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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di aprile, davanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 970/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Michele Mondello, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Morgano, giusta procura in atti;
- resistente
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Michele Mondello nell'interesse del ricorrente e l'avv. Sonia Morgano nell'interesse dell'Agenzia resistente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha agìto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la nullità, annullabilità o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400000809000, notificatagli in data
19.06.2024.
1 Il ricorrente - dopo avere precisato che dall'oggetto del ricorso erano escluse 1) la cartella n. 29520090050064265000 e 2) l'avviso di addebito n.
59520120002767839000 - ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della resistente di riscuotere gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le sanzioni relativi alle imposte IRPEF ed IVA di cui alle cartelle nn.
29520100050589290000, 29520120000097132000, 29520120008072484000,
29520120018151866000 e 29520120044094826000.
Lo stesso, inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della resistente di riscuotere le tasse per lo smaltimento rifiuti di cui alle cartelle nn.
29520110016759416000, 29520210022191642000 e 29520230018894956000, nonché di riscuotere le somme di cui alla cartella n. 29520120028445350000 per i diritti camerali.
, infine, ha eccepito la carenza di motivazione della Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, nonché la mancata applicazione dell'annullamento automatico dei ruoli ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, il mancato stralcio dei debiti per cui è causa sulla base dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018.
L' , costituitasi in giudizio, in rito ha Controparte_2
eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto; nel merito, contestando la fondatezza del ricorso ha chiesto il rigetto dello stesso, con condanna di Parte_1
alle spese e ai compensi di giudizio.
[...]
Il ricorrente all'udienza dell'8.1.2025 ha rinunciato all'istanza di sospensione avanzata nell'atto introduttivo.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisone, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall' resistente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Il preavviso di iscrizione ipotecaria – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – non ha natura esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è uniforme nel ritenere che
2 l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive preordinate ad indurre il debitore all'adempimento e tali atti rientrano in una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (cfr. Cass., sez. un. n.
15354/2015); ed invero, la giurisprudenza è concorde nello stabilire che la comunicazione preventiva di ipoteca è un atto facoltativamente impugnabile e la domanda avente ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della stessa va qualificata come accertamento negativo dell'esistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass., n. 30736/2021; Cass., n. 26129/2017).
Ciò precisato, non essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione forzata, la stessa deve essere impugnata dinanzi al
Giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, innanzi al Giudice del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali e dinanzi Giudice ordinario per tutte le altre ipotesi (cfr. Cass., n. 12397/2024).
Orbene, nella fattispecie in esame il preavviso – nei limiti in cui è stato impugnato – si riferisce alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, interessi, oneri e sanzioni.
Nel dettaglio la cartella n. 29520100050589290000 riguarda somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno 2007, la cartella n. 29520110016759416000 ha ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2008, la cartella n.
29520120000097132000 è afferente all'imposta IRPEF per l'anno 2008, la cartella n. 29520120008072484000 riguarda l'IRPEF e l'IVA per l'anno 2008, la cartella n. 29520120018151866000 si riferisce all'IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2006, la cartella n. 29520120028445350000 ha ad oggetto diritti camerali per l'anno 2009, la cartella n. 29520120044094826000 è afferente all'imposta IRPEF per l'anno
2009, la cartella n. 29520190014130192000 si riferisce all'omesso versamento del contributo unificato tributario per l'anno 2012, la cartella n.
29520210022191642000 è relativa alla TARES per l'anno 2013, la cartella n.
29520220022393187000 riguarda l'omesso versamento del contributo unificato tributario per l'anno 2018, la cartella n. 29520230018894956000 ha ad oggetto la
TARI per l'anno 2014.
3 Ciò evidenziato, considerato che il ricorrente ha impugnato un atto che si riferisce a cartelle di pagamento aventi ad oggetto pretese tributarie le censure avanzate nell'atto introduttivo non possono essere sindacate dal Giudice Ordinario bensì dal Giudice Tributario.
A conferma di quanto esposto la Suprema Corte con una recente pronuncia ha affermato che solo il Giudice Tributario è chiamato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, rientrando nella giurisdizione ordinaria soltanto le questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata, con esclusione di ogni accertamento sugli atti propedeutici all'espropriazione forzata aventi ad oggetto tributi (cfr.
Cass., Sez. Unite, n. 35116/2022).
Per completezza, ed a ulteriore conferma della sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario, milita la circostanza che il ricorrente ha eccepito che taluni dei crediti di cui all'impugnata comunicazione si sono estinti per prescrizione già in data anteriore alla notifica della stessa (cfr. par. 2, pag. 3 ricorso;
cfr. par. 4 pag. 6 ricorso;
cfr. par. 5 pag. 9 ricorso), mentre altri addirittura in data antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. par. 4 pag. 6 ricorso).
Ebbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8465/2022 hanno statuito che
“alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e
4 dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Orbene, considerato che il ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti per la maturata prescrizione in epoca anteriore alla notifica dell'atto impugnato il
Giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità o meno dell'atto impugnato è il Giudice Tributario.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 970/2024 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore Giudice
Tributario;
2) condanna il ricorrente a corrispondere in favore della resistente la somma di € 5.050,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie;
Così deciso in Patti, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di aprile, davanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 970/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Michele Mondello, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Morgano, giusta procura in atti;
- resistente
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Michele Mondello nell'interesse del ricorrente e l'avv. Sonia Morgano nell'interesse dell'Agenzia resistente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha agìto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la nullità, annullabilità o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400000809000, notificatagli in data
19.06.2024.
1 Il ricorrente - dopo avere precisato che dall'oggetto del ricorso erano escluse 1) la cartella n. 29520090050064265000 e 2) l'avviso di addebito n.
59520120002767839000 - ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della resistente di riscuotere gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le sanzioni relativi alle imposte IRPEF ed IVA di cui alle cartelle nn.
29520100050589290000, 29520120000097132000, 29520120008072484000,
29520120018151866000 e 29520120044094826000.
Lo stesso, inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della resistente di riscuotere le tasse per lo smaltimento rifiuti di cui alle cartelle nn.
29520110016759416000, 29520210022191642000 e 29520230018894956000, nonché di riscuotere le somme di cui alla cartella n. 29520120028445350000 per i diritti camerali.
, infine, ha eccepito la carenza di motivazione della Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, nonché la mancata applicazione dell'annullamento automatico dei ruoli ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, il mancato stralcio dei debiti per cui è causa sulla base dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018.
L' , costituitasi in giudizio, in rito ha Controparte_2
eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto; nel merito, contestando la fondatezza del ricorso ha chiesto il rigetto dello stesso, con condanna di Parte_1
alle spese e ai compensi di giudizio.
[...]
Il ricorrente all'udienza dell'8.1.2025 ha rinunciato all'istanza di sospensione avanzata nell'atto introduttivo.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisone, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall' resistente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Il preavviso di iscrizione ipotecaria – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – non ha natura esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è uniforme nel ritenere che
2 l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive preordinate ad indurre il debitore all'adempimento e tali atti rientrano in una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (cfr. Cass., sez. un. n.
15354/2015); ed invero, la giurisprudenza è concorde nello stabilire che la comunicazione preventiva di ipoteca è un atto facoltativamente impugnabile e la domanda avente ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della stessa va qualificata come accertamento negativo dell'esistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass., n. 30736/2021; Cass., n. 26129/2017).
Ciò precisato, non essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione forzata, la stessa deve essere impugnata dinanzi al
Giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, innanzi al Giudice del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali e dinanzi Giudice ordinario per tutte le altre ipotesi (cfr. Cass., n. 12397/2024).
Orbene, nella fattispecie in esame il preavviso – nei limiti in cui è stato impugnato – si riferisce alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, interessi, oneri e sanzioni.
Nel dettaglio la cartella n. 29520100050589290000 riguarda somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno 2007, la cartella n. 29520110016759416000 ha ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2008, la cartella n.
29520120000097132000 è afferente all'imposta IRPEF per l'anno 2008, la cartella n. 29520120008072484000 riguarda l'IRPEF e l'IVA per l'anno 2008, la cartella n. 29520120018151866000 si riferisce all'IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2006, la cartella n. 29520120028445350000 ha ad oggetto diritti camerali per l'anno 2009, la cartella n. 29520120044094826000 è afferente all'imposta IRPEF per l'anno
2009, la cartella n. 29520190014130192000 si riferisce all'omesso versamento del contributo unificato tributario per l'anno 2012, la cartella n.
29520210022191642000 è relativa alla TARES per l'anno 2013, la cartella n.
29520220022393187000 riguarda l'omesso versamento del contributo unificato tributario per l'anno 2018, la cartella n. 29520230018894956000 ha ad oggetto la
TARI per l'anno 2014.
3 Ciò evidenziato, considerato che il ricorrente ha impugnato un atto che si riferisce a cartelle di pagamento aventi ad oggetto pretese tributarie le censure avanzate nell'atto introduttivo non possono essere sindacate dal Giudice Ordinario bensì dal Giudice Tributario.
A conferma di quanto esposto la Suprema Corte con una recente pronuncia ha affermato che solo il Giudice Tributario è chiamato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, rientrando nella giurisdizione ordinaria soltanto le questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata, con esclusione di ogni accertamento sugli atti propedeutici all'espropriazione forzata aventi ad oggetto tributi (cfr.
Cass., Sez. Unite, n. 35116/2022).
Per completezza, ed a ulteriore conferma della sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario, milita la circostanza che il ricorrente ha eccepito che taluni dei crediti di cui all'impugnata comunicazione si sono estinti per prescrizione già in data anteriore alla notifica della stessa (cfr. par. 2, pag. 3 ricorso;
cfr. par. 4 pag. 6 ricorso;
cfr. par. 5 pag. 9 ricorso), mentre altri addirittura in data antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. par. 4 pag. 6 ricorso).
Ebbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8465/2022 hanno statuito che
“alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e
4 dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Orbene, considerato che il ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti per la maturata prescrizione in epoca anteriore alla notifica dell'atto impugnato il
Giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità o meno dell'atto impugnato è il Giudice Tributario.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 970/2024 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore Giudice
Tributario;
2) condanna il ricorrente a corrispondere in favore della resistente la somma di € 5.050,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie;
Così deciso in Patti, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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