TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2867/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2867/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, 9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene sub 1.; 10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità; 11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
”
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione:
pagina 1 di 4 “Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio , il CP_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto. Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà Parte_1
per intervenuta usucapione di un terreno sito in Sedini, distinto al Catasto Terreni al Foglio 66, map. 8.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno sin dal 1998, in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza contestazione alcuna da parte di terzi;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame e la coltivazione di graminacee, occupandosi lui stesso dello spietramento e della realizzazione delle recinzioni con muro a secco e rete metallica;
- di essersi sempre occupato con animus domini della manutenzione ordinaria e straordinaria,
- che tuttavia il terreno risultava formalmente intestato al soggetto convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Con comparsa del 22.1.2024 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di CP_1
usucapione, confermando le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale
All'udienza del 25.1.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, la quale veniva decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate dalla parte attrice nel suo atto introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 2.7.2024) è emerso che la parte ricorrente possedeva e possiede da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amico di dichiarava di conoscere bene i Testimone_1 Parte_1 luoghi in quanto il terreno oggetto di causa, detto “ , si trovava proprio sulla strada verso la Per_1
propria casa e, quindi, era solito passarci davanti. E confermava di aver visto il ricorrente utilizzare il terreno, guidare il trattore e anche seminare e raccogliere i cereali.
Riferiva, altresì, di vedere il ricorrente “su quel campo, a lavorare da solo e in autonomia, da almeno
25 anni. Lui era giovane all'epoca. Non saprei dire chi lavorasse o occupasse il terreno prima del
, non ricordo altre persone”. Parte_1
Descriveva nel dettaglio i luoghi, precisando che al terreno si accede tramite un cancello manuale, tutto circondato da una recinzione: “il terreno è proprio confinante con la strada statale di accesso a Sedini;
si entra tramite un cancello, è un cancello manuale. Il terreno è tutto circondato da una recinzione, la recinzione è in paletti e rete metallica. La rete è alta circa 1,20 metro”. Il teste aveva personalmente aiutato il ricorrente nella manutenzione della rete “circa venti anni fa”.
Anche il teste confermava tali circostanze: egli sapeva che Testimone_2 Parte_1
possedeva il terreno da almeno 25 anni;
riferiva altresì di averlo aiutato per la sistemazione della recinzione e per la raccolta di cereali. Sapeva, anche, che per l'uso del terreno non aveva pagato alcun canone (cfr. “lei sa se il sig paga l'affitto? Il terreno è del Non pagava e non paga Pt_1 Pt_1 affitto”).
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite stante l'adesione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di del terreno sito in Sedini, distinto in Catasto Terreni al foglio 66, map. 8; Parte_1
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2867/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, 9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene sub 1.; 10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità; 11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
”
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione:
pagina 1 di 4 “Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio , il CP_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto. Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà Parte_1
per intervenuta usucapione di un terreno sito in Sedini, distinto al Catasto Terreni al Foglio 66, map. 8.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno sin dal 1998, in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza contestazione alcuna da parte di terzi;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame e la coltivazione di graminacee, occupandosi lui stesso dello spietramento e della realizzazione delle recinzioni con muro a secco e rete metallica;
- di essersi sempre occupato con animus domini della manutenzione ordinaria e straordinaria,
- che tuttavia il terreno risultava formalmente intestato al soggetto convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Con comparsa del 22.1.2024 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di CP_1
usucapione, confermando le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale
All'udienza del 25.1.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, la quale veniva decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate dalla parte attrice nel suo atto introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 2.7.2024) è emerso che la parte ricorrente possedeva e possiede da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amico di dichiarava di conoscere bene i Testimone_1 Parte_1 luoghi in quanto il terreno oggetto di causa, detto “ , si trovava proprio sulla strada verso la Per_1
propria casa e, quindi, era solito passarci davanti. E confermava di aver visto il ricorrente utilizzare il terreno, guidare il trattore e anche seminare e raccogliere i cereali.
Riferiva, altresì, di vedere il ricorrente “su quel campo, a lavorare da solo e in autonomia, da almeno
25 anni. Lui era giovane all'epoca. Non saprei dire chi lavorasse o occupasse il terreno prima del
, non ricordo altre persone”. Parte_1
Descriveva nel dettaglio i luoghi, precisando che al terreno si accede tramite un cancello manuale, tutto circondato da una recinzione: “il terreno è proprio confinante con la strada statale di accesso a Sedini;
si entra tramite un cancello, è un cancello manuale. Il terreno è tutto circondato da una recinzione, la recinzione è in paletti e rete metallica. La rete è alta circa 1,20 metro”. Il teste aveva personalmente aiutato il ricorrente nella manutenzione della rete “circa venti anni fa”.
Anche il teste confermava tali circostanze: egli sapeva che Testimone_2 Parte_1
possedeva il terreno da almeno 25 anni;
riferiva altresì di averlo aiutato per la sistemazione della recinzione e per la raccolta di cereali. Sapeva, anche, che per l'uso del terreno non aveva pagato alcun canone (cfr. “lei sa se il sig paga l'affitto? Il terreno è del Non pagava e non paga Pt_1 Pt_1 affitto”).
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite stante l'adesione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di del terreno sito in Sedini, distinto in Catasto Terreni al foglio 66, map. 8; Parte_1
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4