Articolo 81 septies del Codice della proprietà industriale
Articolo 81 sexiesArticolo 81 octies
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16 settembre 2010
Art. 81-septies. (( (Limiti all'estensione della tutela) )) (( 1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010