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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/09/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto contratti bancari, riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Pagnozzi Fiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
attore
E rappresentata e difesa dall'avv. Delli Carri Cinzia ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
convenuta
NONCHÉ rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Massimiliano e Pisanzio Controparte_2
Alfonso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. citava in giudizio Parte_1
e al fine di sentirsi ordinare la riattivazione della carta Controparte_1 Controparte_2 prepagata Postepay Evolution n. 5333.1710.8701.8053, con scadenza 10/24, allo stesso
1 intestata. In particolare, l'attore deduceva che in data 08.04.2020 vendeva a un proprio cliente capi di abbigliamento per la somma di € 11.817,50, oltre Iva, e che l'acquirente effettuava il pagamento mediante bonifico di € 14.500,00. Tuttavia, a distanza di qualche giorno, si avvedeva del mancato funzionamento della carta;
si attivava così per comprenderne le ragioni e in data 21.04.2020 presentava formale reclamo chiedendo l'immediato sblocco, senza però mai ricevere spiegazioni. Solo a seguito di un nuovo reclamo inviato in data 11.02.2022 otteneva riscontro da , la quale spiegava che le ragioni del blocco dello strumento CP_3 di pagamento erano legate all'apposizione di un vincolo conservativo, in virtù di un'operazione anomala oggetto di verifiche. Il sig. , quindi, deduceva la Parte_1 violazione della regola buona fede contrattuale, insistendo sull'illegittimo comportamento del fornitore nel mantenimento del blocco e chiedendo l'immediata riattivazione dello strumento di pagamento in oggetto o, in subordine, la restituzione del saldo presente sulla carta prepagata.
L'attore rappresentava, altresì, di aver promosso ricorso dinanzi al collegio ABF di Napoli per vedersi riconoscere il proprio diritto e che il collegio - con decisione n. 0011399/22 del
29/07/2022 - aveva accolto il ricorso, accertando la sussistenza del suo diritto.
Si costituiva in giudizio la quale – preliminarmente - eccepiva la propria Controparte_4 carenza di legittimazione passiva, in virtù della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra e in data 25.06.2018, a seguito della quale quest'ultima era Controparte_4 Controparte_2 divenuta una società autonoma che – pertanto - era subentrata nei contratti stipulati di cui era soggetto/parte, anche precedenti al momento di conferimento di ramo di azienda, come - per l'appunto - nel caso di specie.
Nel merito, inoltre, contestava la fondatezza della domanda, nonché della decisione Parte dell' Napoli, evidenziando che, ai sensi del D.lgs 11/2010 art. 6, la procedura di blocco era prassi necessitata in caso di rapporti di deposito che presentassero profili di alto rischio di riciclaggio, giacchè la carta prepagata intestata all'attore era stata bloccata a seguito della segnalazione inerente a una disposizione di bonifico di € 14.500 del giorno 08/04/2020, corredata da relativa denuncia.
Si costituiva in giudizio, altresì, ribadendo di essere l'unica sola legittimata Controparte_2 passiva a resistere nel presente giudizio e precisando – anche ella - che il blocco della carta prepagata era originato dalla proposizione di una denuncia-querela presentata dalla sig.ra correntista presso Intesa San Paolo - Agenzia di C.so Toscana di Parte_3
2 Torino. La denunciante assumeva di aver subito in data 07.04.2020 l'illegittima sottrazione dal proprio conto corrente della somma di € 14.901,60 a mezzo bonifico che risultava eseguito in favore di tal sig. , figlio dell'odierno attore, che – a sua Persona_1 volta – aveva eseguito in data 08.04.2020 la somma di € 14.500,00 sulla carta del padre, operazione successivamente disconosciuta dallo stesso ordinante. Ad ogni modo, in virtù di tale segnalazione e del sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato, Controparte_2 provvedeva al blocco cautelativo della carta, informandone tempestivamente il sig.
con comunicazione del 11.06.2020 (Prot. n. 200600558) e comunicazione del Parte_1
10.07.2020 (Prot.n. 200700094).
Instaurato il giudizio, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.; nelle memorie parte attrice chiedeva al G.I. di onerare all'esibizione dell'intera Controparte_2 documentazione relativa all'attività ispettiva interna effettuata a seguito della denuncia presentata dalla sig.ra L'istanza veniva rigettata, in quanto ritenuta Parte_3 ultronea (dal momento che aveva già provveduto ad allegare la denuncia Controparte_4 nell'atto di costituzione), oltre che inammissibile non essendo precedute da alcuna richiesta
(come noto, infatti, l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché
l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione – cfr.
Cass. sent. n. 17948 del 2006, n. 19475 del 06/10/2005, n. 149 del 10/01/2003, n. 9514 del
08/09/1999 - ciò che parte attrice non dimostrava di aver fatto nel caso in esame).
All'udienza del 06.03.2025, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti
(che si riportavano ai rispettivi atti).
DIRITTO
Preliminarmente occorre accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da in quanto i fatti di causa si sono verificati successivamente alla Controparte_4 cessione del ramo d'azienda, intervenuta in data 25.06.2018, così come provato in atti (all. cessione ramo di azienda – prod. . Controparte_4
All'art.
3.3 dell'atto notarile allegato, infatti, è dato leggere che: “A seguito del presente atto, la Conferitaria potrà pertanto dalla data di efficacia godere e disporre del ramo
d'azienda conferito, che comporta […] il subentro della Conferitaria in tutti i rapporti giuridici di cui in allegato e al presente atto, con riferimento unicamente alle attività oggetto
3 del conferimento”. Pertanto, essendo l'atto di citazione successivo a tale trasferimento, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di . CP_3
Nel merito, deve richiamarsi la disciplina contenuta nell'art. 6 d.lgs. n. 11/2010, secondo cui, nel contratto quadro o in caso di contratto per singola operazione di pagamento, è possibile inserire una clausola che consenta, alla sussistenza di determinati presupposti, il blocco cautelativo dello strumento di pagamento. Tali presupposti sono: a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. Ne consegue che, in presenza di giustificati motivi legati ai fattori indicati dal detto decreto e connessi, in particolare, alla sicurezza di un conto corrente o di una carta di pagamento, il prestatore dei servizi di pagamento è obbligato a procedere al blocco dello strumento di pagamento, anche in assenza di un'espressa pattuizione tra le parti, trovando applicazione i principi di diligenza e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, in virtù dei quali “può ritenersi che, ove occorra un giustificato motivo legato ai fattori indicati, il prestatore non solo possa, ma sia obbligato a procedere al blocco dello strumento di pagamento. La sua inerzia, infatti, comporterebbe la violazione del principio in esame, tanto più che la buona fede esprime l'esigenza che vi sia un costante adeguamento in sede esecutiva alle mutevoli esigenze prospettate dal momento dinamico” (cfr. decisione del
Collegio di Roma n. 1341/2013).
Nel caso di specie, la clausola richiamata dal suindicato decreto trova riscontro nell'art. 8 delle condizioni contrattuali della carta PostePay Evolution (all. condizioni_Postepay_giu_2019 – prod. , ove si dispone che “ si Controparte_2 CP_2 riserva il diritto di bloccare l'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. In tali casi PostePay informa il Titolare del blocco della Carta motivando tale decisione, per iscritto o telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione previsti. Ove possibile tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto: a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di
4 contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o regolamenti tempo per tempo vigenti”.
Nel caso in esame, quindi, stante la denuncia pervenuta, la si è limitata Controparte_2 all'attivazione della procedura contrattualmente prevista in caso di operazione sospetta, volta a prevenire l'attuazione di ulteriori azioni criminose e di tutelare altri clienti, quali vittime potenziali di frodi e raggiri.
Con le PEC dell'11.06.2020 e 10.07.20, poi, informava tempestivamente CP_2
l'odierno attore (per il tramite del suo legale di allora) dell'introduzione di un vincolo conservativo sulla propria carta a seguito di un'operazione anomala soggetta alle opportune verifiche, senza – quindi – che possa ravvedersi alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Alla luce di quanto su esposto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il sig. a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_4 spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
3) condanna il sig. a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_2 relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.469,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.608,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 25/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_5
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