Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2024, proposto da
ER MA La RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Di Vita, Ketty Illuminato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Di Vita in Catania, via Fimia 27;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1808/2024 reso dal Giudice di Pace di Messina il 29.07.2024 nel procedimento monitorio iscritto al r.g. n. 3516/2024, non opposto dall’Amministrazione debitrice e divenuto definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo del giudice di pace indicato in epigrafe, non opposto dall’Amministrazione debitrice, con cui quest’ultima è stata condannata al pagamento di una somma di denaro in suo favore.
2. Il Comune di Taormina non si è costituito in giudizio.
3. Con atto depositato il 22 gennaio 2025, non notificato alla controparte, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 il ricorso è passato in decisione.
5. Il Collegio deve rilevare come la rinuncia al ricorso di cui all’art. 84, c.p.a., quale autonoma causa di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, c.p.a., per potersi perfezionare necessiti dei seguenti presupposti: a) deposito di dichiarazione firmata personalmente dalla parte ricorrente ovvero dal difensore munito di apposita procura speciale, ovvero dichiarazione resa in udienza e trascritta a verbale; b) notifica alle controparti del citato atto almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nel caso di specie, la rinuncia è stata firmata dal solo difensore in assenza di apposita procura speciale in tal senso rilasciata, oltre a non essere stata notificata almeno dieci giorni prima alla controparte e non essendo stata neppure dichiarata in udienza, alla quale le parti non hanno partecipato.
Al riguardo, tuttavia, l’art. 84, co. 4, c.p.a. prevede che “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
6. Per tali ragioni, alla luce della dichiarazione versata in atti dal procuratore di parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Le spese possono essere compensate alla luce dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO