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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 07/04/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1723/2023
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dall'attore Parte_1 con l'avv. SANTARELLI SABRINA
[...]
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate con Parte_2 gli avv.ti MARIA TERESA DI ROCCO e DI MASSIMO MARTA lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 07/04/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1723/2023 R.G. decisa all'udienza del
07/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
vertente
T R A lettivamente domiciliato in Via Piermarini 24 Foligno presso Parte_1
e nello studio dell'avv. SANTARELLI SABRINA dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
lettivamente domiciliata in Via Paganica 13 L'Aquila presso e Parte_2 nello studio degli avv.ti MARIA TERESA DI ROCCO e DI MASSIMO MARTA dai quali è rappresentata e difesa
Convenuta
OGGETTO: detenzione sine titulo immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di L'Aquila la Sig.ra al fine di sentir accogliere le Parte_2
seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza:
- previo accertamento dell'inesistenza di ogni diritto della signora a rimanere Pt_2
nella detenzione dell'immobile di proprietà del signor condannare Parte_1
la medesima signora all'immediato rilascio dell'immobile sito in Parte_2
L'Aquila, Via del Castelvecchio n. 9/W in favore dell'esclusivo proprietario signor
Parte_1
- condannare ancora la signora al pagamento di un'indennità per Parte_2
l'indebita occupazione dell'immobile stesso pari a € 824,50 mensili a decorrere dall'1.09.2023 fino all'effettivo rilascio.
Con il favore delle spese.”. A fondamento della domanda l' attore deduceva di aver intrattenuto un rapporto di convivenza fondato su una relazione sentimentale con la sig.ra che dal Parte_2
rapporto di convivenza con la Sig.ra sono nati due (6.5.1997) e Pt_2 Per_1
(26.10.2000), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che dal Per_2
2004 la famiglia si era trasferita in un immobile di proprietà esclusiva del medesimo in sito in L'Aquila, Via del Castelvecchio 9/W ; che il rapporto sentimentale tra le parti, dopo alcuni momenti di crisi, si è definitivamente interrotto nei primi mesi del
2023; che da allora il ricorrente ha ripetutamente richiesto alla Sig.ra Parte_2
priva di ogni diritto a rimanere nella detenzione dell'immobile, di trasferirsi altrove, in considerazione delle sue notevoli disponibilità finanziarie;
che nonostante i ripetuti inviti verbali e formali la sig.ra non aveva rilasciato l'immobile né Parte_2
si era adoperata per trovare una diversa sistemazione. Da qui la domanda di condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile in favore di esso attore esclusivo Parte_2
proprietario dell'immobile ed al pagamento di un'indennità per l'indebita occupazione dell'immobile dal 01/09/2023 sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra per contestare l' avversa ricostruzione Parte_2
dei fatti e per eccepire la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nonché l'infondatezza in fatto e indiritto della asserita indebita occupazione della casa familiare. Argomentava la convenuta che l'immobile sito in L'Aquila, Via del Castelvecchio n. 9/W, era stato assegnato come casa familiare in favore della Sig.ra dal Tribunale di L'Aquila con decreto del 28.11.2018 reso all'esito del Parte_2
procedimento rubricato al n. 1303/2018 di R.G.V.G e detto provvedimento era stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila con nota del
20.12.2018, registro generale n. 20176, registro particolare n. 14146; che il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, dar corso a diversa azione nei modi e con le forme tipiche previste dal legislatore e, solo all'esito dell'eventuale revoca del titolo legittimante, ipotizzare la abusiva occupazione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni necessaria declaratoria anche in punto di inammissibilità/improcedibilità delle domande proposte con ricorso ex art 447 bis
c.p.c. - rigettare le stesse perché totalmente destituite di fondamento giuridico e fattuale;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del giudizio ed al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.”.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda attorea è risultata infondata per le ragioni di seguito svolte.
Dalla documentazione allegata in atti si evince che con provvedimento giudiziale del
Tribunale di L' Aquila di data 28 novembre 2018, giudizio n. 1303/2018 di R.G.V.G., regolarmente trascritto nei pubblici registri, il godimento della casa familiare, a seguito della separazione di e non uniti in matrimonio, era Parte_1 Parte_2
stata assegnata ex art. 337 sexies cod.civ. alla medesima che la Parte_2
occupava con i figli. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'attore, sussiste in capo alla convenuta un diritto personale di godimento dell' immobile sito in
L'Aquila, Via del Castelecchio n. 9/W, che trova il suo fondamento giuridico in un titolo giudiziale esecutivo.
Ne consegue che la domanda attorea di condanna della convenuta al rilascio dell' immobile e al pagamento di un'indennità per l'indebita occupazione di € 824,50 mensili a decorrere dal 01/09/2023 fino all' effettivo rilascio è infondata e va rigettata.
Per l'effetto, sussiste l' incompetenza funzionale di questo giudice monocratico a pronunciarsi in merito alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e/o cessazione del diritto di abitazione, la cui competenza è del Tribunale in composizione collegiale che dovrà accertarne i presupposti tenendo conto della sussistenza o meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico. Pertanto, la domanda attorea che attiene alla modifica del provvedimento di assegnazione in favore della signora dell'abitazione sita in L'Aquila, Parte_2
Via del Castelecchio n. 9/W, con conseguente declaratoria della cessazione dell'efficacia del relativo provvedimento, esplicitata all' udienza di precisazione delle conclusioni, è inammissibile.
Quanto alle rispettive domande di condanna ex art. 96 c.p.c. si ritiene che nella fattispecie il comportamento delle parti è stato contenuto nei limiti di quello che è il loro legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi cui al D.M. n 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini