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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4088/2023 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 4088/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione in data
07.05.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
P.Iva: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Oscar Podda e Avv. Alessandro
Fermi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al Foro Buonaparte n. 70;
OPPONENTE
E
P.Iva: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in sede monitoria giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Agostino De Maio con domicilio eletto presso il suo studio in
Caserta alla Via G.M. Bosco n. 80;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
inadempimento contrattuale;
appalto privato;
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria, la chiedeva ingiungersi Controparte_1
alla il pagamento della somma di euro 64.716,00 oltre Parte_2 interessi, quale residuo del corrispettivo non versato per le prestazioni eseguite
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 1 (montaggio di nastri trasportatori ed attività di assistenza tecnica) nell'ambito della commessa a quest'ultima affidata dalla società Webuild S.p.a. (già Salini Impregilo
S.p.a.) per la realizzazione di alcune stazioni della metropolitana di Parigi.
Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, emetteva in data
21.09.2023 il decreto ingiuntivo n. 613/2023, per le somme richieste, oltre interessi legali dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione, la ha Parte_1
contestato la fondatezza della pretesa opposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento patito a causa dell'inadempimento della controparte.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento, da parte della
[...]
rilevando: Controparte_1
- di essere stata coinvolta, in quanto società operante nel settore ingegneristico e metalmeccanico, nella realizzazione di alcune stazioni della metropolitana di Parigi, su commissione della Webuild S.p.a. (già Salini Impregilo S.p.a.), con cui stipulava un contratto per la fornitura e il montaggio di nastri trasportatori;
- di aver stipulato, per l'esecuzione di alcune delle prestazioni ricomprese nella commessa, con la società il contratto n. 81/034 del Controparte_1
5.10.2020 per il montaggio di nastri trasportatori ed esecuzione di attività di assistenza tecnica relativamente ai lotti TBM7 e TBM8;
- la commissione di gravi e reiterate violazioni da parte del personale della sul cantiere della metropolitana di Parigi, contestate Controparte_1
con pec del 14.12.2021 e tradottesi:
- nel mancato completamento del montaggio dei nastri di superficie e tunnel TBM7, nei termini stabiliti dall'art. 2 del contratto, che avrebbero,
a loro volta, provocato un ritardo alle attività di montaggio dei nastri di superficie e tunnel TBM8, ripercuotendosi in maniera negativa sull'attività dell'intero cantiere;
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - nell'inosservanza dei c.d. layout allegati al contratto che, proprio secondo l'art. 2, costituivano condizione essenziale ai fini dell'esatto adempimento obbligazione assunta dall'opposta, e più in generale nell'inesatta esecuzione delle prestazioni da parte degli operai della predetta;
- nella sistematica violazione da parte del personale della
[...]
delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e Controparte_1 in particolare la mancata utilizzazione sul cantiere dei dispositivi di protezione individuale;
- in generale, la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione.
- di aver corrisposto, nonostante il grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, all'opposta la somma di euro 33.000,00 per i lavori svolti fino alla data del 14.12.2021, da considerarsi pienamente satisfattiva rispetto alle lavorazioni eseguite.
Ha altresì, contestato la genericità della condanna al pagamento degli interessi per mancata specificazione del dies a quo di decorrenza.
In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno patito in ragione dei ritardi accumulati nella realizzazione della commessa imputabili all'opposta da quantificarsi in corso di causa.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto:
“- revocare, o annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 613/2023 del 21.9.2023 (R.G. n. 2061/2023 Trib. Potenza) notificato il
21.9.2023;
- riconvenzionalmente, condannare la parte ricorrente al risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- in via subordinata, ridurre l'ingiunzione di pagamento all'effettivo importo dovuto che sarà accertato in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Costituitasi in giudizio, la ha contestato le avverse doglianze, Controparte_1
evidenziando l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e le richieste istruttorie, è stata rinviata all'udienza del 07.05.2025 per la decisione con concessione dei termini di cui al novellato art. 189 cod. proc. civ.
******
§1. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
§1.2. Analogo principio trova applicazione nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto eccepisca, a sua volta, ex art. 1460 cod. civ., l'inadempimento della controparte,
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 4 come unanimemente ritenuto – seppur con opinioni discordanti in dottrina – dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in proposito, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479)
§2. Tanto chiarito, nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di inadempimento Parte sollevata dall'opponente , ricade sull'opposta l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione sì da avere diritto al pagamento del corrispettivo azionato in sede monitoria.
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Recentemente la Cassazione, con ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024, ha ribadito che l'appaltatore (ovvero il subappaltatore) che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Va, dunque, respinta la tesi dell'opposta secondo cui, avendo l'opponente sollevato l'exceptio doli non rite inadimpleti contractus “va da sé che l'onere della prova sull'asserito non corretto adempimento delle lavorazioni eseguite restava a totale carico dell'opponente che nulla è stato in grado di comprovare” (cfr. comparsa conclusionale di replica del 22.04.2025).
Ebbene, a fronte delle numerose contestazioni sollevate dalla non ha CP_2 fornito prova sufficiente di aver esattamente eseguito le prestazioni sulla stessa gravanti. Parte In primo luogo, va respinta la prospettazione dell'opposta secondo cui la non Parte avrebbe mai sollevato contestazioni, essendo provato per tabulas che la ha lamentato tanto il mancato rispetto dei termini contrattuali a causa dei ritardi Co accumulati dalla , tanto l'inesatta esecuzione delle prestazioni, quanto, in generale, l'esistenza di contrasti nel corso dell'intera commessa, circostanza Co dimostrata dal fatto – non contestato – dell'esecuzione da parte di solo di una Parte parte delle opere commissionate, per avocazione delle stesse da parte della .
In particolare, è stato chiarito in corso di causa che la SG ha eseguito solo una parte delle lavorazioni riferibili al lotto TBM7, mentre non ha eseguito affatto quelle previste per il lotto TBM8 (cfr. quanto chiarito nella prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. dall'opponente).
L'opposta ha agito in sede monitoria chiedendo il pagamento di € 64.716,00, oltre interessi, riconoscendo, dunque, la mancata esecuzione delle opere di cui al lotto
TBM8, considerando che il corrispettivo veniva espressamente indicato in contratto in € 110.000,00 per ciascun lotto (e quindi complessivamente pattuito ine Parte 220.000,00) e che la aveva già corrisposto in acconto la somma di €
33.000,00 (per cui la SG si riteneva creditrice dell'ulteriore somma di € 97.716,00
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 6 (importo comunque inferiore al corrispettivo previsto dal contratto per il singolo lotto). Parte La , invero, nell'atto di citazione, e nella corrispondenza via mail intercorsa con l'opposta prima dell'introduzione del giudizio, ha riconosciuto l'esecuzione, per il solo lotto TBM7, di lavorazioni per una percentuale del 50,03 rispetto a quelle complessivamente commissionate.
Alcuna rilevanza può, invece, riconoscersi al documento prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. “All. 18 – SAL finale – Tabella lavorazioni”, trattandosi di documento di evidente formazione unilaterale, non suffragato da ulteriori elementi probatori (né si può ritenere che la prova delle lavorazioni effettivamente eseguite potesse essere raggiunta mediante prova testimoniale, come preteso dall'opposta con la formulazione del seguente capitolo
“Le lavorazioni eseguite da SG sono quelle descritte nel SAL finale che si rammostra al teste”, evidentemente generico e valutativo).
Ulteriore tema di indagine riguarda la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, anch'essa contestata dall'opponente.
A riguardo, si rileva come l'opposta non abbia preso posizione specifica su quanto Parte addebitatole dall'opponente, con particolare riferimento alla necessità per la di nominare un proprio supervisore, per controllare l'esecuzione delle prestazioni Co commissionate alla , per far fronte alle continue problematiche derivanti dallo svolgimento della commessa.
La SG, infatti, si sofferma esclusivamente sulla non imputabilità dei ritardi, Parte addebitabili alla stessa ovvero a cause di forza maggiore quali la crisi pandemica ed il crollo della vasca n. 5 del cantiere.
Anche sotto tale profilo, a parere di chi scrive, pur ritenendo non interamente imputabile all'opposta il ritardo accumulato, non può non riconoscersi una sua responsabilità concorrente nel mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, anche alla luce del contenuto delle mail, prodotte dall'opponente con la Parte memoria istruttoria, provenienti dal responsabile della presente in cantiere Co per monitorare l'attività svolta dalla e relazionare sulle eventuali criticità riscontrate.
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, tenuto conto della complessiva Co documentazione versata in atti, non può dirsi che la abbia fornito prova sufficiente della corretta esecuzione della prestazione e, dunque, della debenza del Parte corrispettivo richiesto, né può ritenersi il rifiuto di adempiere della contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. tenuto conto della realizzazione, Co peraltro inesatta, da parte della di solo una parte delle prestazioni.
