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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3936 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Atella alla via Sandro Pertini snc, presso e nello studio dell'avv. Angelo Rocco
Bochicchio, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attrice-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5a, presso e nello studio dall'avv. Marco Rossi, in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio di Venezia-Mestre (rep. 44581; racc. 16956); Persona_1
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 847/2016, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 23/09/2016, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €
20.278,21, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per insoluto derivante da contratti di finanziamento.
L'opponente con la propria domanda chiedeva di “… revocare il decreto ingiuntivo n.
847/16 emesso dal Tribunale di Potenza il 23.09.2016, depositato il successivo
26.09.2016, previa declaratoria di insussistenza del diritto della parte opposta a richiedere le somme ingiunte;
2) condannare controparte alla refusione delle spese e compensi di giudizio”.
Nel merito, a sostegno deduceva che la SI. non aveva richiesto Parte_1 alcun finanziamento alla CO, quindi, disconosceva l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento n. 1528447 del 19/06/2012 (all. 2 produzione monitoria)
e sul contratto di finanziamento n. 1502366, (all. 6 produzione monitoria). Mentre riconosceva il contratto intercorso tra la SI.ra e Pt_1 Controparte_2 relativo ad un finanziamento dell'importo di € 20.000,00, da restituirsi in 120 rate, dell'importo presumibile di € 260,00, determinato in un momento successivo in €
245,00, ma contestava la pretesa fatta valere dalla cessionaria Controparte_1
Assumeva che l'opponente aveva corrisposto tutte le mensilità dalla stessa dovute, quindi, non vi era alcun omesso versamento che potesse autorizzare a CP_1
procedere in via monitoria.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 21/03/2018 si costituiva in giudizio l'opposta , chiedendo all'adito Tribunale: “… accertato e dichiarato CP_1
che la SI.ra è debitrice nei confronti di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 20.278,21 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, conseguentemente condannare i debitori al pagamento in favore della della somma predetta, o della maggiore o minor somma che Controparte_1 risulterà dall'istruttoria Con vittoria di spese e compenso professionale”.
A sostegno deduceva che la SInora sottoscriveva, in data Parte_1
19/06/2012 con CO, il contratto n. 1528447 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) per il finanziamento della somma di € 1.220,02, da restituirsi in rate mensili di € 28,70 a mezzo RID;
dall'estratto conto analitico (doc. 5 fasc. monitorio), si evince che la SI.ra non provvedeva al pagamento di nessuna rata. Parte_1
La SInora sottoscriveva sempre con CO, in data 19/08/2012 il Parte_1
contratto n. 1502366 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) per il finanziamento della somma di € 1.560,00, da restituirsi, a mezzo RID, in 11 rate mensili dell'importo di € 156,00; nessuna rata però veniva pagata dalla SI.ra (doc. 5 fasc. monitorio). Pt_1
Relativamente al contratto n. 34674379 sottoscritto con in data Controparte_2
22/10/2008, (doc. 5 fasc. monitorio), la SI.ra otteneva un finanziamento di Pt_1
€ 20.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili. L'opponente rimborsava circa 55 rate rimanendo insolute le restanti 65. In data successiva all'ingiunzione, l'opposta dava atto del rimborso dell'ulteriore somma di € 4.658,20. L'opposta evidenziava che , prima dell'opposizione a CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo non aveva mai manifestata la propria estraneità ai contratti sottoscritti con CO. Quindi, formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sui contratti, per poi rinunciare alla pretesa di cui ai contratti CO, pari ad €
€ 1.328,40 in relazione al contratto n.1528447 e di € 1.504,14 in relazione al contratto n.1502366.
In relazione al contratto sottoscritto con , evidenziava che l'importo CP_2 ingiunto quale sorta capitale fosse pari ad € 12.891,56, pari alla somma della quota capitale delle rate insolute e impagate, senza nulla chiedere in ordine alla quota interessi delle rate scadute impagate per complessivi € 682,50 e agli interessi di mora richiesto in relazione alle rate insolute per l'importo di € 168,49.
***
3) La causa istruita per via documentale, precisate le conclusioni, all'udienza del
02/04/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va preso atto che l'opposta con il proprio atto di CP_1
costituzione in giudizio rinunciava alla pretesa, di cui ai contratti CO, le cui sottoscrizioni erano state disconosciute dall'opponente, pari ad € 1.328,40 in relazione al contratto n.1528447 e di € 1.504,14 in relazione al contratto n.1502366, pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo complessivo ingiunto.
Quindi, l'unico titolo posto a base della pretesa creditoria oggi scrutinata è il contratto sottoscritto da con in data 22/10/2008, n. Parte_1 Controparte_2
34674379 (doc. 5 fasc. monitorio), con il quale otteneva un finanziamento di €
20.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili.
Nello specifico va evidenziato che sempre l'opposta dava atto che la aveva Pt_1 provveduto a rimborsare circa 55 rate, e che in data successiva all'ingiunzione, aveva corrisposto a l'ulteriore somma di € 4.658,20. Al netto di tanto, CP_1
l'opposta agiva per la somma di € 17.574,07, rinveniente dal contratto sottoscritto con
, di cui € 12.891,56, a titolo di capitale residuo ed € 4.682,51 a titolo CP_2
interessi di mora, calcolati dalla data di decadenza del beneficio del termine alla data di deposito del ricorso.
Di contro, l'opponente ha eccepito che l'opposta non ha mai notificato la decadenza dal beneficio del termine, quindi, la stessa avrebbe continuato a pagare regolarmente le rate relative al finanziamento. Evidenziava che la centrale Attività Finanziarie Spa, in nome e per conto di con una comunicazione del 28/07/2015, Controparte_2 sollecitava l'odierna opponente al pagamento della somma di € 1.074,25, invitandola al pagamento attraverso il bollettino postale allegato, che veniva eseguito in data
28/09/2015, come risulta dalla ricevuta allegata in fascicolo di parte opponente.
Quindi, non si era verificato nessun omesso pagamento che potesse giustificare la decadenza dal termine.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007
n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615). 5.1) Inoltre, si evidenzia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione, “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” Cass. civ., sez. II, 8 settembre
1998 n.8853. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali. (Cass. Civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708).
6) Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, da , è il contratto che CP_1 Parte_1
aveva sottoscritto con Controparte_2
L'opponente ha, però, contestato il preteso diritto di credito di , CP_1
quale cessionaria di poiché non vi era alcun presupposto per Controparte_2
richiedere l'opposto decreto ingiuntivo.
Infatti, l'opponente ha eccepito l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine del debitore, poiché non era stata mai comunicata, a tal uopo si osserva che “ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine,
l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art.
1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore (Cass. civ. sent.
23093/2016), più nello specifico “In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di eSIere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per
l'adempimento. (Cass. civ. ord. n. 11437/2022).
Quindi, l'insolvenza è requisito necessario affinché si abbia la decadenza del debitore dal beneficio del termine e, quindi, il creditore eSIere l'intero.
Nella fattispecie, l'opponente ha eccepito la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine a infatti, in atti non è Parte_1
documentato. Conseguentemente, non aveva alcun diritto di CP_1
richiedere il pagamento della somma di € 4.682,51 a titolo di interessi di mora calcolati dalla data di decadenza del beneficio del termine (?), alla data di deposito del ricorso, né poteva agire in monitorio per un credito che non era liquido ed eSIibile.
In disparte ciò, l'opponente ha dato prova dei pagamenti che ha eseguito dal
28/09/2015 al 24/09/2018 depositando nel proprio fascicolo di parte le relative copie delle ricevute, pertanto, l'eventuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine non sarebbe stata, comunque, giustificata.
Dalle affermazioni dell'opposta, si rileva che la somma richiesta in forza del contratto n. 42020483 sottoscritto con è pari ad € 12.891,56, oltre CP_2
tale somma non sono dovute somme a titolo di interessi moratori per le ragioni sopra dette. Inoltre, la stessa opposta aveva confermato che , Parte_1
aveva provveduto al rimborso di ulteriori rate anche dopo l'emissione del decreto ingiuntivo che però non sono pari ad € 4.658,20, come dichiarato dall'opposta, ma sono complessivamente € 11.168,00, come comprovato dalle ricevute di pagamento allegate nel fascicolo di parte opponente.
Ora dall'estratto conto allegato al fascicolo di parte opposta si rileva che le operazioni risalgono al 31/12/2014, quindi, non sono stati conteggiati i pagamenti risultanti dalle ricevute depositate dall'opponente.
Inoltre, con comunicazione del 02/12/2015, comunicava a CP_1 Parte_1
che in pari data, la CO aveva ceduto il credito che aveva nei suoi
[...]
confronti di € 1.526,80 e di € 2.508,97. Come in precedenza evidenziato, parte opposta con comparsa di costituzione e risposta rinunciava al credito rinveniente dai contratti CO, disconosciuti dall'opponente per le somme di € 1.328,40 in relazione al contratto n.1528447 e di € 1.504,14 in relazione al contratto n.1502366.
Lampante risulta il contrasto tra il credito ceduto da CO, con quello indicato nella dichiarazione di rinuncia dell'opposta, poiché la somma rinunciata non è pari ad € 2.832,54 (€ 1.328,40 + € 1.504,14), ma deve essere quella risultante dalla cessione del credito pari ad € 4.035,77 (€ 1.526,80 + 2.508,97), posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, decurtando dalla somma di € 12.891,56 - rinveniente dal contratto n.
42020483 sottoscritto da con – la differenza tra Parte_1 CP_2
la somma oggetto di cessione CO pari ad € 4.035,77, con la minore detratta pari ad € 2.832,54, e dal risultato così ottenuto, si detrae la somma che è stata versata dal 28/09/2015 al 24/09/2018, si ottiene una somma a credito di
[...]
pari a zero. CP_1
7) Da quanto sopra evidenziato, risulta infondata la pretesa di , CP_1
pertanto, l'opposizione formulata da deve essere accolta con Parte_1
conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
3936/2016 R.G. promossa da (attrice-opponente) contro Parte_1 [...]
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria CP_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
a) - Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto in parte motiva e conseguentemente annulla il decreto ingiuntivo n. 874/2016 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23/09/2016;
b) - Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, in data 15/09/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante