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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 24944 del R.G. anno 2024 tra
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Parte_1
Di Gennaro, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, con sede legale in in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Annantonia Romano, ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 deducendo:
[...]
- di essere dipendente della con inquadramento professionale Controparte_1 corrispondente al 3° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi dal
11.06.2001;
- che, in applicazione dell'art. 31 del CCNL di riferimento, secondo il quale le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non danno luogo a compensi di lavoro straordinario sino a compensazione del monte orario, la aveva provveduto Controparte_1 all'erogazione delle ore prestate in misura maggiore alle ordinarie tramite l'indicazione contabile del “conguaglio ore mese”;
- che la società convenuta aveva provveduto ogni mese di gennaio a calcolare ed erogare la retribuzione per le ore supplementari prestate nell'anno precedente tramite la voce
“conguaglio ore anno” sino al gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015;
- che dal gennaio 2016, nonostante regolare contabilizzazione in busta paga, la richiesta competenza non veniva più erogata;
- di aver, inoltre, ricevuto richiesta di restituzione delle somme sino ad allora erogate a tale titolo dalla Controparte_1
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate che la sig. ha diritto a percepire la voce retributiva cd Parte_1 "conguaglio ore" a decorrere dal gennaio 2016, vale a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente non ha percepito tale voce retributiva, regolarmente inserita negli statini paga, dal gennaio 2016 o in subordine da quella diversa data che si accerterà in corso di causa;
3) accertare e dichiarare che sulle somme dovute si applica la maggiorazione per lavoro supplementare di cui all'art. 38 del CCNL;
4) conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante delle somme dovute per ogni anno a tale titolo, una volta sottratte le somme da compensare, ed applicata al dovuto la maggiorazione del 25%, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, da quantificarsi, in caso di mancato adempimento spontaneo, a mezzo successivo giudizio;
5) Accertare e dichiarare la illegittimità per violazione del disposto degli artt. 1 e 3 L. N.
4/1953 della procedura aziendale di consegna degli statini paga esclusivamente a mezzo mail, lì dove avrebbe dovuto in osservanza di tale normativa predisporre un sito web aziendale cui rendere possibile l'accesso da parte del lavoratore agli statini paga mediante password e soprattutto in relazione all'analfabetismo digitale del ricorrente predisporre una idonea postazione informatica provvista di terminale pc e stampante, che avesse consentito alla sig. di ottenere la busta paga in formato cartaceo Parte_1 senza costi a suo carico, come previsto per legge;
6) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ottenere dal datore di lavoro
[...]
, senza costi a suo carico, la consegna dei prospetti paga in formato cartaceo CP_1 relativi al periodo da gennaio 2016 e di cui lui non ha la disponibilità, essendo in tal modo impedito al calcolo complessivo del dovuto;
per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a consegnare al ricorrente i prospetti paga predetti, fatta eccezione di quelli già disponibili e depositati relativi agli anni 2016 e 2017 e gennaio 2018:
7) in via gradata condannare parte convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio ore nella misura che sarà accertata nel presente giudizio, in esito all'ordine con conseguente deposito ex art. 210 cpc degli statini paga;
8) si chiede altresì liquidarsi spese e competenze oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge con attribuzione all'avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio la con memoria depositata il 18.01.2025 eccependo Controparte_1 nonché eccependo e deducendo:
- di essere una società in house, partecipata al 100% dal comune di i cui rapporti CP_1 erano regolati dai contratti di servizio, mentre nella gestione del personale, pur in una cornice privatistica con applicazione della contrattazione collettiva privata, era esclusa la possibilità di concedere e riconoscere attribuzioni patrimoniali ed economiche che non siano previste dalla normativa;
- che il conguaglio ore era sorretto dai principi della spending review;
- che la competenza “conguaglio ore” non trova alcun riscontro nelle norme della contrattazione collettiva e che non consiste in voce dal carattere retributivo, bensì solo figurativo;
- che, in ossequio al CCNL di riferimento, la retribuzione viene calcolata ed erogata con il metodo della “mensilizzazione”, prevedendo la corresponsione di una retribuzione fissa al lavoratore, indipendentemente dal numero di giornate lavorative comprese nel mese e del numero di assenze;
- che con tale metodologia vengono aggiunte e sottratte dalla retribuzione mensile ordinaria le sole eccedenze o mancanze, il cui calcolo viene elaborato con il metodo della paga oraria tramite l'applicazione dei divisori (mensili, orari, giornalieri) fissati dalla contrattazione collettiva;
- che la retribuzione non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore era erogata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese, mentre le altre voci (festività, assenze retribuite, ecc.) erano riportate nello statino paga come valori figurativi in quanto già ricompresi nella retribuzione globale mensile ed erano conteggiate a parte;
- che l'esame dei fogli di presenza del lavoratore restituisce il numero di ore annue lavorate le quali non superano il limite di 2080 ore.
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:
1) in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto oltreché non provata;
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
La natura di società in house della convenuta non la esime dalla applicazione del CCNL, peraltro applicato tra le parti come da busta paga ed ammissione delle stesse, di tal ché nessun rilievo ha il concetto di retribuzione minima ex art 36 della Costituzione, dovendosi solo verificate la applicazione del CCNL.
