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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695/2024 RG posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.4.2025, promossa da
(c.f. ), con patrocinio degli avvocati Aldo Verro e Parte_1 C.F._1
Fabrizio Rizzo e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trapani alla via Fardella n. 6
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (p.i. ), con patrocinio degli avv.ti Nicola Galeano e CP_1 P.IVA_1
Flora Savastano con domicilio eletto presso il loro studio in Milano alla via Ruggero di Lauria n. 4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in parte narrativa, riformare la sentenza numero 6661/2023, resa il giorno 01.08.2022 e pubblicata il giorno 02.08.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dottore Vincenzo Nicolini, nel procedimento portante il numero
24445/2021 R.G.
-revocare il provvedimento di ingiunzione per carenza del titolo a supporto della richiesta di pagamento;
-ritenere e dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2016, ai sensi dell'articolo 1344 c.c.;
pagina 1 di 6 -per l'effetto revocare o con qualsiasi altra statuizione annullare il Decreto Ingiuntivo numero
2261/2021;
-in subordine, dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2016, per violazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 e revocare il Decreto Ingiuntivo numero 2261/2021;
-Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarre in favore degli scriventi procuratori ”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta e disattesa ogni e contraria domanda, istanza ed eccezione in rito, di merito ed istruttoria, cosi giudicare:
-in via preliminare: rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti;
-nel merito ed in via principale: per i motivi sopra esposti, rigettare l'appello proposto dalla signora
e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6661/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano in data 1.08.2023 e pubblicata in cancelleria in data 2.08.2023
Con vittoria di spese, competenze professionali del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge e se dovute. In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate da controparte perché irrilevanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6661/2023 pubblicata il 02/08/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2261/2021 ottenuto nei suoi confronti Parte_1 da a titolo di penale per l'inadempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione CP_1
del contratto di somministrazione datato 1.6.2016, condannando l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza del titolo a supporto, dichiarando la nullità del contratto dell'1.6.2016 ai sensi dell'articolo 1344 c.c. e, in subordine, per violazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374 del 1999. Vinte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita contestando in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex art. 348 CP_1
bis c.p.c. e comunque infondato nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con pagina 2 di 6 l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
Passando al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la violazione da parte del Tribunale del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non essersi il giudice espresso sull'eccepito superamento del tasso soglia di usura praticato nel finanziamento accordato in conseguenza della stipula del contratto di somministrazione da considerarsi,
a sua volta, nullo poiché utilizzato dalla società appellata per ottenere un profitto maggiore sulla somma concessa in prestito a . Parte_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, non hanno pregio.
Preliminarmente si osserva che alcun vizio di omessa pronuncia può rinvenirsi nel caso di specie avendo il Tribunale esaminato e respinto entrambe le doglianze in quanto non supportate da alcun dato relativo al finanziamento contestato.
Rilevata infatti la mancata indicazione dell'interesse concreto che sarebbe stato applicato e della misura del tasso soglia applicabile al caso di specie e non avendo l'opponente neppure replicato in risposta alla allegazione del TAEG da parte della opposta, il Tribunale, a fronte di una allegazione così generica e insufficiente, ha ritenuto inammissibili prima ancora che infondate entrambe le censure così giungendo a una decisione tutt'altro che lacunosa, come lamentato dall'appellante.
Va infatti anche in questa sede ribadita l'insufficiente allegazione di elementi che possano avvalorare –
e a ben vedere persino esaminare compiutamente – la tesi attorea.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta – non avendo l'opponente odierna appellante effettuato alcuna produzione a supporto delle proprie doglianze, al di là di due visure relative alla
[...]
e alla – è infatti emerso che, con scrittura dell'1.6.2016, si è CP_1 CP_2 Parte_1 obbligata ad effettuare a “ordinazioni per le totali forniture di caffè torrefatto occorrenti CP_1 per la degustazione presso il nostro locale bar The Cathedral Cafè (…)”, dando atto di aver ottenuto dalla società finanziaria collegata a un finanziamento pari ad €. 10.000,00. CP_2 CP_1
Con la predetta scrittura la signora si è impegnata a ritirare esclusivamente caffè di Pt_1 produzione miscela “Bar Verde”, per un periodo di anni 5 a decorrere dal giugno 2016 per CP_1 un quantitativo minimo mensile di 54 kg al prezzo di €. 15,00 (oltre IVA) al chilogrammo, convenendo che, in caso di interruzione delle forniture o di contrazione degli acquisiti nella misura pari al 30% protratta per tre mesi, avrebbe dovuto rimborsare il mancato utile lordo relativo ai quantitativi Pt_1
pagina 3 di 6 non ritirati rispetto al predetto fabbisogno minimo mensile pattuito per la durata di fornitura concordata, quantificato in €. 5,50 per ogni kg del prodotto non ritirato.
