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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 05/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Opposizione a ha pronunciato seguente precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 154/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BRANDSTÄTTER GERHARD giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARSANIGA SARA, giusta delega in atti
- appellato -
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 383/2023 del
1 Tribunale di Bolzano di data 11.05.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame, e conseguentemente in riforma totale della sentenza impugnata n. 383/2023 dd. 11.05.2023 del Tribunale di
Bolzano, depositata in cancelleria in data 11.05.2023, contrariis
rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di primo grado:
in via preliminare di rito:
- dichiarare inammissibili e/o irricevibili e/o improcedibili tutte le richieste presentate dal sig. CP_1
nel merito:
- rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare il sig. al pagamento CP_1
dell'importo di € 33.346,21 o dell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre gli interessi e rivalutazione;
In ogni caso: condannare parte appellata alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo grado ai sensi del DM
55/2014 oltre IVA e CPA e 15% spese generali.
Del procuratore di parte appellata:
Preliminarmente, dichiararsi l'appello proposto inammissibile,
per le ragioni di cui in narrativa;
2 Nel merito, confermarsi la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
383/2023, pubblicata in data 15.5.2023 nel procedimento sub
RG 2974/2018, repertorio n. 908/2023.
Rigettarsi in ogni caso, le domande tutte di parte appellante.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio di parte appellante, rimettendosi alla valutazione della Corte in merito anche a profili ex art. 96 cpc in capo all'appellante, in relazione alla introduzione di “circostanze” di fatto nuove e che mai hanno avuto ingresso nel procedimento di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n.383/2023 del 11.05.2023, che ha accolto l'opposizione proposta da e dichiarato inefficace il precetto Controparte_1
fatto notificare da . Conseguentemente ha Parte_1
condannato la signora alla restituzione delle somme Pt_1
incassate a seguito del pignoramento presso terzi da lei effettuato.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
formulando i seguenti motivi:
[...]
1. erronea ricostruzione dei fatti decisivi ai fini della controversia;
errata valutazione dei mezzi di prova;
violazione dell'art. 115 c.p.c.;
3 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 710 c.p.c.;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. illogicità del riferimento al brocardo “nemo potest venire contra factum
proprium”.
Si è costituito in giudizio eccependo in Controparte_1
via preliminare l'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi e in ogni caso chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello perchè la signora ha Pt_1
senz'altro formulato correttamente l'atto d'appello indicando le parti della sentenza gravata che intendeva impugnare,
argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma e specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello.
2. Ai fini della decisione occorre valutare le risultanze istruttorie con particolare riferimento all'asserita conclusione di un accordo di revisione delle statuizioni del decreto n.
1166/2010 del Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
4 L'unico teste che ha risposto sulla circostanza è Tes_1
che con riferimento al capitolo di prova n. 28 di parte
[...]
relativo all'asserito accordo modificativo, ha CP_1
dichiarato: “Sì è vero, così me lo ha raccontato . Controparte_1
Il teste si limita ad affermare di aver appreso dell'accordo direttamente dal sig. rilasciando una deposizione de CP_1
relato ex parte actoris che in quanto tale è priva di valenza probatoria.
Così anche la maggior parte delle ulteriori dichiarazioni del suddetto teste che confermano fatti che lui stesso riferisce di aver appreso direttamente dal signor CP_1
3. Quanto al trasferimento del figlio presso il Per_1
padre già dal mese di aprile 2014, si osserva che, a prescindere dalla validità delle prove offerte sulla circostanza, detta convivenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato,
non è pienamente indicativa della volontà modificativa della disposizione del Tribunale per i Minorenni sul mantenimento dei figli.
Infatti, è pacifico in causa che il padre, ogni anno si assentava da casa per lunghi periodi, di addirittura tre mesi consecutivi, per recarsi negli Stati Uniti d'America rendendosi del tutto irreperibile per la sua famiglia in Italia.
È inoltre pacifico che tali periodi non erano condivisi con la madre, che quindi veniva costretta ad organizzare la propria vita e quella della sua famiglia in conseguenza delle decisioni
5 unilaterali del signor oltre che a provvedere in via CP_1
esclusiva a entrambi i figli per circa tre mesi all'anno.
Pertanto, anche ammesso che sia stata fornita la prova del trasferimento del figlio dal padre, essendo risultato dalle testimonianze assunte che nei periodi di assenza del signor questi tornava dalla madre, in mancanza della prova CP_1
del fatto che il padre concretamente si assumeva tutti gli oneri relativi al figlio non può desumersi l'accordo Per_1
modificativo sostenuto dall'appellato, la cui esistenza è
contestata dalla signora . Pt_1
4. In definitiva non è stata raggiunta la prova della effettiva conclusione tra le parti di un accordo modificativo delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni. Oltretutto un simile accordo, secondo la costante giurisprudenza, può essere concluso in via stragiudiziale, ma con il limite all'autonomia privata dell'inderogabilità del dovere di contribuzione c.d.
primario e dell'obbligo di mantenimento dei figli, quindi non tanto per riformare la sostanza delle disposizioni, quanto le modalità di esecuzione (App. Bologna, 18 ottobre 2012; Cass.,
20 ottobre 2005, n. 20290).
Considerato che l'art. 337 quinquies c.c. pur prevedendo espressamente la possibilità per i genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei minori, nulla dispone in merito alle modalità
procedurali da utilizzare, in via analogica, il rito applicabile sarà
6 quello dell'art. 710 c.p.c., che prevede e disciplina le modalità
per la modifica delle condizioni di divorzio.
5. Ciò premesso va osservato anche che in sede di opposizione al precetto e all'esecuzione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio. Da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, La Corte di
Cassazione ha affermato che: "Con l'opposizione al precetto
relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno
di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di
separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto
questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche
fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica
delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. (Cass.
n. 17689 del 02/07/2019).
Ribadendo il suddetto principio, più di recente la
Suprema Corte ha sottolineato che: “nella specie, il fatto
sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il
padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia
di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al
giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti
sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale
procedura di revisione del provvedimento sul contributo del
mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o
del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse
7 pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico" (Cass civ. ordinanza n. 27602/2020).
6. Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e va accolto nella seguente misura.
Sulla base del decreto del Tribunale dei Minorenni
n. 1166/10 il padre era obbligato al versamento mensile di
€ 700,00 per il mantenimento dei figli.
Era però previsto che nel periodo estivo i figli avrebbero trascorso un mese e mezzo presso il padre e che in tale periodo il contributo al mantenimento non sarebbe stato dovuto.
Le somme portate nel precetto, come rilevato da parte appellata nel corso del primo grado, seppure non nella misura richiesta, vanno ridotte: (i) per il periodo dal 07.04.2014 al
01.09.2014 di una rata e mezza e quindi di € 1.122,00; (ii) per il periodo dal 06.03.2015 al 01.09.2015 di una rata e mezza e quindi di € 1.149,00; (iii) per il periodo dal 01.09.2015 al
01.09.2016 di una rata e mezza e quindi di € 1.153,50; (iv) per il periodo dal 01.09.2016 al 01.09.2017 di una rata e mezza e quindi di € 1.159,50.
La domanda originaria di riduzione proposta nel precedente grado di giudizio, assorbita dall'accoglimento totale,
ora in seguito alla riforma della sentenza del Tribunale, va accolta nei limiti in cui è fondata.
Pertanto, il base al titolo azionato, la somma precettata va ridotta di complessivi € 4.584,00 e quindi la pretesa esecutiva
8 di nei confronti di ammonta a Parte_1 Controparte_1
€ 28.490,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al saldo.
7. Quanto alle spese del giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014 per il valore riconosciuto, in considerazione dell'esito complessivo dei due gradi, si ritiene corretta una parziale compensazione delle stesse tra le parti nella misura di un quarto.
I restanti tre quarti restano a carico dell'appellato che è
tenuto a rifonderli all'appellante signora . Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 383/2023 del 11.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 28.490,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al saldo;
2. condanna a pagare a tre Controparte_1 Parte_1
quarti (3/4) delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo quarto e che liquida nel loro intero ammontare (4/4):
9 - per il primo grado in € 8.758,40 per compenso unico, di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€ 2.905,00 per la fase decisionale, € 1.142,40 per spese generali oltre IVA e CAP;
- per il presente grado in € 7.987,90 per compenso unico, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Opposizione a ha pronunciato seguente precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 154/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BRANDSTÄTTER GERHARD giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARSANIGA SARA, giusta delega in atti
- appellato -
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 383/2023 del
1 Tribunale di Bolzano di data 11.05.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame, e conseguentemente in riforma totale della sentenza impugnata n. 383/2023 dd. 11.05.2023 del Tribunale di
Bolzano, depositata in cancelleria in data 11.05.2023, contrariis
rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di primo grado:
in via preliminare di rito:
- dichiarare inammissibili e/o irricevibili e/o improcedibili tutte le richieste presentate dal sig. CP_1
nel merito:
- rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare il sig. al pagamento CP_1
dell'importo di € 33.346,21 o dell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre gli interessi e rivalutazione;
In ogni caso: condannare parte appellata alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo grado ai sensi del DM
55/2014 oltre IVA e CPA e 15% spese generali.
Del procuratore di parte appellata:
Preliminarmente, dichiararsi l'appello proposto inammissibile,
per le ragioni di cui in narrativa;
2 Nel merito, confermarsi la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
383/2023, pubblicata in data 15.5.2023 nel procedimento sub
RG 2974/2018, repertorio n. 908/2023.
Rigettarsi in ogni caso, le domande tutte di parte appellante.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio di parte appellante, rimettendosi alla valutazione della Corte in merito anche a profili ex art. 96 cpc in capo all'appellante, in relazione alla introduzione di “circostanze” di fatto nuove e che mai hanno avuto ingresso nel procedimento di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n.383/2023 del 11.05.2023, che ha accolto l'opposizione proposta da e dichiarato inefficace il precetto Controparte_1
fatto notificare da . Conseguentemente ha Parte_1
condannato la signora alla restituzione delle somme Pt_1
incassate a seguito del pignoramento presso terzi da lei effettuato.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
formulando i seguenti motivi:
[...]
1. erronea ricostruzione dei fatti decisivi ai fini della controversia;
errata valutazione dei mezzi di prova;
violazione dell'art. 115 c.p.c.;
3 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 710 c.p.c.;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. illogicità del riferimento al brocardo “nemo potest venire contra factum
proprium”.
Si è costituito in giudizio eccependo in Controparte_1
via preliminare l'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi e in ogni caso chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello perchè la signora ha Pt_1
senz'altro formulato correttamente l'atto d'appello indicando le parti della sentenza gravata che intendeva impugnare,
argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma e specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello.
2. Ai fini della decisione occorre valutare le risultanze istruttorie con particolare riferimento all'asserita conclusione di un accordo di revisione delle statuizioni del decreto n.
1166/2010 del Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
4 L'unico teste che ha risposto sulla circostanza è Tes_1
che con riferimento al capitolo di prova n. 28 di parte
[...]
relativo all'asserito accordo modificativo, ha CP_1
dichiarato: “Sì è vero, così me lo ha raccontato . Controparte_1
Il teste si limita ad affermare di aver appreso dell'accordo direttamente dal sig. rilasciando una deposizione de CP_1
relato ex parte actoris che in quanto tale è priva di valenza probatoria.
Così anche la maggior parte delle ulteriori dichiarazioni del suddetto teste che confermano fatti che lui stesso riferisce di aver appreso direttamente dal signor CP_1
3. Quanto al trasferimento del figlio presso il Per_1
padre già dal mese di aprile 2014, si osserva che, a prescindere dalla validità delle prove offerte sulla circostanza, detta convivenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato,
non è pienamente indicativa della volontà modificativa della disposizione del Tribunale per i Minorenni sul mantenimento dei figli.
Infatti, è pacifico in causa che il padre, ogni anno si assentava da casa per lunghi periodi, di addirittura tre mesi consecutivi, per recarsi negli Stati Uniti d'America rendendosi del tutto irreperibile per la sua famiglia in Italia.
È inoltre pacifico che tali periodi non erano condivisi con la madre, che quindi veniva costretta ad organizzare la propria vita e quella della sua famiglia in conseguenza delle decisioni
5 unilaterali del signor oltre che a provvedere in via CP_1
esclusiva a entrambi i figli per circa tre mesi all'anno.
Pertanto, anche ammesso che sia stata fornita la prova del trasferimento del figlio dal padre, essendo risultato dalle testimonianze assunte che nei periodi di assenza del signor questi tornava dalla madre, in mancanza della prova CP_1
del fatto che il padre concretamente si assumeva tutti gli oneri relativi al figlio non può desumersi l'accordo Per_1
modificativo sostenuto dall'appellato, la cui esistenza è
contestata dalla signora . Pt_1
4. In definitiva non è stata raggiunta la prova della effettiva conclusione tra le parti di un accordo modificativo delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni. Oltretutto un simile accordo, secondo la costante giurisprudenza, può essere concluso in via stragiudiziale, ma con il limite all'autonomia privata dell'inderogabilità del dovere di contribuzione c.d.
primario e dell'obbligo di mantenimento dei figli, quindi non tanto per riformare la sostanza delle disposizioni, quanto le modalità di esecuzione (App. Bologna, 18 ottobre 2012; Cass.,
20 ottobre 2005, n. 20290).
Considerato che l'art. 337 quinquies c.c. pur prevedendo espressamente la possibilità per i genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei minori, nulla dispone in merito alle modalità
procedurali da utilizzare, in via analogica, il rito applicabile sarà
6 quello dell'art. 710 c.p.c., che prevede e disciplina le modalità
per la modifica delle condizioni di divorzio.
5. Ciò premesso va osservato anche che in sede di opposizione al precetto e all'esecuzione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio. Da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, La Corte di
Cassazione ha affermato che: "Con l'opposizione al precetto
relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno
di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di
separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto
questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche
fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica
delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. (Cass.
n. 17689 del 02/07/2019).
Ribadendo il suddetto principio, più di recente la
Suprema Corte ha sottolineato che: “nella specie, il fatto
sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il
padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia
di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al
giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti
sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale
procedura di revisione del provvedimento sul contributo del
mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o
del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse
7 pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico" (Cass civ. ordinanza n. 27602/2020).
6. Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e va accolto nella seguente misura.
Sulla base del decreto del Tribunale dei Minorenni
n. 1166/10 il padre era obbligato al versamento mensile di
€ 700,00 per il mantenimento dei figli.
Era però previsto che nel periodo estivo i figli avrebbero trascorso un mese e mezzo presso il padre e che in tale periodo il contributo al mantenimento non sarebbe stato dovuto.
Le somme portate nel precetto, come rilevato da parte appellata nel corso del primo grado, seppure non nella misura richiesta, vanno ridotte: (i) per il periodo dal 07.04.2014 al
01.09.2014 di una rata e mezza e quindi di € 1.122,00; (ii) per il periodo dal 06.03.2015 al 01.09.2015 di una rata e mezza e quindi di € 1.149,00; (iii) per il periodo dal 01.09.2015 al
01.09.2016 di una rata e mezza e quindi di € 1.153,50; (iv) per il periodo dal 01.09.2016 al 01.09.2017 di una rata e mezza e quindi di € 1.159,50.
La domanda originaria di riduzione proposta nel precedente grado di giudizio, assorbita dall'accoglimento totale,
ora in seguito alla riforma della sentenza del Tribunale, va accolta nei limiti in cui è fondata.
Pertanto, il base al titolo azionato, la somma precettata va ridotta di complessivi € 4.584,00 e quindi la pretesa esecutiva
8 di nei confronti di ammonta a Parte_1 Controparte_1
€ 28.490,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al saldo.
7. Quanto alle spese del giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014 per il valore riconosciuto, in considerazione dell'esito complessivo dei due gradi, si ritiene corretta una parziale compensazione delle stesse tra le parti nella misura di un quarto.
I restanti tre quarti restano a carico dell'appellato che è
tenuto a rifonderli all'appellante signora . Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 383/2023 del 11.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 28.490,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al saldo;
2. condanna a pagare a tre Controparte_1 Parte_1
quarti (3/4) delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo quarto e che liquida nel loro intero ammontare (4/4):
9 - per il primo grado in € 8.758,40 per compenso unico, di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€ 2.905,00 per la fase decisionale, € 1.142,40 per spese generali oltre IVA e CAP;
- per il presente grado in € 7.987,90 per compenso unico, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
10