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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3452/2019 r.g.a.c. avente ad oggetto cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
, nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
P) ed ivi residente a[...], , nata il [...] in
[...] Parte_2
RE, (C.F. ) e residente in [...]
27, nato il [...] in [...], (C.F. Controparte_1 [...]
) ed ivi residente al Corso Italia n. 270, nata il 10 luglio C.F._3 Parte_3
1969 in IA di RE, (C.F. ) e residente in [...]
Aranci n. 33, nata l'[...] in [...], (C.F. Controparte_2 [...]
) e residente in [...], in qualità di erede del sig. C.F._5
nato l'[...] in [...] ed ivi deceduto il 20.03.2014, Persona_1 CP_3
nato il [...] in [...], (C.F. ) ed ivi residente alla
[...] CodiceFiscale_6 via Atigliana n. 19, in qualità di erede del sig. nato l'[...] in [...] ed Persona_1 ivi deceduto il 20.03.2014, , nata il [...] in [...] Parte_4
(SA), (C.F. ) e residente in [...] RU UG in CodiceFiscale_7 qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e deceduto in Francia il Persona_2
30.01.2018, nato il [...] in Parte_5
LL (Francia), (C.F. ) e residente in [...] CodiceFiscale_8
RU UG, in qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e Persona_2
1 deceduto in Francia il 30.01.2018, nata il [...] in Parte_6
Saint-Denis (Francia), (C.F. ) e residente in [...] CodiceFiscale_9
RU Eugènie, in qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e Persona_2 deceduto in Francia il 30.01.2018, e tutti elett.e dom.ti in RE alla via Priv. Rubinacci n. 11 presso lo studio dell'avv. Raffaele Vanacore (C.F. ), dal quale sono rapp.ti e C.F._10 difesi giusta procura in atti
ATTORI
, nata a [...] il [...] ed ivi residente ivi alla via Parte_7
Cesarano n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia De Angelis (C.F.
[...]
con studio in Sant'Agnello al Corso Italia n. 40 C.F._11
ATTRICE
E
nata il [...] in [...], residente a[...] in Parte_6
IA Di RE (C.F. ), e nato il [...] in C.F._12 CP_4
Sant'Agnello, residente a[...] in IA Di RE (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Di Capua (C.F. C.F._13 [...]
), con studio in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele, n°118 presso il C.F._14 cui studio eleggono domicilio, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI come da note scritte relative all'udienza del 28.4.2025,
L'avv. Raffaele Vanacore, per gli attori si riporta a tutte le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 10.02.25, e dunque all'atto di citazione e ne chiede
l'integrale accoglimento previa impugnativa di ogni avversa istanza, pretesa e ragione.
l'avv. Silvia de Angelis per chiede dichiararsi la nullità del procedimento per Parte_7 mancanza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contradditori necessari, in subordine chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio;
l'Avv. Vincenzo Di Capua, oltre ad impugnare le avversarie azioni e conclusioni già formulate ed a riportarsi ai propri atti di causa, eccezioni, azioni e conclusioni, ribadisce anzitutto, che in data
13.04.2023 è intervenuto, tra i soli signori e da un lato, e la Parte_6 CP_4
2 signora , dall'altro, un contratto di transazione per Notaio Parte_2 Persona_3 col quale, in sostanza, la sig.ra ha ceduto tutti i suoi diritti sugli immobili Parte_2 oggetto di divisione alla sorella a fronte di un corrispettivo di €33.000,00 e, Parte_6 conseguentemente, le parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande giudiziali ed accettato le relative rinunce, hanno stabilito di compensare le spese di giudizio tra loro ed hanno convenuto che il processo sarebbe continuato dalla sig.ra e nei confronti Parte_6 CP_4 delle altre parti nei confronti delle quali non vi è stata alcuna rinuncia.
Per scrupolo difensivo, in via istruttoria, chiede:
1) di non ammettere l'interrogatorio formale articolato e chiesto da controparte con le sue memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc in quanto inammissibili ed irrilevanti per tutte le argomentazioni già indicate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.3, cpc depositate da questa difesa ed alle quali ci si riporta;
2) di ammettere, in ogni caso, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale così come articolati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc depositate da questa difesa;
3)in via subordinata, nel caso il giudice ritenesse di prendere in considerazione le tardive eccezioni del nuovo difensore di ed in particolare l'eccezione di nullità del testamento Parte_7 olografo oggetto di causa sull'affermazione che la scrittura e la sottoscrizione dello stesso sarebbero apocrifi, chiede ammettere l'istanza di verificazione del testamento olografo datato
18.10.2002 reso dalla sig.ra e pubblicato con verbale del 21.05.2014 del Notaio Controparte_5
formulata nei precedenti atti di causa. Persona_4
Precisa le conclusioni come segue:
1)accertare e dichiarare, ex art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione alla data del 30.05.2002 del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione Controparte_3 della stessa nel corso del termine decennale decorso dalla data di apertura della successione
(30.05.1992) e spirato al 30.05.2002 e, per l'effetto, dichiarare che non sono eredi del sig.
, con conseguente accrescimento della quota della sig.ra ; Controparte_3 Parte_6
2)Accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato con verbale del 21.05.2014 per Notaio e Controparte_5 Per_4 rigettare le domande attoree di invalidità, inefficacia e riduzione per lesione di legittima del citato testamento del 18.10.2002;
3)In via subordinata rispetto alle eccezioni e domande di cui ai superiori punti 1) e 2) delle presenti conclusioni, e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente una comunione, disporre lo scioglimento della comunione e, nel caso di ritenuta non comoda divisibilità dello stesso, attribuire, con addebito a suo carico dell'eccedenza, ex art. 720 c.c., alla sola sig.ra
3 la proprietà dell'intero immobile, appartamento posto al piano secondo del Parte_6 fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8.
4)In ogni caso, rigettare la domanda degli attori di attribuzione congiunta con addebito dell'eccedenza dell'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via
Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8;
5)In ogni caso, dichiarare la nullità, l'inammissibilità oppure l'infondatezza, rigettandole, delle domande di rendicontazione dei movimenti relativi al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra CP_5
(de cuius) insieme alla sig.ra e , e di condanna della
[...] Parte_6 Controparte_6 sig.ra alla restituzione di somme asseritamente sottratte. Parte_6
6) In caso di scioglimento della comunione, porre le spese a carico dei comunisti ed in prededuzione in favore del costituito procuratore anticipatario e, in caso di opposizione, condannare gli attori al pagamento dei compensi di causa oltre spese generali e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
7) di dichiarare inammissibili oppure rigettare tutte le richieste, eccezioni e conclusioni nuove formulate, peraltro tardivamente, dall'avv. Silvia De Angelis come osservato nelle note scritte per
l'udienza del 24.03.2021 depositate da questa difesa.
8) condannare gli attori al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.05.2019, i signori Parte_7
, , , (in proprio) Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 ed i signori e (quali eredi del sig. ) Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nonché i signori e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(quali eredi del sig. ), citavano e a
[...] Persona_2 Parte_6 CP_4 comparire innanzi a codesto Tribunale chiedendo di dichiararsi aperta la successione ab intestato
4 del sig. , nato il [...] in [...] ed ivi deceduto il 30 maggio 1992; Controparte_3 dichiararsi aperta la successione testamentaria della sig.ra nata in [...] Controparte_5
RR (ME) il 24.12.1923, e deceduta il 30.04.2014 in RE (NA); accertare e dichiarare che gli attori, sono eredi del sig. nato il [...] in [...] ed ivi deceduto il 30 Controparte_3 maggio 1992; accertare e dichiarare che gli attori, sono eredi della sig.ra nata in Controparte_5
AN RR (ME) il 24.12.1923, e deceduta il 30.04.2014 in RE;
accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dalla sig.ra e contenute nel testamento Controparte_5 olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio Persona_4
(numero 30641 di repertorio e numero 17986 di raccolta) ledono la quota di riserva loro spettante per legge e sono stati lesi nel loro diritto alla quota legittima e, per l'effetto dichiarare invalide, nulle e/o contra legem e comunque improduttive di effetti giuridici le disposizioni testamentarie della sig.ra nata in [...] il [...], contenute nel testamento Controparte_5 olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio Persona_4
(numero 30641 di repertorio e numero 17986 di raccolta), nella parte in cui la testatrice ha lasciato l'intera quota del proprio patrimonio immobiliare alla figlia disporsi la Parte_6 riduzione ex art. 553 c.c. delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio (numero 30641 di repertorio e Persona_4 numero 17986 di raccolta) della sig.ra nata in [...] il Controparte_5
24.12.1923, ed in conseguenza accogliere la domanda di divisione ereditaria nei confronti della sig.ra ed ordinaria (nei confronti del sig. , proposta dagli attori Parte_6 Parte_8 nei confronti dei convenuti;
dichiararsi aperta la successione legittima della sig.ra Controparte_5 relativamente al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle
Poste italiane SPA, disporsi la rendicontazione del conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA, individuando i soggetti che hanno effettuato i relativi prelievi, ed all'esito la condanna della sig.ra alla restituzione delle Parte_6 somme indebitamente percepite, disporsi la divisione delle somme esistenti, sul predetto conto di deposito delle poste italiane spa, della sig.ra , agli eredi secondo le norme codicistiche della CP_5 successione legittima;
di disporre, ricorrendone i presupposti di legge, ex art. 720 c.c. l'attribuzione congiunta dell'immobile caduto in successione, con addebito dell'eccedenza, in caso di non comoda divisibilità dello stesso, in qualunque ipotesi successoria;
porre a carico della massa ereditaria, ed in proporzione delle quote: le spese di CTU tecnica, quelle della trascrizione della sentenza, inclusa l'imposta di registro, quelle catastali e presso la conservatoria dei registri immobiliari;
ordinare al
Direttore dell'Agenzia del territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2° Ufficio – di trascrivere l'emananda sentenza senza alcuna sua responsabilità al riguardo;
con vittoria di spese e
5 compensi di lite ex dd. mm.. 55/2014 37/2018, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del predetto d. m. 55/2014 con attribuzione, e da porre a carico della massa ereditaria, o in caso di opposizione, a carico degli opponenti, oltre spese di mediazione.
Gli attori deducevano che , nato a [...] il [...], e Controparte_3 CP_5
, nata a [...] il [...], contraevano matrimonio il 9 marzo
[...]
1941 in RE;
che dalla loro unione nascevano dodici figli: 1) , nato a Persona_1
RE l'11.02.1942; 2) , nata a [...] il [...]; 3) Parte_9 Parte_7 nata a [...] il [...]; 4) , nato a [...] il [...]; 5) Controparte_7 CP_8
, nato a [...] il [...]; 6) , nato a [...] il [...]; 7)
[...] Controparte_9
, nato a [...] il [...]; 8) , nato a [...] il Parte_1 Persona_2
24.08.1956; 09) , nata a [...] il [...]; 10) , nato Parte_2 Controparte_1
a RE il 25.11.1959; 11) , nata a [...] il [...]; 12) Parte_6 Parte_3
nata a [...] il [...]; che premorivano ai genitori i figli
[...] Parte_9
(deceduta il 30.07.1945) e (deceduto il 02.07.1953), entrambi in RE
[...] Controparte_9
e senza eredi;
che il padre risultava pieno ed esclusivo proprietario di un Controparte_3 appartamento posto al piano secondo di un fabbricato sito in RE alla via Atigliana n. 19, edificio “C”, scala “B”, interno “6”, composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 e interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel
N.C.E.U. del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl. 3, vani 8, acquistato per atto del notaio del 06.02.1967 numero 9102 Persona_5 di repertorio e numero 2427 di raccolta;
che, alla sua morte, avvenuta il 30 maggio 1992, l'eredità si devolveva ex lege: un terzo alla moglie e i restanti due terzi in parti uguali ai dieci Controparte_5 figli superstiti, ovvero , , Persona_1 Parte_7 Controparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] Parte_1 Persona_2 Parte_2 Controparte_1
e . Parte_6 Parte_3
Gli attori, ancora, allegavano che aveva acquistato dai germani ulteriori quote Parte_6 dell'immobile lasciato in eredità dal padre: il 12 dicembre 2001 da , con atto Persona_1 del notaio , alla presenza del coniuge dell'acquirente, (nato a Persona_4 CP_4
Sant'Agnello il 16.02.1960), che dichiarava trattarsi di bene di esclusiva proprietà della moglie;
il
26 maggio 2010 da , con ulteriore intervento del coniuge con Controparte_8 CP_4 medesima dichiarazione;
il 4 aprile 2016 da , con atto del notaio , Controparte_7 Persona_6 nel quale la stessa dichiarava di essere in regime di comunione legale dei beni, Parte_6 per cui 1/30 dell'acquisto spettava anche al coniuge che il sig. CP_4 Controparte_8
6 decedeva il 22 gennaio 2013 e gli succedevano il figlio (nato a [...] il Controparte_3
16.01.1980) e la moglie (nata a [...] il [...]), i quali rinunciavano CP_10 all'eredità con atto del 07.03.2013; che decedeva il 20 marzo 2014 e gli Persona_1 succedevano i figli: , nata a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
RE il 13.08.1977.
Gli attori deducevano altresì che la sig.ra decedeva il 30 aprile 2014, lasciando Controparte_5 con testamento olografo datato 18 ottobre 2002, pubblicato il 21 maggio 2014 con verbale del notaio , tutti i suoi beni immobili alla figlia che Persona_4 Parte_6
decedeva il 27 maggio 2016 e gli succedevano la coniuge (nata a Controparte_7 CP_11
Napoli il 22.08.1957) e i figli: nato a [...] il [...], Controparte_12
nato a [...] l'[...]; che decedeva il 30 gennaio Controparte_13 Persona_2
2018 a LE (Francia) e gli succedevano la coniuge (nata a [...] Parte_4
MO il 04.04.1956) e i figli: , nato a [...] Parte_5 il 09.12.1988, , nata a [...]-Denis (Francia) il 13.05.1979; che Parte_6
, nato a [...] il [...], chiamato all'eredità della nonna Controparte_3 CP_5
per rappresentazione del padre premorto , vi rinunciava con atto
[...] Controparte_8 notarile del 1° aprile 2019, repertorio n. 38105 del notaio . Persona_4
Gli attori osservavano, infine, che risultava inoltre cointestataria con la figlia Controparte_5
del conto deposito n. 40116/0000305569 presso Poste Italiane – Agenzia di Parte_6
RE; che il testamento del 18.10.2002 era lesivo della legittima loro spettante, in quanto la testatrice lasciava l'intera sua quota (pari a un terzo) dell'immobile sito in via Atigliana n. 19, già ereditato dal marito, alla sola figlia , come confermato anche dal successivo atto notarile del Pt_6
4 aprile 2016; che il valore dell'intero immobile caduto in successione (paterna e materna) ammontava a € 478.624,00, come da perizia del geom. che intendevano dunque Persona_7 agire nei confronti della germana per ottenere la reintegrazione della quota di Parte_6 legittima, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del testamento olografo della sig.ra secondo le norme della successione legittima, e procedere allo scioglimento della Controparte_5 comunione ereditaria.
Con comparsa depositata in data 17.09.2019 si costituivano in giudizio e Parte_6
, i quali contestavano la fondatezza delle domande spiegate dagli attori e, pertanto, ne CP_4 chiedevano il rigetto.
In particolare, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione (ex art. 480 c.c.) del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione della stessa nel Controparte_3 corso del termine decennale decorso dalla data di apertura della successione (30.05.1992) e spirato
7 al 30.05.2002; deducevano, ancora, la validità e l'efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato con verbale del 21.05.2014 per Notaio , Controparte_5 Per_4 essendo tale disposizione testamentaria legittima in quanto costituiva il compenso in favore della convenuta beneficiaria per avere assistito la madre sin dalla morte del padre e Controparte_5 marito , e contestavano la fondatezza della domanda di riduzione della Controparte_3 disposizione testamentaria per lesione di legittima in assenza dei presupposti.
In via subordinata, le parti convenute non si opponevano alla domanda divisione, sia in caso di accoglimento della domanda attorea di riduzione della disposizione testamentaria della sig.ra sia in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di Controparte_5 accettare l'eredità di , e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse Controparte_3 sussistente una comunione, ma si opponevano fermamente alla domanda di attribuzione congiunta dell'indicato immobile fatta dagli attori con addebito dell'eccedenza, chiedendo l'attribuzione del detto immobile alla sola con addebito dell'eccedenza. Parte_6
I convenuti contestavano, altresì, la legittimità delle richieste relative al conto di deposito numero
40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra (de cuius) insieme alla sig.ra e . Controparte_5 Parte_6 Controparte_6
Pertanto, concludevano chiedendo di accertare e dichiarare, ex art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione alla data del 30.05.2002 del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione della stessa nel corso del termine decennale decorso Controparte_3 dalla data di apertura della successione (30.05.1992) e spirato al 30.05.2002 e, per l'effetto, dichiarare che non sono eredi del sig. ; di accertare e dichiarare la validità ed Controparte_3 efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato Controparte_5 con verbale del 21.05.2014 per Notaio e rigettare le domande attoree di invalidità, Per_4 inefficacia e riduzione per lesione di legittima del citato testamento del 18.10.2002; in via subordinata rispetto alle eccezioni e domande di cui ai superiori punti 1) e 2) delle predette conclusioni, e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente una comunione, disporre lo scioglimento della comunione e, nel caso di ritenuta non comoda divisibilità del bene comune, attribuire, con addebito a suo carico dell'eccedenza, ex art. 720 c.c., alla sola sig.ra la proprietà dell'intero immobile, appartamento posto al piano secondo del Parte_6 fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno
4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8; in ogni caso, rigettare la domanda degli
8 attori di attribuzione congiunta con addebito dell'eccedenza appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8; in ogni caso, dichiarare la nullità, l'inammissibilità oppure l'infondatezza, rigettandole, delle domande di rendicontazione dei movimenti relativi al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra (de cuius) insieme alla Controparte_5 sig.ra , e di condanna della sig.ra alla Parte_10 Controparte_6 Parte_6 restituzione di somme asseritamente sottratte;
in caso di scioglimento della comunione, porre le spese a carico dei comunisti e, in caso di opposizione;
di condannare gli attori al pagamento dei compensi di causa oltre spese generali e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario condannare gli attori al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 07.10.2019, il Giudice assegnava alle parti, ex art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 9.3.2020, si costituiva in giudizio con diverso difensore l'attrice (nata il Parte_7
20.01.1946) , la quale rappresentava che con atto del 24 febbraio 2020, presentato presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, aveva denunciato la germana perché il Parte_6 testamento in cui la stessa viene nominata erede della madre era apocrifo;
a conferma depositava una perizia calligrafica da cui risultava chiaramente che “la sottoscrizione ed il testo della scheda testamentaria datata 18 ottobre 2002 sono apocrifi”, eccepiva il il difetto di instaurazione del contraddittorio in mancanza di tutti i litisconsorti necessari;
contestava l'eccezione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità di avendo Controparte_3 Parte_6 riconosciuto il possesso dei germani negli atti pubblici precedenti.
Sicché la predetta attrice chiedeva in via preliminare, disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; in via gradata, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari sig.ri , e quali eredi CP_11 Controparte_12 Controparte_13 del sig. ; sempre in via gradata, la rimessione in termini per il deposito di Controparte_7 documenti rilevanti ai fini della decisione non allegati per fatti non imputabili alla parte.
All'udienza cartolare del 24.3.2021, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.5.2022.
Alla citata udienza, il giudice, letti gli atti di causa, e ritenutane l'opportunità in ragione della natura della controversia, fissava per la comparizione delle parti “in presenza” l'udienza del 13.7.2022.
9 All'esito il giudice istruttore disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per la stima del patrimonio ereditario, e l'accertamento della denunziata lesione di legittima.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, disposta la comparizione delle parti per verificare la possibilità di un bonario componimento della lite, rigettata l'istanza di sospensione necessaria del processo spiegata da , non risultando la pendenza di alcun procedimento penale, la Parte_7 causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 28.04.2025, letti gli artt. 189
e 190 c.p.c., riserva la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 15 maggio
2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
La domanda è procedibile in quanto gli attori hanno assolto all'onere di proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr verbale negativo di mediazione del 13.09.2018 allegato 28 all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare va rilevato che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti chiamate all'eredità di e Controparte_3 Controparte_5
Si premette in diritto che nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal "de cuius" (cfr Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39340).
L'attrice ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stati Parte_7 citati i sig.ri rispettivamente coniuge CP_11 Controparte_12 Controparte_13 superstite e figli del defunto germano sulla erronea supposizione che il loro dante Controparte_7 causa avesse rinunciato all'eredità o venduto l'intero compendio ereditario quando, invece, lo stesso, nell'assunto della predetta istante, aveva solo venduto con atto notaio la sua quota di Per_6
2/30 sull'immobile oggetto della comunione ereditaria;
che, dunque i predetti eredi del germano erano litisconsorti necessari in quanto, nel giudizio in oggetto, oltre alla quota dell'immobile CP_7
10 di cui la de cuius aveva disposto per testamento, si stava dividendo l'intero asse ereditario ossia l'universalità dei beni quali anche il conto corrente postale di . Controparte_5
Nel contestare la fondatezza della predetta eccezione i convenuti rilevano che dalla disamina dell'atto di vendita in atti, risulta evidente la volontà del defunto di volere Controparte_7 alienare loro la sua intera quota ereditaria, nulla escluso, e non solo quella dell'immobile a lui spettante.
Ciò posto l'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario sollevata dall'attrice Parte_7 non appare meritevole di accoglimento.
Risulta per tabulas che , con atto pubblico di acquiescenza a disposizioni Controparte_7 testamentarie e compravendita del 4.04.2016, quale erede legittimario della madre presta piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo di quest'ultima, e “riconosce l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo”, e vende alla germana la quota pari a Pt_6
2/30 sull'immobile sito in RE alla via Atigliana n. 19, ad esso pervenuta in forza di successione legittima al padre (cfr atto per Notar rep. 195201, racc. Controparte_3 Per_6
31075, allegato 13 produzione parte attrice).
Come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti (cfr Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14406).
Nella fattispecie ha rinunciato ad ogni pretesa sull'eredità materna e ceduto la Controparte_7 sua quota dell'eredità paterna alla germana, sicchè i suoi eredi non rivestono la qualifica di litisconsorti necessari nel presente giudizio.
Ancora in via preliminare va rilevato che in data 13.04.2023, in corso di lite, è intervenuto, tra i soli signori e da un lato, e la signora , dall'altro, Parte_6 CP_4 Parte_2 un contratto di transazione per Notaio col quale, in sostanza, la sig.ra Persona_3
ha ceduto tutti i suoi diritti sugli immobili oggetto di divisione alla sorella Parte_2
a fronte di un corrispettivo di €33.000,00 (cfr atto di compravendita depositato Parte_6 in data 24.05.2023 da parte convenuta).
Conseguentemente, si dà atto che le predette parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande giudiziali ed accettato le relative rinunce, ed hanno stabilito di compensare le spese di giudizio tra loro convenendo che il processo sarebbe continuato dalla sig.ra e Parte_6 [...] nei confronti delle altre parti nei confronti delle quali non vi è stata alcuna rinuncia CP_4
(nell'atto pubblico di acquiescenza a disposizioni testamentarie e compravendita intercorso tra le predetti parti e prodotto in atti si legge espressamente che “La signora a Parte_2 seguito del presente atto, a titolo transattivo, rinuncia a tutte le domande giudiziali di cui al
11 processo 3452/2019 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei coniugi
e i quali accettano tale rinuncia” e che “I coniugi Parte_6 CP_4
e a seguitodel presente atto a titolo transattivo, Parte_6 CP_4 rinunciano a tutte le domande giudiziali di cui al processo 3452/2019 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata nei confronti della sola signora la quale accetta la rinuncia”). Parte_2
Ne discende che nei rapporti tra ed i convenuti va dichiarata la cessazione della Parte_2 materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
In ordine all'istanza di sospensione del presente giudizio per la pendenza del procedimento penale sorto a carico di per l'ipotesi di reato di avere falsificato il testamento olografo Parte_6 della de cuius instaurato a seguito di denuncia di si richiama Controparte_5 Parte_7 quanto già osservato dal giudice istruttore con ordinanza resa in corso di giudizio e con la quale si è evidenziato che non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 295 c.p.c., in mancanza dell'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Civ., n. 21954 del
30.7.2021; n. 11688 del 14.5.2018: la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari).
