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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2183/2024 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Briuglia, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torregrotta, via Prof.
Sfameni n. 21;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente –
e tra con sede in Contrada Randi, Tortorici Controparte_2
(Me), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-Resistente contumace-
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' e la Ditta premettendo di CP_1 Controparte_2
essere bracciante agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della nell'anno 2012 per 102 giornate Controparte_2
lavorative.
Lamentava che l' , sede di Messina, con nota del 13.03.2024, CP_1
notificata in data 22.03.2024 comunicava alla stessa il disconoscimento di 102 giorni di lavoro agricolo per l'anno 2012.
La ricorrente evidenziava, inoltre, di aver lavorato per la predetta ditta, con sede in Tortorici Contrada Randi, con contratto a tempo determinato nell'anno
2012 per il periodo 24.07.2012 – 31.12.2012, come si evince dalle dichiarazioni
Unilav.
Il disconoscimento di tali giornate causava enormi ripercussioni sulla stessa sia per quanto riguarda la disoccupazione agricola sia per quanto attiene il futuro aspetto pensionistico, e tutte le altre forme di indennità e prestazioni (come la malattia).
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché al fine di ottenere i benefici previdenziali previsti ex lege, eccependo l'intervenuto termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nonché la carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 10.01.2025, in cui contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di causa.
La ditta individuale rimaneva contumace, seppur Controparte_2
regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente.
2 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione Parte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
[...]
. CP_2
In via preliminare, va vagliata l'eccezione di prescrizione del termine decennale ex art. 2946 c.c. avanzata da parte ricorrente, in quanto l'ente resistente ha contestato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'annualità del 2012, solo con nota del 13.03.2024, notificata in data 22.03.2024.
L'art. 2946 c.c. espressamente prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Sul punto deve innanzitutto distinguersi dall'ipotesi di richiesta di indebito, non presente nel presente giudizio, dalla mera facoltà dell' di CP_1
procedere al disconoscimento delle giornate agricole.
Ancora, l'art 2941 c.c. n. 8 prescrive che tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Sul punto, l' ha potuto far valere la propria azione amministrativa CP_1 solo dal momento in cui vi è stato l'accertamento ispettivo, rispettando i termini di prescrizione conseguenti e quindi la relativa eccezione va rigettata.
In secondo luogo, in merito alla carenza e/o mancanza di motivazione dell'atto impugnato va detto quanto segue.
Dalla comunicazione dell' appare subito chiaro il fulcro della CP_1
questione: la contestazione e le cancellazioni delle giornate agricole di riferimento.
La motivazione, infatti, viene posta quale strumento per la difesa del beneficiario di determinate prestazioni o destinatario dei provvedimenti
3 amministrativi affinché venga tutelato il diritto del privato a difendere nel merito la propria posizione.
Circostanza, comunque, possibile nel caso di specie essendo sufficiente la comunicazione inviata per poter chiedere in via amministrativa o giudiziale il riconoscimento di quanto richiesto.
Ed ancora “la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 3797). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato,
l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (Cass., sez. lav.,
28 dicembre 2022, n. 37971; Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804 richiamata da Cassazione, sentenza 02.02.2023, n. 3129).
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che la nota dell' del CP_1
13.03.2024, nella quale la stessa apprendeva di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'annualità 2012, sia carente e/o priva di motivazione in contrasto con gli artt. 97, comma 2, della Costituzione e 3 della legge 241/1990.
Tale eccezione, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte non può trovare accoglimento per i motivi sopra esposti, in quanto i provvedimenti in materia di obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
In ultimo, in merito alla citazione in giudizio della ditta individuale
[...]
da parte della ricorrente va dedotto che la ditta, seppur non CP_2
costituitasi in giudizio anche se regolarmente citata, non è legittimata a stare in giudizio in quanto difetta di legittimazione passiva, essendo titolare in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli solo l' . CP_1
4 Invero, la giurisprudenza di legittimità– nel caso in cui era stato citato l'assessorato al Lavoro in materia di iscrizioni dei lavoratori agricoli - ha affermato pacificamente che “la legittimazione passiva in relazione alle iscrizione dei lavoratori agricoli, dipendenti ed autonomi, era riservata all'ente preposto alla tenuta dei relativi elenchi, ossia allo Scau, come previsto anche dalla legge invocata dalla ricorrente, fino all'entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, art.
19 che ne ha stabilito la soppressione, con passaggio delle relative competenze CP_ all' Quindi l'Assessorato al lavoro, qualunque sia l'epoca del passaggio di funzioni dall'uno all'altro ente, è sempre rimasto estraneo alla materia della iscrizione nei predetti elenchi” (Cassazione, sentenza 28.06.2011 n. 14296).
Va, quindi, esaminata nel merito la questione: la prova delle giornate agricole lavorate contestate dall' . CP_1
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Parte ricorrente, tuttavia, non ha fornito né chiesto di provare alcunché sul punto.
L'interrogatorio formale non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni rese in detto interrogatorio costituiscono solo argomenti di prova, ossia elementi sussidiari al libero convincimento del giudice (fissata l'udienza a tal fine, comunque, la parte non si è presentata).
5 Ancora, non possono essere vagliati i documenti di provenienza della parte o del datore di lavoro, destinatario dell'accertamento ispettivo.
Parimenti infondata, dunque, è la domanda di riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste.
Le considerazioni di cui sopra impongono il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 13.07.2024, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva della ditta individuale
[...]
; CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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