottata dal Giudice di Pace di Avezzano posto che nel tratto di strada ove l'asserita infrazione venne accertata vigeva il limite ordinario di 90 km/h e occorreva autorizzazione prefettizia posto che l'autovelox impiegato era di tipo fisso mentre è esclusa solo per dispositivi mobili con contestazione immediata della violazione. Ha, poi, rimarcato come il dispositivo fosse installato sulla corsia opposta a quella di percorrenza dell'appellato, con conseguente illegittimità del verbale per mancata segnalazione della presenza dello strumento di rilevazione e dubbi pure in punto di attendibilità della rilevazione stessa.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del grado.
1. Quanto al limite di velocità vigente al km. 38+640 della SS690 occorre rilevare come esso debba essere desunto in via dirimente dalla comunicazione dell'ANAS del 20.7.2021, prodotta dall'appellante in primo grado (doc. 10), nella quale viene dato atto come in quel punto il limite fosse di 70 km/h e non già di 90 km/h. Non basta, infatti, fare riferimento alla sola ordinanza 33/19 per poter desumere, mediante un ragionamento a contrario, che fuori dal tratto compreso tra il km 32+900 e il km. 38+200, per il quale tale ordinanza stabilì il limite di 70 km/h, valesse quello generale di 90 km/h. La integrata e complessiva lettura dei provvedimenti dell'ente gestore ANAS, evidenziata dall'appellante, consente di evidenziare come:
- il 20.1.2009 l'ordinanza n. 3/09 impose il limite di 70 km/h nel tratto tra il km 32+900 e il km 41+700;
- il 22.1.2014 l'ordinanza n. 14/14 revocò il predetto limite nel tratto tra il km. 32+900 e il km 38+200, con l'ovvia conseguenze che al km. 38+640 permase tale limite;
pag. 2/5 - infine, il 16.4.2019 l'ordinanza n. 33/19 impose il limite di 70 km/h tra, così rideterminando la vigenza delle prescrizioni della prima ordinanza, nella sua completa estensione, secondo quanto rappresentato dalla ANAS nella predetta nota che, infatti, ha fatto riferimento alla prescrizione di cui all'ordinanza n. 3/09.
Il motivo di appello risulta, dunque, fondato.
b. Come si evince dalla piana lettura del verbale di accertamento – atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata quanto al c.d. “estrinseco”, oggetto di percezione e contestuale documentazione da parte dei pubblici ufficiali – in controllo sul tratto di strada in questione venne effettuato mediante dispositivo mobile (postazione temporanea).
L'autorizzazione prefettizia è necessaria solo se si tratti delle postazioni fisse e automatiche le quali possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. L'art. 4 del d.l. n. 121 del
2002, conv. dalla I. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione. Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare “senza presidio” apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del
2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
Nel caso di specie, l'impiego di una strumentazione mobile non richiedeva, perciò, la predetta autorizzazione. Né rileva sul punto la circostanza secondo cui da tale autorizzazione può prescindersi solo nel caso si proceda a contestazione immediata posto che tale distinto profilo rileva non in tema di autorizzazione ma di motivazione del verbale, che reca nel caso di specie correttamente la menzione della impossibilità di ottenere l'arresto del veicolo in movimento in tempo utile o nei modi di regolamento (art. 201, co. 1 bis, lett. e D.Lgs. 285/1995).
Il motivo di appello risulta, perciò, fondato.
pag. 3/5 c. Deve, poi, osservarsi come, secondo quanto si evince dal verbale stesso e dalla nota di servizio prodotta dal al doc. 3 del fascicolo di parte del primo Parte_1 grado, come lo strumento di rilevazione venne collocato al km 38+640 direzione Avezzano-
Sora, con segnalazione di indicazione permanente posto al km. 39+090 direzione Avezzano
e al km. 38+280 direzione Sora. La segnalazione, dunque, era stata correttamente predisposta in entrambi i sensi di marcia.
A nulla rileva, dal punto di vista della legittimità dell'accertamento, che a questo si sia proceduto mediante apparato installato in direzione di marcia contraria a quella percorsa dall'appellato. Solamente, infatti, ove si tratti di apparato fisso, soggetto a decreto prefettizio di autorizzazione, questa vale a delimitare l'ambito di operatività limitatamente al solo senso di marcia autorizzato (Cass. Sez. 3, 30323/2018).
Quanto alla attendibilità dell'accertamento così operato, va evidenziato come l'apparato impiegato per il controllo - VELOMATIC 512D/2F matr. n° 2019 (unità di comando), 2119
(rilevatore optometrico), 7315, secondo quanto risulta da certificato prodotto al doc. 7 di parte appellante, fosse omologato e tarato al tempo dell'accertamento, del che non si ravvisa alcun elemento idoneo a fondare un giudizio di inattendibilità della velocità accertata.
Conseguentemente, dunque, il motivo di opposizione sub. 3 di parte appellata, rimasto nella sostanza assorbito, risulta infondato.
2. Quanto alle richieste gradate svolte da nel proprio atto d'opposizione, non CP_1 vagliate in primo grado perché assorbite e intese ad ottenere la rideterminazione della sanzione pecuniaria in € 41,00, minimo edittale ex art. 142 C.d.S. e l'esclusione della decurtazione di tre punti della patente, se ne ravvisa l'infondatezza. Esse, infatti, si fondano sul presupposto che il limite di velocità nel tratto stradale interessato fosse di 90 km/h laddove, per quanto sopra, esso era pari a 70 km/h.
Ne consegue, dunque, come operato la riduzione del 5% ex art. 345, co. 2 D.P.R. 495/1992, comprensiva di tolleranza strumentale, sulla velocità rilevata (101 km/h), il limite di 70 km/h risulta superato di 25 km/h.
Correttamente, dunque, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, minimo edittale per l'illecito amministrativo di cui all'art. 142, co. 8 D.Lgs. 285/1992 e applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.
pag. 4/5 3. Stante la fondatezza dell'appello e l'infondatezza dell'opposizione nel suo complesso, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
4. Le spese di lite del doppio grado devono essere regolate secondo il criterio regolare della soccombenza, non evidenziandosi le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per derogarvi. L'appellato deve essere perciò condannato alla refusione delle spese di lite della controparte con riferimento ad entrambi gradi di giudizio, con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Jacopo Angelini, dichiaratosi antistatario (v. Cass. Sez. 3,
1.10.2009, n. 21070). Gli onorari sono liquidati come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00, ss.mm.ii ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della causa e la ripetitività delle argomentazioni sviluppate negli scritti conclusivi;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe:
- ACCOGLIE l'appello proposto dal e, in integrale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale CP_1 di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 148/X/2022 emesso dalla Polizia
Locale del Comune di;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite di del doppio grado di giudizio CP_1 in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi € 703,00 oltre spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Angelini.
Così deciso, in data 13 marzo 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 5/5