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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5419/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTISO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla VIA AMICARELLI n.
9 - LUCERA, presso il difensore INTISO
MARCO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASTROMATTEO CP_1 C.F._2
CARMELA, elettivamente domiciliata alla VIA DON MINZONI n. 73 - LUCERA, presso il difensore
MASTROMATTEO CARMELA
- RESISTENTE – nonché
PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI:
All'udienza del 26.02.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “verbale di udienza”, in atti;
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.09.2021, il sig. esponeva: di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 13.02.1997, con la sig.ra nata a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lucera all'atto n. 3, Parte II, Serie A - Ufficio 1 - Anno 1997, optando per il regime della comunione dei beni;
che dal matrimonio erano nati due figli: ON (nt. il 03.06.1997) e (nt. il 23.10.2000), entrambi maggiorenni economicamente R_ autosufficienti;
che il ricorrente lavorava alle dipendenze della con una retribuzione CP_2
pagina 1 di 6 mensile pari a 1.500,00 euro, gravata dal pagamento di numerose debitorie contratte in costanza di matrimonio oltre che dal pagamento del mutuo ipotecario pari a 393,62 euro;
che la resistente era economicamente indipendente in quanto svolgeva lavoro di assistenza domiciliare in favore della sig.ra nonché di pulizie domestiche presso alcune famiglie di Lucera;
che i due figli Persona_2 erano economicamente autosufficienti in quanto ON lavorava alle dipendenze di , azienda con Pt_2 sede in Lucera, percependo uno stipendio mensile di circa 1.380,00 euro, mentre lavorava alle R_ dipendenze del ristorante il Porto a Vieste e quivi coabitava con il compagno;
che nonostante ciò non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente a condizione che quest'ultima provvedesse al pagamento della metà della rata mensile di mutuo;
che il matrimonio a causa delle continue incomprensioni nonché della morbosa gelosia della resistente si era nel tempo deteriorato pertanto era venuta meno l'affectio coniugalis ed ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti all'uopo autorizzando i coniugi a vivere separati nonché sollevando il ricorrente dal pagamento del mantenimento in favore della moglie e dei figli, mentre nel merito di pronunciare la separazione personale delle parti.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale, non opponendosi alla avversa richiesta di CP_1 separazione, contestava tutti gli avversi assunti ed evidenziava come i motivi della crisi coniugale erano dovuti alle continue “scappatelle” del nonché all'instaurazione di uno stabile rapporto Pt_1 extraconiugale che durava ormai da circa 2 anni;
che il oltre a percepire la retribuzione Pt_1 Cont mensile come dipendente pari a circa 2.000,00 euro percepiva anche l'ulteriore retribuzione pari a 1.000,00 euro per l'attività di assistenza domiciliare notturna che svolgeva in favore della sig.ra presso cui dimorava;
che non svolgeva alcuna attività lavorativa cosi come la Persona_2 figlia la quale, oltre ad essere in stato interessante risiedeva in Lucera nella casa coniugale con R_ la madre, che le prestava le dovute cure trattandosi di gestazione problematica;
che i finanziamenti in corso non erano stati contratti nell'interesse della famiglia;
che nonostante i tradimenti e le umiliazioni, non nutriva alcun astio e risentimento nei confronti del marito, infatti era disposta a ricucire il rapporto ed a riaccoglierlo in casa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di sperimentare la riconciliazione anche invitando le parti alla frequentazione di corsi di sostegno familiare;
diversamente, ed in caso di fallimento di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
di assegnare alla resistente la casa coniugale;
di porre a carico del ricorrente un contributo di euro 1.000,00 per il mantenimento della moglie e della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della stessa;
di imporre al R_
l'obbligo del versamento per intero del rateo di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale Pt_1 di via Toscanini n. 10.
Con ordinanza riservata del 20.11.2021 il Presidente – preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma complessiva di euro 300,00; nulla disponendo in merito alla assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento della figlia pacificamente convivente con il compagno R_ [...]
CP_3
La resistente depositava memoria integrativa con la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle note integrative depositate dal ricorrente in data 15.11.2021, in uno alle relative allegazioni documentali perché non autorizzate mentre nel merito nel richiamare le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta chiedeva la revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza del 27.06.2023 il precedente Giudice istruttore ammetteva in parte le prove richieste dalle parti, ordinava al datore di lavoro del ricorrente il pagamento diretto ex art. 156, comma 6 c.p.c. del mantenimento in favore della moglie, rigettava l'stanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e pagina 2 di 6 dichiarava inammissibile l'istanza, ex art. 156, comma 6, c.p.c. con riferimento al pagamento del rateo di mutuo.
Con sentenza non definitiva n. 41/2025 del 10.01.2025 questo Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza rimetteva la causa per il prosieguo al G.I.
All'udienza del 26.02.2025, tenutasi in presenza, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e acquisizione del parere del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In riferimento alle domande di addebito della separazione e di mantenimento della moglie, preliminarmente occorre evidenziare che il Tribunale è tenuto a pronunciarsi, in quanto pur essendo intervenuta la sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico regionale Pugliese in data 21.11.2024, prot. n. 153/2024, la stessa non è stata delibata dalla Corte di Appello di Bari e, pertanto, non ha ottenuto riconoscimento di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio diventi irrevocabile allorquando tra i medesimi coniugi sia ancora pendente il giudizio di separazione personale o quello di divorzio (salvo che, in quest'ultimo caso, sia passata in giudicato, la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente emessa), il giudizio viene meno per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 11553/2018; Cass. n. 30496/2017; Cass. n. 10794/2013; Cass. n. 399/2010 e, da ultimo, Cass. S.U. 9004/2021).
Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione o al divorzio ed alle correlate statuizioni circa l'addebito, l'assegno di mantenimento o di divorzio richiesto in favore di uno dei coniugi (cf.r. Cass. 11553/2018; Cass. n. 30496/2017; Cass. n. 15558/2011 e, da ultimo, Cass. S.U. n.
9004/2021).
Ciò posto, passando ad esaminare la prima domanda avente ad oggetto l'addebito della separazione per i presunti tradimenti del , la medesima deve considerarsi abbandonata, in quanto non Pt_1 espressamente riproposta nel corso del giudizio e finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa è, ad ogni modo, infondata, non ravvisandosi in atti la prova del nesso di derivazione causale tra la violazione del dovere di fedeltà da parte del ricorrente con la fine del rapporto affettivo instaurato tra i coniugi.
In riferimento all'assegno di mantenimento della moglie, unica questione sulla quale il Collegio è tenuto a decidere, avendo pertanto chiarito come non possa intervenire la cessazione della materia del contendere, occorre evidenziale quanto segue.
Il ricorrente sin dal ricorso introduttivo si era opposto al riconoscimento del mantenimento in favore della moglie ritendo la stessa economicamente indipendente. All'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nella revoca del mantenimento anche in considerazione della intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico, nonché dell'avvenuto pagina 3 di 6 peggioramento della propria condizione economica avendo subito una drastica riduzione della propria busta paga a causa di alcuni finanziamenti in corso e dovendo lo stesso sostenere mensilmente i costi di locazione di un immobile.
Infatti, all'udienza del 26.02.2025, escusso personalmente il ricorrente ha chiarito che nelle more del giudizio i coniugi hanno venduto la casa coniugale e che, mentre la non sostiene alcuna spesa di CP_1 locazione risiedendo ufficialmente presso i suoi genitori, lui è tenuto a pagare mensilmente la somma di
300,00 euro per la locazione di un immobile (cfr. contratto locazione).
La resistente, dal canto suo, ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale che aveva previsto 300,00 euro di mantenimento in suo favore, opponendosi pertanto alla richiesta di riduzione/revoca formulata dal ricorrente;
in particolare la resistente oltre ad aver dedotto come la sentenza di nullità del matrimonio non era divenuta irrevocabile avendo la stessa proposto impugnazione, ha evidenziato che i costi di locazione ed i finanziamenti mensili dedotti dal ricorrente erano stati già esaminati dal Presidente con ordinanza presidenziale.
Ciò posto, per quanto concerne il mantenimento del coniuge deve osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c.., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Muovendo dal predetto principio di diritto, si ritiene che, nel caso di specie, debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie sussistendo un divario reddituale tra i coniugi che vede il unico produttore di reddito continuando lo stesso a lavorare alle dipendenze della Pt_1
Sanita Service ASL FG S.r.l..
Ed ancora avendo dedotto i coniugi di aver venduto la casa coniugale, sono venuti entrambi meno dal pagamento del mutuo ipotecario pari a 393,62 euro, lasciando altresì presumere di aver verosimilmente ottenuto un guadagno da tale vendita.
Per questa ragione va accolta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, e, a tal fine, appare equo confermare il mantenimento previsto con l'ordinanza del 20.11.2021, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 300,00 euro, Pt_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie.
Si precisa che non può essere confermata la diposizione circa il versamento diretto, ex art 156 c.c., del mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente, in quanto grazie al nuovo art. 473 bis 37 c.p.c. è venuta meno la differenza tra separazione e divorzio ed è stata disposta l'automatica l'esigibilità del credito nelle ipotesi di inadempienza da parte del coniuge obbligato.
2. Sulla domanda di mantenimento della figlia e sulle ulteriori domande della R_ resistente.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda la domanda circa il mantenimento della figlia maggiorenne, occorre R_ precisare quanto segue.
La resistente nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva evidenziato come la figlia seppur in stato interessante, non lavorava ed era rientrata a vivere nella casa coniugale dove R_ riceveva l'assistenza della madre avendo una gestazione problematica;
in sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha aderito alla proposta conciliativa di trasformazione in consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale che nulla aveva statuito in ordine al mantenimento della figlia stante la pacifica convivenza con il compagno. R_
Il ricorrente, dal canto suo, sin dal ricorso introduttivo nulla aveva previsto in favore dei figli, entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti.
Ciò posto, considerando che la resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di mantenimento per la figlia la stessa deve considerarsi abbandonata. R_
Ad ogni buon conto, la stessa è infondata avendo la figlia costituito un autonomo nucleo R_ famigliare con il proprio compagno, con la quale convive stabilmente, circostanza quest'ultima confermata peraltro anche dal compagno escusso all'udienza del 08.04.2024. Controparte_3
Mentre la domanda di pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento della figlia oltre ad R_ essere inammissibile, deve considerarsi tardiva in quanto formulata dalla resistente solo con il deposito delle note a trattazione scritta del 14.12.2024.
Ciò posto, alcuna statuizione dovrà essere adotta anche in ordine alla casa coniugale, che tra l'altro nelle more è stata anche venduta dai coniugi, confermando sul punto quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale.
3. Sulle spese processuali.
Le spese del giudizio, in base all'art. 92 c.p.c., possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura della sentenza di separazione già emessa e l'abbandono e comunque l'inammissibilità di gran parte delle domande della resistente (addebito – mantenimento figlia e pagamento mutuo), pur risultando il ricorrente soccombente sul mantenimento riconosciuto in suo favore
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.09.2021, dal sig. nei confronti del Parte_1 coniuge sig.ra , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: CP_1
- dichiara abbandonata la domanda di addebito formulata dalla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante il versamento della somma di 300,00 euro, da corrispondersi entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
- dichiara abbandonate le domande di mantenimento della figlia maggiorenne e di pagamento del mutuo ipotecario, formulate dalla resistente;
- dichiara tardiva la domanda di pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento della figlia formulata dalla resistente;
R_
- compensa integralmente tra le parte le spese di lite.
Così deciso, addì 28.05.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
pagina 5 di 6 Il PRESIDENTE estensore
(dott. ON Buccaro)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5419/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTISO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla VIA AMICARELLI n.