La signora ha sottoscritto il contratto anche in qualità di garante a prima richiesta fino alla Pt_1 concorrenza di €. 17.820,00.
Circostanza pacifica in quanto non contestata è che, pur avendo ottenuto regolare erogazione del finanziamento previsto in contratto, la signora ha acquistato solo 450 kg di caffè rispetto ai Pt_1
3.240 kg di prodotto pattuito per il quinquennio di fornitura (54 kg di caffè x 60 mesi ovvero 5 anni =
3.240 kg) trovandosi così a dover pagare la somma di 15.345,00 euro di mancato utile (pari a 2.790 kg, ovvero 3.240-450, non acquistati x 5,50 euro).
La contestazione della signora non riguarda la quantificazione del prodotto non acquistato o Pt_1
della penale dovuta ma la dedotta incidenza di tale penale, prevista come detto nel contratto di fornitura, sul calcolo dei tassi del finanziamento erogato o nell'importo della fideiussione pattuita.
Premessa la dirimente considerazione che ha in questa sede azionato la penale prevista nel CP_1
contratto di somministrazione in relazione ad un effettivo e non contestato inadempimento della all'obbligo assunto di acquistare e pagare le quantità di caffè previste nel medesimo contratto, Pt_1
e non in relazione al contratto di finanziamento concluso peraltro tra la signora e un soggetto Pt_1
terzo, va osservato che nell'articolare la doglianza l'opponente, come correttamente argomentato dal
Tribunale, non ha allegato alcun dato relativo al finanziamento dedotto in giudizio, omettendo di chiarire la misura dell'interesse concreto che sarebbe stato applicato oltre che la misura del tasso soglia applicabile al caso di specie.
Parte opponente non ha neppure prodotto il suddetto contratto di finanziamento così impedendo qualsivoglia indagine in ordine alle condizioni realmente applicate.
Né ha spiegato come l'entità della penale relativa alla somministrazione – sulla cui ritenuta adeguatezza rispetto all'interesse del creditore all'adempimento l'appellante nulla ha osservato né in fase di opposizione (trattandosi di questione sollevata d'ufficio dal Tribunale) né in sede di appello – possa andare a comporre l'interesse applicato al finanziamento al fine di vagliarne la natura usuraria, così rendendo le doglianze attoree non meritevoli di accoglimento anche laddove si volesse considerare sussistente un fenomeno di collegamento tra i due negozi.
Né ancora si comprende come la fideiussione prestata con la sottoscrizione del contratto di somministrazione possa rappresentare “un modo per mascherare un profitto maggiore sulla somma concessa in prestito a ” (cfr. p. 4 appello), risultando invero proporzionata in Parte_1
pagina 4 di 6 considerazione dell'importo complessivo dell'impegno assunto con la sottoscrizione del contratto di fornitura.
Rimane assorbito da quanto precede il terzo motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver accertato la nullità del contratto di finanziamento per non essere stato sottoscritto alla presenza di un soggetto abilitato ex art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, dovendosi al riguardo ribadire che la mancata produzione del predetto contratto impedisce qualsivoglia approfondimento anche in ordine a tale aspetto che, in ogni caso, non inciderebbe sulla validità del contratto di somministrazione, unico ad essere stato azionato in questa sede, e ferma restando la carenza di legittimazione di rispetto a tale profilo di doglianza non avendo la suddetta CP_1
appellata erogato il contestato finanziamento.
