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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via della Pineta Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende in virtù di delega apposta all'atto di citazione in appello appellante
E
in persona del dr. , giusta procura notarile Controparte_1 CP_2
allegata a firma del Notaio - repertorio n. 177893 raccolta n. 11776 del Persona_1
28/04/2022
elettivamente domiciliata in Roma Via Basento 37 presso lo studio dell'avv. Laura Laurenti che la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 appellata
NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, CP_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Roma rep. 22013 del Persona_2
24.8.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
appellato
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione del codice della strada) - Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
la riforma della sentenza n. 2177/2022 depositata il 03.02.2022 con la quale il Giudice di Pace di
Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento proposta avverso estratto di ruolo.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito di accogliere i motivi di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito portato nei ruoli esattoriali e comunque accertare e dichiarare la nullità e/inefficacia e/o inesistenza dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento ad esse consequenziali ed i crediti in essi riportati. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore antistatario.
premetteva che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. si era Parte_1
opposto al ruolo esattoriale n. 15961/2013 seguito dalla asserita notifica in data 1.9.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0280108133 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno
2 2010 elevate da per un importo complessivo pari ad € 3.042,25, di cui veniva CP_3
casualmente a conoscenza a seguito di un accesso del 08.10.2021 presso gli uffici del
. CP_4
L'appellante contestava, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra i singoli accertamenti riportati nei ruoli esattoriali, e, comunque, tra l'asserita notifica delle singole cartelle di pagamento e la data di estrazione dei ruoli esattoriali (8.10.2021), e nel merito,
l'inesistenza e consequenziale omessa notifica delle cartelle di pagamento legittimanti l'avvio di un'esecuzione nei confronti del medesimo.
In primo grado si costituivano sia che il e il Giudice di Pace, CP_3 CP_4
riteneva inammissibile l'opposizione posto che la cartella n. 097 20130280108133000 era stata regolarmente notificata all'opponente.
Nei motivi di appello denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace aveva omesso di decidere sull'eccezione di prescrizione. Inoltre, in via alternativa, assumeva che il
Giudice di prime cure, a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, richiamava, pur non citandola, i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 22946/2016) secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione, era inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali fossero state regolarmente notificate. Detta giurisprudenza era infatti superata da quella successiva che aveva riconosciuto l'interesse ad agire del contribuente che avesse avuto conoscenza dell'esistenza della cartella attraverso l'estratto di ruolo.
Nel merito, la domanda originariamente svolta dall'odierno appellante aveva ad esclusivo oggetto il Ruolo n. 15961/2013 seguito dalla asserita notifica in data 1.9.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0280108133 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010. Rispetto a detta cartella si ribadiva la prescrizione del credito, essendo decorso il quinquennio tra la data dell'asserito accertamento e la data in cui l'odierno appellante era venuto a conoscenza dell'esistenza del credito (4.10.2021). Infatti la cartella non era stata ritualmente notificata e né risultava essere stata raggiunta la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella di pagamento.
si era limitata al deposito di: Controparte_1
a) un preavviso di fermo amministrativo asseritamente notificato in data 4.3.2015 e l'esame della validità o meno di detta notifica risultava irrilevante posto che, anche a volerlo considerare validamente notificato, dal 4.3.2015 al 4.10.2021 era decorso un ulteriore termine quinquennale;
3 b) b) un'intimazione di pagamento asseritamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove non risultavano rispettati l'adempimento né dell'affissione dell'avviso presso la casa di abitazione né della prova dell'invio (e ricezione) della raccomandata informativa.
--------------
Si è costituita in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della dedotta eccezione, rigettare l'appello, in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L evidenziava la correttezza della declaratoria di inammissibilità da parte Controparte_5
del Giudice di primo grado, stante le valutazioni svolte in merito al perfezionamento della notifica della cartella di pagamento.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. anche alla luce dell'art. 12 co. 4 bis del DPR 602/73 e della sua immediata applicabilità ai processi pendenti.
In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella n. 0972013 0280108133/000, affermava che la stessa era stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e consegnata direttamente al In ogni caso la prescrizione era stata interrotta da parte dell' con la Pt_1 Controparte_5 notifica del preavviso di fermo n. 09780201500037799000 e con la notifica dell'avviso di intimazione n. 09720169061794919000.
-------------
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di confermare la CP_3 dichiarazione di inammissibilità dell'azione resa dal giudice di primo grado;
rigettare l'impugnazione proposta, e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per eventuali vizi delle cartelle di CP_3 pagamento emesse dall' . Con vittoria di spese ed onorari di lite, Controparte_1
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Eccepiva l'ente territoriale il difetto di interesse ad agire del in base alla mera conoscenza Pt_1 dell'estratto di ruolo anche alla luce della normativa sopravvenuta, evidenziando come comunque la cartella fosse stata ritualmente notificata, così come fossero stati notificati alcuni atti interruttivi della prescrizione.
4 Chiedeva quindi il rigetto dei motivi di appello formulati sul punto da parte appellante, e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
-------------
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2024 con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
L'appello è inammissibile.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da in primo Parte_1 grado sulla base dell'avvenuta rituale notificazione della cartella di pagamento n.
097201302801081333000 relativa al ruolo n. 15961/2013, riguardante il mancato pagamento di sanzioni rilevate a violazioni del Codice della Strada rilevate da nell'anno 2010, di CP_3
cui il medesimo ne era venuto a conoscenza interrogando gli uffici del concessionario.
Sebbene il giudice di pace abbia dichiarato ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi all'epoca della decisione,
[...]
e hanno reiterato, anche in sede di appello, l'eccezione di CP_3 Controparte_1
inammissibilità della stessa, che ora appare fondata alla luce della normativa nel frattempo intervenuta.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
5 Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella).
Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri
6 eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n.
602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
(…)”.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'opposizione presentata da inammissibile per sopravvenuta carenza di Parte_1
interesse ad agire di parte appellante;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via della Pineta Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende in virtù di delega apposta all'atto di citazione in appello appellante
E
in persona del dr. , giusta procura notarile Controparte_1 CP_2
allegata a firma del Notaio - repertorio n. 177893 raccolta n. 11776 del Persona_1
28/04/2022
elettivamente domiciliata in Roma Via Basento 37 presso lo studio dell'avv. Laura Laurenti che la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 appellata
NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, CP_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Roma rep. 22013 del Persona_2
24.8.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
appellato
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione del codice della strada) - Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
la riforma della sentenza n. 2177/2022 depositata il 03.02.2022 con la quale il Giudice di Pace di
Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento proposta avverso estratto di ruolo.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito di accogliere i motivi di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito portato nei ruoli esattoriali e comunque accertare e dichiarare la nullità e/inefficacia e/o inesistenza dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento ad esse consequenziali ed i crediti in essi riportati. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore antistatario.
premetteva che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. si era Parte_1
opposto al ruolo esattoriale n. 15961/2013 seguito dalla asserita notifica in data 1.9.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0280108133 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno
2 2010 elevate da per un importo complessivo pari ad € 3.042,25, di cui veniva CP_3
casualmente a conoscenza a seguito di un accesso del 08.10.2021 presso gli uffici del
. CP_4
L'appellante contestava, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra i singoli accertamenti riportati nei ruoli esattoriali, e, comunque, tra l'asserita notifica delle singole cartelle di pagamento e la data di estrazione dei ruoli esattoriali (8.10.2021), e nel merito,
l'inesistenza e consequenziale omessa notifica delle cartelle di pagamento legittimanti l'avvio di un'esecuzione nei confronti del medesimo.
In primo grado si costituivano sia che il e il Giudice di Pace, CP_3 CP_4
riteneva inammissibile l'opposizione posto che la cartella n. 097 20130280108133000 era stata regolarmente notificata all'opponente.
Nei motivi di appello denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace aveva omesso di decidere sull'eccezione di prescrizione. Inoltre, in via alternativa, assumeva che il
Giudice di prime cure, a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, richiamava, pur non citandola, i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 22946/2016) secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione, era inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali fossero state regolarmente notificate. Detta giurisprudenza era infatti superata da quella successiva che aveva riconosciuto l'interesse ad agire del contribuente che avesse avuto conoscenza dell'esistenza della cartella attraverso l'estratto di ruolo.
Nel merito, la domanda originariamente svolta dall'odierno appellante aveva ad esclusivo oggetto il Ruolo n. 15961/2013 seguito dalla asserita notifica in data 1.9.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0280108133 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010. Rispetto a detta cartella si ribadiva la prescrizione del credito, essendo decorso il quinquennio tra la data dell'asserito accertamento e la data in cui l'odierno appellante era venuto a conoscenza dell'esistenza del credito (4.10.2021). Infatti la cartella non era stata ritualmente notificata e né risultava essere stata raggiunta la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella di pagamento.
si era limitata al deposito di: Controparte_1
a) un preavviso di fermo amministrativo asseritamente notificato in data 4.3.2015 e l'esame della validità o meno di detta notifica risultava irrilevante posto che, anche a volerlo considerare validamente notificato, dal 4.3.2015 al 4.10.2021 era decorso un ulteriore termine quinquennale;
3 b) b) un'intimazione di pagamento asseritamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove non risultavano rispettati l'adempimento né dell'affissione dell'avviso presso la casa di abitazione né della prova dell'invio (e ricezione) della raccomandata informativa.
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Si è costituita in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della dedotta eccezione, rigettare l'appello, in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L evidenziava la correttezza della declaratoria di inammissibilità da parte Controparte_5
del Giudice di primo grado, stante le valutazioni svolte in merito al perfezionamento della notifica della cartella di pagamento.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. anche alla luce dell'art. 12 co. 4 bis del DPR 602/73 e della sua immediata applicabilità ai processi pendenti.
In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella n. 0972013 0280108133/000, affermava che la stessa era stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e consegnata direttamente al In ogni caso la prescrizione era stata interrotta da parte dell' con la Pt_1 Controparte_5 notifica del preavviso di fermo n. 09780201500037799000 e con la notifica dell'avviso di intimazione n. 09720169061794919000.
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Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di confermare la CP_3 dichiarazione di inammissibilità dell'azione resa dal giudice di primo grado;
rigettare l'impugnazione proposta, e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per eventuali vizi delle cartelle di CP_3 pagamento emesse dall' . Con vittoria di spese ed onorari di lite, Controparte_1
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Eccepiva l'ente territoriale il difetto di interesse ad agire del in base alla mera conoscenza Pt_1 dell'estratto di ruolo anche alla luce della normativa sopravvenuta, evidenziando come comunque la cartella fosse stata ritualmente notificata, così come fossero stati notificati alcuni atti interruttivi della prescrizione.
4 Chiedeva quindi il rigetto dei motivi di appello formulati sul punto da parte appellante, e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
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La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2024 con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello è inammissibile.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da in primo Parte_1 grado sulla base dell'avvenuta rituale notificazione della cartella di pagamento n.
097201302801081333000 relativa al ruolo n. 15961/2013, riguardante il mancato pagamento di sanzioni rilevate a violazioni del Codice della Strada rilevate da nell'anno 2010, di CP_3
cui il medesimo ne era venuto a conoscenza interrogando gli uffici del concessionario.
Sebbene il giudice di pace abbia dichiarato ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi all'epoca della decisione,
[...]
e hanno reiterato, anche in sede di appello, l'eccezione di CP_3 Controparte_1
inammissibilità della stessa, che ora appare fondata alla luce della normativa nel frattempo intervenuta.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
5 Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella).
Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri
6 eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n.
602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
(…)”.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'opposizione presentata da inammissibile per sopravvenuta carenza di Parte_1
interesse ad agire di parte appellante;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
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