Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 701/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 701/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, vertente tra:
(codice fiscale ), nato a [...], ora Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), il 12.5.1954 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Durante (con indirizzo di posta elettronica certificata: e telefax n. 0968/22039), Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, via
S. Miceli n. 24/O, come da procura allegata in calce all'appello;
Appellante
1
, in persona del Controparte_1 [...]
– codice fiscale , con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Catanzaro, località Germaneto, viale Europa (Cittadella Regionale);
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante ( : “1) condannare la Parte_1 CP
al pagamento delle spese processuali quantificate nel presente atto e/o nella
[...] misura che verrà ritenuta equa e di giustizia dall'adita Corte;
2) con vittoria delle spese
e dei compensi di lite anche del secondo grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Eugenio Durante, che a tal fine si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme
Con ricorso presentato il 23.12.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto dirigenziale n. 14395 del 16.11.2022 della Controparte_1 [...]
Controparte_3 notificatogli il 26.11.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver effettuato l'estirpazione di n. 12 piante di ulivo, senza la prescritta autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1°, 4, commi 1° e 2°, e 8 della legge regionale n.
48/2012.
Ha sostenuto il ricorrente che, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, nessuna autorizzazione era necessaria per l'espianto effettuato, dato che n. 10 piante erano state reimpiantate nella stessa particella di terreno, mentre le rimanenti n. 2 piante erano state reimpiantate in una adiacente, sempre di proprietà del Ha chiesto, pertanto, Pt_1
2 previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e la condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, con distrazione in favore del difensore.
Si è costituita in giudizio la eccependo la genericità dei motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo una pronuncia di inammissibilità della stessa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e prova per testimoni.
All'esito dell'udienza di discussione del 28.2.2024, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 191/2024, pubblicata il 28.2.2024, ha così deciso: a) in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il decreto dirigenziale n. 14395 del 6.11.2022 e le sanzioni amministrative inflitte;
b) ha compensato le spese di lite tra le parti.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: I) i testimoni escussi avevano consentito di accertare che si era trattato di un espianto e contestuale reimpianto di piante su terreni contigui e di proprietà del senza effettuare trasporto su strada, e che, Pt_1 segnatamente, n.10 piante erano state reimpiantate nel medesimo terreno, mentre due erano state reimpiantate in altra particella attigua, cosicché, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge regionale n. 48/2012, non era necessaria l'autorizzazione al dipartimento competente in materia di agricoltura;
II) ai sensi dell'art. 23 legge
689/1981, in assenza di prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente,
l'ordinanza-ingiunzione doveva essere annullata;
III) era equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite “alla luce delle questioni trattate” (cfr. la sentenza del
Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con ricorso presentato il 10.5.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la suddetta sentenza, lamentando la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., giacché la era risultata Controparte_1 totalmente soccombente e non si era verificata alcuna delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito che giustificasse la compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita nel giudizio di appello la CP
.
[...]
3 Peraltro, con ordinanza del 14.2.2025, la Corte ha rilevato che il contraddittorio non era correttamente instaurato, in quanto l'appello risultava notificato, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo digitale degli uffici amministrativi della CP
, la quale, tuttavia, nel giudizio di primo grado, era difesa dall'avv. Enrico CP
Francesco Ventrice, cosicché ne ha disposto la rinnovazione.
L'udienza dell'11.6.2025, fissata per la discussione, è stata sostituita, ai sensi degli artt.
127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., dal il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'esito, verificata la regolarità della rinnovazione della notifica dell'impugnazione, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo, seguito dal deposito telematico della sentenza completa di motivazione nei trenta giorni successivi.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, rubricato “violazione di legge ex artt. 91 e 92 c.p.c. principio della soccombenza” impugna la sentenza del Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., giacché la era risultata totalmente Controparte_1 soccombente e non si era verificata alcuna delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito che giustificasse la compensazione delle spese di lite, ma fondando la sua decisione sulle “questioni trattate”, senza altra specificazione.
L'appello è fondato.
Dispone, infatti, l'art. 91, comma 1°, c.p.c. che, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. Peraltro, ai sensi dell'art. 92, comma 2°, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Infine, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la deroga alla regola della soccombenza è consentita, anche, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame, non si ravvisano né soccombenza reciproca né assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né
4 sono ravvisabili analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese di giudizio (è evidente l'insufficienza, a tal fine, del generico rilievo circa le “questioni trattate”, concernenti il merito della pretesa sanzionatoria dell'ente regionale). Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti dell'odierno appellante, in virtù del principio generale della soccombenza.
3. Le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio
Le spese processuali del giudizio di primo grado vengono liquidate in base al valore della controversia, determinato dall'importo della sanzione amministrativa comminata
(scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000) ed alla concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia. Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.540,00 (euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre euro 264,00 per spese vive documentate, nonché accessori di legge.
Consegue all'accoglimento dell'impugnazione, inoltre, la condanna della CP
al rimborso delle spese processuali anche del giudizio di nei confronti
[...] dell'odierno appellante, da liquidarsi in base al valore della controversia, a sua volta, determinato dall'importo della condanna in favore dell'appellante (euro 2.540,00 oltre accessori di legge, ossia scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), nonché tenendo conto della concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, ridotti della metà in ragione, anche nel presente giudizio di impugnazione, della non particolare complessità della controversia.
Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 1.458,00 (euro 268,00 per la fase di studio della controversia;
euro 268,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 416,00 per la fase decisoria), oltre euro 174,00 per spese vive documentate, nonché accessori di legge.
In entrambi i casi le spese di lite sono da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone fatto espressa richiesta.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
5
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 191/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme il 28.2.2024, e nei confronti della in parziale riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 2.540,00 per compensi Parte_1 professionali ed euro 264,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Eugenio Durante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 1.458,00 per compensi Parte_1 professionali ed euro 174,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Eugenio Durante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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