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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1846/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/10/2022 al n. 1846/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MORACA ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP C.F._1 studio dell'Avv. BUI LUCA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 756/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 05/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda proposta da contro perché infondata in CP Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui all'impugnazione, di conseguenza, condannare il predetto a restituire ad l'importo di €. CP Controparte_1 31.671,71, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo e condannare, altresì, l'Avv.
Luca Bui, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione dell'importo di €.
11.102,45 (di cui €. 8.342,10 per compenso liquidato nell'impugnata sentenza, €.
518,00 per esborsi, C.A.P. ed I.V.A.), sempre in favore della predetta Compagnia
Assicuratrice. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per la parte appellata: “si riporta a tutto quanto dedotto in comparsa di costituzione
e risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, e precisa le seguenti conclusioni:
1- Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza.
2- Con vittoria di spese e competenze di causa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi anche Parte_1
conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze proponendo CP_1 CP appello avverso la sentenza n. 756/2022, con la quale il Tribunale di Siena aveva accertato che i danni subiti dall'autoveicolo Mercedes Benz S3504matic, targa FC514NF di proprietà del rientravano nella copertura assicurativa di cui alla polizza CP dallo stesso stipulata con e, per l'effetto, aveva condannato quest'ultima a CP_1 corrispondere all'attore il relativo indennizzo quantificato in complessive euro
31.580,38. In particolare, il primo giudice aveva rilevato come, sulla base delle risultanze istruttorie e, nello specifico, delle dichiarazioni del testimone esaminato, era emerso che l'autovettura di proprietà del si era ritrovata a viaggiare in una CP sede stradale invasa dall'acqua, salita improvvisamente di livello, fino a 40, 50 cm, a causa della forte pioggia;
ne aveva fatto conseguire che il danneggiamento del motore, che il CTU aveva affermato discendere dall'intervenuta aspirazione di acqua, era da collegarsi eziologicamente al suddetto evento naturale, di talchè rientrava nella previsione della clausola di cui al punto F3 della polizza, che prevedeva la copertura assicurativa per i danni materiali subiti dal veicolo per vari fenomeni naturali, tra cui anche l'allagamento, senza alcuna specificazione circa la relativa portata dell'evento.
Con riferimento al quantum dei danni suscettibili di ristoro da parte dell'assicurazione, il Tribunale evidenziava come il CTU aveva rilevato che era stata necessaria la sostituzione del motore della Mercedes e che, a tale costo, come da preventivo in atti, andava aggiunto anche il corrispettivo delle fatture allegate, di cui una riferibile alla verifica effettuata dall'officina e l'altra emessa da per il noleggio di un auto CP_3 sostitutiva, nei confronti della società di cui il era legale rappresentante, CP detratta l'IVA di cui la detta società aveva beneficiato in termini di detrazione. CP_1 era quindi stata condannata a rifondere al le spese di lite in applicazione del CP principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle caratteristiche del fenomeno naturale cui era stata esposta l'autovettura assicurata ed alla conseguente copertura assicurativa del relativo sinistro;
in particolare, erronea interpretazione delle dichiarazioni del teste , che si era riferito all'evento naturale verificatosi in Tes_1 termini assolutamente generici e mancata considerazione delle altre prove, tra cui il documento 8 prodotto dallo stesso attore e la relazione resa dal , dalla quale Tes_2 risultava che il giorno dell'asserito danneggiamento dell'auto non vi era stata alcuna allerta meteo, né intervento di emergenza nel luogo indicato dal come quello CP percorso dalla Mercedes;
conseguente erronea ricomprensione dell'evento in questione nella garanzia assicurativa relativa agli eventi naturali, tesa a prendere in considerazione unicamente fatti catastrofici e di rilevante gravità;
2) errata ed incompleta valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di acqua sulla strada ed il danno all'autovettura, considerato che la verifica effettuata dall'officina Mercedes nell'immediatezza dell'evento non risultava aver riscontrato alcun danno al motore, il quale era stato accertato solo cinque giorni dopo, quanto l'auto aveva percorso senza nessun problema ulteriori 2500 chilometri circa;
3)errata valutazione del quantum debeatur; in particolare, erroneo rimborso dei costi dell'auto sostitutiva, risultante da una fattura non intestata al bensì alla CP società soggetto giuridico autonomo rispetto al suo legale Controparte_4 rappresentante;
incongruità del danno al motore così come quantificato, considerato che l'auto non era nuova e che la sostituzione del motore danneggiato con uno nuovo aveva determinato un indebito arricchimento per il erroneo addebito del CP costo della fattura della prima delle verifiche effettuate dall'officina Mercedes, che non aveva rilevato alcun danno al motore, accertato solo giorni dopo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto già corrisposto in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure CP mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Con ordinanza depositata in data 15.12.2022 veniva respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 31.05.2018 aveva stipulato con CP un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione della CP_1 autovettura di sua proprietà (Mercedes Benz S3504matic, targa FC514NF), con garanzia che si estendeva anche ai danni materiali al veicolo derivanti da incendi, esplosioni, furti, fenomeni naturali di vario genere, eventi socio politici. In particolare, per quanto in questa sede di interesse, al punto F3 delle condizioni generali di polizza, era prevista la garanzia per i danni all'autovettura derivanti da 'fenomeni naturali', nei seguenti termini: 'La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi;
di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate;
di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo'.
Non è contestato che il denunciava il danneggiamento al motore della propria CP autovettura, a seguito di un evento naturale qualificato quale allagamento e verificatosi in provincia di Salerno il giorno 14.06.2018, ad la quale, in data 16.06.2018, CP_1 provvedeva all'apertura del relativo sinistro. La compagnia definiva la relativa procedura con la raccomandata in data 28.09.2019, in cui respingeva la richiesta di indennizzo affermando: 'non risulta alcun fenomeno atmosferico nel giorno del sinistro. Inoltre i danni non sono tecnicamente compatibili con tali circostanze'.
Tanto premesso, la presente controversia si incentra sulla sussistenza o meno della copertura assicurativa del sinistro subito dall'autovettura del sotto un duplice CP profilo: la qualificabilità dell'evento naturale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura quale 'allagamento', nei termini previsti dalla clausola F3 delle condizioni generali di contratto;
la sussistenza di nesso causale tra il detto evento ed il danno al motore.
Contestato è infine anche il quantum dei danni indennizzabili.
2.Il primo motivo di appello: la copertura assicurativa – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea qualificazione in termini di allagamento dell'evento naturale subito dall'autovettura del in data 14.06.2018 e, CP conseguentemente, l'erronea affermazione della copertura assicurativa in base alla previsione di cui alla clausola F3 delle condizioni generali di contratto. La doglianza concerne essenzialmente la correttezza e completezza della valutazione delle complessive risultanze istruttorie.
Sul punto il primo giudice ha così argomentato: 'Il teste , escusso all'udienza Tes_1 del 2 3.6.21 ha confermato che l'auto condotta dal si è trovata in coda ad CP altre due auto che la precedevano e che la sede stradale si è trasformata nel letto di un torrente il cui livello è salito fino a 40/50cm. Quindi, risulta provato che l'allagamento della strada vi è stato ed il livello dell'acqua di circa 40/50 cm ha determinato
l'infiltrazione dell'acqua nel motore. -Dalla disposta CTU si legge: a pag.5 – “I danni riscontrati sul veicolo sono tali da essere riconducibili all'aspirazione di acqua effettuata dal motore durante l'attraversamento del tratto stradale allagato”. Pertanto i danni riscontrati nel veicolo Mercedes sono eziologicamente riconducibili al descritto fenomeno naturale , oggetto di copertura assicurativa'.