Nella fattispecie, peraltro, il predetto procedimento penale risulta archiviato con ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata come dedotto dalla stessa attrice in sede di Parte_7 note di trattazione scritta depositate in data 04.11.2024.
Sempre in via preliminare, va, infine, esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità del padre per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
In virtù della richiamata norma il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni ed il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Nella fattispecie , nato a [...] il [...], è deceduto in data 30.05.1992. Controparte_3
Gli attori nel contestare la sollevata eccezione di prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità hanno allegato che immediatamente dopo la morte del padre, hanno compiuto atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbero compiuto se non nella qualità di eredi, accettando tacitamente l'eredità paterna;
all'uopo hanno allegato di essere stati nel possesso
12 dell'immobile ed del locale deposito caduto in successione, di aver pagato i lavori di manutenzione edile del fabbricato, con particolare riferimento alle facciate del fabbricato ed all'impermeabilizzazione, nonché tasse, imu, partecipato alle assemblee condominiali, pagato debiti ereditari con denaro dell'eredità e proprio ed infine che era stata effettuata la relativa denuncia di successione e le relative volture catastali.
Ancora gli attori evidenziavano che proprio la germana aveva sottoscritto la denuncia di Pt_6 successione del compianto padre, riconoscendoli quali eredi sia i germani, (odierni attori) sia la madre [cfr. denuncia di successione numero 64, volume 438 del 14.09.1992 – documento sub 3) in produzione attorea], ed ancora la predetta germana negli anni 2001, 2010 e 2016 aveva acquistato
(con atti dei notai e le quote ereditarie pervenute ai germani , e Per_4 Per_6 Per_1 CP_8
e nei predetti tre rogiti notarili “nella storia della provenienza” delle quote acquistate CP_7 riconosceva e richiamava la predetta denuncia di successione del 1992; assumevano, pertanto, che, tali atti materiali e giuridici sono incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità paterna e materna e con tali comportamenti impliciti hanno tacitamente accettato l'eredità.
I convenuti nel contestare siffatte allegazioni, (che in quanto allegazioni difensive ben potevano essere formulate dagli attori in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) hanno eccepito che costoro non sono stati nel possesso del bene ereditario che è stato abitato dalla sola loro madre sig.ra insieme alla convenuta;
inoltre, hanno contestato che Controparte_5 Parte_6 gli attori hanno pagato i lavori di manutenzione edile del fabbricato condominiale ove insiste l'immobile, che hanno pagato le tasse, l'IMU, i debiti ereditari, che hanno partecipato alle assemblee condominiali come da loro affermato.
Così sinteticamente rappresentate le posizioni delle parti, ritiene il Collegio che l'eccezione di prescrizione debba essere disattesa.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del 08/01/2025).
In materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1438, nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che vi fosse
13 stata accettazione tacita, in quanto il chiamato non solo aveva richiesto la esecuzione della voltura catastale di taluni immobili caduti in successione, adempimento che costituiva già di per sé un comportamento idoneo e sufficiente ai fini dell'accettazione, a differenza della sola denunzia di successione, che costituisce mero adempimento fiscale;
ma aveva anche posseduto
e abitato l'immobile ove dimorava anche sua madre e da questa lasciato aveva provveduto ad assolvere gli oneri condominiali a esso afferenti).
Nella fattispecie non solo gli attori sono indicati come eredi del padre nella denunzia di successione in atti, il che di per sé non è sufficiente a ritenerli tali trattandosi di adempimento fiscale, ma risultano anche intestatari catastali del bene caduto in successione, come evincibile dalla situazione degli intestati dal 12/12/2001(cfr visura catastale allegata sub 1 alla ctu depositata in data
16.01.2023).
Ebbene “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522).
Nel caso in esame la voltura catastale risulta effettuata entro il decennio dalla morte del padre
[...]
e la stessa senz'altro vale come accettazione tacita di eredità, pertanto l'eccezione di CP_3 prescrizione in esame va disattesa.
Merito.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789
c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
14 Si deve ancora premettere che gli attori nel domandare la divisione del bene immobile indicato in citazione, hanno chiesto in realtà lo scioglimento di due distinte comunioni ereditarie, quella proveniente dalla successione legittima del padre che era originariamente il proprietario esclusivo del predetto bene, nonchè quella proveniente dalla successione della madre, previa riduzione delle disposizioni testamentarie di quest'ultima ritenute lesive della quota di riserva.
Tanto chiarito deve essere dichiarata aperta la successione legittima di nato a Controparte_3
RE il 21.02.1918 e deceduto in data 30.05.1992 ab intestato.
Per successione legittima l'eredità si è devoluta in quota di 1/3 al coniuge superstite CP_5
(con cui il de cuius aveva contratto matrimonio il 09.03.1941) e ai dieci figli in vita alla
[...] morte del padre per la quota di 2/30 ciascuno.
E' infatti dato pacifico tra le parti, oltre che risultante per tabulas, che alla data di decesso del de cuius i 10 figli eredi sono: 1) nato a [...] l'[...], Controparte_3 Persona_1
2) nata a [...] il [...], 3) nato a [...] il Parte_7 Controparte_7
31.07.1948, 4) nato a [...] il [...], 5) nato a Controparte_8 Parte_1
RE il 17.05.1954, 6) nato a [...] [...], 7) Persona_2 Parte_2 nata a [...] il [...], 8) nato a [...] il [...], 9) Controparte_1
nata a [...] il [...] e 10) nata a [...] Parte_6 Parte_3 il 10.07.1969.
L'unico bene relitto dal de cuius è l'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in
RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8.
Il predetto bene è pervenuto al de cuius in virtù di trasferimento con scrittura privata del 6 febbraio 1967 autenticata nelle firme dal notaio di Barano d'Ischia, reg. ad Ischia Persona_5 il 17.02.1997 al n. 533 e trascritta a Napoli 2 il 24.02.1967 ai nn. 7392/10229 (cfr allegato 2 produzione attorea).
E' altrettanto pacifico oltre che risultante per tabulas che in data 30 aprile 2014 è deceduta in
RE madre delle parti in lite (cfr allegato 11 produzione attorea) e che con Controparte_5
Verbale del 21 maggio 2014 per notar di Massa Lubrense, rep. n. 30641 racc. 17986, Persona_8 trascr. a Na2 il 24.09.2014 ai nn. 43502/28646, veniva pubblicato il “testamento olografo” di con la contestuale “accettazione dell'eredità” da parte di , Controparte_5 Parte_6 unica beneficiaria della disposizione.
15 La scheda testamentaria recita testualmente: “18 ottobre 2002 – Io sottoscritta Controparte_5 nelle mie facoltà di intendere e volere desidero donare la mia quota di appartamento di via atigliano
19 fabbricato C scala B a mia figlia – In fede . Parte_6 Controparte_5
Nell'art. 2 dell'atto notarile di accettazione dell'eredità dichiara di accettare Parte_6 puramente e semplicemente l'eredità relitta della madre e, nell'art. 3, dichiara che essa consiste nella quota di 1/3, in piena proprietà, dell'appartamento di via Atigliana 19 con pertinente cantinola al piano seminterrato, il tutto riportato nel C.F. del Comune di RE al foglio 5,p.lla 545, sub 12
(cfr allegato 12 produzione attorea).
Va dunque dichiarata aperta la successione di nata a [...] il [...] Controparte_5 deceduta in RE i 30.04.2024, di cui unica erede testamentaria è la figlia . Parte_6
Va, infatti, disattesa l'eccezione di nullità del testamento olografo della madre sollevata dalla sola attrice , che a supporto della predetta eccezione ha depositato una perizia Parte_7 calligrafica redatta da perito calligrafico da cui risulta che “la sottoscrizione ed il testo della scheda testamentaria datata 18 ottobre 2002 sono apocrifi.”, ed ha altresì presentato una querela in sede penale nei confronti della germana , accusandola di aver falsificato il testamento della madre Pt_6
(cfr atti allegati alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 09.03.2020).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cassazione civile sez.
II, 17/08/2022, n. 24835) hanno stabilito il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".
La questione del difetto di autografia è stata sollevata dalla predetta attrice in via di eccezione, unitamente alla richiesta di sospensione del processo per la presentazione della querela in sede penale, sicchè non avendo spiegato una domanda di accertamento negativo della Parte_7 validità del testamento della madre, nel presente giudizio, ma invero agito con gli altri attori per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, il testamento in oggetto non può che ritenersi valido.
Ciò posto, va altresì rilevato che il bene di cui la sig.ra ha disposto per testamento, è CP_5
l'unico caduto in successione, in quanto non vi è allegazione, nè prova di altri beni immobili o mobili componenti la massa ereditaria.
Invero gli attori hanno altresì richiesto di disporsi la rendicontazione del conto di deposito numero
40116/0000305569 aperto presso l'Agenzia di RE delle Poste Italiane spa, individuando i soggetti che hanno effettuato i prelievi ed all'esito condannare alla restituzione Parte_6 delle somme indebitamente percepite, nonché disporsi la divisione delle somme esistenti sul
16 predetto conto tra gli eredi in base alle norme sulla successione legittima (conclusioni di cui ai punti
J e K dell'atto di citazione).
Orbene si rileva che dalla documentazione allegata dagli stessi attori emerge che il conto in oggetto era cointestato a e , e che alla data del Controparte_5 Parte_6 Controparte_6 decesso della predetta sig.ra (30.04.2014) la somma presente sul detto conto era di euro CP_5
966,00 mentre alla data del 13.07.2014 risulta un saldo finale pari a zero (cfr estratto conto allegato 22 produzione attorea).
Nel resistere alla domanda i convenuti hanno eccepito che trattandosi di un conto cointestato anche a loro, doveva presumersi che solo la terza parte della somma ivi giacente al momento del decesso della madre (ovvero euro 322,00) era da considerare di proprietà della de cuius ed hanno altresì dedotto che , alla morte della sig. , aveva prelevato la detta somma di Parte_6 CP_5 euro 966,00 versandola nelle mani del fratello quale contributo per il pagamento dei CP_1 funerali della madre.
Dunque nella prospettazione difensiva degli attori, dell'eredità della madre, oltre alla quota di 1/3 alla stessa spettante sull'immobile ereditato dal coniuge, farebbe parte anche il credito alla restituzione delle somme prelevate dal conto della de cuius.
Tuttavia ad avviso del Collegio di tale credito gli istanti non hanno fornito prova.
Nei contratti di conto corrente intestati a due o più soggetti i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c. - che disciplina i rapporti con la banca -, bensì dall'art. 1298 comma
2 c.c., per cui opera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, che determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intende dimostrare una differente situazione, superabile da parte di chi resiste alla domanda provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari.
Nel caso in esame gli istanti non hanno allegato l'entità della pensione della madre accreditata sul conto in oggetto (dall'estratto del quale risultano accreditati diversi importi a titolo di stipendio/pensione), nè tantomeno può addebitarsi ai cointestatari convenuti l'intero importo dei prelievi risultanti dalla documentazione contabile, nè vi sono elementi per addebitare loro una quota parte degli stessi, risultando peraltro che la convenuta ha convissuto con la Parte_6 madre, e non potendosi prescindere, pertanto, ai fini della individuazione di un'eventuale credito della massa, dall'accertamento, anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi (datazione e reiterazione dei prelievi, entità di ciascuno di essi, età e condizioni personali dei titolari delle somme, situazione reddituale e lavorativa dei convenuti), che era onere degli attori allegare, di quale sia stato il più probabile impiego delle liquidità, in rapporto all'età e alle sue condizioni personali e di salute, e di mantenimento della sig.ra (cfr Cass. 4142/2025). CP_5
17 Ma alcun apporto prima ancora che probatorio, è stato fornito dagli attori in tale senso in punto di allegazione.
Quindi la domanda formulata dagli attori di rendicontazione e di restituzione di somme alla massa, di generica formulazione, non può accogliersi in quanto sfornita di prova.
Tanto chiarito ed ai fini della esatta determinazione delle quote spettante ai condividenti sul bene ereditario si rileva che:
1) Con atto di compravendita del 12 dicembre 2001 per notar di Massa Lubrense, rep. Persona_8
n. 3362 racc. 1912, trascr. a Na2 il 21.12.2001 ai nn. 34849/47153, vende e Persona_1 trasferisce alla germana che acquista, diritti pari a 2/30 (ovvero 6/90) comuni Parte_6 ed indivisi dell'appartamento in RE alla via Atigliana 19, edificio “C, scala B, piano secondo, int. 6, censito in N.C.E.U. del comune al fgl. 5, p.lla 545, sub 12, con ogni accessorio, accessione e pertinenza nonché con i proporzionali diritti sulle parti comuni come risultanti dal titolo di provenienza. Nellart. 8 del rogito rubricato “Regime Patrimoniale”, l'acquirente dichiara:”di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni, ma che quanto acquistato non entrerà in comunione legale poiché comprato con denaro proprio rinveniente dalla vendita di un bene personale”. Il coniuge anch'esso costituito nell'atto quale “Intervenuto”, conferma CP_4 quanto dichiarato dalla moglie: “ribadendo l'esclusione del bene dal regime di comunione legale tra loro esistente”(cfr allegato 4 produzione attorea);
2) Con atto di compravendita del 26 maggio 2010 per notar di Massa Lubrense, rep. n. Persona_8
24751 racc. 14137, trascr. a Na2 il 23.06.2010 ai nn. 20389/29721, vende e Controparte_8 trasferisce alla germana che acquista, diritti pari a 2/30 (ovvero 6/90) comuni Parte_6 ed indivisi dell'appartamento di via Atigliana 19 - come meglio individuato nella precedente lett. c)
- comprensivo di ogni accessorio, accessione, pertinenza e con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato e dell'area ove insiste. Anche in questo caso l'acquisto è fatto a titolo personale e con mezzi propri da , giusta dichiarazione resa nell'art. 8 del rogito Parte_6 ed avallata dal coniuge costituito nell'atto come intervenuto (cfr allegato 5 CP_4 produzione attorea);
3) in data 20 marzo 2014 decede in RE (nato a [...] l'[...]) a Persona_1 cui succedono i due figli, ed odierni attori nata RE l'8.02.1973 e Controparte_2
nato. a RE il 13.08.1977 (cfr allegato 9 produzione attorea); Controparte_3
4) con atto di “Acquiescenza a disposizioni testamentarie e compravendita” per notar del Per_9
04.04.2016, rep. 195201 racc. 31075, trascr. a Na2 il 08.04.2016 ai nn. 11225- 6/14663-4,
(nato a [...] il [...] - quale erede legittimario della madre Controparte_7 CP_5
, presta piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo della de cuius, rinunziando
[...]
18 espressamente - a favore della germana - ad ogni azione di riduzione ad esso Parte_6 comparente di competenza per la quota riservata quale coerede, e quindi riconoscendo l'eredità devoluta in forza del testamento olografo della genitrice. Con lo stesso atto (Parte Seconda del rogito) vende a che accetta ed acquista, la quota di 2/30 Controparte_7 Parte_6
(ovvero 6/90) in piena proprietà dell'appartamento alla via Atigliana 19 di RE al fgl. 5, p.lla
545, sub 12, che aveva ricevuto per successione in morte dal padre;
la vendita è Controparte_3 effettuata senza alcuna precisazione circa l'esclusiva titolarità dell'acquirente, sposata in regime di comunione legale dei beni: quindi la quota si trasferisce per 3/90 in capo e per Parte_6
3/90 al marito (cfr allegato 13 produzione attorea); CP_4
5) in data 27.05.2016 decede a LE in Francia , a cui succedono il coniuge Persona_2
(nata Monte San MO [Sa] il 04.04.1956) ed i due figli Parte_4 Parte_5
(nato LL in Francia il 09.12.1988) e (nata a
[...] Parte_6
Saint-Denis in Francia il 13.05.1979), odierni attori;
6) con atto per Notaio 13.04.2023, intervenuto, in corso di lite, tra Persona_3 Parte_6
e da un lato, e la signora , quest'ultima ha ceduto tutti i
[...] CP_4 Parte_2 suoi diritti sugli immobili oggetto di divisione alla sorella (cfr atto di Parte_6 compravendita depositato in data 24.05.2023 da parte convenuta).
Dunque, premesso che i figli sono chiamati in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c., alla successione del padre, e tenuto conto degli atti di cessione quota innanzi richiamati e della circostanza che la sig.ra ha disposto il lascito della quota di 1/3 dell'appartamento di via CP_5
Atigliana 19 di sua proprietà, alla sola figlia l'assetto proprietario Parte_6 dell'immobile risulta il seguente:
(convenuta): 27/90 per acquisto quote da altri condividenti + 30/90 da Parte_6 disposizione testamentaria materna: TOTALE 51/90 (567/1000):
(convenuto): per acquisto quote da altri condividenti (Tab. A) 3/90 (33/1000); CP_4
(attrice): per successione paterna 6/90 (67/1000) Parte_7
(attore): per successione paterna 6/90 (67/1000) Parte_1
(attori, quali eredi il coniuge ed i figli): per successione paterna 6/90 (67/1000) Persona_2
(attore): per successione paterna 6/90 (66/1000) Controparte_1
(attore): per successione paterna 6/90 (66/1000) Parte_3
TOTALE 90/90 (1000/1000) (cfr pag. 7 consulenza tecnica di ufficio depositata in data
16.01.2023).
Ciò posto va esaminata la domanda di lesione di legittima spiegata dagli attori.
19 Emerge per tabulas ed è pacifico tra le parti che gli eredi legittimari di sono Controparte_14
i suoi figli e viene dunque in rilievo l'art. 537, co. 2 c.c. ai sensi del quale se il genitore lascia più figli a loro è riservata la quota di 2/3 da dividere in parti uguali tra loro.
Orbene la domanda di riduzione spiegata dagli attori va in primo luogo dichiarata ammissibile.
Rivedendo il precedente orientamento, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il legittimario che agisca in giudizio per ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, ancorchè abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva (Cass. 18199/2020;39368/2021)
; in coerenza con tale impostazione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni, effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione . Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del “relictum” e del “donatum”, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e prova . Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” (Cass. 36990/2022).
In adesione a tali principi, ritiene il Collegio che la domanda sia ammissibile, in quanto l'atto di citazione indica la composizione della massa ereditaria e le quote di legittima delle parti, e considerato che lo scrutinio dell'azione di riduzione richiede, quale necessaria operazione preliminare, la riunione fittizia del “relictum” e del “donatum”, si rileva che l'atto in esame non induce ad alcuna incertezza in ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario della testatrice,
20 coincidente con il bene di cui ha disposto per testamento e richiamato in citazione, come innanzi precisato.
Al fine, poi, di quantificare la lesione della quota di legittima fatta valere dagli attori Parte_7
, , e ,
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di , e e Persona_1 Parte_4 Parte_5 quali eredi di , - occorre procedere alla Parte_6 Persona_2 ricostituzione dell'asse ereditario del de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Ebbene si è già innanzi rilevato che dall'esame della documentazione prodotta e dalla espletata ctu si evince che il relictum è costituito dal solo compendio immobiliare indicato nel testamento, costituito dalla sua quota appartenente a sull'appartamento di via Atigliana 19 Controparte_5
RE, in virtù di successione al coniuge . Controparte_3
Non sussistono debiti ereditari, nè vi è prova di donazioni effettuate in vita dalla de cuius.
Tanto chiarito vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale si
è posto, tra l'altro, al ctu, il seguente quesito: “ 1 Valuti la possibilità di scioglimento della comunione redigendo apposito progetto di divisione secondo le seguenti ipotesi: a) Con testamento olografo di valido ed efficace;
b) Con il predetto testamento lesivo della quota di Controparte_5 legittima degli attori, ma valido per l'attribuzione della quota disponibile alla convenuta
[...]
”. Parte_6
Posto che quella a cui occorre fare riferimento è l'ipotesi sub b) risultando senz'altro lesa la quota di legittima degli attori, avendo la madre disposto del suo unico bene in favore della sola figlia
, si rileva che il c.t.u., arch. , ha ricostruito il valore del relictum al momento Pt_6 Persona_10 di apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta Controparte_5 sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico.
Nella Tabella B riportata a pag 7 -8 della ctu è sintetizzato il riparto del terzo di eredità di CP_5
con la legittima riservata a ciascuno degli attori in riduzione, pari a 2/90 ciascuno della
[...]
21 quota di 30/90 spettante alla madre, in ragione di quanto sopra e delle successioni nelle more intervenute nel quadro generale dei coeredi.
Dalla disposizione testamentaria di relativa ad un terzo dell'immobile va, infatti, Controparte_5 sottratta la quota riservata ai “legittimari attori in riduzione”, mentre per i coeredi che hanno rinunciato all'azione e/o all'eredità essa confluisce nella disponibile del testatore.
Dunque tenuto conto delle risultanze della ctu e dell'atto di transazione successivamente intercorso tra l'attrice e la convenuta , riducendo la disposizione Parte_2 Parte_6 testamentaria in esame al fine di reintegrare gli attori nella quota di riserva loro spettante sull'asse ereditario materno risultano le seguenti quote di proprietà indivisa sul cespite:
(convenuta): 27/90 per succ. paterna e acquisto quote da condividenti (Tab. Parte_6
A)+ 18/90 da disposizione testamentaria materna: TOTALE 45/90 (411/1000) ( CP_4
(convenuto): per acquisto quote da altri condividenti (Tab. A) 3/90 (33/1000)
- (sola eredità : 2/90; Controparte_15 CP_16
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90, per un totale di 8/90 Parte_7
(89/1000);
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 , per un totale 8/90 Parte_1
(89/1000);
Eredi (in quota di 1/3 ciascuno) da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 Persona_2 per un totale di 8/90 (89/1000);
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 per un totale di 8/90 Controparte_1
(89/1000):
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 per un totale di 8/90 Parte_3
(89/1000);
TOTALE 90/90 (1000/1000).
Orbene, avendo gli attori chiesto sia di essere reintegrati nella quota di legittima loro spettante dall'eredità materna, sia esercitato l'azione di divisione del bene ereditario con riferimento sia alla delazione paterna che materna, va innanzitutto evidenziato che il bene immobile in oggetto, come acclarato dal ctu, e non oggetto di contestazione ad opera di nessuna delle parti, non è comodamente divisibile tra gli eredi.
Occorre dunque richiamare le valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima del bene ed alla sua commerciabilità.
All'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima sintetico-comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e delle agenzie immobiliari operanti in zona,
22 che il Collegio ritiene di condividere interamente, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa, il ctu ha stimato il valore del bene immobile oggetto della comunione ereditaria in euro € 473.500 all'attualità, chiarendo altresì che la stima del valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pari a quella attuale.
Inoltre il consulente ha chiarito che vanno, altresì, considerate le spese necessarie per la
“regolarizzazione”edilizia dell'immobile, quantificate nelle “Precisazioni” del par. 3 in complessivi
€ 5.000, 00 per un Valore Finale dell'immobile, riferito all'attualità e alla data di apertura della successione di di: € 468.600 (euro quattrocentosessantottomilaseicento/00) (cfr Controparte_5 pag. 13-23 ctu depositata in data 16.01.2023).
Il collegio non ritiene dunque di discostarsi dalle valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima dei beni.
Tenuto conto del valore del cespite stimato in euro 468.600 e delle quote di proprietà indivisa sul bene spettante agli attori ed alla convenuta, ne discende che il valore della quota di Parte_6
è pari ad euro 249.763,80 quello di , e degli
[...] Parte_7 Pt_1 CP_1 Pt_3 eredi di di euro 41.705,40 ciascuno, e quella degli eredi di , Persona_2 Persona_1
(che subentrano nella sola quota di eredità derivante dalla successione di di euro Controparte_5
10.309,20 (cfr pag 21 ctu depositata in data 16.01.2023).
Ebbene, posto che come rilevato anche dal ctu è' di tutta evidenza l'impossibilità di predisporre un progetto di comoda divisione della massa composta da un unico immobile di dimensioni ordinarie, in ragione della pluralità dei condividenti e della differenza fra i diritti di proprietà singolarmente spettanti, occorre procedere in osservanza dell'art. 720 c.c..
Quest'ultima disposizione indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto. Si tratta di due soluzioni che la legge non pone sullo stesso piano e la cui scelta, pertanto, non è rimessa al giudice. La vendita di uno o più cespiti del patrimonio comune è rimedio residuale cui ricorrere se nessuno dei condividenti si giova della facoltà di attribuzione dell'intero (tra le altre, Cass. 13 maggio 2010 n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n.
10624). La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligatorietà della attribuzione, in presenza di una richiesta espressa e specifica (Cass. 29 ottobre 1992, n. 11769), anche se proveniente dal minor quotista (Cass. 17 maggio 1973, n. 1407) trova la sua ragione nella tutela dell'interesse dei condividenti, giacché mentre l'attribuzione per l'intero viene effettuata in base al valore di stima eseguita con criteri oggettivi, nel caso della vendita ai condividenti spetta il ricavato che non necessariamente corrisponde al reale valore della cosa (Cass. 22 marzo 2004, n. 5679).
Nel caso in esame sia gli attori che la convenuta hanno chiesto l'assegnazione per intero del bene con addebito della eccedenza.
23 Tra le contrapposte domande di attribuzione il Collegio ritiene di accogliere quella formulata dalla convenuta, che da sola è titolare di una quota maggiore, sia per aver ricevuto tutta la disponibile della madre, sia per aver acquisito sia prima che in corso di lite anche le quote dei germani , Per_1
, e . CP_7 CP_8 Pt_2
La domanda di attribuzione degli immobili formulata dagli attori è congiunta e, dunque, comporta il nascere di un'altra comunione dell'immobile fra gli attori stessi in contrasto con la ratio della norma di cui all'art. 720 c.c. (che esprime il favor divisionis) consistente nel porre fine a stati di comunione di beni e privilegiare la nascita di proprietà solitarie anche per eliminare il pericolo di conflitti derivanti dal fatto di avere beni in comunione (cfr Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, n.18686
“l'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del
"favor divisionis", perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale).
Alla stregua delle superiori considerazioni e tenuto conto delle quote spettanti a ciascun condividente sul bene oggetto di causa, si può concludere che vanno assegnati per intero a
[...]
nata il [...] in [...] i seguenti beni: immobile, appartamento posto al piano Parte_6 secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8, meglio individuato e descritto dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 16.01.2023.
Di conseguenza, la comunione ereditaria di sarà formata dal denaro derivante dal Controparte_5 conguaglio dovuto da per l'assegnazione in suo favore per intero dei beni Parte_6 facenti parte della comunione ereditaria del padre e potrà essere agevolmente sciolta, posto che con riferimento al denaro non si pone alcun problema di divisibilità dei beni.
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio Parte_6 agli attori, i relazione sia all'eredità paterna che materna, i seguenti importi:
a nata a [...] il [...], (quota di 89/1000) la somma di euro € 41.705,40 Parte_7
a , nato a [...], il [...], (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40 Parte_1
a nato a [...] il [...] (quota di 89/1000) la somma di € Controparte_1
41.705,40;
24 a nata a [...] il [...] la somma di (quota di 89/1000) la Parte_3 somma di € 41.705,40;
a , nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Controparte_2 Controparte_3
13.08.1977, quali eredi di (nato l'[...] in [...] ed ivi deceduto il Persona_1
20.03.2014) (quota 22/1000 solo eredità sig.ra la somma di € 10.309,20; Controparte_5
a (nata il [...] in [...], Parte_4 Parte_5
, , nato il [...] in [...], (C.F. ) e
[...] CodiceFiscale_8 residente in [...] RU UG, e nata il Parte_6
13.05.1979 in Saint-Denis (Francia), in qualità di eredi del sig. nato il Persona_2
24.08.1956 in RE e deceduto in Francia il 30.01.2018, (quota di 89/1000) la somma di €
41.705,40;
Sulla somma dovuta a titolo di conguaglio vanno, infine, calcolati gli interessi legali corrispettivi dalla presente decisione sino al soddisfo.
Infatti, la tesi secondo la quale gli interessi dovrebbero decorrere, per l'effetto retroattivo della sentenza, dalla data della domanda giudiziale di divisione (Cassazione civile sez. II, 27 febbraio
1998, n. 2159) è ormai superata dal diverso orientamento, senza dubbio preferibile, secondo il quale, in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro (Cass. civ. sez. II 29.04.2003 n . 6653; Cass. civ. sez. II 30.05.2007 n. 12702).
4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura eterogenea delle domande proposte, la reciproca soccombenza (rispetto alla domanda di rendiconto e divisione successione legittima per gli attori, e rispetto alla lesione di legittima per la Controparte_5 convenuta), la disponibilità manifestata dai convenuti ad una soluzione transattiva della lite in termini quasi coincidenti con quelli di cui alla presente decisione ( i convenuti all'udienza del
13.11.2023 si dichiaravano disponibili a versare agli attori la quota di euro 40.050,00 ciascuno, e di euro 9.900,00 agli eredi di ) ed il fine comune che le parti hanno inteso Persona_1 perseguire con la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, si ritengono sussistenti gli estremi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese ctu, nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, in quanti disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti, si pongono in via definitiva a carico di tutte le parti nella misura del 50% a carico di parte attrice e del restante 50% a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) Dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...], Controparte_3 deceduto in data 30.05.1992 ab intestato ed accerta che l'eredità di quest'ultimo si è devoluta in quota di 1/3 al coniuge superstite e ai dieci figli in vita alla morte del padre per Controparte_5 la quota di 2/30 ciascuno;
2) Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] deceduta in Controparte_5
RE i 30.04.2024, ed accerta che l'eredità di quest'ultima si è devoluta in favore della figlia in forza di testamento del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con Parte_6 verbale del Notaio (numero 30641 di repertorio e numero 17986 di Persona_4 raccolta);
3) Dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'attrice ed i Parte_2 convenuti;
4) accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta e volte ad ottenere la riduzione delle disposizioni contenute nel Parte_6 predetto testamento olografo di e per l'effetto reintegra gli attori nella quota di Controparte_5
2/90 ciascuno sul bene immobile caduto in successione loro spettante per effetto della eredità materna;
5) dichiara lo scioglimento della comunione tra coeredi dell' immobile, appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno
6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via
Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale
(l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del
Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8, meglio individuato e descritto dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 16.01.2023; in accoglimento dell'istanza formulata dalla convenuta
[...]
ai sensi dell'art. 720 c.c., assegna a nata il [...] in Parte_6 Parte_6
RE la proprietà dei predetti beni immobili, e dunque le quote di cui sono titolari
, , , gli eredi Parte_7 Parte_1 Controparte_1 Parte_3 di , pari ad 89/1000 ciascuno e quella di cui sono titolari gli eredi di Persona_2
pari a 22/1000; Persona_1
26 6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio a Parte_6
nata a [...] il [...], (quota di 89/1000) la somma di euro € Parte_7
41.705,40 oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a Parte_1
nato a [...], il [...], (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre
[...] interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a nato a Controparte_1
RE il 25 novembre 1959 (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a nata a [...] il Parte_3
10.07.1969 la somma di (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a , nata a [...] in data [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...], quali eredi di (nato Controparte_3 Persona_1
l'11.02.1942 in RE ed ivi deceduto il 20.03.2014) (quota 22/1000 solo eredità sig.ra la somma di € 10.309,20, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al Controparte_5 soddisfo;
a (nata il [...] in [...], Parte_4 [...]
, , nato il [...] in [...], (C.F. Parte_5 C.F._8
) e residente in [...] RU UG, e
[...] Parte_6 nata il [...] in [...]-Denis (Francia), in qualità di eredi del sig. nato Persona_2 il 24.08.1956 in RE e deceduto in Francia il 30.01.2018, (quota di 89/1000) la somma di €
41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
7) rigetta la domande di rendiconto e divisione di cui ai capi J,K dell'atto di citazione;
8) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
9) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3452/2019 r.g.a.c. avente ad oggetto cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
, nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
P) ed ivi residente a[...], , nata il [...] in
[...] Parte_2
RE, (C.F. ) e residente in [...]
27, nato il [...] in [...], (C.F. Controparte_1 [...]
) ed ivi residente al Corso Italia n. 270, nata il 10 luglio C.F._3 Parte_3
1969 in IA di RE, (C.F. ) e residente in [...]
Aranci n. 33, nata l'[...] in [...], (C.F. Controparte_2 [...]
) e residente in [...], in qualità di erede del sig. C.F._5
nato l'[...] in [...] ed ivi deceduto il 20.03.2014, Persona_1 CP_3
nato il [...] in [...], (C.F. ) ed ivi residente alla
[...] CodiceFiscale_6 via Atigliana n. 19, in qualità di erede del sig. nato l'[...] in [...] ed Persona_1 ivi deceduto il 20.03.2014, , nata il [...] in [...] Parte_4
(SA), (C.F. ) e residente in [...] RU UG in CodiceFiscale_7 qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e deceduto in Francia il Persona_2
30.01.2018, nato il [...] in Parte_5
LL (Francia), (C.F. ) e residente in [...] CodiceFiscale_8
RU UG, in qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e Persona_2
1 deceduto in Francia il 30.01.2018, nata il [...] in Parte_6
Saint-Denis (Francia), (C.F. ) e residente in [...] CodiceFiscale_9
RU Eugènie, in qualità di erede del sig. nato il [...] in [...] e Persona_2 deceduto in Francia il 30.01.2018, e tutti elett.e dom.ti in RE alla via Priv. Rubinacci n. 11 presso lo studio dell'avv. Raffaele Vanacore (C.F. ), dal quale sono rapp.ti e C.F._10 difesi giusta procura in atti
ATTORI
, nata a [...] il [...] ed ivi residente ivi alla via Parte_7
Cesarano n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia De Angelis (C.F.
[...]
con studio in Sant'Agnello al Corso Italia n. 40 C.F._11
ATTRICE
E
nata il [...] in [...], residente a[...] in Parte_6
IA Di RE (C.F. ), e nato il [...] in C.F._12 CP_4
Sant'Agnello, residente a[...] in IA Di RE (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Di Capua (C.F. C.F._13 [...]
), con studio in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele, n°118 presso il C.F._14 cui studio eleggono domicilio, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI come da note scritte relative all'udienza del 28.4.2025,
L'avv. Raffaele Vanacore, per gli attori si riporta a tutte le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 10.02.25, e dunque all'atto di citazione e ne chiede
l'integrale accoglimento previa impugnativa di ogni avversa istanza, pretesa e ragione.
l'avv. Silvia de Angelis per chiede dichiararsi la nullità del procedimento per Parte_7 mancanza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contradditori necessari, in subordine chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio;
l'Avv. Vincenzo Di Capua, oltre ad impugnare le avversarie azioni e conclusioni già formulate ed a riportarsi ai propri atti di causa, eccezioni, azioni e conclusioni, ribadisce anzitutto, che in data
13.04.2023 è intervenuto, tra i soli signori e da un lato, e la Parte_6 CP_4
2 signora , dall'altro, un contratto di transazione per Notaio Parte_2 Persona_3 col quale, in sostanza, la sig.ra ha ceduto tutti i suoi diritti sugli immobili Parte_2 oggetto di divisione alla sorella a fronte di un corrispettivo di €33.000,00 e, Parte_6 conseguentemente, le parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande giudiziali ed accettato le relative rinunce, hanno stabilito di compensare le spese di giudizio tra loro ed hanno convenuto che il processo sarebbe continuato dalla sig.ra e nei confronti Parte_6 CP_4 delle altre parti nei confronti delle quali non vi è stata alcuna rinuncia.
Per scrupolo difensivo, in via istruttoria, chiede:
1) di non ammettere l'interrogatorio formale articolato e chiesto da controparte con le sue memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc in quanto inammissibili ed irrilevanti per tutte le argomentazioni già indicate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.3, cpc depositate da questa difesa ed alle quali ci si riporta;
2) di ammettere, in ogni caso, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale così come articolati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc depositate da questa difesa;
3)in via subordinata, nel caso il giudice ritenesse di prendere in considerazione le tardive eccezioni del nuovo difensore di ed in particolare l'eccezione di nullità del testamento Parte_7 olografo oggetto di causa sull'affermazione che la scrittura e la sottoscrizione dello stesso sarebbero apocrifi, chiede ammettere l'istanza di verificazione del testamento olografo datato
18.10.2002 reso dalla sig.ra e pubblicato con verbale del 21.05.2014 del Notaio Controparte_5
formulata nei precedenti atti di causa. Persona_4
Precisa le conclusioni come segue:
1)accertare e dichiarare, ex art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione alla data del 30.05.2002 del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione Controparte_3 della stessa nel corso del termine decennale decorso dalla data di apertura della successione
(30.05.1992) e spirato al 30.05.2002 e, per l'effetto, dichiarare che non sono eredi del sig.
, con conseguente accrescimento della quota della sig.ra ; Controparte_3 Parte_6
2)Accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato con verbale del 21.05.2014 per Notaio e Controparte_5 Per_4 rigettare le domande attoree di invalidità, inefficacia e riduzione per lesione di legittima del citato testamento del 18.10.2002;
3)In via subordinata rispetto alle eccezioni e domande di cui ai superiori punti 1) e 2) delle presenti conclusioni, e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente una comunione, disporre lo scioglimento della comunione e, nel caso di ritenuta non comoda divisibilità dello stesso, attribuire, con addebito a suo carico dell'eccedenza, ex art. 720 c.c., alla sola sig.ra
3 la proprietà dell'intero immobile, appartamento posto al piano secondo del Parte_6 fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8.
4)In ogni caso, rigettare la domanda degli attori di attribuzione congiunta con addebito dell'eccedenza dell'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via
Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8;
5)In ogni caso, dichiarare la nullità, l'inammissibilità oppure l'infondatezza, rigettandole, delle domande di rendicontazione dei movimenti relativi al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra CP_5
(de cuius) insieme alla sig.ra e , e di condanna della
[...] Parte_6 Controparte_6 sig.ra alla restituzione di somme asseritamente sottratte. Parte_6
6) In caso di scioglimento della comunione, porre le spese a carico dei comunisti ed in prededuzione in favore del costituito procuratore anticipatario e, in caso di opposizione, condannare gli attori al pagamento dei compensi di causa oltre spese generali e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
7) di dichiarare inammissibili oppure rigettare tutte le richieste, eccezioni e conclusioni nuove formulate, peraltro tardivamente, dall'avv. Silvia De Angelis come osservato nelle note scritte per
l'udienza del 24.03.2021 depositate da questa difesa.
8) condannare gli attori al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.05.2019, i signori Parte_7
, , , (in proprio) Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 ed i signori e (quali eredi del sig. ) Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nonché i signori e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(quali eredi del sig. ), citavano e a
[...] Persona_2 Parte_6 CP_4 comparire innanzi a codesto Tribunale chiedendo di dichiararsi aperta la successione ab intestato
4 del sig. , nato il [...] in [...] ed ivi deceduto il 30 maggio 1992; Controparte_3 dichiararsi aperta la successione testamentaria della sig.ra nata in [...] Controparte_5
RR (ME) il 24.12.1923, e deceduta il 30.04.2014 in RE (NA); accertare e dichiarare che gli attori, sono eredi del sig. nato il [...] in [...] ed ivi deceduto il 30 Controparte_3 maggio 1992; accertare e dichiarare che gli attori, sono eredi della sig.ra nata in Controparte_5
AN RR (ME) il 24.12.1923, e deceduta il 30.04.2014 in RE;
accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dalla sig.ra e contenute nel testamento Controparte_5 olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio Persona_4
(numero 30641 di repertorio e numero 17986 di raccolta) ledono la quota di riserva loro spettante per legge e sono stati lesi nel loro diritto alla quota legittima e, per l'effetto dichiarare invalide, nulle e/o contra legem e comunque improduttive di effetti giuridici le disposizioni testamentarie della sig.ra nata in [...] il [...], contenute nel testamento Controparte_5 olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio Persona_4
(numero 30641 di repertorio e numero 17986 di raccolta), nella parte in cui la testatrice ha lasciato l'intera quota del proprio patrimonio immobiliare alla figlia disporsi la Parte_6 riduzione ex art. 553 c.c. delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con verbale del Notaio (numero 30641 di repertorio e Persona_4 numero 17986 di raccolta) della sig.ra nata in [...] il Controparte_5
24.12.1923, ed in conseguenza accogliere la domanda di divisione ereditaria nei confronti della sig.ra ed ordinaria (nei confronti del sig. , proposta dagli attori Parte_6 Parte_8 nei confronti dei convenuti;
dichiararsi aperta la successione legittima della sig.ra Controparte_5 relativamente al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle
Poste italiane SPA, disporsi la rendicontazione del conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA, individuando i soggetti che hanno effettuato i relativi prelievi, ed all'esito la condanna della sig.ra alla restituzione delle Parte_6 somme indebitamente percepite, disporsi la divisione delle somme esistenti, sul predetto conto di deposito delle poste italiane spa, della sig.ra , agli eredi secondo le norme codicistiche della CP_5 successione legittima;
di disporre, ricorrendone i presupposti di legge, ex art. 720 c.c. l'attribuzione congiunta dell'immobile caduto in successione, con addebito dell'eccedenza, in caso di non comoda divisibilità dello stesso, in qualunque ipotesi successoria;
porre a carico della massa ereditaria, ed in proporzione delle quote: le spese di CTU tecnica, quelle della trascrizione della sentenza, inclusa l'imposta di registro, quelle catastali e presso la conservatoria dei registri immobiliari;
ordinare al
Direttore dell'Agenzia del territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2° Ufficio – di trascrivere l'emananda sentenza senza alcuna sua responsabilità al riguardo;
con vittoria di spese e
5 compensi di lite ex dd. mm.. 55/2014 37/2018, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del predetto d. m. 55/2014 con attribuzione, e da porre a carico della massa ereditaria, o in caso di opposizione, a carico degli opponenti, oltre spese di mediazione.
Gli attori deducevano che , nato a [...] il [...], e Controparte_3 CP_5
, nata a [...] il [...], contraevano matrimonio il 9 marzo
[...]
1941 in RE;
che dalla loro unione nascevano dodici figli: 1) , nato a Persona_1
RE l'11.02.1942; 2) , nata a [...] il [...]; 3) Parte_9 Parte_7 nata a [...] il [...]; 4) , nato a [...] il [...]; 5) Controparte_7 CP_8
, nato a [...] il [...]; 6) , nato a [...] il [...]; 7)
[...] Controparte_9
, nato a [...] il [...]; 8) , nato a [...] il Parte_1 Persona_2
24.08.1956; 09) , nata a [...] il [...]; 10) , nato Parte_2 Controparte_1
a RE il 25.11.1959; 11) , nata a [...] il [...]; 12) Parte_6 Parte_3
nata a [...] il [...]; che premorivano ai genitori i figli
[...] Parte_9
(deceduta il 30.07.1945) e (deceduto il 02.07.1953), entrambi in RE
[...] Controparte_9
e senza eredi;
che il padre risultava pieno ed esclusivo proprietario di un Controparte_3 appartamento posto al piano secondo di un fabbricato sito in RE alla via Atigliana n. 19, edificio “C”, scala “B”, interno “6”, composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 e interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel
N.C.E.U. del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl. 3, vani 8, acquistato per atto del notaio del 06.02.1967 numero 9102 Persona_5 di repertorio e numero 2427 di raccolta;
che, alla sua morte, avvenuta il 30 maggio 1992, l'eredità si devolveva ex lege: un terzo alla moglie e i restanti due terzi in parti uguali ai dieci Controparte_5 figli superstiti, ovvero , , Persona_1 Parte_7 Controparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] Parte_1 Persona_2 Parte_2 Controparte_1
e . Parte_6 Parte_3
Gli attori, ancora, allegavano che aveva acquistato dai germani ulteriori quote Parte_6 dell'immobile lasciato in eredità dal padre: il 12 dicembre 2001 da , con atto Persona_1 del notaio , alla presenza del coniuge dell'acquirente, (nato a Persona_4 CP_4
Sant'Agnello il 16.02.1960), che dichiarava trattarsi di bene di esclusiva proprietà della moglie;
il
26 maggio 2010 da , con ulteriore intervento del coniuge con Controparte_8 CP_4 medesima dichiarazione;
il 4 aprile 2016 da , con atto del notaio , Controparte_7 Persona_6 nel quale la stessa dichiarava di essere in regime di comunione legale dei beni, Parte_6 per cui 1/30 dell'acquisto spettava anche al coniuge che il sig. CP_4 Controparte_8
6 decedeva il 22 gennaio 2013 e gli succedevano il figlio (nato a [...] il Controparte_3
16.01.1980) e la moglie (nata a [...] il [...]), i quali rinunciavano CP_10 all'eredità con atto del 07.03.2013; che decedeva il 20 marzo 2014 e gli Persona_1 succedevano i figli: , nata a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
RE il 13.08.1977.
Gli attori deducevano altresì che la sig.ra decedeva il 30 aprile 2014, lasciando Controparte_5 con testamento olografo datato 18 ottobre 2002, pubblicato il 21 maggio 2014 con verbale del notaio , tutti i suoi beni immobili alla figlia che Persona_4 Parte_6
decedeva il 27 maggio 2016 e gli succedevano la coniuge (nata a Controparte_7 CP_11
Napoli il 22.08.1957) e i figli: nato a [...] il [...], Controparte_12
nato a [...] l'[...]; che decedeva il 30 gennaio Controparte_13 Persona_2
2018 a LE (Francia) e gli succedevano la coniuge (nata a [...] Parte_4
MO il 04.04.1956) e i figli: , nato a [...] Parte_5 il 09.12.1988, , nata a [...]-Denis (Francia) il 13.05.1979; che Parte_6
, nato a [...] il [...], chiamato all'eredità della nonna Controparte_3 CP_5
per rappresentazione del padre premorto , vi rinunciava con atto
[...] Controparte_8 notarile del 1° aprile 2019, repertorio n. 38105 del notaio . Persona_4
Gli attori osservavano, infine, che risultava inoltre cointestataria con la figlia Controparte_5
del conto deposito n. 40116/0000305569 presso Poste Italiane – Agenzia di Parte_6
RE; che il testamento del 18.10.2002 era lesivo della legittima loro spettante, in quanto la testatrice lasciava l'intera sua quota (pari a un terzo) dell'immobile sito in via Atigliana n. 19, già ereditato dal marito, alla sola figlia , come confermato anche dal successivo atto notarile del Pt_6
4 aprile 2016; che il valore dell'intero immobile caduto in successione (paterna e materna) ammontava a € 478.624,00, come da perizia del geom. che intendevano dunque Persona_7 agire nei confronti della germana per ottenere la reintegrazione della quota di Parte_6 legittima, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del testamento olografo della sig.ra secondo le norme della successione legittima, e procedere allo scioglimento della Controparte_5 comunione ereditaria.
Con comparsa depositata in data 17.09.2019 si costituivano in giudizio e Parte_6
, i quali contestavano la fondatezza delle domande spiegate dagli attori e, pertanto, ne CP_4 chiedevano il rigetto.
In particolare, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione (ex art. 480 c.c.) del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione della stessa nel Controparte_3 corso del termine decennale decorso dalla data di apertura della successione (30.05.1992) e spirato
7 al 30.05.2002; deducevano, ancora, la validità e l'efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato con verbale del 21.05.2014 per Notaio , Controparte_5 Per_4 essendo tale disposizione testamentaria legittima in quanto costituiva il compenso in favore della convenuta beneficiaria per avere assistito la madre sin dalla morte del padre e Controparte_5 marito , e contestavano la fondatezza della domanda di riduzione della Controparte_3 disposizione testamentaria per lesione di legittima in assenza dei presupposti.
In via subordinata, le parti convenute non si opponevano alla domanda divisione, sia in caso di accoglimento della domanda attorea di riduzione della disposizione testamentaria della sig.ra sia in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di Controparte_5 accettare l'eredità di , e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse Controparte_3 sussistente una comunione, ma si opponevano fermamente alla domanda di attribuzione congiunta dell'indicato immobile fatta dagli attori con addebito dell'eccedenza, chiedendo l'attribuzione del detto immobile alla sola con addebito dell'eccedenza. Parte_6
I convenuti contestavano, altresì, la legittimità delle richieste relative al conto di deposito numero
40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra (de cuius) insieme alla sig.ra e . Controparte_5 Parte_6 Controparte_6
Pertanto, concludevano chiedendo di accertare e dichiarare, ex art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione alla data del 30.05.2002 del diritto degli attori di accettare l'eredità del de cuius per mancata accettazione della stessa nel corso del termine decennale decorso Controparte_3 dalla data di apertura della successione (30.05.1992) e spirato al 30.05.2002 e, per l'effetto, dichiarare che non sono eredi del sig. ; di accertare e dichiarare la validità ed Controparte_3 efficacia del testamento olografo del 18.10.2002 redatto dalla sig.ra pubblicato Controparte_5 con verbale del 21.05.2014 per Notaio e rigettare le domande attoree di invalidità, Per_4 inefficacia e riduzione per lesione di legittima del citato testamento del 18.10.2002; in via subordinata rispetto alle eccezioni e domande di cui ai superiori punti 1) e 2) delle predette conclusioni, e, comunque, in ogni caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente una comunione, disporre lo scioglimento della comunione e, nel caso di ritenuta non comoda divisibilità del bene comune, attribuire, con addebito a suo carico dell'eccedenza, ex art. 720 c.c., alla sola sig.ra la proprietà dell'intero immobile, appartamento posto al piano secondo del Parte_6 fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno
4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8; in ogni caso, rigettare la domanda degli
8 attori di attribuzione congiunta con addebito dell'eccedenza appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8; in ogni caso, dichiarare la nullità, l'inammissibilità oppure l'infondatezza, rigettandole, delle domande di rendicontazione dei movimenti relativi al conto di deposito numero 40116/0000305569 presso l'Agenzia di RE delle Poste italiane SPA di cui era contitolare la sig.ra (de cuius) insieme alla Controparte_5 sig.ra , e di condanna della sig.ra alla Parte_10 Controparte_6 Parte_6 restituzione di somme asseritamente sottratte;
in caso di scioglimento della comunione, porre le spese a carico dei comunisti e, in caso di opposizione;
di condannare gli attori al pagamento dei compensi di causa oltre spese generali e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario condannare gli attori al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 07.10.2019, il Giudice assegnava alle parti, ex art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 9.3.2020, si costituiva in giudizio con diverso difensore l'attrice (nata il Parte_7
20.01.1946) , la quale rappresentava che con atto del 24 febbraio 2020, presentato presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, aveva denunciato la germana perché il Parte_6 testamento in cui la stessa viene nominata erede della madre era apocrifo;
a conferma depositava una perizia calligrafica da cui risultava chiaramente che “la sottoscrizione ed il testo della scheda testamentaria datata 18 ottobre 2002 sono apocrifi”, eccepiva il il difetto di instaurazione del contraddittorio in mancanza di tutti i litisconsorti necessari;
contestava l'eccezione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità di avendo Controparte_3 Parte_6 riconosciuto il possesso dei germani negli atti pubblici precedenti.
Sicché la predetta attrice chiedeva in via preliminare, disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; in via gradata, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari sig.ri , e quali eredi CP_11 Controparte_12 Controparte_13 del sig. ; sempre in via gradata, la rimessione in termini per il deposito di Controparte_7 documenti rilevanti ai fini della decisione non allegati per fatti non imputabili alla parte.
All'udienza cartolare del 24.3.2021, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.5.2022.
Alla citata udienza, il giudice, letti gli atti di causa, e ritenutane l'opportunità in ragione della natura della controversia, fissava per la comparizione delle parti “in presenza” l'udienza del 13.7.2022.
9 All'esito il giudice istruttore disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per la stima del patrimonio ereditario, e l'accertamento della denunziata lesione di legittima.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, disposta la comparizione delle parti per verificare la possibilità di un bonario componimento della lite, rigettata l'istanza di sospensione necessaria del processo spiegata da , non risultando la pendenza di alcun procedimento penale, la Parte_7 causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 28.04.2025, letti gli artt. 189
e 190 c.p.c., riserva la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 15 maggio
2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
La domanda è procedibile in quanto gli attori hanno assolto all'onere di proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr verbale negativo di mediazione del 13.09.2018 allegato 28 all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare va rilevato che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti chiamate all'eredità di e Controparte_3 Controparte_5
Si premette in diritto che nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal "de cuius" (cfr Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39340).
L'attrice ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stati Parte_7 citati i sig.ri rispettivamente coniuge CP_11 Controparte_12 Controparte_13 superstite e figli del defunto germano sulla erronea supposizione che il loro dante Controparte_7 causa avesse rinunciato all'eredità o venduto l'intero compendio ereditario quando, invece, lo stesso, nell'assunto della predetta istante, aveva solo venduto con atto notaio la sua quota di Per_6
2/30 sull'immobile oggetto della comunione ereditaria;
che, dunque i predetti eredi del germano erano litisconsorti necessari in quanto, nel giudizio in oggetto, oltre alla quota dell'immobile CP_7
10 di cui la de cuius aveva disposto per testamento, si stava dividendo l'intero asse ereditario ossia l'universalità dei beni quali anche il conto corrente postale di . Controparte_5
Nel contestare la fondatezza della predetta eccezione i convenuti rilevano che dalla disamina dell'atto di vendita in atti, risulta evidente la volontà del defunto di volere Controparte_7 alienare loro la sua intera quota ereditaria, nulla escluso, e non solo quella dell'immobile a lui spettante.
Ciò posto l'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario sollevata dall'attrice Parte_7 non appare meritevole di accoglimento.
Risulta per tabulas che , con atto pubblico di acquiescenza a disposizioni Controparte_7 testamentarie e compravendita del 4.04.2016, quale erede legittimario della madre presta piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo di quest'ultima, e “riconosce l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo”, e vende alla germana la quota pari a Pt_6
2/30 sull'immobile sito in RE alla via Atigliana n. 19, ad esso pervenuta in forza di successione legittima al padre (cfr atto per Notar rep. 195201, racc. Controparte_3 Per_6
31075, allegato 13 produzione parte attrice).
Come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti (cfr Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14406).
Nella fattispecie ha rinunciato ad ogni pretesa sull'eredità materna e ceduto la Controparte_7 sua quota dell'eredità paterna alla germana, sicchè i suoi eredi non rivestono la qualifica di litisconsorti necessari nel presente giudizio.
Ancora in via preliminare va rilevato che in data 13.04.2023, in corso di lite, è intervenuto, tra i soli signori e da un lato, e la signora , dall'altro, Parte_6 CP_4 Parte_2 un contratto di transazione per Notaio col quale, in sostanza, la sig.ra Persona_3
ha ceduto tutti i suoi diritti sugli immobili oggetto di divisione alla sorella Parte_2
a fronte di un corrispettivo di €33.000,00 (cfr atto di compravendita depositato Parte_6 in data 24.05.2023 da parte convenuta).
Conseguentemente, si dà atto che le predette parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande giudiziali ed accettato le relative rinunce, ed hanno stabilito di compensare le spese di giudizio tra loro convenendo che il processo sarebbe continuato dalla sig.ra e Parte_6 [...] nei confronti delle altre parti nei confronti delle quali non vi è stata alcuna rinuncia CP_4
(nell'atto pubblico di acquiescenza a disposizioni testamentarie e compravendita intercorso tra le predetti parti e prodotto in atti si legge espressamente che “La signora a Parte_2 seguito del presente atto, a titolo transattivo, rinuncia a tutte le domande giudiziali di cui al
11 processo 3452/2019 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei coniugi
e i quali accettano tale rinuncia” e che “I coniugi Parte_6 CP_4
e a seguitodel presente atto a titolo transattivo, Parte_6 CP_4 rinunciano a tutte le domande giudiziali di cui al processo 3452/2019 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata nei confronti della sola signora la quale accetta la rinuncia”). Parte_2
Ne discende che nei rapporti tra ed i convenuti va dichiarata la cessazione della Parte_2 materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
In ordine all'istanza di sospensione del presente giudizio per la pendenza del procedimento penale sorto a carico di per l'ipotesi di reato di avere falsificato il testamento olografo Parte_6 della de cuius instaurato a seguito di denuncia di si richiama Controparte_5 Parte_7 quanto già osservato dal giudice istruttore con ordinanza resa in corso di giudizio e con la quale si è evidenziato che non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 295 c.p.c., in mancanza dell'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Civ., n. 21954 del
30.7.2021; n. 11688 del 14.5.2018: la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari).
Nella fattispecie, peraltro, il predetto procedimento penale risulta archiviato con ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata come dedotto dalla stessa attrice in sede di Parte_7 note di trattazione scritta depositate in data 04.11.2024.
Sempre in via preliminare, va, infine, esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità del padre per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
In virtù della richiamata norma il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni ed il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Nella fattispecie , nato a [...] il [...], è deceduto in data 30.05.1992. Controparte_3
Gli attori nel contestare la sollevata eccezione di prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità hanno allegato che immediatamente dopo la morte del padre, hanno compiuto atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbero compiuto se non nella qualità di eredi, accettando tacitamente l'eredità paterna;
all'uopo hanno allegato di essere stati nel possesso
12 dell'immobile ed del locale deposito caduto in successione, di aver pagato i lavori di manutenzione edile del fabbricato, con particolare riferimento alle facciate del fabbricato ed all'impermeabilizzazione, nonché tasse, imu, partecipato alle assemblee condominiali, pagato debiti ereditari con denaro dell'eredità e proprio ed infine che era stata effettuata la relativa denuncia di successione e le relative volture catastali.
Ancora gli attori evidenziavano che proprio la germana aveva sottoscritto la denuncia di Pt_6 successione del compianto padre, riconoscendoli quali eredi sia i germani, (odierni attori) sia la madre [cfr. denuncia di successione numero 64, volume 438 del 14.09.1992 – documento sub 3) in produzione attorea], ed ancora la predetta germana negli anni 2001, 2010 e 2016 aveva acquistato
(con atti dei notai e le quote ereditarie pervenute ai germani , e Per_4 Per_6 Per_1 CP_8
e nei predetti tre rogiti notarili “nella storia della provenienza” delle quote acquistate CP_7 riconosceva e richiamava la predetta denuncia di successione del 1992; assumevano, pertanto, che, tali atti materiali e giuridici sono incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità paterna e materna e con tali comportamenti impliciti hanno tacitamente accettato l'eredità.
