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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2241/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
T R A
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Federica Ricciardi ( ), presso il cui studio sito in Napoli al corso C.F._1
Vittorio Emanuele n. 112 è elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ) e ( ), rapp.ti e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi dall'avv. Fabio Internicola ( , presso il cui studio sito in Pozzuoli alla via C.F._4
Artiaco n. 7 sono elettivamente domiciliati - Email_2
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3709/2023 del 07/04/2023, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 3927/2021 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla ingiungeva a il pagamento, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore della società ricorrente, della somma di euro 20.583,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di quota di corrispettivo per il saldo dei lavori condominiali di ristrutturazione, appaltati con contratto del 15.09.2019, eseguiti su richiesta del sito in CP_3
Pozzuoli alla Visa Pisani 31, nel quale era ricompreso l'immobile in comproprietà degli ingiunti.
Costoro erano risultati condòmini morosi, per la somma di euro 20.583,00, a seguito della comunicazione trasmessa alla ditta appaltatrice dall'amministratore del Condominio il 16.03.2021.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2021, gli ingiunti proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo l'incertezza del credito e contestando il quantum.
Contestavano, in particolare, i criteri di calcolo adottati per la determinazione dell'importo ingiunto, e la mancata allegazione, in sede monitoria, del piano di riparto.
Asserivano di avere avuto contatti con la società opposta per il saldo del debito senza riceverne riscontro prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Deducevano, quindi, vizi e difetti delle opere eseguite, nonché il ritardo nella consegna dei lavori.
Spiegavano domanda riconvenzionale al fine di accertare tali difformità, chiedendo la riduzione del prezzo dell'appalto e la condanna della società opposta, ex art. 1453 c.c., alla corresponsione di un risarcimento di euro 7.000,00 (da compensarsi con l'eventuale credito dell'appaltatrice) e di euro
10.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
Si costituiva l'opposta, resistendo all'opposizione.
2 Esponeva di aver emesso fatture, per il complessivo importo di euro 97.819,03, a seguito dell'approvazione dei relativi SAL sottoscritti dal committente e dal Direttore dei Lavori, e che il non aveva mosso nessuna contestazione riguardo ai pagamenti richiesti. CP_3
Allegava che, a seguito di un parziale pagamento, era risultata ancora creditrice dell'importo di euro
44.720,03, e che tra i nominativi dei condòmini morosi indicati dall'amministratore del Condominio figuravano gli opponenti, debitori in solido dell'importo di euro 20.583,00.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti. Parte_1
In sintesi, riteneva il primo giudice che, ai sensi del contratto stipulato, il pagamento andava effettuato in base ai SAL approvati, e che, in particolare, non era sufficiente l'emissione del mero SAL, ma occorreva il “certificato di pagamento emesso dal direttore dei lavori” che attestasse che la somma poteva effettivamente essere pagata.
Nella specie, essendo stato prodotto un solo certificato per € 20.000 a fronte di SAL per € 80.000, tale somma, “andando ripartita tra i condomini, non può essere certo attribuita ai soli opponenti”.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 08.05.2023, ha proposto tempestivo appello la società
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'errata valutazione delle prove offerte.
Ha contestato la deduzione del primo giudice secondo cui il credito residuo risultante dal certificato di pagamento al SAL n. 4 fosse di soli euro 20.000,00, e che solo tale importo andasse ripatito pro quota fra tutti i condomini, non anche il complessivo importo dei lavori contabilizzati, pari ad euro 88.926,39.
In definitiva, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha errato nel ritenere che a fondamento del D.I. emesso vi fosse solo il SAL n. 4 mentre invece, a fondamento del credito vantato dalla ditta vi è l'ammontare del debito maturato dai condomini morosi in relazione alla propria quota-parte dell'intero appalto.
Con comparsa del 08.11.2023 (per l'udienza dell'11.12.2023, differita d'ufficio al 12.12.2023) si sono costituiti in giudizio gli appellati, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Hanno proposto appello incidentale condizionato, insistendo per l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo
3 dell'appalto in ragione dei vizi denunciati e di condanna dell'impresa al pagamento della penale contrattuale per la ritardata consegna delle opere.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto che: “ai sensi del contratto stipulato, il pagamento va effettuato in base ai SAL approvati. Nella specie è stato prodotto un solo certificato per € 20.000 a fronte di SAL per
€ 80.000. Tale somma, andando ripartita tra i condomini, non può essere certo attribuita ai soli opponenti”.