Si ritiene, tuttavia, riconoscibile la somma portata dalla fattura n. 17, pari ad € Parte 5.734,00, atteso che la stessa veniva riconosciuta come dovuta dalla stessa , nella corrispondenza intrattenuta con l'opposta prima dell'instaurazione della vertenza (cfr. doc. 4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione in cui l'avv. Parte Gabriele Vuolo, per conto della , riferisce “Rinnovo, comunque, la disponibilità della mia assistita al pagamento della fattura n. 17 del 27.02.2021 per euro 5.734,00, già manifestata con messaggio pec del 24.01.2022, a fronte della emissione di una nota di credito da parte della Sua cliente per le fatture non dovute”).
§3. L'opponente ha chiesto, inoltre, accertarsi il proprio diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 14 del contratto secondo cui “Ove un fatto causato o connesso con quanto eseguito dall'esecutore e non coperto dalle polizze assicurative di cui appresso, dia adito a pretese di terzi o produca danni alla committente di cui venga chiamato
a rispondere il cliente, a quest'ultimo sarà riconosciuto il diritto di rivalsa, trattenendo a titolo cautelativo, dai pagamenti da effettuarsi, un importo di valore pari alle pretese e conseguenze eventualmente subite”.
Considerata, dunque, la responsabilità della SG, quanto meno a titolo concorrente, nella produzione dei ritardi relativi al completamento della commessa e la pretesa Parte avanzata dalla società committente Webuild nei confronti della , deve ritenersi integrato quanto previsto dalla clausola contrattuale richiamata, con Parte conseguente diritto della di trattenere la somma ancora dovuta (recata dalla fattura n. 17 richiamata) a titolo cautelativo.
§3.1. Non può invece, trovare, accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata nelle conclusioni dell'atto di citazione, per Co mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento della e la somma
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 8 complessivamente pretesa dalla Webuild a titolo di penale, nonché per la Parte indimostrata esistenza di un danno – conseguenza risarcibile, avendo prodotto solamente documenti di contestazione della Webuild e una fattura apparentemente emessa da quest'ultima, senza dimostrare di aver effettivamente eseguito pagamenti in favore della committente per tale causale;
né può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria a titolo di danno all'immagine solo genericamente enunciato dall'opponente.
§4. La soccombenza reciproca giustifica, ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
613/2023 emesso dal Tribunale di Potenza in data 21.09.2023;
2. Rigetta le ulteriori domande proposte;
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 4088/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione in data
07.05.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
P.Iva: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Oscar Podda e Avv. Alessandro
Fermi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al Foro Buonaparte n. 70;
OPPONENTE
E
P.Iva: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in sede monitoria giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Agostino De Maio con domicilio eletto presso il suo studio in
Caserta alla Via G.M. Bosco n. 80;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
inadempimento contrattuale;
appalto privato;
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria, la chiedeva ingiungersi Controparte_1
alla il pagamento della somma di euro 64.716,00 oltre Parte_2 interessi, quale residuo del corrispettivo non versato per le prestazioni eseguite
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 1 (montaggio di nastri trasportatori ed attività di assistenza tecnica) nell'ambito della commessa a quest'ultima affidata dalla società Webuild S.p.a. (già Salini Impregilo
S.p.a.) per la realizzazione di alcune stazioni della metropolitana di Parigi.
Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, emetteva in data
21.09.2023 il decreto ingiuntivo n. 613/2023, per le somme richieste, oltre interessi legali dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione, la ha Parte_1
contestato la fondatezza della pretesa opposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento patito a causa dell'inadempimento della controparte.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento, da parte della
[...]
rilevando: Controparte_1
- di essere stata coinvolta, in quanto società operante nel settore ingegneristico e metalmeccanico, nella realizzazione di alcune stazioni della metropolitana di Parigi, su commissione della Webuild S.p.a. (già Salini Impregilo S.p.a.), con cui stipulava un contratto per la fornitura e il montaggio di nastri trasportatori;
- di aver stipulato, per l'esecuzione di alcune delle prestazioni ricomprese nella commessa, con la società il contratto n. 81/034 del Controparte_1
5.10.2020 per il montaggio di nastri trasportatori ed esecuzione di attività di assistenza tecnica relativamente ai lotti TBM7 e TBM8;
- la commissione di gravi e reiterate violazioni da parte del personale della sul cantiere della metropolitana di Parigi, contestate Controparte_1
con pec del 14.12.2021 e tradottesi:
- nel mancato completamento del montaggio dei nastri di superficie e tunnel TBM7, nei termini stabiliti dall'art. 2 del contratto, che avrebbero,
a loro volta, provocato un ritardo alle attività di montaggio dei nastri di superficie e tunnel TBM8, ripercuotendosi in maniera negativa sull'attività dell'intero cantiere;
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - nell'inosservanza dei c.d. layout allegati al contratto che, proprio secondo l'art. 2, costituivano condizione essenziale ai fini dell'esatto adempimento obbligazione assunta dall'opposta, e più in generale nell'inesatta esecuzione delle prestazioni da parte degli operai della predetta;
- nella sistematica violazione da parte del personale della
[...]
delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e Controparte_1 in particolare la mancata utilizzazione sul cantiere dei dispositivi di protezione individuale;
- in generale, la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione.