L'art 19 del CCNL prevede che la retribuzione contrattualmente prevista remunera 40 ore di lavoro settimanale (La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali).
Le maggiorazioni dell'orario di lavoro sono normalmente retribuite come lavoro straordinario. L'orario di lavoro è però soggetto a flessibilità (cfr. art 4 del d.lgs. 66/03), mantenendosi una retribuzione fissa mensile e compensando in un periodo più o meno ampio le ore prestate in più
o in meno.
La retribuzione però remunera sempre e solo n. 40 ore, dovendosi retribuire separatamente le ore prestate in più come risultanti in un periodo di tempo più o meno ampio. In tal senso le previsioni degli artt. 30 e 31 del CCNL. In particolare, l'art 31 (orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno) dispone:
“Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della
r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
Nel caso di cui trattasi si verte in tema di orario di lavoro multiperiodale vista la variazione oraria continua: d'altro canto la parte convenuta, ritenendo applicabile l'art. 19 del CCNL, ha pacificamente ammesso che la retribuzione doveva essere corrisposta in funzione di 26 giorni mensili (con percezione su base oraria dell'eccedenza), trattandosi di lavoratrice full-time su sei giorni (art. 31 del CCNL).
Ciò si evince con palese chiarezza dalle buste paga in atti che indicano una retribuzione fissa mensile (quella retribuzione relativa all'orario contrattuale normale per 40 ore) a fronte di una prestazione superiore o inferiore a 40 ore settimanali e la voce conguaglio ore.
Il meccanismo del conguaglio ore non opera, per disposizione contrattuale per un tempo indefinito ove eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Invero, sino al 2016, la società ha riportato a gennaio di ogni anno il relativo conguaglio, con percezione dell'importo nel medesimo cedolino paga.
Nondimeno, la convenuta si limita a ritenere soddisfatto il debito orario di 2080 ore annue. Invero parte convenuta non tiene conto della circostanza che il debito orario non è di 40 ore settimanali, bensì di 40 ore settimanali detratti i giorni di festività infrasettimanale cadenti quella settimana che riducono il debito orario annuale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Capodanno, Epifania del
Signore, lunedì dopo Pasqua, Assunzione - 15 agosto-, Ognissanti -1° novembre-, Immacolata
Concezione - 8 dicembre -, S. Natale, S. Stefano).
Ne deriva che le contestazioni della convenuta, supportate dai fogli presenza in atti, non sono condivisibili. In media il debito orario si riduce mediamente di 68 ore (probabilità che cadano nei
5 giorni di lavoro settimanale).
In materia, giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011;
Cass.10116/2015).
Tanto premesso, in ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante, non può che applicarsi l'art. 19 del medesimo CCNL sopra citato. Quindi, la retribuzione doveva essere corrisposta in funzione di 26 giorni mensili (con percezione su base oraria dell'eccedenza), trattandosi di lavoratrice full-time su sei giorni (art. 31 del CCNL).
Il dato è incontestato: fino a gennaio 2016 la società resistente ha indicato alla voce “conguaglio ore anno” l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno, nonché quelle comunque retribuite secondo contratto (173 ore mensili).
Di contro, il datore di lavoro ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui la lavoratrice ha lavorato un minor numero di ore e quelli in cui invece le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite, escludendo le ore eccedenti il normare orario di lavoro, come peraltro conferma in memoria (pag. 7 memoria cost.).
Dunque, la voce conguaglio ore percepita dal lavoratore non è affatto un valore meramente figurativo ma una somma di danaro concretamente corrispondente ad ore di lavoro il cui pagamento viene differito e che la retribuzione de quo è oraria (cfr. comma 4 art. 31 CCNL). Pertanto, posto che la ricorrente è un'impiegata full-time, è possibile riscontrare un conguaglio mensile all'interno dei cedolini paga il cui valore non è stato erogato correttamente, emergendo, invero, alcune differenze retributive. Di tal ché, occorre individuare nei conguagli la differenza e liquidarla.
In ordine alla quantificazione del dovuto, i conteggi di parte ricorrente riportano meramente il conguaglio “figurativo” così come operato dallo stesso datore di lavoro, liquidato con il sistema orario, detraendo le trattenute consistenti proprio nei precedenti conguagli negativi. Su questi, emergono valori positivi.
Ora, dall'esame delle buste paga, quando occorreva riportare nella colonna delle trattenute il corrispondente conguaglio mensile, lo stesso veniva decurtato nelle competenze totali, mentre le eccedenze venivano differite al conguaglio di gennaio;
e sono proprio tali somme a non essere state mai erogate.
Quindi per i crediti rivendicati per tale causale, risulta dedotto dal ricorrente che il totale delle ore lavorate in più rispetto a quelle contrattuali retribuite è pari alla differenza tra il totale delle trattenute effettuate a titolo di conguaglio ore ed il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di conguaglio ore, corrispondente alla differenza dovuta al ricorrente quale conguaglio complessivo di € 1267,85.
Di tal ché può procedersi alla condanna di parte convenuta per l'importo richiesto.
Ogni altra domanda e eccezione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 1267,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del ricorrente che si liquidano in
€. 1.314,00 oltre rimborso spese generali, iva e CPA, oltre rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 16/04/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)