Censura la valutazione erronea delle risultanze del SAL n. 4, posto che, invece, il credito da saldare alla ditta appaltatrice, da ripartire fra tutti i condomini, corrispondeva non già all'importo residuale di euro
20.000,00, ma alla complessiva contabilità dei lavori eseguiti, pari ad euro 88.926,39.
Significativa, in tal senso, sarebbe la comunicazione dell'amministratore condominiale del 18.03.21, nella quale si teneva conto della quota debitoria di competenza di ciascun comproprietario rispetto al complessivo importo dei lavori eseguiti.
La doglianza è fondata.
Pur prescindendo dalla documentazione tardivamente prodotta dall'impresa (con memoria integrativa del
25.03.2022: certificato di pagamento e registro della contabilità), i fatti costitutivi della pretesa azionata in
4 monitorio devono ritenersi provati alla luce delle risultanze dei documenti precedentemente e tempestivamente prodotti.
La ha allegato il contratto di appalto, il verbale di assemblea condominiale di Parte_1 affidamento dei lavori, la copia delle fatture, il computo metrico, il SAL n. 4 ed, infine, la comunicazione dell'amministratore che indicava i condomini morosi.
Con la citata comunicazione l'amministratore condominiale individuava i nominativi dei condomini ancora debitori, precisando che la somma dovuta da ed , pari ad euro CP_1 CP_2
20.583,00, era relativa a “tutto il 4° SAL”.
Tale importo era, all'evidenza, calcolato sull'importo complessivo delle opere eseguite, pari ad euro
88.926,39.
Per converso, la contestazione mossa dagli appellati sul quantum debeatur individuato dall'amministratore
è oltremodo generica, non avendo costoro fornito, come era loro onere, alcun riscontro probatorio circa la differente ripartizione delle quote debitorie prospettata.
Tale conclusione è coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per l'esecuzione del contratto ha il solo onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., 30/10/2001, n.
13533; Cass. civ. 11/02/2021, n. 3587).
Al riguardo gli appellati non solo non provano di aver adempiuto, anche solo parzialmente, all'obbligazione di pagamento, ma contestano genericamente il quantum della pretesa creditoria, senza fornire ulteriori criteri di ripartizione del complessivo ammontare del prezzo dei lavori tra i vari comproprietari.
Sull'appello incidentale condizionato
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
e . CP_1 CP_2
Esso è ammissibile, atteso che, secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare
5 l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (si veda, tra le pronunce più recenti, Cass. n. 5824/2022).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, gli odierni appellati censurano la sentenza di primo grado laddove il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta tardivamente dalla con la memoria integrativa ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. Parte_1
e, segnatamente del quarto SAL.
Rilevano che l'appellante, con una prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. aveva depositato, in data 16.3.2022, unicamente “copia del 23.4.2021; copia provvedimento del 8.7.2021; attestazione di conformità”
e, solo successivamente, con una memoria integrativa datata il 25.3.2022 aveva prodotto “il quarto stato di avanzamento lavori ed il registro di contabilità”.
Ebbene, premessa la già rilevata inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta con la memoria integrativa di cui si è detto, occorre precisare quanto segue.
In merito alla contestata produzione tardiva del SAL n. 4, è d'uopo evidenziare che gli stessi appellati, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno dato atto della allegazione del citato documentato al ricorso monitorio di controparte, a tal proposito così testualmente precisando: “a supporto del ricorso monitorio – l'asserita creditrice produceva in atti: 1) copia del contratto d'appalto concluso inter partes con relativo verbale di assemblea;
2) copia delle fatture commerciali emesse per complessivi euro 97.819,03; 3) richiesta all'amministrazione condominiale con la quale veniva richiesto di comunicare ad essa appaltatrice il nominativo dei condomini morosi;
4) stato di avanzamento lavori nr. 4” (pag. 2 atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Sul punto si rileva che tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma, di un più ampio iter procedimentale che prende avvio con il deposito del ricorso.
Pertanto, in forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase (quella monitoria) e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquista al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Per tale ragione la suddetta documentazione risulta, nel caso di specie, utilizzabile.