- di aver corrisposto, nonostante il grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, all'opposta la somma di euro 33.000,00 per i lavori svolti fino alla data del 14.12.2021, da considerarsi pienamente satisfattiva rispetto alle lavorazioni eseguite.
Ha altresì, contestato la genericità della condanna al pagamento degli interessi per mancata specificazione del dies a quo di decorrenza.
In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno patito in ragione dei ritardi accumulati nella realizzazione della commessa imputabili all'opposta da quantificarsi in corso di causa.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto:
“- revocare, o annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 613/2023 del 21.9.2023 (R.G. n. 2061/2023 Trib. Potenza) notificato il
21.9.2023;
- riconvenzionalmente, condannare la parte ricorrente al risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- in via subordinata, ridurre l'ingiunzione di pagamento all'effettivo importo dovuto che sarà accertato in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Costituitasi in giudizio, la ha contestato le avverse doglianze, Controparte_1
evidenziando l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e le richieste istruttorie, è stata rinviata all'udienza del 07.05.2025 per la decisione con concessione dei termini di cui al novellato art. 189 cod. proc. civ.
******
§1. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
§1.2. Analogo principio trova applicazione nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto eccepisca, a sua volta, ex art. 1460 cod. civ., l'inadempimento della controparte,
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 4 come unanimemente ritenuto – seppur con opinioni discordanti in dottrina – dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in proposito, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479)
§2. Tanto chiarito, nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di inadempimento Parte sollevata dall'opponente , ricade sull'opposta l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione sì da avere diritto al pagamento del corrispettivo azionato in sede monitoria.
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Recentemente la Cassazione, con ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024, ha ribadito che l'appaltatore (ovvero il subappaltatore) che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Va, dunque, respinta la tesi dell'opposta secondo cui, avendo l'opponente sollevato l'exceptio doli non rite inadimpleti contractus “va da sé che l'onere della prova sull'asserito non corretto adempimento delle lavorazioni eseguite restava a totale carico dell'opponente che nulla è stato in grado di comprovare” (cfr. comparsa conclusionale di replica del 22.04.2025).
Ebbene, a fronte delle numerose contestazioni sollevate dalla non ha CP_2 fornito prova sufficiente di aver esattamente eseguito le prestazioni sulla stessa gravanti. Parte In primo luogo, va respinta la prospettazione dell'opposta secondo cui la non Parte avrebbe mai sollevato contestazioni, essendo provato per tabulas che la ha lamentato tanto il mancato rispetto dei termini contrattuali a causa dei ritardi Co accumulati dalla , tanto l'inesatta esecuzione delle prestazioni, quanto, in generale, l'esistenza di contrasti nel corso dell'intera commessa, circostanza Co dimostrata dal fatto – non contestato – dell'esecuzione da parte di solo di una Parte parte delle opere commissionate, per avocazione delle stesse da parte della .
In particolare, è stato chiarito in corso di causa che la SG ha eseguito solo una parte delle lavorazioni riferibili al lotto TBM7, mentre non ha eseguito affatto quelle previste per il lotto TBM8 (cfr. quanto chiarito nella prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. dall'opponente).
L'opposta ha agito in sede monitoria chiedendo il pagamento di € 64.716,00, oltre interessi, riconoscendo, dunque, la mancata esecuzione delle opere di cui al lotto
TBM8, considerando che il corrispettivo veniva espressamente indicato in contratto in € 110.000,00 per ciascun lotto (e quindi complessivamente pattuito ine Parte 220.000,00) e che la aveva già corrisposto in acconto la somma di €
33.000,00 (per cui la SG si riteneva creditrice dell'ulteriore somma di € 97.716,00
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 6 (importo comunque inferiore al corrispettivo previsto dal contratto per il singolo lotto). Parte La , invero, nell'atto di citazione, e nella corrispondenza via mail intercorsa con l'opposta prima dell'introduzione del giudizio, ha riconosciuto l'esecuzione, per il solo lotto TBM7, di lavorazioni per una percentuale del 50,03 rispetto a quelle complessivamente commissionate.
