Sentenza 19 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026REG.PROV.COLL.
N. 05875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5875 del 2025, proposto da RM IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 580/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il Cons. FA SE e udito per le parti l’avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il gravame in epigrafe la parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR della Liguria meglio individuata in epigrafe, che ha accolto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Savona che aveva condannato l’Amministrazione oggi intimata a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente anche con riferimento agli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 secondo cui la limitazione della fruizione della prevista “ carta docente ” al solo personale a tempo indeterminato si poneva in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70.
2 – La sentenza del TAR, peraltro, pur accogliendo integralmente la domanda di ottemperanza ha liquidato a titolo di spese di lite la somma di Euro 500,00 “ tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia ”.
3 – La medesima sentenza viene pertanto appellata per la parte in cui ha riconosciuto a titolo di refusione delle spese di lite una somma ritenuta solo simbolica e non consona al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari in violazione della inderogabilità dei minimi tabellari fissati dai D.M. n. 55/2014 e n. 37 del 2018.
4 – Il Ministero intimato si è costituto con memoria solo formale.
5 – Vengono dedotti i motivi d’appello di seguito sintetizzati:
5.1 - “ VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 55/2014, DELLA TAB. XXI - GIUDIZI INNANZI AL TAR., DELL’ART. 1 DEL D.M. N. 37/2018 E DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 147 DEL 2022, DELL'ART. 13 DELLA L. N. 247/12 E DELL'ART. 24 DELLA L. N. 794/42 ”, quanto al mancato rispetto dei limiti tariffari previsti, si sostiene, dalle citate disposizioni. La sentenza sarebbe innanzitutto censurabile in quanto il TAR, avendo integralmente accolto le domande della parte ricorrente, avrebbe dovuto liquidare un importo non inferiore a 1.189 euro, corrispondente ai minimi tariffari, risultanti dall’applicazione della “ Tab. XXI - Giudizi innanzi al TAR ”, allegata al DM. n. 55/2014 e approvata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012. Infatti, l’art. 24 della legge n. 794/1942 statuisce che “g li onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili” e l’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 sancisce che “ i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ”.
Di seguito alle modifiche introdotte dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 i minimi tariffari previsti dal DM n. 55/2014 sarebbero, infine, divenuti inderogabili per il giudice, in quanto l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 37/2018 ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto del ministro della giustizia n. 55/2014, che ora sancisce che il TAR deve tenere “ conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che … possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento ”. L’art. 4 del D.M. n. 147/2022 ha poi modificato il decreto del ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, sancendo che “ le parole ‘di regola’, ovunque ricorrono, sono soppresse ”, in modo, si afferma, da rendere assolutamente inderogabili i minimi e massimi tariffari.
5.2 - “ VIOLAZIONE DELL’ART. 2233 DEL C.C .” il quale statuisce che “ la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ”, stante la irrisorietà del compenso riconosciuto;
5.3 - “ VIOLAZIONE DELL’ARTT. 111 DELLA COST., NONCHÉ DELL'ART. 26 DEL C.P.A. E DELL'ART. 91 DEL C.P.C .” in quanto la mancata liquidazione dei minimi tariffari inciderebbe non solo sulla dignità e sul decoro della professione forense, ma anche sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 111 della Costituzione;
5.4 – “ VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.L. N. 669/1996 ” in quanto l’impugnata sentenza ha liquidato la somma contestata pur riconoscendo l’insussistenza dei presupposti per compensare le spese legali, essendo state integralmente accolte le domande e non presentando la questione alcuna novità e sussistendo anzi un univoco orientamento giurisprudenziale favorevole all’ottemperanza;
5.5 – “ VIOLAZIONE DELL'ART. 47 DELLA CDFUE. E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA ”. La sentenza risulterebbe censurabile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 47 della CDFUE, in quanto vanificherebbe gli effetti dell’ordinanza del 18 maggio 2022, con cui la CGUE ha riconosciuto il diritto dei docenti precari alla fruizione della carta, dovendo gli Stati membri, secondo la giurisprudenza della CGUE, “ garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della CDFUE, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva »;
5.6 – “ VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 1 DELLA CEDU. E DEGLI ARTICOLI 24 E 113 DELLA COST.” La sentenza risulterebbe censurabile anche sotto il profilo della violazione del principio dell’equo processo sancito dalla Costituzione, in quanto secondo il consolidato insegnamento della Corte europea dei diritti dell’uomo la mancata rifusione delle spese legali concretizza una violazione dell’articolo 6§1 CEDU, poiché “ il rifiuto ex post di rimborsare le loro spese costituisce comunque un ostacolo al diritto di accesso al tribunale dei ricorrenti” (Corte EDU. sentenza Case of Černius and Rinkevičius v. Lithuania, giudizi n. 73579/17 e 14620/18);
5.7 – “ DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 26 E 88, 11 COMMA 2, LETT. D) DEL C.P.A., NONCHÉ DEGLI ARTT. 91 E 92 DEL C.P.C. E DELL’ART. 111 DELLA COST ”. La parte ricorrente evidenzia infine, “ per scrupolo difensivo ”, come la sentenza impugnata risulti viziata anche da assoluta carenza di motivazione, in quanto l’asserito “ carattere seriale ”, così come la “ natura della controversia ”, non consentivano comunque la deroga ai minimi tariffari, possibile, dopo l’entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. n. 37/2018, solo in caso di compensazione delle spese legali, possibile a sua volta, in base agli artt. 91 e 92 CPC, solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità̀ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
5.8 – Si chiede, quindi, che in accoglimento dell’appello l’Amministrazione sia condannata, in parziale riforma dell’appellata sentenza del TAR, a versare alla parte ricorrente, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l’importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, ovvero il diverso importo risultante dovuto, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cpc in favore dei procuratori della parte appellante.
6 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
6.1 - Tuttavia, qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247- e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, tenuto conto “ delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ” valutati anche gli eventuali “ contrasti giurisprudenziali ”, tenendo altresì conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
6.2 - Come è noto, il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell’art. 9, primo comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n. 247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n. 55/2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147.
6.3 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24), ma i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono comunque fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione.
6.4 – Nella fattispecie in esame il TAR, nel liquidare le spese di giudizio, si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza svolgere argomentazioni da cui desumere una decisione di compensazione parziale delle spese di lite; compensazione che non sarebbe stata certamente giustificata dalla indicata serialità del contenzioso, casomai idonea ad aggravare, anche in sede di liquidazione delle spese processuali, la responsabilità di una amministrazione che mantiene un contegno ormai riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, in violazione del principio di leale collaborazione con i cittadini oggi sancito dalla legge n. 241 del 1990.
6.5 – La immotivata liquidazione delle spese di giudizio in una misura manifestamente incongrua rispetto alle ordinarie previsioni tariffarie, pertanto, non comporta alcuna violazione di legge, stante la intervenuta abrogazione per legge dei limiti tariffari, con la conseguente necessità di interpretare i decreti ministeriali attuativi invocati dalla parte appellante in senso conforme alle superiori disposizioni primarie dell’ordinamento inspirate ai principi di libertà e di concorrenza di cui agli articoli 2 e 41 della Costituzione, salvo ritenerli inapplicabili alla fattispecie considerata per la parte comunque incompatibile con tali superiori disposizioni.
6.6 – Tuttavia, proprio per la contestata mancanza di una congrua motivazione, la impugnata liquidazione, da parte del TAR, delle spese di giudizio per un importo manifestamente inferiore, secondo le richiamate Tabelle ministeriali, rispetto a quello presumibilmente necessario a garantire un concreto e non irrisorio ristoro delle spese di giustizia sostenute da chi ha dovuto adire la tutela giurisdizionale per far valere in giudizio le proprie ragioni ingiustamente disconosciute dall’Amministrazione, si palesa suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dall'art. 47 della CDFUE, comportando altresì la violazione delle previsioni del Trattato UE e della CEDU che impongono agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, a maggior ragione quando, così come nella fattispecie in esame, l’Amministrazione statale abbia pervicacemente insistito nel negare ragioni ormai più volte riconosciute al cittadino in sede giurisdizione con la conseguente formazione di un contenzioso seriale.
7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, la immotivata liquidazione delle spese di giudizio per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri recati dal D.M. n. 55/2014 deve essere riformata procedendosi, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle stesse spese di giudizio, che può coincidere con l’importo minimo tabellare rivendicato dalla parte appellante tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un’unica questione avente ad oggetto l’accertamento del silenzio –inadempimento dell’amministrazione.
8 – In conclusione, l’appello deve essere accolto nei termini e per gli effetti sopraindicati. Le spese del presente grado di giudizio seguono anch’esse la soccombenza e vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, liquida le spese processuali riconosciute dalla medesima sentenza all’appellante in Euro 1.189,00 oltre ad oneri di legge.
Condanna altresì l’amministrazione a corrispondere all’appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre ad oneri di legge.
Dispone che entrambe le predette somme siano distratte in favore dei difensori antistatari della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di LO, Presidente FF
FA SE, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA SE | EL Di LO |
IL SEGRETARIO