6 Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, i condomini insistono sulla domanda CP_1 riconvenzionale di riduzione del prezzo dell'appalto in ragione dei vizi e difetti dei lavori eseguiti, e di condanna di controparte al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle opere.
Circa i vizi, lamentano “difformità riscontrabili nell'opera appaltata, avuto particolare riguardo alla mancata o soltanto parziale spicconatura dei prospetti dell'edificio alla mancata applicazione dell'apposita rete sottointonaco, ed CP_4 all'omessa e comunque insufficiente impermeabilizzazione dei cornicioni e degli abachini”. Sollevano eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e domandano la riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c.c.
Il motivo è infondato.
Va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione dei condomini che, in ordine alle opere CP_1 contestate, si limitano ad elencare eventuali vizi, quantificandoli in euro 7.000,00 “avuto riguardo al valore della quota millesimale facente capo agli opponenti”, tuttavia non allegando alcuna documentazione a sostegno.
Producono un accertamento tecnico preventivo inerente ad un separato giudizio pendente tra il ed , nel quale, però, l'ausiliario del giudice, arch. , precisa CP_3 CP_2 Persona_1 che “i danni da infiltrazione … sono di responsabilità e natura condominiale, quindi da ripartirsi secondo la misura proporzionale al valore di proprietà di ciascun condomino” (pag. 28 ATP).
Nulla allegano al fine di dimostrare l'effettiva incidenza dei vizi sulla loro quota di proprietà, e l'imputabilità degli stessi all'impresa odierna appellante.
Anche rispetto alla richiesta di pagamento della penale per il ritardo della consegna delle opere la contestazione è generica e non consente di accertare il lamentato ritardo.
Conclusivamente, l'appello incidentale condizionato deve essere integralmente rigettato, e, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza deve essere riformata nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
L'accoglimento del gravame principale importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
7 Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli opponenti/appellati, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a € 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti incidentali per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da ed con citazione del 29.06.2021, e conferma il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutorietà;
- Rigettata l'appello incidentale condizionato;
- Condanna ed al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1 CP_2 in favore della che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per Parte_1 compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Federica Ricciardi;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di e per il pagamento, in CP_1 CP_2 solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, il 7.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2241/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
T R A
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Federica Ricciardi ( ), presso il cui studio sito in Napoli al corso C.F._1
Vittorio Emanuele n. 112 è elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ) e ( ), rapp.ti e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi dall'avv. Fabio Internicola ( , presso il cui studio sito in Pozzuoli alla via C.F._4
Artiaco n. 7 sono elettivamente domiciliati - Email_2
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3709/2023 del 07/04/2023, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 3927/2021 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla ingiungeva a il pagamento, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore della società ricorrente, della somma di euro 20.583,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di quota di corrispettivo per il saldo dei lavori condominiali di ristrutturazione, appaltati con contratto del 15.09.2019, eseguiti su richiesta del sito in CP_3
Pozzuoli alla Visa Pisani 31, nel quale era ricompreso l'immobile in comproprietà degli ingiunti.
Costoro erano risultati condòmini morosi, per la somma di euro 20.583,00, a seguito della comunicazione trasmessa alla ditta appaltatrice dall'amministratore del Condominio il 16.03.2021.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2021, gli ingiunti proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo l'incertezza del credito e contestando il quantum.
Contestavano, in particolare, i criteri di calcolo adottati per la determinazione dell'importo ingiunto, e la mancata allegazione, in sede monitoria, del piano di riparto.
Asserivano di avere avuto contatti con la società opposta per il saldo del debito senza riceverne riscontro prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Deducevano, quindi, vizi e difetti delle opere eseguite, nonché il ritardo nella consegna dei lavori.
Spiegavano domanda riconvenzionale al fine di accertare tali difformità, chiedendo la riduzione del prezzo dell'appalto e la condanna della società opposta, ex art. 1453 c.c., alla corresponsione di un risarcimento di euro 7.000,00 (da compensarsi con l'eventuale credito dell'appaltatrice) e di euro
10.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
Si costituiva l'opposta, resistendo all'opposizione.
