Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 509/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fattori e Matteo Camisasca ed
[...]
elettivamente domiciliata in Milano Via Matteo Bandello 5, presso lo studio dei legali, per mandato in atti.
APPELLANTE
e
, incorporante della , rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4 dall'avvocato Maurizio Temesio ed elettivamente domiciliata in Imperia Via Bonfante 10 presso lo studio del legale, per mandato in atti
APPELLATA contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Gorlero e Renato Controparte_5
Giannelli, ed elettivamente domiciliato in Imperia Via Garessio 63, presso lo studio dei legali, per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, riformare la sentenza n.
1/11
7/12/2020 e pubblicata in data 9/12/2020, non notificata, e per l'effetto:
- in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. , nella qualità di Controparte_5
fideiussore della è debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(quale cessionaria dei crediti di per il complessivo im-
[...] Controparte_4
porto di € 1.178.963,11, così composto:
- € 257.122,62 quale saldo passivo del c/c 6895/20;
- € 54.293,52 quale saldo passivo del c/c 6896/20;
- € 378.031,88 quale saldo passivo del c/c 6897/20;
- € 436.980,79 quale debito residuo in relazione al contratto di finanziamento del
4.1.2011 di originari € 500.000,00;
- € 52.534,30 quale debito residuo in relazione al contratto di finanziamento del
15.1.2013 di originari € 50.000,00; o la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale (e comunque nei limiti di cui alla Legge n. 108/1996) dal dovuto al saldo;
- per l'effetto, condannare il Sig. a pagare in favore di Controparte_5 [...]
il complessivo importo suindicato di € 1.178.963,11, o la maggiore Controparte_6
o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale (e comunque nei limiti di cui alla Legge n. 108/1996) dal dovuto al saldo;
- - in via istruttoria, per tuziorismo, con riferimento ai rapporti di c/c n. 6895/20, n.
6896/20 e n. 6897/20, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il saldo iniziale del primo e/c versato in atti non fosse ritenuto certo od attendibile, disporre CTU contabile con applicazione del criterio del cd. “saldo zero”; in ogni caso, condannare il Sig. alla refusione delle spese di lite Controparte_5
di ogni grado e fase del giudizio, ivi compresi diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
- Per l'Appellata CP_3
- “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, riformare la sentenza del Tribunale di Imperia n.674/20 resa nella causa 2530/14 R.G. e pub- blicata il 09/12/20 giudicando nei limiti del giusto e del provato.
Vinte le spese e competenze del grado”.
- Per l'Appellato : Controparte_5
2/11 - “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- - previa ammissione della prova orale dedotta da con la seconda me- Controparte_5
moria autorizzata ex art.183 comma VI° c.p.c. del 15 aprile 2019 depositata nel giudizio di primo grado, prova orale per la cui ammissione l'appellato ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, in sede di discussione nello stesso giudizio e in sede di comparsa di costituzione in grado di appello;
- - previa declaratoria di nullità anche in via incidentale della clausola n.6) del contratto di fideiussione sottoscritto dal convenuto in data 18.11.1992, prodotto quale documento 14 di parte attrice, ed oggetto di progressive e successive estensioni del capitale garantito ex art.1938 cod.civ. di cui ai successivi documenti da 15 a 24 di parte attrice, con conse- guente decadenza dell'istituto bancario dalla garanzia fideiussoria, ovvero, in via alterna- tiva, declaratoria di sopravvenuta inefficacia del contratto di fideiussione;
- - previa declaratoria in via incidentale della nullità dei contratti di finanziamento a data
4/1/2011, 24/1/2012 e 15/1/2013 ovvero, in via di subordine, accertata l'originaria usura- rietà del tasso di interesse convenuto nel contratto del 4/1/2011, e conseguentemente della sua rinegoziazione a data 24/1/2012, previa rideterminazione del solo capitale da restituirsi all'istituto mutuante, e per esso al cessionario del preteso credito, scomputando dalla somma oggetto di restituzione ogni versamento effettuato da in esecu- Parte_1 zione del piano di rimborso rateale di cui al contratto stesso in quanto indebitamente percepita ai sensi dell'art.1815 comma II° cod.civ. da Controparte_4
- respingere ogni domanda proposta da e per essa dalla sua man- Controparte_1
dataria , quale cessionario del credito rivendicato in confronto Controparte_7 del convenuto poichè infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese ed Controparte_5
i compensi professionali, cpa ed iva incluse di ambo i gradi di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2014 on- Controparte_4 veniva in giudizio davanti al Tribunale di Imperia il sig. , nella sua qua- Controparte_5
lità di fideiussore sino al limite di € 2.000.000,00 della per sentirlo Parte_1 condannare al pagamento delle ragioni di credito specificate nell'atto:
i) saldo passivo del conto corrente n. 6895/20, quantificato in € 257.122,62, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito;
ii) scoperto del conto corrente n. 6896/20, pari ad € 54.293,52 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito;
3/11 iii) saldo passivo del conto corrente n. 6897/20, quantificato in € 378.031,88 oltre inte- ressi al tasso convenzionale pattuito;
iiii) credito residuo derivante dal finanziamento chirografario del 4.1.2011 di originari €
500.000,00, pari ad € 436.980,79 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito;
iiiii) credito residuo del finanziamento chirografario del 15.1.2013 di originari €
50.000,00, quantificato in € 52.534,30; per un importo complessivo di € 1.178.963,11.
2.Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_5 attoree in quanto in relazione ai rapporti di conto corrente la banca non avrebbe fornito la prova del proprio credito, eccependo comunque l'indebita applicazione di interessi ultra-legali ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e delle valute, la presunta applicazione di interessi usurari.
Interveniva nel giudizio di primo grado quale man- Controparte_1
dataria di a sua volta cessionaria del credito Controparte_7 vantato dall'attrice.
Il Tribunale di Imperia concedeva i termini per memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. e, ritenuta superflua l'istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
2.Con la sentenza n.674/2020 il Tribunale di Imperia respingeva la domanda attrice, ritenendo che le fideiussioni prestate dal sig. , in virtù della coincidenza Controparte_5
testuale delle clausole contenute nelle predette con quelle del modello predisposto dall'ABI ed oggetto del provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 di Banca d'LI, fossero da considerarsi integralmente nulle per violazione dell'art. 2, Legge n. 287/1990 (Legge anti-trust); compensava le spese di lite.
3.Con atto di appello ritualmente notificato la nella sua qualità Controparte_1
di mandataria della ha impugnato la sentenza di primo Controparte_7 grado, chiedendone la riforma in ordine alla nullità delle fideiussioni ed insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate nel giudizio di primo grado
. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha ritenuto che la mera coincidenza testuale delle clausole dei contratti di fideiussione per cui è causa con quelle del modello predisposto dall'ABI (Associazione bancaria italiana), oggetto del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 di Banca d'LI (cfr. prod. 36, fascicolo I grado), sarebbe condizione necessaria e sufficiente a far sì che l'in- validità dell'intesa anti-concorrenziale a monte tra Istituti di credito si estendesse in via derivata al contratto di garanzia stipulato a valle tra la singola Banca ed il singolo garante.
4/11 Con il secondo motivo l'appellante richiamava le ragioni di credito derivanti da scoperto di conto corrente e con il terzo motivo quelle derivanti dai finanziamenti chirografari.
Nel grado d'appello si costituiva , che si opponeva al gravame e reiterava Controparte_5
le eccezioni già formulate in ordine al credito avanzato da parte attrice;
si costituiva altresì
ora non estromessa nel giudizio di primo grado, Controparte_4 CP_3 aderendo ai motivi di appello formulati da Controparte_1
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta con la precisazione delle conclu- sioni, con ordinanza del 30 giugno 2023 la Corte, previa concessione dei termini ordinari di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni successivi per le memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
4.La Corte emetteva la sentenza parziale n.1340/2023, con la quale accoglieva il motivo d'appello che censurava la sentenza del Tribunale di Imperia nella parte in cui aveva statuito la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate a da Controparte_4 CP_5
, rispettivamente in data 18/11/1992 ed in data 4/1/2011; la Corte dichiarava la
[...]
validità di entrambe le fideiussioni, rilevando unicamente la nullità delle clausole nn.2 e
6 della fideiussione del 4/1/2011, rimanendo nel resto la garanzia valida ed efficace.
Con la citata sentenza parziale n.1340/2023 la Corte così decideva:
“non definitivamente deliberando, sull'appello proposto dalla soc. Controparte_1
nella sua qualità di mandataria della soc nei confronti
[...] Controparte_7
d e d (or avverso la sentenza Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
n.674/2020 pubblicata in data 9.12.2020 dal Tribunale di Imperia, in composizione mo- nocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;
- in accoglimento del primo motivo ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la validità della fideiussione omnibus rilasciata da a favore d Controparte_5 [...] in data 18.11.1992 e successive integrazioni, e dichiara la parziale nullità della CP_8 fideiussione specifica rilasciata in data 4.1.2011, limitatamente alle clausole n.2 e n.6;
- rimette la causa in istruttoria per determinare l'esatto rapporto dare ed avere tra le parti come da separata ordinanza, riservandosi all'esito di decidere sul secondo motivo di ap- pello;
- spese al definitivo.”.
La Corte riteneva necessario un approfondimento istruttorio per determinare l'esatto rapporto dare ed avere tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, disponendo una CTU tecnica volta ad accertare il saldo dei tre rapporti di
5/11 conto corrente sulla base degli estratti conto depositati (e quindi a partire dal 1.1.1995), partendo dal c.d. saldo zero e tenendo conto di tutti gli importi erogati. Il CTU prestava il giuramento di rito e depositava l'elaborato peritale nei termini concessi.
All'udienza del 27/6/2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte,
e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
5.Nel presente grado la Corte ha emesso la sentenza parziale n. 1340/2023, con la quale ha accolto il primo motivo d'appello ed ha dichiarato la validità della fideiussione omni- bus rilasciata da a favore di in data 18.11.1992 e Controparte_5 Controparte_4
successive integrazioni, nonchè dichiarato la parziale nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 4.1.2011, limitatamente alle clausole n.2 e n.6.
La presente decisione riguarda unicamente l'approfondimento istruttorio sul secondo e terzo motivo, nei termini delineati dalla citata sentenza parziale che ha tenuto conto delle eccezioni avanzate dal sig. in ordine all'illegittimità degli addebiti dell'anatoci- CP_5
Part smo, della , di interessi ultralegali ed interessi usurari ( si veda la sentenza parziale
1340/2023 “Nel merito e più specificamente in ordine alle domande avanzate d CP_4
e poi da reiterate in questa sede con il secondo
[...] Controparte_7 motivo, questa Corte rileva la necessità di un approfondimento istruttorio. E' a tal fine opportuno sottolineare che in ordine ai tre conti correnti (nn. 6895/20; 6896/20 e
6897/20), tutti aperti in data 18 novembre 1992, il convenuto fin dal proprio atto intro- duttivo ha eccepito l'illegittimo addebito dell'anatocismo, della CMS, di interessi ultrale- gali e di interessi usurari. La Corte rileva che correttamente risulta stata eccepita:
A) quanto ai contratti di conto corrente a) la nullità della CMS (in contratto denominata CU, commissione di utilizzo)
b) l'invalidità dell'anatocismo degli interessi c) l'illegittimità degli interessi ultra legali d) l'illegittimo addebito di interessi usurari e/o delle eventuali altre commissioni e/o della corretta applicazione delle valute
B) quanto ai mutui chirografari
In relazione ai mutui concessi, riservata all'esito dell'indagine tecnica ogni pronuncia sulla validità in termini di nullità della causa, si rileva come l'unica contestazione proposta dall'appellato sia relativa ad una dedotta usura originaria del tasso di interesse applicato
6/11 in quanto, una volta sommato il tasso corrispettivo (2,9530%) con il tasso moratorio
(5,9530%, cioè 2,9530% + 3%), si avrebbe il superamento del tasso soglia. La doglianza
è infondata, non solo perché la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca ad escludere una sommatoria tra le due tipologie di interessi che hanno natura diversa (c.f.r. di recente
Cass.
5.5.2022 n.14214: “Ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), va escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso cor- rispettivo e tasso di mora”), ma anche in quanto, trattandosi di prestito chirografario non garantito da ipoteca, il tasso soglia era all'epoca della stipula del 17,7000%. Atteso il par- ziale accoglimento delle contestazioni avanzate dall'appellato (quanto meno in termini di illegittimità dell'anatocismo e della CMS) ed accertato che l'istituto di credito ha deposi- tato gli estratti conto a partire dal 1.1.1995 fino alla sua estinzione, questa Corte ritiene, seguendo ormai l'univoco indirizzo nomofilattico sul punto, che si possa procedere ad un ricalcolo anche se gli estratti conto non sono stati depositati fin dall'origine del rap- porto, ma dando mandato al CTU di procedere con il c.d. “saldo zero”di tutti gli estratti conto (c.f.r. Cass.
5.8.2021 n.22387: “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accerta- mento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rap- porto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti”).
La Corte poneva al CTU il seguente quesito peritale:
“il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione: Accerti, a) in relazione ai conti corrente nn.6895/20, 6896/20 e 6897/20, tutti stipulati il 18.11.1992 tr e la soc , il ricalcolo dei relativi Controparte_4 CP_5 saldi, previa verifica dell'integrale deposito dei relativi estratti conto a partire dal 1.1.1995
7/11 fino all'estinzione, procedendo: a) al ricalcolo dal c.d. “saldo zero” a partire dal 1.1.2015;
b) all'elisione, ove addebitate, della CMS e dell'effetto anatocistico degli interessi;
c) alla verifica della corretta applicazione di altre spese e/o commissioni ed alla loro elisione se non convenute per iscritto tra le parti;
d) alla corretta applicazione dei giorni di valuta;
e) alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia sul saldo ricalcolato, previe le sovra indicate elisioni, utilizzando, in ogni caso, sul piano della formula di calcolo del Par TEGM, le istruzioni della vigenti di volta in volta;
nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito, elimi- nando ex art. 1815 co. 2 c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito, o abbia successivamente superato, in seguito a rinegoziazioni anche tacite (ius variandi), i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura; f) in relazione ai due contratti di mutuo chirografario, verifichi se le somme oggetto dei due contratti di mutuo siano state effettivamente rese disponibili o abbiano di fatto ripianato esposizioni debitorie;
laddove abbiano ripianato esposizioni debitorie precedenti, tenga conto dell'eventuale ricalcolo di quanto eventualmente dovuto secondo le indicazioni ut sopra e laddove ci sia differenza effettui in relazione a tali contratti un nuovo piano di ammor- tamento con determinazione del saldo finale dei rapporti dare – avere tra le parti, consi- derando tutte le somme a tale titolo erogate (anche quelle destinate ad estinguere le pre- gresse passività maturate nei confronti dello stesso istituto di credito), nonché i versamenti effettuati dal mutuatario escludendo ogni duplicazione tra il conto corrente ed in mutui in questione;
g) provveda alla chiara indicazione dei tassi effettivamente applicati (entro od oltre il c.d. tasso soglia) mediante apposite tabelle illustrative;
h) in caso di accertato superamento del tasso soglia ridetermini il saldo complessivo del rapporto con esclusione degli interessi dovuti per l'accertata violazione ed in ipotesi alternativa con applicazione degli interessi legali, riversando i risultati in distinte tabelle di facile consultazione”; f) fornisca, comunque, alla Corte tutte le eventuali ipotesi alternative, indicando i saldi dei conti ricalcolati nelle singole annualità”.
