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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n.
149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14863/2024 R.G. Prev.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Anna Romano e Viviana Scotti, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Anna Romano in Volla (NA) Via Rossi n. 346, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.06.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1849/2022, passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità ex art. 1 commi 30-32 della L. 220/2010, in relazione al periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di CP_1 euro 13.223,54 a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo indicato, oltre accessori come per legge;
vinte le spese di lite.
L' costituendosi, ha eccepito: il difetto di un giudicato vincolante per l'Istituto, che CP_1 non era parte del giudizio già deciso, intentato nei confronti della sola Regione;
la carenza di obbligazione diretta a proprio carico per la mobilità in deroga, nonché la carenza di propria obbligazione quale incaricato della Regione, in mancanza di costituzione della relativa provvista;
la prescrizione dei crediti.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
1 Il ricorrente fonda le proprie pretese sulla statuizione di cui alla sentenza del Trib. NA Sez. lav. n. 1849 del 5.05.2022, confermata dalla C App. NA Sez. lav. con sentenza n.
2218/2023, con la quale era accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la proroga dell'indennità di mobilità in deroga a decorrere dal 01.07.11 per il periodo previsto dalla legge.
Va preliminarmente rilevato come la menzionata sentenza, divenuta cosa giudicata secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, era pronunciata tra il ricorrente e la
Regione MP, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva era rigettata, osservando il giudicante che - avendo la domanda ad oggetto, unicamente, l'accertamento del diritto degli istanti a percepire l'indennità di mobilità in deroga dal 01.07.11 (“per il periodo previsto dalla legge”)– “spetta ad essa (la Regione) deliberare circa il diritto alla CP_ prestazione mentre all' compete la erogazione di essa” (v. sentenza in atti). Nel giudizio in questione, avendo le parti richiesto unicamente l'accertamento del proprio diritto, l non era neppure litisconsorte necessario. CP_1
Ne consegue che limitatamente alle parti in lite, ovvero tra il ricorrente e l'ente regionale, il dictum giudiziale è intangibile, di modo che le questioni di merito ivi sollevate dall'ente non possono essere ulteriormente poste in discussione.
Nel presente giudizio, tuttavia, la domanda ha ad oggetto la condanna dell' al CP_1 pagamento della indennità di mobilità in deroga come accertata.
Sul punto, va rilevato che la sentenza de qua, nel richiamare l'art. 1 comma 30 della legge 220/2010, precisa che “In particolare, il comma 30 ha previsto la concessione, per il 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite di specifiche risorse, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.
La norma ha disposto, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della L. 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Come accennato, la misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Il comma 31, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.”
Dalle disposizioni richiamate emerge che la mobilità in deroga è prevista di volta in volta da specifiche disposizioni normative che individuano l'ambito di intervento assistenziale, con costi a carico della fiscalità generale.
2 A bene vedere, diversamente da quanto accade per la mobilità ordinaria, per la mobilità in deroga non sussiste una obbligazione diretta a carico dell' , bensì l'ente è solo il CP_1 soggetto erogatore per conto dello Stato o della Regione, subordinatamente alla costituzione della necessaria provvista economica.
Reputa il giudicante che, solo in seguito alla esecuzione da parte della Regione MP
(spontaneamente oppure all'esito di giudizio amministrativo di ottemperanza, tramite la nomina di commissario ad acta) della sentenza pronunciata nei suoi confronti e passata in giudicato, mediante apposita delibera e stanziamento della provvista necessaria per la copertura economica dei pagamenti, potrà dirsi concretizzato l'obbligo dell' di CP_1 provvedere alla effettiva erogazione del trattamento invocato .
Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato l'avvenuto trasferimento in favore dell' dei fondi necessari al pagamento delle prestazioni in deroga a cura della CP_1
Regione MP, neppure convenuta nel presente giudizio.
Né il ricorrente ha allegato gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del quantum della liquidazione, nulla risultando in ricorso circa il numero delle proroghe attuate, ovvero circa l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione
(prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda). Neanche risultano allegati elementi utili a riscontrare la durata del trattamento nella misura invocata (12 mesi).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Tenuto conto dell'andamento della lite, le spese vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 11.06.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n.
