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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4082 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avvocato MACRI GIORGIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avvocato CARETTA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la residenza dove riterranno opportuno.
2 – L'abitazione coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI), via Bramonte n. 15/1, di cui il sig. CP_2
è nudo proprietario (con usufrutto dei genitori) rimarrà nella disponibilità del medesimo così
[...] come gli arredi e le suppellettili presenti all'interno dell'abitazione, eccezion fatta per i beni personali della moglie che preleverà e porterà altrove.
3 – Sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1 Per_2
con residenza e collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale
[...]
pagina 1 di 4 nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4 – I genitori concordano fin d'ora, un calendario di gestione di e per cui i figli Per_1 Persona_2
rimarranno con il padre secondo le seguenti modalità:
• due giorni consecutivi, a settimane alterne dalla domenica sera al martedì dopo cena o dal mercoledì dopo cena al venerdì sera quando li porterà dalla madre;
• fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo cena alla domenica sera dopo cena;
• sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previo accordo fra i genitori, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta; durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi da concordare con congruo anticipo;
il giorno della festa del Papà e il giorno del compleanno del sig. Così come i bambini Per_2
staranno con la sig.ra il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della signora CP_1
CP_1
• durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i coniugi entro il 31.05. di ciascun anno;
È sempre fatto salvo il diritto dei genitori di potersi accordare diversamente su ogni scelta e modalità di visita, nel preminente interesse dei figli.
5 – Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo a titolo di CP_2 CP_1
mantenimento ordinario dei figli e un assegno mensile di Euro 150,00 per Per_1 Persona_2
ciascun figlio - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che la Signora comunicherà al CP_1
marito.
6 – Il sig. inoltre provvederà a corrispondere per l'intero le spese scolastiche dei figli (pulmino, Per_2
retta asilo, mensa ecc);
7 – Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli e così come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di Per_1 Per_2
diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
8 – Stabilirsi che il sig. potrà richiedere e percepire il pagamento dell'Assegno Unico e CP_2
Universale per i figli nella misura del 100% dell'importo spettante mentre le detrazioni per ciascun figlio saranno attribuite nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 4 9 - Nulla in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10 - Disporsi il rilascio e il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori.
11 - I coniugi dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici.
Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
12 - Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 28/05/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nato l'[...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 3 di 4 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 CP_2
in Cogollo del Cengio (VI) in data 28/05/2022 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogollo del Cengio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4082 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avvocato MACRI GIORGIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avvocato CARETTA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la residenza dove riterranno opportuno.
2 – L'abitazione coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI), via Bramonte n. 15/1, di cui il sig. CP_2
è nudo proprietario (con usufrutto dei genitori) rimarrà nella disponibilità del medesimo così
[...] come gli arredi e le suppellettili presenti all'interno dell'abitazione, eccezion fatta per i beni personali della moglie che preleverà e porterà altrove.
3 – Sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1 Per_2
con residenza e collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale
[...]
pagina 1 di 4 nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4 – I genitori concordano fin d'ora, un calendario di gestione di e per cui i figli Per_1 Persona_2
rimarranno con il padre secondo le seguenti modalità:
• due giorni consecutivi, a settimane alterne dalla domenica sera al martedì dopo cena o dal mercoledì dopo cena al venerdì sera quando li porterà dalla madre;
• fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo cena alla domenica sera dopo cena;
• sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previo accordo fra i genitori, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta; durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi da concordare con congruo anticipo;
il giorno della festa del Papà e il giorno del compleanno del sig. Così come i bambini Per_2
staranno con la sig.ra il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della signora CP_1
CP_1
• durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i coniugi entro il 31.05. di ciascun anno;
È sempre fatto salvo il diritto dei genitori di potersi accordare diversamente su ogni scelta e modalità di visita, nel preminente interesse dei figli.
5 – Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo a titolo di CP_2 CP_1
mantenimento ordinario dei figli e un assegno mensile di Euro 150,00 per Per_1 Persona_2
ciascun figlio - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che la Signora comunicherà al CP_1
marito.
6 – Il sig. inoltre provvederà a corrispondere per l'intero le spese scolastiche dei figli (pulmino, Per_2
retta asilo, mensa ecc);
7 – Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli e così come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di Per_1 Per_2
diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
8 – Stabilirsi che il sig. potrà richiedere e percepire il pagamento dell'Assegno Unico e CP_2
Universale per i figli nella misura del 100% dell'importo spettante mentre le detrazioni per ciascun figlio saranno attribuite nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 4 9 - Nulla in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10 - Disporsi il rilascio e il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori.
11 - I coniugi dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici.
Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
12 - Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 28/05/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nato l'[...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 3 di 4 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 CP_2
in Cogollo del Cengio (VI) in data 28/05/2022 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogollo del Cengio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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