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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente rel.
2. dr. ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.158/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, con sede legale in lla via Comunale Parte_1 Pt_1 del Principe nr.13/a, in persona de Direttore Generale p.t. dott.
Ing. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Parte_2
Mandes ed Isabella Selvaggi, con le quali elettivamete domicilia presso la citata sede legale, procure alle liti per atti pubblici,
-appellante e nato a [...][...], Parte_3 Pt_1
rappresentato e difeso dagli avv,ti Ugo Odierna ed Alfonso
Leperino, presso lo studio dei quali in alla via dei Pt_1
Fiorentini nr. 61 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, =appellato
FATTO E DIRITTO.
Con sentenza n. 6413/2023 del 31.10.2023 , il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda di di Parte_3 corresponsione in suo favore della somma di euro 1.036,00, con accessori di cui di cui all'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo e con vittoria di spese di lite, liquidate come in dispositivo, a titolo di maggiorazione per il lavoro festivo infrasettimanale ai sensi dell'art.29, comma sesto, del CCNL 2016-2018.
L'appellante dipendente ha contestato la ricostruzione operata dal Tribunale di Napoli, sostenendo che tale maggiorazione non fosse dovuta, perché il disagio connesso alla prestazione lavorativa rea nel giorno festivo infrasettimanale era già retribuita in base all'art.86 comma 13 del CCNL 2016-
2018. Si è quindi concluso per la riforma della impugnata sentenza e per il rigetto della proposta domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
La causa deve comunque decidersi in rito, alla luce della recente giurisprudenza delle S.U. della Corte Suprema di Cassazione in tema di rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza espressa in relazione al giudizio relativo a crediti di lavoro instaurato sia in grado di appello che in sede di opposizione a d.i. Con sentenza n.20604/2008 è stata specificamente esaminata la questione, sollevata dall'opposto, relativa alla improcedibilità dell'opposizione conseguente alla dedotta inapplicabilità della rinnovazione della notificazione di cui all'art.291 c.p.c., avendo la parte ricorrente in fase monitoria sostenuto che la detta rinnovazione fosse consentita unicamente nel caso di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta e non anche in quello di notificazione inesistente o addirittura neppure tentata. La Suprema Corte, nel pervenire alla soluzione della questione, ha ritenuto di dovere rimeditare la statuizione giurisprudenziale, assunta da S.U. del 1996 nn.6841 e 9331, secondo cui, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello e/o l'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della sua notificazione alo resistente e/o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione e/o opposizione all'ingiunzione , dovendo il giudice assegnare al ricorrente il nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. E nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle S.U. , tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della
Pag. 2 di 4 costituzione dell'appellato, ha fatto richiamo al principio costituzionale della
“ragionevole durata del processo”, sancito dall'art.111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge 23.11.1999 n.2 , da ritenersi di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica della norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art.291 c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa. Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo costituzionalmente orientato del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art.291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art.421 comma 1 c.p.c. possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa e che ogni diversa soluzione finirebbe per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza per una specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti. Da ciò la S.C. ha fatto discendere la conclusione, sancita attraverso l'affermazione del relativo principio secondo cui “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione di udienza non sia avvenuta, non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art.11 comma 2 Cost.)- al giudice di assegnare ex art.421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.”, aggiungendosi che il principio affermato “deve ritenersi applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo-per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizione di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione- sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione al decreto di fissazione di udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto opposto.”. Nel caso di specie il decreto di fissazione di udienza aveva stabilito l'udienza di discussione in data 04.02.2025 e l'appellante non ha prodotto alcuna notifica del ricorso in appello per la predetta udienza, benché espressamente richiesto da questa Corte.
L'atto richiesto-cioè la notifica del ricorso in appello notificato 25 giorni prima del 04.02.2025 - è inesistente, e l'atto processuale inesistente non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156 c.p.c., né può ritenersi rilevante la rinotifica successiva ovvero la costituzione in giudizio degli appellati , ancorchè
Pag. 3 di 4 in assenza di specifiche eccezioni al riguardo ( Cfr. Cass. sez. lav. 09.05.2006
n.10671; Cass. Sez. Un. 23.08.2007 n.17914).
Trattandosi di pronuncia in rito, le spese di lite dell'appellante compagine sociale sono irripetibili.
P. Q. M.
La Corte così decide:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002 , inserito dsll'art,1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, addì 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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