9 - LUCERA, presso il difensore INTISO
MARCO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASTROMATTEO CP_1 C.F._2
CARMELA, elettivamente domiciliata alla VIA DON MINZONI n. 73 - LUCERA, presso il difensore
MASTROMATTEO CARMELA
- RESISTENTE – nonché
PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI:
All'udienza del 26.02.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “verbale di udienza”, in atti;
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.09.2021, il sig. esponeva: di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 13.02.1997, con la sig.ra nata a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lucera all'atto n. 3, Parte II, Serie A - Ufficio 1 - Anno 1997, optando per il regime della comunione dei beni;
che dal matrimonio erano nati due figli: ON (nt. il 03.06.1997) e (nt. il 23.10.2000), entrambi maggiorenni economicamente R_ autosufficienti;
che il ricorrente lavorava alle dipendenze della con una retribuzione CP_2
pagina 1 di 6 mensile pari a 1.500,00 euro, gravata dal pagamento di numerose debitorie contratte in costanza di matrimonio oltre che dal pagamento del mutuo ipotecario pari a 393,62 euro;
che la resistente era economicamente indipendente in quanto svolgeva lavoro di assistenza domiciliare in favore della sig.ra nonché di pulizie domestiche presso alcune famiglie di Lucera;
che i due figli Persona_2 erano economicamente autosufficienti in quanto ON lavorava alle dipendenze di , azienda con Pt_2 sede in Lucera, percependo uno stipendio mensile di circa 1.380,00 euro, mentre lavorava alle R_ dipendenze del ristorante il Porto a Vieste e quivi coabitava con il compagno;
che nonostante ciò non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente a condizione che quest'ultima provvedesse al pagamento della metà della rata mensile di mutuo;
che il matrimonio a causa delle continue incomprensioni nonché della morbosa gelosia della resistente si era nel tempo deteriorato pertanto era venuta meno l'affectio coniugalis ed ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti all'uopo autorizzando i coniugi a vivere separati nonché sollevando il ricorrente dal pagamento del mantenimento in favore della moglie e dei figli, mentre nel merito di pronunciare la separazione personale delle parti.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale, non opponendosi alla avversa richiesta di CP_1 separazione, contestava tutti gli avversi assunti ed evidenziava come i motivi della crisi coniugale erano dovuti alle continue “scappatelle” del nonché all'instaurazione di uno stabile rapporto Pt_1 extraconiugale che durava ormai da circa 2 anni;
che il oltre a percepire la retribuzione Pt_1 Cont mensile come dipendente pari a circa 2.000,00 euro percepiva anche l'ulteriore retribuzione pari a 1.000,00 euro per l'attività di assistenza domiciliare notturna che svolgeva in favore della sig.ra presso cui dimorava;
che non svolgeva alcuna attività lavorativa cosi come la Persona_2 figlia la quale, oltre ad essere in stato interessante risiedeva in Lucera nella casa coniugale con R_ la madre, che le prestava le dovute cure trattandosi di gestazione problematica;
che i finanziamenti in corso non erano stati contratti nell'interesse della famiglia;
che nonostante i tradimenti e le umiliazioni, non nutriva alcun astio e risentimento nei confronti del marito, infatti era disposta a ricucire il rapporto ed a riaccoglierlo in casa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di sperimentare la riconciliazione anche invitando le parti alla frequentazione di corsi di sostegno familiare;
diversamente, ed in caso di fallimento di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
di assegnare alla resistente la casa coniugale;
di porre a carico del ricorrente un contributo di euro 1.000,00 per il mantenimento della moglie e della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della stessa;
di imporre al R_
l'obbligo del versamento per intero del rateo di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale Pt_1 di via Toscanini n. 10.
Con ordinanza riservata del 20.11.2021 il Presidente – preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma complessiva di euro 300,00; nulla disponendo in merito alla assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento della figlia pacificamente convivente con il compagno R_ [...]