Ciò posto, partendo dall'esame delle risultanze istruttorie, , sentito come Testimone_3 testimone all'udienza del 23.06.2021, confermava che attorno alle ore 11 del
14.06.2018 si trovava come passeggero a bordo della Mercedes condotta da CP
, che stava percorrendo la strada provinciale 2B nei pressi di Sant'Egidio del Monte
[...]
Albino in provincia di Salerno. Lo stesso specificava di lavorare come agente di commercio per conto della società di cui il era legale Controparte_4 CP rappresentante e spiegava che in tale occasione stavano andando a trovare un cliente a Corbara. Il teste confermava altresì (rispondendo 'sì è vero') il contenuto Tes_1 della domanda con cui gli si chiedeva di dire se era vero che 'il si è trovato a CP percorrere un tratto di strada a due carreggiate con senso di marcia doppio allagato dalla pioggia che stava cadendo'. Alla successiva domanda, con la quale gli si chiedeva se era vero 'che l'auto condotta dal si è trovata in coda ad altre due auto che CP la precedevano e che la sede stradale si è trasformata nel letto di un torrente il cui livello è salito fino a 40/50cm', il medesimo teste rispondeva: 'sì, più o meno sì, lo confermo'. Il teste proseguiva quindi nella deposizione confermando altresì che Tes_1 il sorpassava i veicoli che lo precedevano per mettere l'auto in sicurezza e CP che, appena aveva accelerato 'la macchina andava giù di giri e non risaliva più'. Il testimone proseguiva quindi confermando che, dopo aver percorso circa un paio di chilometri al minimo dei giri, il raggiungeva l'autofficina Mercedes DGI di CP
Sant'Egidio del Monte Albino, ove l'auto era stata trattenuta per una verifica fino al giorno successivo. Il teste concludeva riferendo che, mentre lui se ne era andato via perché era venuta sua moglie a prenderlo, il aveva poi fatto rientro in azienda CP
a il giorno successivo. CP_5
Parte attrice e odierna appellata ha prodotto altresì (come doc 8 e non come doc 3 come indicato in atto introduttivo) un articolo di quotidiano telematico ( ) datato Email_1
13.06.2018, dunque del giorno antecedente rispetto all'evento di cui è causa, in cui si preannunciava un peggioramento delle condizioni meteo nel salernitano ed una criticità di carattere idrogeologico, anche con fenomeni di 'ruscellamenti superficiali', da 'allerta gialla', a far data dalle prime ore del giorno successivo.
La compagnia di assicurazione convenuta ha in proposito allegato la relazione a firma di , professionista incaricato da di verificare in quale strada Testimone_4 CP_1 esattamente si fosse verificato il sinistro denunciato dal e di descriverne le CP condizioni di tempo e di luogo, nonché di evidenziare eventuali riscontri oggettivi dell'accaduto. Nella suddetta relazione, datata 3.07.2018, si confermava che il luogo in cui il aveva denunciato essersi verificato il sinistro alla propria auto era CP costituito da una strada asfaltata e a due corsie, che vi erano state condizioni atmosferiche di pioggia, dunque fondo bagnato, ma senza particolari anomalie ed in condizioni di traffico intenso. Nella detta relazione il evidenziava di aver Tes_2 contattato i Vigili Urbani del posto che avevano escluso che in data 14.06.2018 vi fossero state chiusure di strade o interventi di emergenza.
Ciò posto, il primo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
La clausola F3 delle condizioni generali di polizza prevede infatti, per quanto in questa sede di interesse, la copertura assicurativa per i danni all'autovettura assicurata provocati da 'allagamento', senza che sia inserita in contratto alcuna specificazione circa entità, origine e caratteristiche di tale ultimo fenomeno, di talchè appare rientrare nella menzionata nozione anche il temporaneo allagamento di una strada carrabile determinato da un violento temporale. Da nessun elemento presente nelle condizioni di polizza è possibile inferire che la copertura assicurativa scattasse unicamente qualora l'allagamento avesse assunto dimensioni catastrofiche, né in tal senso appare significativa la circostanza che il detto fenomeno naturale fosse stato inserito nella medesima clausola insieme ad altri eventi dotati, per loro intrinseca natura, di un elevato potenziale distruttivo (come appunto inondazioni, trombe d'aria, eruzioni vulcaniche, terremoti), atteso che nella medesima previsione risultano elencati anche svariati ulteriori fenomeni naturali suscettibili invece di manifestarsi con le più varie intensità e capacità di danno (come la grandine, la caduta di ghiaccio o di sassi e tra essi anche l'allagamento di cui si disserta), senza che la copertura assicurativa risulti in alcun modo limitata all'assunzione di una particolare violenza di detti ultimi eventi naturali.
Ciò posto, il testimone ha confermato che l'auto del aveva percorso Tes_1 CP un tratto di strada allagata a seguito della forte pioggia, confermando altresì che la sede stradale si era 'trasformata nel letto di un torrente'; anche l'aggiunta alla detta risposta affermativa della locuzione 'più o meno', non risulta inficiare, come vorrebbe la parte appellante, la univocità della narrazione, riferendosi all'evidenza l'incertezza del Tes_1 unicamente con riferimento al livello raggiunto dall'acqua, indicato nella domanda in centimetri, dato all'evidenza non apprezzabile con esattezza da parte del teste che si trovava all'interno dell'auto.
Il fatto che il 14.06.2018 la zona in cui l'auto si era trovata a transitare fosse interessata da intensi eventi atmosferici è confermato dall'articolo del quotidiano on line prodotto in atti e risulta anche dal bollettino meteorologico relativo alla zona di Sant'Egidio del
Monte Albino recante la data del 14.06.2018, prodotto dalla convenuta, in cui è indicata per tale giorno ed in tale area geografica la rilevazione di fenomeni come pioggia e temporali. La detta circostanza atmosferica non è del resto smentita dalla relazione commissionata dall'assicurazione al , in cui viene confermato che al momento Tes_2 del sinistro stava piovendo, precisandosi però che dalle informazioni assunte dai Vigili
Urbani del luogo non risultavano essere state chiuse strade né essere stati posti in essere particolari interventi di soccorso. Tale ultimo dato non appare significativo nel senso di escludere la verificazione di un evento definibile in termini di allagamento di una strada, ancorchè temporaneo e dunque non tale da determinare la chiusura della strada o eventi di carattere catastrofico.
Sulla base delle complessive risultanze istruttore, come sopra descritte, può dunque ritenersi provato che in data 14.06.2018 l'auto del ebbe a transitare in un CP tratto della provinciale 2B in prossimità di Sant'Egidio del Monte Albino, in un momento in cui nel fondo stradale si era accumulata acqua, con formazione di fenomeni di
'ruscellamento' a causa della intensa pioggia. Da quanto riferito dal testimone, che ha riferito dell'intervenuto sorpasso delle auto poste davanti al risulta altresì che CP la Mercedes si era in tale momento trovata dietro altre vetture, con conseguente stazionamento, ancorchè temporaneo, sul fondo stradale in cui era presente una non trascurabile quantità di acqua. Il suddetto evento, per quanto detto sopra, può essere ritenuto qualificabile come fenomeno di allagamento della strada definibile a livello linguistico come uno spandimento di acqua o altro liquido in zona normalmente asciutta;
come tale, deve essere fatto rientrare nella copertura assicurativa come da clausola 3F della polizza stipulata inter partes, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
3.Il secondo motivo di appello: il nesso causale tra evento e danno – Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato il riconosciuto nesso causale tra l'evento naturale verificatosi il 14.06.2018 ed il danno al motore dell'auto del CP
Si lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'evento meteorologico ed il danno al motore, manifestatosi a diversi giorni di distanza.
Anche il detto motivo è infondato.
Dalle dichiarazioni rese dal teste risulta come subito dopo che l'autovettura era Tes_1 passata sul tratto di strada invasa dall'acqua si erano manifestati dei problemi di funzionamento del motore, avendo il medesimo testimone affermato che, dopo che la
Merceders aveva accelerato per sorpassare i veicoli che la precedevano, 'la macchina andava giù di giri e non risaliva più'. Tale circostanza trova riscontro nel fatto che il si dirigeva subito presso la più vicina autofficina Mercedes della zona in cui si CP trovava (indicata come a circa 2km dal punto in cui si era verificato l'allagamento della strada) per sottoporre l'auto ad un controllo. A conferma di ciò risulta la fattura (all 4) emessa in data 15.06.2018 dall'officina autorizzata Mercedes di Sant'Egidio Monte
Albino, la GDI s.r.l., da cui risulta che il 14.06.2018 l'auto del era stata CP sottoposta ad un controllo del motore con test breve sulla base del codice guasto, sostituzione del sensore di massa d'aria, cartuccia filtro e tubazione aria. Non è contestato che all'esito di detto controllo, il 15.06.2018 il ripartiva con la CP propria auto e raggiungeva la propria residenza in . Cinque giorni dopo tale CP_5 primo intervento, permanendo anomale vibrazioni del motore, l'auto in questione veniva visionata dalla concessionaria Mercedes, Rossi s.r.l. di Arezzo, che in data 19.06.2018 emetteva fattura relativa alla diagnosi effettuata sul motore, all'esito della quale lo stesso era risultato gravemente danneggiato, con il sesto pistone con una corsa inferiore di 2 mm rispetto agli altri e una biella piegata (doc 5, 6). Il CTU, che non è contestato abbia direttamente visionato il motore smontato dalla
Mercedes in questione, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'esito del sinistro e dei due descritti interventi, ha rilevato che lo stesso si presentava 'con il monoblocco rotto sui due lati, parti mancanti ed una biella rotta'. Il consulente dell'Ufficio ha quindi concluso che i danni riscontrati sul motore del veicolo, descritti come 'disallineamento di 2/3 mm sul pistone del 6° cilindro dovuto presumibilmente alla piegatura della biella', erano tali 'da essere riconducibili all'aspirazione di acqua effettuata dal motore durante
l'attraversamento del tratto stradale allagato'.
L'esame effettuato dal CTU appare coerente rispetto alle risultanze documentali ed in particolare con i rilievi fatti dalle due officine che ebbero a visionare l'auto successivamente al sinistro in esame, per come documentati in atti.
Tanto premesso, si osserva come dalle complessive risultanze istruttorie non emerga esserci stata soluzione di continuità tra l'attraversamento del tratto stradale invaso dall'acqua ed il verificarsi del malfunzionamento del motore dell'auto che, sia dalle dichiarazioni del testimone, sia dall'immediato accesso ad una autofficina, risulta essersi manifestato immediatamente dopo il passaggio sulla strada piena d'acqua. Quanto alla prima verifica 'rapida' fatta dall'officina di Sant'Egidio subito dopo il fatto, la stessa non ha affatto escluso – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che l'auto avesse dei problemi al motore, limitandosi all'evidenza ad eseguire gli interventi minimi per permettere all'auto di ripartire e quindi al di tornare presso la sua CP residenza. Il secondo, più approfondito controllo sulla vettura, è stato effettuato dopo che il ha fatto rientro a casa, a cinque giorni dal sinistro ed ha chiaramente CP evidenziato un grave danneggiamento del motore, mettendo in rilievo le stesse anomalie ritenute sussistenti dal CTU, che le ha ricollegate eziologicamente ad un fenomeno di avvenuta aspirazione di acqua da parte del motore.
Il fatto che subito dopo il passaggio dell'auto nella strada piena di acqua questa abbia mostrato malfunzionamenti del motore;
che i problemi siano stati evidenziati nell'immediatezza dall'officina di Sant'Egidio, che si è limitata ad eseguire test brevi per permettere all'auto di ripartire;
che infine il CTU abbia ricollegato i guasti, conclamati dalla seconda officina, all'intervenuta aspirazione di acqua da parte del motore, integrano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di una correlazione causale tra il passaggio dell'auto nella strada piena di acqua e il danneggiamento del motore.
Dunque anche il secondo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
4.Il terzo motivo di appello: il quantum dell'indennizzo – Con il terzo motivo di appello si censura il quantum dell'indennizzo accordato dal primo giudice.
Il primo giudice ha in proposito così statuito: 'Sul quantum. Il CTU, rispondendo al quesito lettera A, ha riferito “i danni accertati subiti dal motore sono tali da dover necessitare la sostituzione dello stesso Il medesimo, rispondendo poi al quesito lettera
D, ha rilevato ed accertato la congruità dei danni e dei costi, così come risultanti dalle fatture e preventivi in atti: - Fattura GDI, pari ad euro 1.012 comprensiva di IVA;
-
Preventivo Mercedes Rossi S.r.l, euro 27.793,01 comprensiva di IVA;
- Fattura Eurocar, per euro 3.150 comprensiva di IVA;
da detta ultima fattura andrà detratta l'IVA, come da verbale contestuale Il totale dei danni ammonta a (euro 31.955,11, detratti euro
374,73 per l'IVA), complessivi euro 31.580,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto'.
La parte appellante ha dedotto in primo luogo l'erroneo indennizzo dei costi del noleggio di un'auto sostitutiva, considerato che la relativa fattura risultava intestata non al assicurato e proprietario dell'auto del cui sinistro si tratta, bensì alla società CP di capitali di cui lo stesso era legale rappresentante.
La suddetta doglianza appare fondata atteso che la spesa per il noleggio di un'auto Con sostitutiva risulta da fattura (all 9) emessa da nei confronti della società CP_3
dunque di soggetto giuridico diverso rispetto al in favore CP_4 CP_4 CP del quale non può all'evidenza essere liquidato l'indennizzo di un costo sopportato da autonomo soggetto giuridico (tale dovendo essere considerata la società di capitali rispetto alla persona del suo legale rappresentante), rimasto estraneo alla causa.
L'appellante ha inoltre censurato la quantificazione del danno al motore fatta dal
Tribunale sulla base del preventivo per la sostituzione del motore con uno nuovo, allegato da parte attrice, ritenuto incongruo e comunque suscettibile di determinare un arricchimento dell'assicurato, la cui auto - e quindi il motore – non era nuova.
Anche la suddetta doglianza appare fondata nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice risulta aver accordato l'indennizzo del costo di un nuovo motore come da preventivo di spesa prodotto dal senza tenere in nessun conto delle due CP ipotesi fatte in proposito dal CTU che, nel quantificare il danno derivante dal malfunzionamento del motore, ha ritenuto sì la necessità di una sua sostituzione, ma accanto al costo di un nuovo motore con le stesse caratteristiche (euro 19.776,59 +
IVA) ha indicato la possibilità di montare un motore c.d. revisionato (euro 13.851,72 +
IVA), soluzione che appare idonea a conciliare il risarcimento del danno con un tendenziale ripristino di una condizione dell'autovettura analoga rispetto a quella ante sinistro. Seguendo tale impostazione contenuta nella CTU il costo complessivo della riparazione con sostituzione del motore con uno revisionato deve essere quantificato in complessive euro 16.450,00 + IVA.
Infine l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'indennizzo anche del costo dell'intervento della prima officina di Sant'Egidio, rilevando che in tale sede non sarebbe stato evidenziato alcun danno. Il suddetto assunto non è condivisibile nei termini sopra evidenziati e, il fatto che il sia stato costretto a rivolgersi ad un'officina subito CP dopo aver percorso la strada invasa dall'acqua per un malfunzionamento del motore, per quanto detto sopra, appare conseguenza evidente di tale evento. Neppure appare rilevante la circostanza che in tale sede non sia avvenuta l'accurata diagnosi del danno poi accertato dall'officina aretina cinque giorni dopo: risulta infatti che l'auto era stata sottoposta solo a teste rapidi e interventi minimi all'evidente fine di permettere al di rientrare presso la sua residenza. CP
Per quanto detto, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, l'indennizzo dovuto al come conseguenza del sinistro in esame deve essere così CP riquantificato: euro 829,59 + IVA (pari a complessive euro 1012,09) per il costo del primo intervento sull'autovettura; euro 16.450,00 + IVA per complessive euro
20.069,00 per il lavoro di sostituzione del motore con uno ricondizionato, per un totale di euro 21.081,09; il tutto oltre interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore.
La compagnia di assicurazione ha inoltre invocato per la prima volta in sede di richiesta di inibitoria e successivamente anche nelle comparse conclusionali, l'applicazione della scopertura di polizza contrattualmente prevista nella misura del 10% e omessa dal
Tribunale, circostanza pacificamente mai sollevata in primo grado e non fatta oggetto di nessun motivo di appello. In proposito si rileva che a fronte della mancata considerazione da parte del primo giudice della franchigia contrattualmente prevista, non ha impugnato il suddetto mancato riconoscimento della detta previsione CP_1 contrattuale, non menzionata in alcuno dei motivi di appello. Su tale aspetto deve pertanto ritenersi si sia formato il giudicato.
Considerato che parte appellante ha dato atto di aver già corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, il maggior importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di indennizzo, non si dà luogo in questa sede ad alcuna statuizione in termini di condanna al pagamento, dovendosi anzi provvedere alla richiesta di restituzione, per come di seguito.
5. La restituzione – Parte appellante ha dato atto di aver corrisposto al CP
l'importo di euro 31.671,71 (IVA compresa) come da bonifico in data 12.10.2022, in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendone la restituzione.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie essendo stata in questa sede riconosciuta a titolo di indennizzo una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale e già corrisposta dalla parte convenuta e odierna appellante, la restituzione dovrà essere limitata alla differenza tra quanto già pagato a titolo di indennizzo (euro 31.671,71) e l'indennizzo come in questa sede riquantificato (per complessive euro 21.081,09). ha dunque diritto alla restituzione della somma corrispondente alla differenza tra CP_6 il maggior importo pagato (euro 31.671,71) e l'importo risultato dovuto con interessi compensativi sulla somma rivalutata fino alla data dell'avvenuto pagamento, ovvero al
12.10.2022 (pari ad euro 24.677,78), dunque pari ad euro 6.993,93, con interessi legali dal 12.10.2022 al saldo effettivo.
6. Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'Ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerando l'esito finale complessivo della lite e tenuto conto che è stata esclusa una delle voci per cui era stato richiesto l'indennizzo
(spese noleggio auto) sussistono i presupposto per una minima compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, in misura di 1/5. Come chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), la compensazione è infatti ammissibile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
I restanti 4/5 delle spese di lite devono invece essere posti a carico di in CP_1 applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5200 ad euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Sulla base dei suddetti parametri le spese di lite sono da quantificarsi come segue: quanto al primo grado 4/5 dell'importo di euro 5077,00 oltre rimb forf IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado 4/5 dell'importo complessivo di euro 3966,00 oltre rimb forf IVA e CPA come per legge.
Con riferimento al primo grado, il Tribunale ha disposto, a seguito di espressa istanza, la distrazione delle relative spese di lite in favore dell'avv. Luca Bui, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Tale richiesta, ritualmente formulata nel relativo grado, deve ritenersi applicabile alla riliquidazione, limitatamente alle spese di primo grado.
Quanto alle spese di secondo grado, la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario è stata richiesta in sede di conclusionale ex art. 93 c.p.c. La richiesta può essere considerata tempestiva, atteso che per ormai costante orientamento giurisprudenziale non introduce una domanda nuova in giudizio.
Con riferimento infine alle spese di CTU nulla ha disposto sul punto il primo giudice e tale omissione non è stata oggetto di alcun motivo di appello;
la circostanza è stata rilevata dall'appellante in sede conclusionale.
A tale proposito si osserva come il silenzio serbato in sentenza sulla sorte delle spese di CTU non può mai ritenersi un silenzio concludente, perché non consente di comprendere come il giudice abbia inteso regolare dette spese, se facendo richiamo al principio stabilito nel decreto ex art. 168 DPR n. 115 del 2002, se compensandole, o ancora se addossandole ad una delle parti in forza del principio di soccombenza.
D'altro canto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione sulle spese di giudizio non ricomprende implicitamente quelle di consulenza, di talché tali spese debbono essere espressamente disciplinate, né può in mancanza soccorrere il decreto di liquidazione del compenso al ctu, perché tale statuizione non ha niente a che vedere con la regolamentazione delle spese di consulenza tra le parti: “la prima è disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2020, artt. 168-170; la seconda dagli artt. 91 e 92
c.p.c. La prima deve essere effettuata con decreto opponibile D. Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, la seconda con la sentenza. La prima comporta il diritto del ctu di pretendere il pagamento da qualunque parte, in solido con le altre;
la seconda non regola i rapporti tra le parti ed il ctu, ma i rapporti tra le parti del processo” (così Cass. ord. 5.6.,2020
n. 10804, Pres. Dott.ssa Rel. Dott. . Per_1 Per_2
Con tale pronuncia, la S.C., evidenziato che “il provvedimento conclusivo del giudizio deve contenere in maniera espressa o quanto meno inequivoca una statuizione sulle spese della c.t.u., non essendo ammissibile una statuizione implicita, atteso che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u” e che “Nei rapporti tra le sole parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione”, ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già fatto oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”.
Dunque, in difetto di regolamentazione da parte del giudice di prime cure, tali spese vanno regolate ex novo.
In applicazione di criterio analogo a quello applicato per le spese di lite, le spese di CTU, liquidate come in atti, devono quindi essere poste definitivamente per 1/5 a carico di parte e per i restanti 4/5 a carico di CP CP_1 Parte appellante ha richiesto la restituzione al procuratore antistatario anche dell'importo corrisposto a titolo di spese di lite di primo grado in favore dell'avv. Bui ex art. 93 c.p.c. (euro 11.102,45 come da bonifico in data 13.10.2022).
A tale ultimo proposito deve rilevarsi che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/04/2010, n. 9062). Vale infatti in principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (cfr. Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass. n° 1526 del 27/01/2016). Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n.
25247 del 25/10/2017; Cass. n. 27166 del 28/12/2016; Cass. n° 6225/2022).
Calando i detti principi nel caso in esame, il difensore distrattario della odierna parte appellata, avv. Bui, dovrà restituire la differenza tra le spese di lite come liquidate in primo grado e il minor importo riquantificato in questa sede allo stesso titolo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento del terzo motivo di appello riquantifica l'importo dovuto da CP_1 in favore di a titolo di indennizzo assicurativo conseguente al sinistro per CP cui è causa, in complessive euro 21.081,09, oltre interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna a restituire a l'importo di euro 6.993,93 a titolo CP CP_1 di differenza tra quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto risultato dovuto, con interessi legali dal 12.10.2022 al saldo effettivo;
4) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti in misura di
1/5; pone i restanti 4/5 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico di nei termini di seguito specificati;
CP_1
5) quantifica i 4/5 delle spese di lite di primo grado in euro 4061,60 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
6) per l'effetto condanna il procuratore dichiaratosi antistatario avv. Luca Bui ex art. 93
c.p.c. a restituire a la differenza tra l'importo di euro 11.102,45 già ricevuto CP_1 quale distrattario a titolo di spese di lite di primo grado e quanto in questa sede riliquidato sempre in favore del medesimo antistatario, al medesimo titolo, come da punto che precede;
7) condanna a rifondere a i 4/5 delle spese di lite del secondo CP_1 CP grado che si liquidano (con riferimento ai suddetti 4/5) in complessivi € 3172,80 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Luca Bui dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
8) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, per 1/5 a carico di e per 4/5 CP
a carico di CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/10/2022 al n. 1846/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MORACA ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP C.F._1 studio dell'Avv. BUI LUCA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 756/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 05/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda proposta da contro perché infondata in CP Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui all'impugnazione, di conseguenza, condannare il predetto a restituire ad l'importo di €. CP Controparte_1 31.671,71, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo e condannare, altresì, l'Avv.
Luca Bui, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione dell'importo di €.
11.102,45 (di cui €. 8.342,10 per compenso liquidato nell'impugnata sentenza, €.
518,00 per esborsi, C.A.P. ed I.V.A.), sempre in favore della predetta Compagnia
Assicuratrice. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per la parte appellata: “si riporta a tutto quanto dedotto in comparsa di costituzione
e risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, e precisa le seguenti conclusioni:
1- Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza.
2- Con vittoria di spese e competenze di causa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi anche Parte_1
conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze proponendo CP_1 CP appello avverso la sentenza n. 756/2022, con la quale il Tribunale di Siena aveva accertato che i danni subiti dall'autoveicolo Mercedes Benz S3504matic, targa FC514NF di proprietà del rientravano nella copertura assicurativa di cui alla polizza CP dallo stesso stipulata con e, per l'effetto, aveva condannato quest'ultima a CP_1 corrispondere all'attore il relativo indennizzo quantificato in complessive euro
31.580,38. In particolare, il primo giudice aveva rilevato come, sulla base delle risultanze istruttorie e, nello specifico, delle dichiarazioni del testimone esaminato, era emerso che l'autovettura di proprietà del si era ritrovata a viaggiare in una CP sede stradale invasa dall'acqua, salita improvvisamente di livello, fino a 40, 50 cm, a causa della forte pioggia;
ne aveva fatto conseguire che il danneggiamento del motore, che il CTU aveva affermato discendere dall'intervenuta aspirazione di acqua, era da collegarsi eziologicamente al suddetto evento naturale, di talchè rientrava nella previsione della clausola di cui al punto F3 della polizza, che prevedeva la copertura assicurativa per i danni materiali subiti dal veicolo per vari fenomeni naturali, tra cui anche l'allagamento, senza alcuna specificazione circa la relativa portata dell'evento.
Con riferimento al quantum dei danni suscettibili di ristoro da parte dell'assicurazione, il Tribunale evidenziava come il CTU aveva rilevato che era stata necessaria la sostituzione del motore della Mercedes e che, a tale costo, come da preventivo in atti, andava aggiunto anche il corrispettivo delle fatture allegate, di cui una riferibile alla verifica effettuata dall'officina e l'altra emessa da per il noleggio di un auto CP_3 sostitutiva, nei confronti della società di cui il era legale rappresentante, CP detratta l'IVA di cui la detta società aveva beneficiato in termini di detrazione. CP_1 era quindi stata condannata a rifondere al le spese di lite in applicazione del CP principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle caratteristiche del fenomeno naturale cui era stata esposta l'autovettura assicurata ed alla conseguente copertura assicurativa del relativo sinistro;
in particolare, erronea interpretazione delle dichiarazioni del teste , che si era riferito all'evento naturale verificatosi in Tes_1 termini assolutamente generici e mancata considerazione delle altre prove, tra cui il documento 8 prodotto dallo stesso attore e la relazione resa dal , dalla quale Tes_2 risultava che il giorno dell'asserito danneggiamento dell'auto non vi era stata alcuna allerta meteo, né intervento di emergenza nel luogo indicato dal come quello CP percorso dalla Mercedes;
conseguente erronea ricomprensione dell'evento in questione nella garanzia assicurativa relativa agli eventi naturali, tesa a prendere in considerazione unicamente fatti catastrofici e di rilevante gravità;
2) errata ed incompleta valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di acqua sulla strada ed il danno all'autovettura, considerato che la verifica effettuata dall'officina Mercedes nell'immediatezza dell'evento non risultava aver riscontrato alcun danno al motore, il quale era stato accertato solo cinque giorni dopo, quanto l'auto aveva percorso senza nessun problema ulteriori 2500 chilometri circa;
3)errata valutazione del quantum debeatur; in particolare, erroneo rimborso dei costi dell'auto sostitutiva, risultante da una fattura non intestata al bensì alla CP società soggetto giuridico autonomo rispetto al suo legale Controparte_4 rappresentante;
incongruità del danno al motore così come quantificato, considerato che l'auto non era nuova e che la sostituzione del motore danneggiato con uno nuovo aveva determinato un indebito arricchimento per il erroneo addebito del CP costo della fattura della prima delle verifiche effettuate dall'officina Mercedes, che non aveva rilevato alcun danno al motore, accertato solo giorni dopo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto già corrisposto in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure CP mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Con ordinanza depositata in data 15.12.2022 veniva respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 31.05.2018 aveva stipulato con CP un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione della CP_1 autovettura di sua proprietà (Mercedes Benz S3504matic, targa FC514NF), con garanzia che si estendeva anche ai danni materiali al veicolo derivanti da incendi, esplosioni, furti, fenomeni naturali di vario genere, eventi socio politici. In particolare, per quanto in questa sede di interesse, al punto F3 delle condizioni generali di polizza, era prevista la garanzia per i danni all'autovettura derivanti da 'fenomeni naturali', nei seguenti termini: 'La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi;
di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate;
di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo'.
Non è contestato che il denunciava il danneggiamento al motore della propria CP autovettura, a seguito di un evento naturale qualificato quale allagamento e verificatosi in provincia di Salerno il giorno 14.06.2018, ad la quale, in data 16.06.2018, CP_1 provvedeva all'apertura del relativo sinistro. La compagnia definiva la relativa procedura con la raccomandata in data 28.09.2019, in cui respingeva la richiesta di indennizzo affermando: 'non risulta alcun fenomeno atmosferico nel giorno del sinistro. Inoltre i danni non sono tecnicamente compatibili con tali circostanze'.
Tanto premesso, la presente controversia si incentra sulla sussistenza o meno della copertura assicurativa del sinistro subito dall'autovettura del sotto un duplice CP profilo: la qualificabilità dell'evento naturale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura quale 'allagamento', nei termini previsti dalla clausola F3 delle condizioni generali di contratto;
la sussistenza di nesso causale tra il detto evento ed il danno al motore.
Contestato è infine anche il quantum dei danni indennizzabili.
2.Il primo motivo di appello: la copertura assicurativa – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea qualificazione in termini di allagamento dell'evento naturale subito dall'autovettura del in data 14.06.2018 e, CP conseguentemente, l'erronea affermazione della copertura assicurativa in base alla previsione di cui alla clausola F3 delle condizioni generali di contratto. La doglianza concerne essenzialmente la correttezza e completezza della valutazione delle complessive risultanze istruttorie.
Sul punto il primo giudice ha così argomentato: 'Il teste , escusso all'udienza Tes_1 del 2 3.6.21 ha confermato che l'auto condotta dal si è trovata in coda ad CP altre due auto che la precedevano e che la sede stradale si è trasformata nel letto di un torrente il cui livello è salito fino a 40/50cm. Quindi, risulta provato che l'allagamento della strada vi è stato ed il livello dell'acqua di circa 40/50 cm ha determinato
l'infiltrazione dell'acqua nel motore. -Dalla disposta CTU si legge: a pag.5 – “I danni riscontrati sul veicolo sono tali da essere riconducibili all'aspirazione di acqua effettuata dal motore durante l'attraversamento del tratto stradale allagato”. Pertanto i danni riscontrati nel veicolo Mercedes sono eziologicamente riconducibili al descritto fenomeno naturale , oggetto di copertura assicurativa'.
Ciò posto, partendo dall'esame delle risultanze istruttorie, , sentito come Testimone_3 testimone all'udienza del 23.06.2021, confermava che attorno alle ore 11 del
14.06.2018 si trovava come passeggero a bordo della Mercedes condotta da CP
, che stava percorrendo la strada provinciale 2B nei pressi di Sant'Egidio del Monte
[...]
Albino in provincia di Salerno. Lo stesso specificava di lavorare come agente di commercio per conto della società di cui il era legale Controparte_4 CP rappresentante e spiegava che in tale occasione stavano andando a trovare un cliente a Corbara. Il teste confermava altresì (rispondendo 'sì è vero') il contenuto Tes_1 della domanda con cui gli si chiedeva di dire se era vero che 'il si è trovato a CP percorrere un tratto di strada a due carreggiate con senso di marcia doppio allagato dalla pioggia che stava cadendo'. Alla successiva domanda, con la quale gli si chiedeva se era vero 'che l'auto condotta dal si è trovata in coda ad altre due auto che CP la precedevano e che la sede stradale si è trasformata nel letto di un torrente il cui livello è salito fino a 40/50cm', il medesimo teste rispondeva: 'sì, più o meno sì, lo confermo'. Il teste proseguiva quindi nella deposizione confermando altresì che Tes_1 il sorpassava i veicoli che lo precedevano per mettere l'auto in sicurezza e CP che, appena aveva accelerato 'la macchina andava giù di giri e non risaliva più'. Il testimone proseguiva quindi confermando che, dopo aver percorso circa un paio di chilometri al minimo dei giri, il raggiungeva l'autofficina Mercedes DGI di CP
Sant'Egidio del Monte Albino, ove l'auto era stata trattenuta per una verifica fino al giorno successivo. Il teste concludeva riferendo che, mentre lui se ne era andato via perché era venuta sua moglie a prenderlo, il aveva poi fatto rientro in azienda CP
a il giorno successivo. CP_5
Parte attrice e odierna appellata ha prodotto altresì (come doc 8 e non come doc 3 come indicato in atto introduttivo) un articolo di quotidiano telematico ( ) datato Email_1
13.06.2018, dunque del giorno antecedente rispetto all'evento di cui è causa, in cui si preannunciava un peggioramento delle condizioni meteo nel salernitano ed una criticità di carattere idrogeologico, anche con fenomeni di 'ruscellamenti superficiali', da 'allerta gialla', a far data dalle prime ore del giorno successivo.
La compagnia di assicurazione convenuta ha in proposito allegato la relazione a firma di , professionista incaricato da di verificare in quale strada Testimone_4 CP_1 esattamente si fosse verificato il sinistro denunciato dal e di descriverne le CP condizioni di tempo e di luogo, nonché di evidenziare eventuali riscontri oggettivi dell'accaduto. Nella suddetta relazione, datata 3.07.2018, si confermava che il luogo in cui il aveva denunciato essersi verificato il sinistro alla propria auto era CP costituito da una strada asfaltata e a due corsie, che vi erano state condizioni atmosferiche di pioggia, dunque fondo bagnato, ma senza particolari anomalie ed in condizioni di traffico intenso. Nella detta relazione il evidenziava di aver Tes_2 contattato i Vigili Urbani del posto che avevano escluso che in data 14.06.2018 vi fossero state chiusure di strade o interventi di emergenza.
Ciò posto, il primo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
La clausola F3 delle condizioni generali di polizza prevede infatti, per quanto in questa sede di interesse, la copertura assicurativa per i danni all'autovettura assicurata provocati da 'allagamento', senza che sia inserita in contratto alcuna specificazione circa entità, origine e caratteristiche di tale ultimo fenomeno, di talchè appare rientrare nella menzionata nozione anche il temporaneo allagamento di una strada carrabile determinato da un violento temporale. Da nessun elemento presente nelle condizioni di polizza è possibile inferire che la copertura assicurativa scattasse unicamente qualora l'allagamento avesse assunto dimensioni catastrofiche, né in tal senso appare significativa la circostanza che il detto fenomeno naturale fosse stato inserito nella medesima clausola insieme ad altri eventi dotati, per loro intrinseca natura, di un elevato potenziale distruttivo (come appunto inondazioni, trombe d'aria, eruzioni vulcaniche, terremoti), atteso che nella medesima previsione risultano elencati anche svariati ulteriori fenomeni naturali suscettibili invece di manifestarsi con le più varie intensità e capacità di danno (come la grandine, la caduta di ghiaccio o di sassi e tra essi anche l'allagamento di cui si disserta), senza che la copertura assicurativa risulti in alcun modo limitata all'assunzione di una particolare violenza di detti ultimi eventi naturali.
Ciò posto, il testimone ha confermato che l'auto del aveva percorso Tes_1 CP un tratto di strada allagata a seguito della forte pioggia, confermando altresì che la sede stradale si era 'trasformata nel letto di un torrente'; anche l'aggiunta alla detta risposta affermativa della locuzione 'più o meno', non risulta inficiare, come vorrebbe la parte appellante, la univocità della narrazione, riferendosi all'evidenza l'incertezza del Tes_1 unicamente con riferimento al livello raggiunto dall'acqua, indicato nella domanda in centimetri, dato all'evidenza non apprezzabile con esattezza da parte del teste che si trovava all'interno dell'auto.
Il fatto che il 14.06.2018 la zona in cui l'auto si era trovata a transitare fosse interessata da intensi eventi atmosferici è confermato dall'articolo del quotidiano on line prodotto in atti e risulta anche dal bollettino meteorologico relativo alla zona di Sant'Egidio del
Monte Albino recante la data del 14.06.2018, prodotto dalla convenuta, in cui è indicata per tale giorno ed in tale area geografica la rilevazione di fenomeni come pioggia e temporali. La detta circostanza atmosferica non è del resto smentita dalla relazione commissionata dall'assicurazione al , in cui viene confermato che al momento Tes_2 del sinistro stava piovendo, precisandosi però che dalle informazioni assunte dai Vigili
Urbani del luogo non risultavano essere state chiuse strade né essere stati posti in essere particolari interventi di soccorso. Tale ultimo dato non appare significativo nel senso di escludere la verificazione di un evento definibile in termini di allagamento di una strada, ancorchè temporaneo e dunque non tale da determinare la chiusura della strada o eventi di carattere catastrofico.
Sulla base delle complessive risultanze istruttore, come sopra descritte, può dunque ritenersi provato che in data 14.06.2018 l'auto del ebbe a transitare in un CP tratto della provinciale 2B in prossimità di Sant'Egidio del Monte Albino, in un momento in cui nel fondo stradale si era accumulata acqua, con formazione di fenomeni di
'ruscellamento' a causa della intensa pioggia. Da quanto riferito dal testimone, che ha riferito dell'intervenuto sorpasso delle auto poste davanti al risulta altresì che CP la Mercedes si era in tale momento trovata dietro altre vetture, con conseguente stazionamento, ancorchè temporaneo, sul fondo stradale in cui era presente una non trascurabile quantità di acqua. Il suddetto evento, per quanto detto sopra, può essere ritenuto qualificabile come fenomeno di allagamento della strada definibile a livello linguistico come uno spandimento di acqua o altro liquido in zona normalmente asciutta;
come tale, deve essere fatto rientrare nella copertura assicurativa come da clausola 3F della polizza stipulata inter partes, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
3.Il secondo motivo di appello: il nesso causale tra evento e danno – Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato il riconosciuto nesso causale tra l'evento naturale verificatosi il 14.06.2018 ed il danno al motore dell'auto del CP
Si lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'evento meteorologico ed il danno al motore, manifestatosi a diversi giorni di distanza.
Anche il detto motivo è infondato.
Dalle dichiarazioni rese dal teste risulta come subito dopo che l'autovettura era Tes_1 passata sul tratto di strada invasa dall'acqua si erano manifestati dei problemi di funzionamento del motore, avendo il medesimo testimone affermato che, dopo che la
Merceders aveva accelerato per sorpassare i veicoli che la precedevano, 'la macchina andava giù di giri e non risaliva più'. Tale circostanza trova riscontro nel fatto che il si dirigeva subito presso la più vicina autofficina Mercedes della zona in cui si CP trovava (indicata come a circa 2km dal punto in cui si era verificato l'allagamento della strada) per sottoporre l'auto ad un controllo. A conferma di ciò risulta la fattura (all 4) emessa in data 15.06.2018 dall'officina autorizzata Mercedes di Sant'Egidio Monte
Albino, la GDI s.r.l., da cui risulta che il 14.06.2018 l'auto del era stata CP sottoposta ad un controllo del motore con test breve sulla base del codice guasto, sostituzione del sensore di massa d'aria, cartuccia filtro e tubazione aria. Non è contestato che all'esito di detto controllo, il 15.06.2018 il ripartiva con la CP propria auto e raggiungeva la propria residenza in . Cinque giorni dopo tale CP_5 primo intervento, permanendo anomale vibrazioni del motore, l'auto in questione veniva visionata dalla concessionaria Mercedes, Rossi s.r.l. di Arezzo, che in data 19.06.2018 emetteva fattura relativa alla diagnosi effettuata sul motore, all'esito della quale lo stesso era risultato gravemente danneggiato, con il sesto pistone con una corsa inferiore di 2 mm rispetto agli altri e una biella piegata (doc 5, 6). Il CTU, che non è contestato abbia direttamente visionato il motore smontato dalla
Mercedes in questione, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'esito del sinistro e dei due descritti interventi, ha rilevato che lo stesso si presentava 'con il monoblocco rotto sui due lati, parti mancanti ed una biella rotta'. Il consulente dell'Ufficio ha quindi concluso che i danni riscontrati sul motore del veicolo, descritti come 'disallineamento di 2/3 mm sul pistone del 6° cilindro dovuto presumibilmente alla piegatura della biella', erano tali 'da essere riconducibili all'aspirazione di acqua effettuata dal motore durante
l'attraversamento del tratto stradale allagato'.
L'esame effettuato dal CTU appare coerente rispetto alle risultanze documentali ed in particolare con i rilievi fatti dalle due officine che ebbero a visionare l'auto successivamente al sinistro in esame, per come documentati in atti.
Tanto premesso, si osserva come dalle complessive risultanze istruttorie non emerga esserci stata soluzione di continuità tra l'attraversamento del tratto stradale invaso dall'acqua ed il verificarsi del malfunzionamento del motore dell'auto che, sia dalle dichiarazioni del testimone, sia dall'immediato accesso ad una autofficina, risulta essersi manifestato immediatamente dopo il passaggio sulla strada piena d'acqua. Quanto alla prima verifica 'rapida' fatta dall'officina di Sant'Egidio subito dopo il fatto, la stessa non ha affatto escluso – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che l'auto avesse dei problemi al motore, limitandosi all'evidenza ad eseguire gli interventi minimi per permettere all'auto di ripartire e quindi al di tornare presso la sua CP residenza. Il secondo, più approfondito controllo sulla vettura, è stato effettuato dopo che il ha fatto rientro a casa, a cinque giorni dal sinistro ed ha chiaramente CP evidenziato un grave danneggiamento del motore, mettendo in rilievo le stesse anomalie ritenute sussistenti dal CTU, che le ha ricollegate eziologicamente ad un fenomeno di avvenuta aspirazione di acqua da parte del motore.
Il fatto che subito dopo il passaggio dell'auto nella strada piena di acqua questa abbia mostrato malfunzionamenti del motore;
che i problemi siano stati evidenziati nell'immediatezza dall'officina di Sant'Egidio, che si è limitata ad eseguire test brevi per permettere all'auto di ripartire;
che infine il CTU abbia ricollegato i guasti, conclamati dalla seconda officina, all'intervenuta aspirazione di acqua da parte del motore, integrano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di una correlazione causale tra il passaggio dell'auto nella strada piena di acqua e il danneggiamento del motore.
Dunque anche il secondo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
4.Il terzo motivo di appello: il quantum dell'indennizzo – Con il terzo motivo di appello si censura il quantum dell'indennizzo accordato dal primo giudice.
Il primo giudice ha in proposito così statuito: 'Sul quantum. Il CTU, rispondendo al quesito lettera A, ha riferito “i danni accertati subiti dal motore sono tali da dover necessitare la sostituzione dello stesso Il medesimo, rispondendo poi al quesito lettera
D, ha rilevato ed accertato la congruità dei danni e dei costi, così come risultanti dalle fatture e preventivi in atti: - Fattura GDI, pari ad euro 1.012 comprensiva di IVA;
-
Preventivo Mercedes Rossi S.r.l, euro 27.793,01 comprensiva di IVA;
- Fattura Eurocar, per euro 3.150 comprensiva di IVA;
da detta ultima fattura andrà detratta l'IVA, come da verbale contestuale Il totale dei danni ammonta a (euro 31.955,11, detratti euro
374,73 per l'IVA), complessivi euro 31.580,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto'.
La parte appellante ha dedotto in primo luogo l'erroneo indennizzo dei costi del noleggio di un'auto sostitutiva, considerato che la relativa fattura risultava intestata non al assicurato e proprietario dell'auto del cui sinistro si tratta, bensì alla società CP di capitali di cui lo stesso era legale rappresentante.
La suddetta doglianza appare fondata atteso che la spesa per il noleggio di un'auto Con sostitutiva risulta da fattura (all 9) emessa da nei confronti della società CP_3
dunque di soggetto giuridico diverso rispetto al in favore CP_4 CP_4 CP del quale non può all'evidenza essere liquidato l'indennizzo di un costo sopportato da autonomo soggetto giuridico (tale dovendo essere considerata la società di capitali rispetto alla persona del suo legale rappresentante), rimasto estraneo alla causa.
L'appellante ha inoltre censurato la quantificazione del danno al motore fatta dal
Tribunale sulla base del preventivo per la sostituzione del motore con uno nuovo, allegato da parte attrice, ritenuto incongruo e comunque suscettibile di determinare un arricchimento dell'assicurato, la cui auto - e quindi il motore – non era nuova.
Anche la suddetta doglianza appare fondata nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice risulta aver accordato l'indennizzo del costo di un nuovo motore come da preventivo di spesa prodotto dal senza tenere in nessun conto delle due CP ipotesi fatte in proposito dal CTU che, nel quantificare il danno derivante dal malfunzionamento del motore, ha ritenuto sì la necessità di una sua sostituzione, ma accanto al costo di un nuovo motore con le stesse caratteristiche (euro 19.776,59 +
IVA) ha indicato la possibilità di montare un motore c.d. revisionato (euro 13.851,72 +
IVA), soluzione che appare idonea a conciliare il risarcimento del danno con un tendenziale ripristino di una condizione dell'autovettura analoga rispetto a quella ante sinistro. Seguendo tale impostazione contenuta nella CTU il costo complessivo della riparazione con sostituzione del motore con uno revisionato deve essere quantificato in complessive euro 16.450,00 + IVA.
Infine l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'indennizzo anche del costo dell'intervento della prima officina di Sant'Egidio, rilevando che in tale sede non sarebbe stato evidenziato alcun danno. Il suddetto assunto non è condivisibile nei termini sopra evidenziati e, il fatto che il sia stato costretto a rivolgersi ad un'officina subito CP dopo aver percorso la strada invasa dall'acqua per un malfunzionamento del motore, per quanto detto sopra, appare conseguenza evidente di tale evento. Neppure appare rilevante la circostanza che in tale sede non sia avvenuta l'accurata diagnosi del danno poi accertato dall'officina aretina cinque giorni dopo: risulta infatti che l'auto era stata sottoposta solo a teste rapidi e interventi minimi all'evidente fine di permettere al di rientrare presso la sua residenza. CP
Per quanto detto, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, l'indennizzo dovuto al come conseguenza del sinistro in esame deve essere così CP riquantificato: euro 829,59 + IVA (pari a complessive euro 1012,09) per il costo del primo intervento sull'autovettura; euro 16.450,00 + IVA per complessive euro
20.069,00 per il lavoro di sostituzione del motore con uno ricondizionato, per un totale di euro 21.081,09; il tutto oltre interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore.
La compagnia di assicurazione ha inoltre invocato per la prima volta in sede di richiesta di inibitoria e successivamente anche nelle comparse conclusionali, l'applicazione della scopertura di polizza contrattualmente prevista nella misura del 10% e omessa dal
Tribunale, circostanza pacificamente mai sollevata in primo grado e non fatta oggetto di nessun motivo di appello. In proposito si rileva che a fronte della mancata considerazione da parte del primo giudice della franchigia contrattualmente prevista, non ha impugnato il suddetto mancato riconoscimento della detta previsione CP_1 contrattuale, non menzionata in alcuno dei motivi di appello. Su tale aspetto deve pertanto ritenersi si sia formato il giudicato.
Considerato che parte appellante ha dato atto di aver già corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, il maggior importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di indennizzo, non si dà luogo in questa sede ad alcuna statuizione in termini di condanna al pagamento, dovendosi anzi provvedere alla richiesta di restituzione, per come di seguito.
5. La restituzione – Parte appellante ha dato atto di aver corrisposto al CP
l'importo di euro 31.671,71 (IVA compresa) come da bonifico in data 12.10.2022, in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendone la restituzione.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie essendo stata in questa sede riconosciuta a titolo di indennizzo una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale e già corrisposta dalla parte convenuta e odierna appellante, la restituzione dovrà essere limitata alla differenza tra quanto già pagato a titolo di indennizzo (euro 31.671,71) e l'indennizzo come in questa sede riquantificato (per complessive euro 21.081,09). ha dunque diritto alla restituzione della somma corrispondente alla differenza tra CP_6 il maggior importo pagato (euro 31.671,71) e l'importo risultato dovuto con interessi compensativi sulla somma rivalutata fino alla data dell'avvenuto pagamento, ovvero al
12.10.2022 (pari ad euro 24.677,78), dunque pari ad euro 6.993,93, con interessi legali dal 12.10.2022 al saldo effettivo.
6. Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'Ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerando l'esito finale complessivo della lite e tenuto conto che è stata esclusa una delle voci per cui era stato richiesto l'indennizzo
(spese noleggio auto) sussistono i presupposto per una minima compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, in misura di 1/5. Come chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), la compensazione è infatti ammissibile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
I restanti 4/5 delle spese di lite devono invece essere posti a carico di in CP_1 applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5200 ad euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Sulla base dei suddetti parametri le spese di lite sono da quantificarsi come segue: quanto al primo grado 4/5 dell'importo di euro 5077,00 oltre rimb forf IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado 4/5 dell'importo complessivo di euro 3966,00 oltre rimb forf IVA e CPA come per legge.
Con riferimento al primo grado, il Tribunale ha disposto, a seguito di espressa istanza, la distrazione delle relative spese di lite in favore dell'avv. Luca Bui, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Tale richiesta, ritualmente formulata nel relativo grado, deve ritenersi applicabile alla riliquidazione, limitatamente alle spese di primo grado.
Quanto alle spese di secondo grado, la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario è stata richiesta in sede di conclusionale ex art. 93 c.p.c. La richiesta può essere considerata tempestiva, atteso che per ormai costante orientamento giurisprudenziale non introduce una domanda nuova in giudizio.
Con riferimento infine alle spese di CTU nulla ha disposto sul punto il primo giudice e tale omissione non è stata oggetto di alcun motivo di appello;
la circostanza è stata rilevata dall'appellante in sede conclusionale.
A tale proposito si osserva come il silenzio serbato in sentenza sulla sorte delle spese di CTU non può mai ritenersi un silenzio concludente, perché non consente di comprendere come il giudice abbia inteso regolare dette spese, se facendo richiamo al principio stabilito nel decreto ex art. 168 DPR n. 115 del 2002, se compensandole, o ancora se addossandole ad una delle parti in forza del principio di soccombenza.
D'altro canto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione sulle spese di giudizio non ricomprende implicitamente quelle di consulenza, di talché tali spese debbono essere espressamente disciplinate, né può in mancanza soccorrere il decreto di liquidazione del compenso al ctu, perché tale statuizione non ha niente a che vedere con la regolamentazione delle spese di consulenza tra le parti: “la prima è disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2020, artt. 168-170; la seconda dagli artt. 91 e 92
c.p.c. La prima deve essere effettuata con decreto opponibile D. Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, la seconda con la sentenza. La prima comporta il diritto del ctu di pretendere il pagamento da qualunque parte, in solido con le altre;
la seconda non regola i rapporti tra le parti ed il ctu, ma i rapporti tra le parti del processo” (così Cass. ord. 5.6.,2020
n. 10804, Pres. Dott.ssa Rel. Dott. . Per_1 Per_2
Con tale pronuncia, la S.C., evidenziato che “il provvedimento conclusivo del giudizio deve contenere in maniera espressa o quanto meno inequivoca una statuizione sulle spese della c.t.u., non essendo ammissibile una statuizione implicita, atteso che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u” e che “Nei rapporti tra le sole parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione”, ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già fatto oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”.
Dunque, in difetto di regolamentazione da parte del giudice di prime cure, tali spese vanno regolate ex novo.
In applicazione di criterio analogo a quello applicato per le spese di lite, le spese di CTU, liquidate come in atti, devono quindi essere poste definitivamente per 1/5 a carico di parte e per i restanti 4/5 a carico di CP CP_1 Parte appellante ha richiesto la restituzione al procuratore antistatario anche dell'importo corrisposto a titolo di spese di lite di primo grado in favore dell'avv. Bui ex art. 93 c.p.c. (euro 11.102,45 come da bonifico in data 13.10.2022).
A tale ultimo proposito deve rilevarsi che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/04/2010, n. 9062). Vale infatti in principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (cfr. Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass. n° 1526 del 27/01/2016). Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n.
25247 del 25/10/2017; Cass. n. 27166 del 28/12/2016; Cass. n° 6225/2022).
Calando i detti principi nel caso in esame, il difensore distrattario della odierna parte appellata, avv. Bui, dovrà restituire la differenza tra le spese di lite come liquidate in primo grado e il minor importo riquantificato in questa sede allo stesso titolo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento del terzo motivo di appello riquantifica l'importo dovuto da CP_1 in favore di a titolo di indennizzo assicurativo conseguente al sinistro per CP cui è causa, in complessive euro 21.081,09, oltre interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna a restituire a l'importo di euro 6.993,93 a titolo CP CP_1 di differenza tra quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto risultato dovuto, con interessi legali dal 12.10.2022 al saldo effettivo;
4) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti in misura di
1/5; pone i restanti 4/5 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico di nei termini di seguito specificati;
CP_1
5) quantifica i 4/5 delle spese di lite di primo grado in euro 4061,60 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
6) per l'effetto condanna il procuratore dichiaratosi antistatario avv. Luca Bui ex art. 93
c.p.c. a restituire a la differenza tra l'importo di euro 11.102,45 già ricevuto CP_1 quale distrattario a titolo di spese di lite di primo grado e quanto in questa sede riliquidato sempre in favore del medesimo antistatario, al medesimo titolo, come da punto che precede;
7) condanna a rifondere a i 4/5 delle spese di lite del secondo CP_1 CP grado che si liquidano (con riferimento ai suddetti 4/5) in complessivi € 3172,80 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Luca Bui dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
8) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, per 1/5 a carico di e per 4/5 CP
a carico di CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni