Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione per sanzioni amministrative;
violazione dell'art. 14 della legge
In nome del Popolo italiano 689/1981
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 813/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante di (avv. Michela Botteghi) CP_1
- opponente -
contro
CP_2
- opposto contumace–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
1.4.2025 la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante di con ricorso depositato il CP_1
28.6.2024,
per ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n.ri 01-000723417 (relativa ad atto di accertamento n.: 5800.20/05/2022.0209472 del 20/05/2022 riferito all'anno CP_2
2018), n. 01-000729439 (relativa ad atto di accertamento n.:
5800.20/05/2022.0209473 del 20.5.2022 riferito all'anno 2018) e n. 01-002546138 CP_2
(relativa ad atto di accertamento n.: 5800.22/12/2022.0500173 del 22/12/2022 CP_2
CP_ riferito all'anno 2020) emesse dal direttore provinciale della sede di Perugia a carico del Fronduti e della quale obbligato in solido per il pagamento di sanzioni CP_1
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85].
L'opponente ha eccepito la nullità delle ordinanze-ingiunzioni per omessa notificazione dei prodromici verbali di accertamento, per non punibilità dell'omesso versamento poiché, per quanto sopra, l'interessato non è stato posto nelle condizioni di versare le ritenute nel trimestre di legge e per violazione dell'art. 14 della legge n.
689/1981. Ha lamentato, inoltre, la carenza di motivazione del provvedimento in ordine all'entità delle sanzioni irrogate e la sproporzione delle suddette rispetto all'entità
dell'illecito commesso.
CP_ 2. L' – ritualmente intimato dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs.
150/2011 – è rimasto contumace.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, stante l'omessa dimostrazione della preventiva contestazione dell'illecito e, comunque, per decorso del termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
22 non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta
33 l'osservanza anche nelle situazioni transitorie1 (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad €
10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi
versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i
periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…” confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022
(essendo le violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale),
CP_ l' ha l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di
90 giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato,
mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è stata accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha assolto l'onere di provare di avere provveduto alla preventiva contestazione di addebito richiesta dall'art. 14 della legge n. 689/1981 e nei termini da tale disposizione previsti.
Del resto, anche laddove – per mera ipotesi – l'istituto avesse dimostrato di avere effettuato le contestazioni nelle date che risultano indicate nelle ordinanze opposte, il suo operato sarebbe stato comunque palesemente illegittimo perché si discute di avere,
in ipotesi, contestato nel maggio e dicembre 2022, l'omesso versamento di ritenute relative alle annualità 2018 e 2020.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m. alla luce del
44 valore della controversia (ricavato dall'entità delle sanzioni irrogate, scaglione compreso fra € 26.000,01 a € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo del C.U. effettivamente dovuto pari ad € 43,00 ed €
3.600,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge,
da distrarsi in favore dell'avv. Michela Botteghi dichiaratasi procuratrice antistataria.
Perugia, lì 1.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si discute nel caso in esame di omesso versamento di ritenute relative alle mensilità di marzo ed aprile 2016 e cioè di situazioni maturate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 15.1.2016.