CP_3
La resistente depositava memoria integrativa con la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle note integrative depositate dal ricorrente in data 15.11.2021, in uno alle relative allegazioni documentali perché non autorizzate mentre nel merito nel richiamare le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta chiedeva la revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza del 27.06.2023 il precedente Giudice istruttore ammetteva in parte le prove richieste dalle parti, ordinava al datore di lavoro del ricorrente il pagamento diretto ex art. 156, comma 6 c.p.c. del mantenimento in favore della moglie, rigettava l'stanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e pagina 2 di 6 dichiarava inammissibile l'istanza, ex art. 156, comma 6, c.p.c. con riferimento al pagamento del rateo di mutuo.
Con sentenza non definitiva n. 41/2025 del 10.01.2025 questo Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza rimetteva la causa per il prosieguo al G.I.
All'udienza del 26.02.2025, tenutasi in presenza, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e acquisizione del parere del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In riferimento alle domande di addebito della separazione e di mantenimento della moglie, preliminarmente occorre evidenziare che il Tribunale è tenuto a pronunciarsi, in quanto pur essendo intervenuta la sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico regionale Pugliese in data 21.11.2024, prot. n. 153/2024, la stessa non è stata delibata dalla Corte di Appello di Bari e, pertanto, non ha ottenuto riconoscimento di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio diventi irrevocabile allorquando tra i medesimi coniugi sia ancora pendente il giudizio di separazione personale o quello di divorzio (salvo che, in quest'ultimo caso, sia passata in giudicato, la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente emessa), il giudizio viene meno per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 11553/2018; Cass. n. 30496/2017; Cass. n. 10794/2013; Cass. n. 399/2010 e, da ultimo, Cass. S.U. 9004/2021).
Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione o al divorzio ed alle correlate statuizioni circa l'addebito, l'assegno di mantenimento o di divorzio richiesto in favore di uno dei coniugi (cf.r. Cass. 11553/2018; Cass. n. 30496/2017; Cass. n. 15558/2011 e, da ultimo, Cass. S.U. n.
9004/2021).
Ciò posto, passando ad esaminare la prima domanda avente ad oggetto l'addebito della separazione per i presunti tradimenti del , la medesima deve considerarsi abbandonata, in quanto non Pt_1 espressamente riproposta nel corso del giudizio e finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa è, ad ogni modo, infondata, non ravvisandosi in atti la prova del nesso di derivazione causale tra la violazione del dovere di fedeltà da parte del ricorrente con la fine del rapporto affettivo instaurato tra i coniugi.
In riferimento all'assegno di mantenimento della moglie, unica questione sulla quale il Collegio è tenuto a decidere, avendo pertanto chiarito come non possa intervenire la cessazione della materia del contendere, occorre evidenziale quanto segue.
Il ricorrente sin dal ricorso introduttivo si era opposto al riconoscimento del mantenimento in favore della moglie ritendo la stessa economicamente indipendente. All'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nella revoca del mantenimento anche in considerazione della intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico, nonché dell'avvenuto pagina 3 di 6 peggioramento della propria condizione economica avendo subito una drastica riduzione della propria busta paga a causa di alcuni finanziamenti in corso e dovendo lo stesso sostenere mensilmente i costi di locazione di un immobile.
Infatti, all'udienza del 26.02.2025, escusso personalmente il ricorrente ha chiarito che nelle more del giudizio i coniugi hanno venduto la casa coniugale e che, mentre la non sostiene alcuna spesa di CP_1 locazione risiedendo ufficialmente presso i suoi genitori, lui è tenuto a pagare mensilmente la somma di
300,00 euro per la locazione di un immobile (cfr. contratto locazione).
La resistente, dal canto suo, ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale che aveva previsto 300,00 euro di mantenimento in suo favore, opponendosi pertanto alla richiesta di riduzione/revoca formulata dal ricorrente;
in particolare la resistente oltre ad aver dedotto come la sentenza di nullità del matrimonio non era divenuta irrevocabile avendo la stessa proposto impugnazione, ha evidenziato che i costi di locazione ed i finanziamenti mensili dedotti dal ricorrente erano stati già esaminati dal Presidente con ordinanza presidenziale.