149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14863/2024 R.G. Prev.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Anna Romano e Viviana Scotti, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Anna Romano in Volla (NA) Via Rossi n. 346, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.06.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1849/2022, passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità ex art. 1 commi 30-32 della L. 220/2010, in relazione al periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di CP_1 euro 13.223,54 a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo indicato, oltre accessori come per legge;
vinte le spese di lite.
L' costituendosi, ha eccepito: il difetto di un giudicato vincolante per l'Istituto, che CP_1 non era parte del giudizio già deciso, intentato nei confronti della sola Regione;
la carenza di obbligazione diretta a proprio carico per la mobilità in deroga, nonché la carenza di propria obbligazione quale incaricato della Regione, in mancanza di costituzione della relativa provvista;
la prescrizione dei crediti.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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1 Il ricorrente fonda le proprie pretese sulla statuizione di cui alla sentenza del Trib. NA Sez. lav. n. 1849 del 5.05.2022, confermata dalla C App. NA Sez. lav. con sentenza n.
2218/2023, con la quale era accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la proroga dell'indennità di mobilità in deroga a decorrere dal 01.07.11 per il periodo previsto dalla legge.
Va preliminarmente rilevato come la menzionata sentenza, divenuta cosa giudicata secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, era pronunciata tra il ricorrente e la
Regione MP, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva era rigettata, osservando il giudicante che - avendo la domanda ad oggetto, unicamente, l'accertamento del diritto degli istanti a percepire l'indennità di mobilità in deroga dal 01.07.11 (“per il periodo previsto dalla legge”)– “spetta ad essa (la Regione) deliberare circa il diritto alla CP_ prestazione mentre all' compete la erogazione di essa” (v. sentenza in atti). Nel giudizio in questione, avendo le parti richiesto unicamente l'accertamento del proprio diritto, l non era neppure litisconsorte necessario. CP_1
Ne consegue che limitatamente alle parti in lite, ovvero tra il ricorrente e l'ente regionale, il dictum giudiziale è intangibile, di modo che le questioni di merito ivi sollevate dall'ente non possono essere ulteriormente poste in discussione.
Nel presente giudizio, tuttavia, la domanda ha ad oggetto la condanna dell' al CP_1 pagamento della indennità di mobilità in deroga come accertata.
Sul punto, va rilevato che la sentenza de qua, nel richiamare l'art. 1 comma 30 della legge 220/2010, precisa che “In particolare, il comma 30 ha previsto la concessione, per il 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite di specifiche risorse, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.
La norma ha disposto, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della L. 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Come accennato, la misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Il comma 31, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.”
Dalle disposizioni richiamate emerge che la mobilità in deroga è prevista di volta in volta da specifiche disposizioni normative che individuano l'ambito di intervento assistenziale, con costi a carico della fiscalità generale.
2 A bene vedere, diversamente da quanto accade per la mobilità ordinaria, per la mobilità in deroga non sussiste una obbligazione diretta a carico dell' , bensì l'ente è solo il CP_1 soggetto erogatore per conto dello Stato o della Regione, subordinatamente alla costituzione della necessaria provvista economica.
Reputa il giudicante che, solo in seguito alla esecuzione da parte della Regione MP
(spontaneamente oppure all'esito di giudizio amministrativo di ottemperanza, tramite la nomina di commissario ad acta) della sentenza pronunciata nei suoi confronti e passata in giudicato, mediante apposita delibera e stanziamento della provvista necessaria per la copertura economica dei pagamenti, potrà dirsi concretizzato l'obbligo dell' di CP_1 provvedere alla effettiva erogazione del trattamento invocato .
Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato l'avvenuto trasferimento in favore dell' dei fondi necessari al pagamento delle prestazioni in deroga a cura della CP_1
Regione MP, neppure convenuta nel presente giudizio.
Né il ricorrente ha allegato gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del quantum della liquidazione, nulla risultando in ricorso circa il numero delle proroghe attuate, ovvero circa l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione
(prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda). Neanche risultano allegati elementi utili a riscontrare la durata del trattamento nella misura invocata (12 mesi).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Tenuto conto dell'andamento della lite, le spese vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 11.06.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Gabriella Gagliardi
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