2 Esponeva di aver emesso fatture, per il complessivo importo di euro 97.819,03, a seguito dell'approvazione dei relativi SAL sottoscritti dal committente e dal Direttore dei Lavori, e che il non aveva mosso nessuna contestazione riguardo ai pagamenti richiesti. CP_3
Allegava che, a seguito di un parziale pagamento, era risultata ancora creditrice dell'importo di euro
44.720,03, e che tra i nominativi dei condòmini morosi indicati dall'amministratore del Condominio figuravano gli opponenti, debitori in solido dell'importo di euro 20.583,00.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti. Parte_1
In sintesi, riteneva il primo giudice che, ai sensi del contratto stipulato, il pagamento andava effettuato in base ai SAL approvati, e che, in particolare, non era sufficiente l'emissione del mero SAL, ma occorreva il “certificato di pagamento emesso dal direttore dei lavori” che attestasse che la somma poteva effettivamente essere pagata.
Nella specie, essendo stato prodotto un solo certificato per € 20.000 a fronte di SAL per € 80.000, tale somma, “andando ripartita tra i condomini, non può essere certo attribuita ai soli opponenti”.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 08.05.2023, ha proposto tempestivo appello la società
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'errata valutazione delle prove offerte.
Ha contestato la deduzione del primo giudice secondo cui il credito residuo risultante dal certificato di pagamento al SAL n. 4 fosse di soli euro 20.000,00, e che solo tale importo andasse ripatito pro quota fra tutti i condomini, non anche il complessivo importo dei lavori contabilizzati, pari ad euro 88.926,39.
In definitiva, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha errato nel ritenere che a fondamento del D.I. emesso vi fosse solo il SAL n. 4 mentre invece, a fondamento del credito vantato dalla ditta vi è l'ammontare del debito maturato dai condomini morosi in relazione alla propria quota-parte dell'intero appalto.
Con comparsa del 08.11.2023 (per l'udienza dell'11.12.2023, differita d'ufficio al 12.12.2023) si sono costituiti in giudizio gli appellati, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Hanno proposto appello incidentale condizionato, insistendo per l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo
3 dell'appalto in ragione dei vizi denunciati e di condanna dell'impresa al pagamento della penale contrattuale per la ritardata consegna delle opere.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto che: “ai sensi del contratto stipulato, il pagamento va effettuato in base ai SAL approvati. Nella specie è stato prodotto un solo certificato per € 20.000 a fronte di SAL per
€ 80.000. Tale somma, andando ripartita tra i condomini, non può essere certo attribuita ai soli opponenti”.
Censura la valutazione erronea delle risultanze del SAL n. 4, posto che, invece, il credito da saldare alla ditta appaltatrice, da ripartire fra tutti i condomini, corrispondeva non già all'importo residuale di euro
20.000,00, ma alla complessiva contabilità dei lavori eseguiti, pari ad euro 88.926,39.
Significativa, in tal senso, sarebbe la comunicazione dell'amministratore condominiale del 18.03.21, nella quale si teneva conto della quota debitoria di competenza di ciascun comproprietario rispetto al complessivo importo dei lavori eseguiti.
La doglianza è fondata.
Pur prescindendo dalla documentazione tardivamente prodotta dall'impresa (con memoria integrativa del
25.03.2022: certificato di pagamento e registro della contabilità), i fatti costitutivi della pretesa azionata in
4 monitorio devono ritenersi provati alla luce delle risultanze dei documenti precedentemente e tempestivamente prodotti.
La ha allegato il contratto di appalto, il verbale di assemblea condominiale di Parte_1 affidamento dei lavori, la copia delle fatture, il computo metrico, il SAL n. 4 ed, infine, la comunicazione dell'amministratore che indicava i condomini morosi.
Con la citata comunicazione l'amministratore condominiale individuava i nominativi dei condomini ancora debitori, precisando che la somma dovuta da ed , pari ad euro CP_1 CP_2
20.583,00, era relativa a “tutto il 4° SAL”.
Tale importo era, all'evidenza, calcolato sull'importo complessivo delle opere eseguite, pari ad euro
88.926,39.
Per converso, la contestazione mossa dagli appellati sul quantum debeatur individuato dall'amministratore
è oltremodo generica, non avendo costoro fornito, come era loro onere, alcun riscontro probatorio circa la differente ripartizione delle quote debitorie prospettata.
Tale conclusione è coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per l'esecuzione del contratto ha il solo onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., 30/10/2001, n.
13533; Cass. civ. 11/02/2021, n. 3587).
Al riguardo gli appellati non solo non provano di aver adempiuto, anche solo parzialmente, all'obbligazione di pagamento, ma contestano genericamente il quantum della pretesa creditoria, senza fornire ulteriori criteri di ripartizione del complessivo ammontare del prezzo dei lavori tra i vari comproprietari.
Sull'appello incidentale condizionato
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
e . CP_1 CP_2
Esso è ammissibile, atteso che, secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare
5 l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (si veda, tra le pronunce più recenti, Cass. n. 5824/2022).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, gli odierni appellati censurano la sentenza di primo grado laddove il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta tardivamente dalla con la memoria integrativa ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. Parte_1
e, segnatamente del quarto SAL.
Rilevano che l'appellante, con una prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. aveva depositato, in data 16.3.2022, unicamente “copia del 23.4.2021; copia provvedimento del 8.7.2021; attestazione di conformità”
e, solo successivamente, con una memoria integrativa datata il 25.3.2022 aveva prodotto “il quarto stato di avanzamento lavori ed il registro di contabilità”.
Ebbene, premessa la già rilevata inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta con la memoria integrativa di cui si è detto, occorre precisare quanto segue.
In merito alla contestata produzione tardiva del SAL n. 4, è d'uopo evidenziare che gli stessi appellati, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno dato atto della allegazione del citato documentato al ricorso monitorio di controparte, a tal proposito così testualmente precisando: “a supporto del ricorso monitorio – l'asserita creditrice produceva in atti: 1) copia del contratto d'appalto concluso inter partes con relativo verbale di assemblea;
2) copia delle fatture commerciali emesse per complessivi euro 97.819,03; 3) richiesta all'amministrazione condominiale con la quale veniva richiesto di comunicare ad essa appaltatrice il nominativo dei condomini morosi;
4) stato di avanzamento lavori nr. 4” (pag. 2 atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Sul punto si rileva che tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma, di un più ampio iter procedimentale che prende avvio con il deposito del ricorso.
Pertanto, in forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase (quella monitoria) e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquista al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Per tale ragione la suddetta documentazione risulta, nel caso di specie, utilizzabile.
6 Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, i condomini insistono sulla domanda CP_1 riconvenzionale di riduzione del prezzo dell'appalto in ragione dei vizi e difetti dei lavori eseguiti, e di condanna di controparte al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle opere.
Circa i vizi, lamentano “difformità riscontrabili nell'opera appaltata, avuto particolare riguardo alla mancata o soltanto parziale spicconatura dei prospetti dell'edificio alla mancata applicazione dell'apposita rete sottointonaco, ed CP_4 all'omessa e comunque insufficiente impermeabilizzazione dei cornicioni e degli abachini”. Sollevano eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e domandano la riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c.c.
Il motivo è infondato.
Va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione dei condomini che, in ordine alle opere CP_1 contestate, si limitano ad elencare eventuali vizi, quantificandoli in euro 7.000,00 “avuto riguardo al valore della quota millesimale facente capo agli opponenti”, tuttavia non allegando alcuna documentazione a sostegno.
Producono un accertamento tecnico preventivo inerente ad un separato giudizio pendente tra il ed , nel quale, però, l'ausiliario del giudice, arch. , precisa CP_3 CP_2 Persona_1 che “i danni da infiltrazione … sono di responsabilità e natura condominiale, quindi da ripartirsi secondo la misura proporzionale al valore di proprietà di ciascun condomino” (pag. 28 ATP).
Nulla allegano al fine di dimostrare l'effettiva incidenza dei vizi sulla loro quota di proprietà, e l'imputabilità degli stessi all'impresa odierna appellante.
Anche rispetto alla richiesta di pagamento della penale per il ritardo della consegna delle opere la contestazione è generica e non consente di accertare il lamentato ritardo.
Conclusivamente, l'appello incidentale condizionato deve essere integralmente rigettato, e, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza deve essere riformata nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
L'accoglimento del gravame principale importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
7 Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli opponenti/appellati, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a € 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti incidentali per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da ed con citazione del 29.06.2021, e conferma il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutorietà;
- Rigettata l'appello incidentale condizionato;
- Condanna ed al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1 CP_2 in favore della che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per Parte_1 compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Federica Ricciardi;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di e per il pagamento, in CP_1 CP_2 solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, il 7.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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