Art. 6. (Esecuzione delle pene principali) .
Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena e' sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.
Se e' stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.
Se e' stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.
Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena e' sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.
Se e' stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.
Se e' stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.