Assorbita per quanto sopra ogni altra domanda e deduzione, l'appello proposto va rigettato.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6661/2023 pubblicata il 02/08/2023, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante pagina 5 di 6 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695/2024 RG posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.4.2025, promossa da
(c.f. ), con patrocinio degli avvocati Aldo Verro e Parte_1 C.F._1
Fabrizio Rizzo e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trapani alla via Fardella n. 6
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (p.i. ), con patrocinio degli avv.ti Nicola Galeano e CP_1 P.IVA_1
Flora Savastano con domicilio eletto presso il loro studio in Milano alla via Ruggero di Lauria n. 4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in parte narrativa, riformare la sentenza numero 6661/2023, resa il giorno 01.08.2022 e pubblicata il giorno 02.08.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dottore Vincenzo Nicolini, nel procedimento portante il numero
24445/2021 R.G.
-revocare il provvedimento di ingiunzione per carenza del titolo a supporto della richiesta di pagamento;
-ritenere e dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2016, ai sensi dell'articolo 1344 c.c.;
pagina 1 di 6 -per l'effetto revocare o con qualsiasi altra statuizione annullare il Decreto Ingiuntivo numero
2261/2021;
-in subordine, dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2016, per violazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 e revocare il Decreto Ingiuntivo numero 2261/2021;
-Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarre in favore degli scriventi procuratori ”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta e disattesa ogni e contraria domanda, istanza ed eccezione in rito, di merito ed istruttoria, cosi giudicare:
-in via preliminare: rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti;
-nel merito ed in via principale: per i motivi sopra esposti, rigettare l'appello proposto dalla signora
e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6661/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano in data 1.08.2023 e pubblicata in cancelleria in data 2.08.2023
Con vittoria di spese, competenze professionali del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge e se dovute. In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate da controparte perché irrilevanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6661/2023 pubblicata il 02/08/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2261/2021 ottenuto nei suoi confronti Parte_1 da a titolo di penale per l'inadempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione CP_1
del contratto di somministrazione datato 1.6.2016, condannando l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza del titolo a supporto, dichiarando la nullità del contratto dell'1.6.2016 ai sensi dell'articolo 1344 c.c. e, in subordine, per violazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374 del 1999. Vinte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita contestando in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex art. 348 CP_1
bis c.p.c. e comunque infondato nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con pagina 2 di 6 l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
Passando al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la violazione da parte del Tribunale del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non essersi il giudice espresso sull'eccepito superamento del tasso soglia di usura praticato nel finanziamento accordato in conseguenza della stipula del contratto di somministrazione da considerarsi,
a sua volta, nullo poiché utilizzato dalla società appellata per ottenere un profitto maggiore sulla somma concessa in prestito a . Parte_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, non hanno pregio.
Preliminarmente si osserva che alcun vizio di omessa pronuncia può rinvenirsi nel caso di specie avendo il Tribunale esaminato e respinto entrambe le doglianze in quanto non supportate da alcun dato relativo al finanziamento contestato.
Rilevata infatti la mancata indicazione dell'interesse concreto che sarebbe stato applicato e della misura del tasso soglia applicabile al caso di specie e non avendo l'opponente neppure replicato in risposta alla allegazione del TAEG da parte della opposta, il Tribunale, a fronte di una allegazione così generica e insufficiente, ha ritenuto inammissibili prima ancora che infondate entrambe le censure così giungendo a una decisione tutt'altro che lacunosa, come lamentato dall'appellante.
Va infatti anche in questa sede ribadita l'insufficiente allegazione di elementi che possano avvalorare –
e a ben vedere persino esaminare compiutamente – la tesi attorea.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta – non avendo l'opponente odierna appellante effettuato alcuna produzione a supporto delle proprie doglianze, al di là di due visure relative alla
[...]
e alla – è infatti emerso che, con scrittura dell'1.6.2016, si è CP_1 CP_2 Parte_1 obbligata ad effettuare a “ordinazioni per le totali forniture di caffè torrefatto occorrenti CP_1 per la degustazione presso il nostro locale bar The Cathedral Cafè (…)”, dando atto di aver ottenuto dalla società finanziaria collegata a un finanziamento pari ad €. 10.000,00. CP_2 CP_1
Con la predetta scrittura la signora si è impegnata a ritirare esclusivamente caffè di Pt_1 produzione miscela “Bar Verde”, per un periodo di anni 5 a decorrere dal giugno 2016 per CP_1 un quantitativo minimo mensile di 54 kg al prezzo di €. 15,00 (oltre IVA) al chilogrammo, convenendo che, in caso di interruzione delle forniture o di contrazione degli acquisiti nella misura pari al 30% protratta per tre mesi, avrebbe dovuto rimborsare il mancato utile lordo relativo ai quantitativi Pt_1
pagina 3 di 6 non ritirati rispetto al predetto fabbisogno minimo mensile pattuito per la durata di fornitura concordata, quantificato in €. 5,50 per ogni kg del prodotto non ritirato.