Alcuna rilevanza può, invece, riconoscersi al documento prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. “All. 18 – SAL finale – Tabella lavorazioni”, trattandosi di documento di evidente formazione unilaterale, non suffragato da ulteriori elementi probatori (né si può ritenere che la prova delle lavorazioni effettivamente eseguite potesse essere raggiunta mediante prova testimoniale, come preteso dall'opposta con la formulazione del seguente capitolo
“Le lavorazioni eseguite da SG sono quelle descritte nel SAL finale che si rammostra al teste”, evidentemente generico e valutativo).
Ulteriore tema di indagine riguarda la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, anch'essa contestata dall'opponente.
A riguardo, si rileva come l'opposta non abbia preso posizione specifica su quanto Parte addebitatole dall'opponente, con particolare riferimento alla necessità per la di nominare un proprio supervisore, per controllare l'esecuzione delle prestazioni Co commissionate alla , per far fronte alle continue problematiche derivanti dallo svolgimento della commessa.
La SG, infatti, si sofferma esclusivamente sulla non imputabilità dei ritardi, Parte addebitabili alla stessa ovvero a cause di forza maggiore quali la crisi pandemica ed il crollo della vasca n. 5 del cantiere.
Anche sotto tale profilo, a parere di chi scrive, pur ritenendo non interamente imputabile all'opposta il ritardo accumulato, non può non riconoscersi una sua responsabilità concorrente nel mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, anche alla luce del contenuto delle mail, prodotte dall'opponente con la Parte memoria istruttoria, provenienti dal responsabile della presente in cantiere Co per monitorare l'attività svolta dalla e relazionare sulle eventuali criticità riscontrate.
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, tenuto conto della complessiva Co documentazione versata in atti, non può dirsi che la abbia fornito prova sufficiente della corretta esecuzione della prestazione e, dunque, della debenza del Parte corrispettivo richiesto, né può ritenersi il rifiuto di adempiere della contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. tenuto conto della realizzazione, Co peraltro inesatta, da parte della di solo una parte delle prestazioni.
Si ritiene, tuttavia, riconoscibile la somma portata dalla fattura n. 17, pari ad € Parte 5.734,00, atteso che la stessa veniva riconosciuta come dovuta dalla stessa , nella corrispondenza intrattenuta con l'opposta prima dell'instaurazione della vertenza (cfr. doc. 4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione in cui l'avv. Parte Gabriele Vuolo, per conto della , riferisce “Rinnovo, comunque, la disponibilità della mia assistita al pagamento della fattura n. 17 del 27.02.2021 per euro 5.734,00, già manifestata con messaggio pec del 24.01.2022, a fronte della emissione di una nota di credito da parte della Sua cliente per le fatture non dovute”).
§3. L'opponente ha chiesto, inoltre, accertarsi il proprio diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 14 del contratto secondo cui “Ove un fatto causato o connesso con quanto eseguito dall'esecutore e non coperto dalle polizze assicurative di cui appresso, dia adito a pretese di terzi o produca danni alla committente di cui venga chiamato
a rispondere il cliente, a quest'ultimo sarà riconosciuto il diritto di rivalsa, trattenendo a titolo cautelativo, dai pagamenti da effettuarsi, un importo di valore pari alle pretese e conseguenze eventualmente subite”.
Considerata, dunque, la responsabilità della SG, quanto meno a titolo concorrente, nella produzione dei ritardi relativi al completamento della commessa e la pretesa Parte avanzata dalla società committente Webuild nei confronti della , deve ritenersi integrato quanto previsto dalla clausola contrattuale richiamata, con Parte conseguente diritto della di trattenere la somma ancora dovuta (recata dalla fattura n. 17 richiamata) a titolo cautelativo.
§3.1. Non può invece, trovare, accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata nelle conclusioni dell'atto di citazione, per Co mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento della e la somma
RG 4088/2023 r.g.a.c. Pag. 8 complessivamente pretesa dalla Webuild a titolo di penale, nonché per la Parte indimostrata esistenza di un danno – conseguenza risarcibile, avendo prodotto solamente documenti di contestazione della Webuild e una fattura apparentemente emessa da quest'ultima, senza dimostrare di aver effettivamente eseguito pagamenti in favore della committente per tale causale;
né può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria a titolo di danno all'immagine solo genericamente enunciato dall'opponente.
§4. La soccombenza reciproca giustifica, ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
613/2023 emesso dal Tribunale di Potenza in data 21.09.2023;
2. Rigetta le ulteriori domande proposte;
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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