Ciò posto, per quanto concerne il mantenimento del coniuge deve osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c.., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Muovendo dal predetto principio di diritto, si ritiene che, nel caso di specie, debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie sussistendo un divario reddituale tra i coniugi che vede il unico produttore di reddito continuando lo stesso a lavorare alle dipendenze della Pt_1
Sanita Service ASL FG S.r.l..
Ed ancora avendo dedotto i coniugi di aver venduto la casa coniugale, sono venuti entrambi meno dal pagamento del mutuo ipotecario pari a 393,62 euro, lasciando altresì presumere di aver verosimilmente ottenuto un guadagno da tale vendita.
Per questa ragione va accolta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, e, a tal fine, appare equo confermare il mantenimento previsto con l'ordinanza del 20.11.2021, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 300,00 euro, Pt_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie.
Si precisa che non può essere confermata la diposizione circa il versamento diretto, ex art 156 c.c., del mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente, in quanto grazie al nuovo art. 473 bis 37 c.p.c. è venuta meno la differenza tra separazione e divorzio ed è stata disposta l'automatica l'esigibilità del credito nelle ipotesi di inadempienza da parte del coniuge obbligato.
2. Sulla domanda di mantenimento della figlia e sulle ulteriori domande della R_ resistente.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda la domanda circa il mantenimento della figlia maggiorenne, occorre R_ precisare quanto segue.
La resistente nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva evidenziato come la figlia seppur in stato interessante, non lavorava ed era rientrata a vivere nella casa coniugale dove R_ riceveva l'assistenza della madre avendo una gestazione problematica;
in sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha aderito alla proposta conciliativa di trasformazione in consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale che nulla aveva statuito in ordine al mantenimento della figlia stante la pacifica convivenza con il compagno. R_
Il ricorrente, dal canto suo, sin dal ricorso introduttivo nulla aveva previsto in favore dei figli, entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti.
Ciò posto, considerando che la resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di mantenimento per la figlia la stessa deve considerarsi abbandonata. R_
Ad ogni buon conto, la stessa è infondata avendo la figlia costituito un autonomo nucleo R_ famigliare con il proprio compagno, con la quale convive stabilmente, circostanza quest'ultima confermata peraltro anche dal compagno escusso all'udienza del 08.04.2024. Controparte_3
Mentre la domanda di pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento della figlia oltre ad R_ essere inammissibile, deve considerarsi tardiva in quanto formulata dalla resistente solo con il deposito delle note a trattazione scritta del 14.12.2024.
Ciò posto, alcuna statuizione dovrà essere adotta anche in ordine alla casa coniugale, che tra l'altro nelle more è stata anche venduta dai coniugi, confermando sul punto quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale.
3. Sulle spese processuali.
Le spese del giudizio, in base all'art. 92 c.p.c., possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura della sentenza di separazione già emessa e l'abbandono e comunque l'inammissibilità di gran parte delle domande della resistente (addebito – mantenimento figlia e pagamento mutuo), pur risultando il ricorrente soccombente sul mantenimento riconosciuto in suo favore
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.09.2021, dal sig. nei confronti del Parte_1 coniuge sig.ra , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: CP_1
- dichiara abbandonata la domanda di addebito formulata dalla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante il versamento della somma di 300,00 euro, da corrispondersi entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
- dichiara abbandonate le domande di mantenimento della figlia maggiorenne e di pagamento del mutuo ipotecario, formulate dalla resistente;
- dichiara tardiva la domanda di pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento della figlia formulata dalla resistente;
R_
- compensa integralmente tra le parte le spese di lite.
Così deciso, addì 28.05.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
pagina 5 di 6 Il PRESIDENTE estensore
(dott. ON Buccaro)
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