La signora ha sottoscritto il contratto anche in qualità di garante a prima richiesta fino alla Pt_1 concorrenza di €. 17.820,00.
Circostanza pacifica in quanto non contestata è che, pur avendo ottenuto regolare erogazione del finanziamento previsto in contratto, la signora ha acquistato solo 450 kg di caffè rispetto ai Pt_1
3.240 kg di prodotto pattuito per il quinquennio di fornitura (54 kg di caffè x 60 mesi ovvero 5 anni =
3.240 kg) trovandosi così a dover pagare la somma di 15.345,00 euro di mancato utile (pari a 2.790 kg, ovvero 3.240-450, non acquistati x 5,50 euro).
La contestazione della signora non riguarda la quantificazione del prodotto non acquistato o Pt_1
della penale dovuta ma la dedotta incidenza di tale penale, prevista come detto nel contratto di fornitura, sul calcolo dei tassi del finanziamento erogato o nell'importo della fideiussione pattuita.
Premessa la dirimente considerazione che ha in questa sede azionato la penale prevista nel CP_1
contratto di somministrazione in relazione ad un effettivo e non contestato inadempimento della all'obbligo assunto di acquistare e pagare le quantità di caffè previste nel medesimo contratto, Pt_1
e non in relazione al contratto di finanziamento concluso peraltro tra la signora e un soggetto Pt_1
terzo, va osservato che nell'articolare la doglianza l'opponente, come correttamente argomentato dal
Tribunale, non ha allegato alcun dato relativo al finanziamento dedotto in giudizio, omettendo di chiarire la misura dell'interesse concreto che sarebbe stato applicato oltre che la misura del tasso soglia applicabile al caso di specie.
Parte opponente non ha neppure prodotto il suddetto contratto di finanziamento così impedendo qualsivoglia indagine in ordine alle condizioni realmente applicate.
Né ha spiegato come l'entità della penale relativa alla somministrazione – sulla cui ritenuta adeguatezza rispetto all'interesse del creditore all'adempimento l'appellante nulla ha osservato né in fase di opposizione (trattandosi di questione sollevata d'ufficio dal Tribunale) né in sede di appello – possa andare a comporre l'interesse applicato al finanziamento al fine di vagliarne la natura usuraria, così rendendo le doglianze attoree non meritevoli di accoglimento anche laddove si volesse considerare sussistente un fenomeno di collegamento tra i due negozi.
Né ancora si comprende come la fideiussione prestata con la sottoscrizione del contratto di somministrazione possa rappresentare “un modo per mascherare un profitto maggiore sulla somma concessa in prestito a ” (cfr. p. 4 appello), risultando invero proporzionata in Parte_1
pagina 4 di 6 considerazione dell'importo complessivo dell'impegno assunto con la sottoscrizione del contratto di fornitura.
Rimane assorbito da quanto precede il terzo motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver accertato la nullità del contratto di finanziamento per non essere stato sottoscritto alla presenza di un soggetto abilitato ex art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, dovendosi al riguardo ribadire che la mancata produzione del predetto contratto impedisce qualsivoglia approfondimento anche in ordine a tale aspetto che, in ogni caso, non inciderebbe sulla validità del contratto di somministrazione, unico ad essere stato azionato in questa sede, e ferma restando la carenza di legittimazione di rispetto a tale profilo di doglianza non avendo la suddetta CP_1
appellata erogato il contestato finanziamento.
Assorbita per quanto sopra ogni altra domanda e deduzione, l'appello proposto va rigettato.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6661/2023 pubblicata il 02/08/2023, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante pagina 5 di 6 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6