Il CTU ha depositato l'elaborato peritale che deve ritenersi attendibile, scevro di vizi logici e condivisibile;
l'ausiliario del giudice ha rispettato il contraddittorio tra le parti e ha risposto alle osservazioni dei consulenti dalle medesime nominati, con argomenta- zioni tecniche condivisibili, all'esito delle quali ha precisato che “non ritiene di dover modificare le conclusioni a cui è giunto in sede di bozza di elaborato peritale. “; il
CTU ha risposto esaurientemente a tutti i quesiti posti dalla Corte, ai quali si rimanda e,
8/11 precisamente, alle pagine da 28 a 30 per il quesito n. 1; alle pagine da 30 a 37 per le parte di quesito n. 2; alle pagine da 37 a 39 per le parte di quesito n. 3; alle pagine da 40
a 49 per la parte di quesito n. 4; alle pagine da 49 a 79 per la parte di quesito n. 5; alle pagine da 79 a 89 per la parte di quesito n. 6; alle pagine da 90 a 94 per una sintesi dei ricalcoli effettuati. Il CTU ha esposto nell'elaborato il riepilogo dei predetti ricalcoli, in relazione a tutti i conti correnti esaminati (C/C 689520 C/C 689620 C/C 689720) ed ai mutui erogati.
La Corte ritiene di aderire ai calcoli effettuati dal Consulente nominato, secondo cui il saldo ricalcolato ammonta ad un totale di - € 499.502,63 [€ 42.222,02 ( CC 689520), € -
709,05 ( CC 689620), € - 275.088,45 ( CC 689720), € - 213.392,85 ( MUTUO
500.000,00 del 4/1/2011) e € – 52.534,30 ( MUTUO DI € 50.000,00 del 15/1/2013)], secondo lo schema conclusivo riportato alla pagina 101 della CTU, da intendersi richia- mato.
L'appello proposto deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione e sen- tenza parziale Corte d'Appello n. 1340/2023; il sig. , quale fideiussore Controparte_5 della deve essere condannato a pagare alla Parte_1 Controparte_1
, e per essa alla mandataria , la somma com-
[...] Controparte_7 plessiva di € 499.502,63, così composta:
- € 42.222,02 quale saldo del c/c 6895/20;
- € 709,05 quale saldo passivo del c/c 6896/20;
- € 275.088,45 quale saldo passivo del c/c 6897/20;
- € 213.392,85 quale debito residuo in relazione al contratto di finanziamento del
4.1.2011 di originari € 500.000,00;
- € 52.534,30 quale debito residuo in relazione al contratto di finanziamento del
15.1.2013 di originari € 50.000,00.
Sulla somma complessiva sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il sig. deve essere Controparte_5 condannato a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della parte appellante
, e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_7 nonché in favore di incorporante di parte appellata che ha CP_3 Controparte_4
aderito all'appello della le spese si liquidano con riferimento al valore di € Controparte_1
9/11 499.502,63 ( scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00) secondo i parametri minimi di cui al DM
147/2022, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, quanto al primo grado, per ognuna:
1.Fase di studio € 1.772,00
2. Fase introduttiva € 1.169,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 5.206,00;
3. Fase decisionale € 3.082,00;
Totale € 11.229,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Quanto al grado d'appello, per ognuna:
1.Fase di studio € 2.195,00
2. Fase introduttiva € 1.276,00 ;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.940,00;
3. Fase decisionale € 3.649,00;
Totale € 10.060,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Le spese di CTU sono poste a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
⁃ Accoglie l'appello proposto da e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 674/2020 emessa in data 7-9/12/2020 ;
[...]
⁃ In totale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuto e condanna a pagare in favore Controparte_5 della parte appellante e per essa la mandataria la Controparte_1 Controparte_7 somma complessiva di € 499.502,63, come determinata in parte motiva, oltre interessi legali dalla do- manda al saldo;
⁃ Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- Controparte_5
dizio che liquida, quanto al primo grado, in € 11.229,00 in favore di e per essa la Controparte_1 mandataria ed € 11.229,00 in favore di incorporante di Controparte_7 CP_3
, oltre rimb. Forf 15%, iva e cpa;
quanto al presente grado, liquida le spese in € 10.060,00 Controparte_4
10/11 in favore di e per essa la mandataria ed € 10.060,00 Controparte_1 Controparte_7
in favore di oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa. CP_3
⁃ Pone le spese di CTU a carico dell'appellato . Controparte_5
Genova, 30/12/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
11/11