I convenuti nel contestare siffatte allegazioni, (che in quanto allegazioni difensive ben potevano essere formulate dagli attori in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) hanno eccepito che costoro non sono stati nel possesso del bene ereditario che è stato abitato dalla sola loro madre sig.ra insieme alla convenuta;
inoltre, hanno contestato che Controparte_5 Parte_6 gli attori hanno pagato i lavori di manutenzione edile del fabbricato condominiale ove insiste l'immobile, che hanno pagato le tasse, l'IMU, i debiti ereditari, che hanno partecipato alle assemblee condominiali come da loro affermato.
Così sinteticamente rappresentate le posizioni delle parti, ritiene il Collegio che l'eccezione di prescrizione debba essere disattesa.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del 08/01/2025).
In materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1438, nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che vi fosse
13 stata accettazione tacita, in quanto il chiamato non solo aveva richiesto la esecuzione della voltura catastale di taluni immobili caduti in successione, adempimento che costituiva già di per sé un comportamento idoneo e sufficiente ai fini dell'accettazione, a differenza della sola denunzia di successione, che costituisce mero adempimento fiscale;
ma aveva anche posseduto
e abitato l'immobile ove dimorava anche sua madre e da questa lasciato aveva provveduto ad assolvere gli oneri condominiali a esso afferenti).
Nella fattispecie non solo gli attori sono indicati come eredi del padre nella denunzia di successione in atti, il che di per sé non è sufficiente a ritenerli tali trattandosi di adempimento fiscale, ma risultano anche intestatari catastali del bene caduto in successione, come evincibile dalla situazione degli intestati dal 12/12/2001(cfr visura catastale allegata sub 1 alla ctu depositata in data
16.01.2023).
Ebbene “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522).
Nel caso in esame la voltura catastale risulta effettuata entro il decennio dalla morte del padre
[...]
e la stessa senz'altro vale come accettazione tacita di eredità, pertanto l'eccezione di CP_3 prescrizione in esame va disattesa.
Merito.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789
c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
14 Si deve ancora premettere che gli attori nel domandare la divisione del bene immobile indicato in citazione, hanno chiesto in realtà lo scioglimento di due distinte comunioni ereditarie, quella proveniente dalla successione legittima del padre che era originariamente il proprietario esclusivo del predetto bene, nonchè quella proveniente dalla successione della madre, previa riduzione delle disposizioni testamentarie di quest'ultima ritenute lesive della quota di riserva.
Tanto chiarito deve essere dichiarata aperta la successione legittima di nato a Controparte_3
RE il 21.02.1918 e deceduto in data 30.05.1992 ab intestato.
Per successione legittima l'eredità si è devoluta in quota di 1/3 al coniuge superstite CP_5
(con cui il de cuius aveva contratto matrimonio il 09.03.1941) e ai dieci figli in vita alla
[...] morte del padre per la quota di 2/30 ciascuno.
E' infatti dato pacifico tra le parti, oltre che risultante per tabulas, che alla data di decesso del de cuius i 10 figli eredi sono: 1) nato a [...] l'[...], Controparte_3 Persona_1
2) nata a [...] il [...], 3) nato a [...] il Parte_7 Controparte_7
31.07.1948, 4) nato a [...] il [...], 5) nato a Controparte_8 Parte_1
RE il 17.05.1954, 6) nato a [...] [...], 7) Persona_2 Parte_2 nata a [...] il [...], 8) nato a [...] il [...], 9) Controparte_1
nata a [...] il [...] e 10) nata a [...] Parte_6 Parte_3 il 10.07.1969.
L'unico bene relitto dal de cuius è l'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in
RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8.
Il predetto bene è pervenuto al de cuius in virtù di trasferimento con scrittura privata del 6 febbraio 1967 autenticata nelle firme dal notaio di Barano d'Ischia, reg. ad Ischia Persona_5 il 17.02.1997 al n. 533 e trascritta a Napoli 2 il 24.02.1967 ai nn. 7392/10229 (cfr allegato 2 produzione attorea).
E' altrettanto pacifico oltre che risultante per tabulas che in data 30 aprile 2014 è deceduta in
RE madre delle parti in lite (cfr allegato 11 produzione attorea) e che con Controparte_5
Verbale del 21 maggio 2014 per notar di Massa Lubrense, rep. n. 30641 racc. 17986, Persona_8 trascr. a Na2 il 24.09.2014 ai nn. 43502/28646, veniva pubblicato il “testamento olografo” di con la contestuale “accettazione dell'eredità” da parte di , Controparte_5 Parte_6 unica beneficiaria della disposizione.
15 La scheda testamentaria recita testualmente: “18 ottobre 2002 – Io sottoscritta Controparte_5 nelle mie facoltà di intendere e volere desidero donare la mia quota di appartamento di via atigliano
19 fabbricato C scala B a mia figlia – In fede . Parte_6 Controparte_5
Nell'art. 2 dell'atto notarile di accettazione dell'eredità dichiara di accettare Parte_6 puramente e semplicemente l'eredità relitta della madre e, nell'art. 3, dichiara che essa consiste nella quota di 1/3, in piena proprietà, dell'appartamento di via Atigliana 19 con pertinente cantinola al piano seminterrato, il tutto riportato nel C.F. del Comune di RE al foglio 5,p.lla 545, sub 12
(cfr allegato 12 produzione attorea).
Va dunque dichiarata aperta la successione di nata a [...] il [...] Controparte_5 deceduta in RE i 30.04.2024, di cui unica erede testamentaria è la figlia . Parte_6
Va, infatti, disattesa l'eccezione di nullità del testamento olografo della madre sollevata dalla sola attrice , che a supporto della predetta eccezione ha depositato una perizia Parte_7 calligrafica redatta da perito calligrafico da cui risulta che “la sottoscrizione ed il testo della scheda testamentaria datata 18 ottobre 2002 sono apocrifi.”, ed ha altresì presentato una querela in sede penale nei confronti della germana , accusandola di aver falsificato il testamento della madre Pt_6
(cfr atti allegati alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 09.03.2020).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cassazione civile sez.
II, 17/08/2022, n. 24835) hanno stabilito il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".
La questione del difetto di autografia è stata sollevata dalla predetta attrice in via di eccezione, unitamente alla richiesta di sospensione del processo per la presentazione della querela in sede penale, sicchè non avendo spiegato una domanda di accertamento negativo della Parte_7 validità del testamento della madre, nel presente giudizio, ma invero agito con gli altri attori per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, il testamento in oggetto non può che ritenersi valido.
Ciò posto, va altresì rilevato che il bene di cui la sig.ra ha disposto per testamento, è CP_5
l'unico caduto in successione, in quanto non vi è allegazione, nè prova di altri beni immobili o mobili componenti la massa ereditaria.
Invero gli attori hanno altresì richiesto di disporsi la rendicontazione del conto di deposito numero
40116/0000305569 aperto presso l'Agenzia di RE delle Poste Italiane spa, individuando i soggetti che hanno effettuato i prelievi ed all'esito condannare alla restituzione Parte_6 delle somme indebitamente percepite, nonché disporsi la divisione delle somme esistenti sul
16 predetto conto tra gli eredi in base alle norme sulla successione legittima (conclusioni di cui ai punti
J e K dell'atto di citazione).
Orbene si rileva che dalla documentazione allegata dagli stessi attori emerge che il conto in oggetto era cointestato a e , e che alla data del Controparte_5 Parte_6 Controparte_6 decesso della predetta sig.ra (30.04.2014) la somma presente sul detto conto era di euro CP_5
966,00 mentre alla data del 13.07.2014 risulta un saldo finale pari a zero (cfr estratto conto allegato 22 produzione attorea).
Nel resistere alla domanda i convenuti hanno eccepito che trattandosi di un conto cointestato anche a loro, doveva presumersi che solo la terza parte della somma ivi giacente al momento del decesso della madre (ovvero euro 322,00) era da considerare di proprietà della de cuius ed hanno altresì dedotto che , alla morte della sig. , aveva prelevato la detta somma di Parte_6 CP_5 euro 966,00 versandola nelle mani del fratello quale contributo per il pagamento dei CP_1 funerali della madre.
Dunque nella prospettazione difensiva degli attori, dell'eredità della madre, oltre alla quota di 1/3 alla stessa spettante sull'immobile ereditato dal coniuge, farebbe parte anche il credito alla restituzione delle somme prelevate dal conto della de cuius.
Tuttavia ad avviso del Collegio di tale credito gli istanti non hanno fornito prova.
Nei contratti di conto corrente intestati a due o più soggetti i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c. - che disciplina i rapporti con la banca -, bensì dall'art. 1298 comma
2 c.c., per cui opera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, che determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intende dimostrare una differente situazione, superabile da parte di chi resiste alla domanda provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari.
Nel caso in esame gli istanti non hanno allegato l'entità della pensione della madre accreditata sul conto in oggetto (dall'estratto del quale risultano accreditati diversi importi a titolo di stipendio/pensione), nè tantomeno può addebitarsi ai cointestatari convenuti l'intero importo dei prelievi risultanti dalla documentazione contabile, nè vi sono elementi per addebitare loro una quota parte degli stessi, risultando peraltro che la convenuta ha convissuto con la Parte_6 madre, e non potendosi prescindere, pertanto, ai fini della individuazione di un'eventuale credito della massa, dall'accertamento, anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi (datazione e reiterazione dei prelievi, entità di ciascuno di essi, età e condizioni personali dei titolari delle somme, situazione reddituale e lavorativa dei convenuti), che era onere degli attori allegare, di quale sia stato il più probabile impiego delle liquidità, in rapporto all'età e alle sue condizioni personali e di salute, e di mantenimento della sig.ra (cfr Cass. 4142/2025). CP_5
17 Ma alcun apporto prima ancora che probatorio, è stato fornito dagli attori in tale senso in punto di allegazione.
Quindi la domanda formulata dagli attori di rendicontazione e di restituzione di somme alla massa, di generica formulazione, non può accogliersi in quanto sfornita di prova.
Tanto chiarito ed ai fini della esatta determinazione delle quote spettante ai condividenti sul bene ereditario si rileva che:
1) Con atto di compravendita del 12 dicembre 2001 per notar di Massa Lubrense, rep. Persona_8
n. 3362 racc. 1912, trascr. a Na2 il 21.12.2001 ai nn. 34849/47153, vende e Persona_1 trasferisce alla germana che acquista, diritti pari a 2/30 (ovvero 6/90) comuni Parte_6 ed indivisi dell'appartamento in RE alla via Atigliana 19, edificio “C, scala B, piano secondo, int. 6, censito in N.C.E.U. del comune al fgl. 5, p.lla 545, sub 12, con ogni accessorio, accessione e pertinenza nonché con i proporzionali diritti sulle parti comuni come risultanti dal titolo di provenienza. Nellart. 8 del rogito rubricato “Regime Patrimoniale”, l'acquirente dichiara:”di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni, ma che quanto acquistato non entrerà in comunione legale poiché comprato con denaro proprio rinveniente dalla vendita di un bene personale”. Il coniuge anch'esso costituito nell'atto quale “Intervenuto”, conferma CP_4 quanto dichiarato dalla moglie: “ribadendo l'esclusione del bene dal regime di comunione legale tra loro esistente”(cfr allegato 4 produzione attorea);
2) Con atto di compravendita del 26 maggio 2010 per notar di Massa Lubrense, rep. n. Persona_8
24751 racc. 14137, trascr. a Na2 il 23.06.2010 ai nn. 20389/29721, vende e Controparte_8 trasferisce alla germana che acquista, diritti pari a 2/30 (ovvero 6/90) comuni Parte_6 ed indivisi dell'appartamento di via Atigliana 19 - come meglio individuato nella precedente lett. c)
- comprensivo di ogni accessorio, accessione, pertinenza e con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato e dell'area ove insiste. Anche in questo caso l'acquisto è fatto a titolo personale e con mezzi propri da , giusta dichiarazione resa nell'art. 8 del rogito Parte_6 ed avallata dal coniuge costituito nell'atto come intervenuto (cfr allegato 5 CP_4 produzione attorea);
3) in data 20 marzo 2014 decede in RE (nato a [...] l'[...]) a Persona_1 cui succedono i due figli, ed odierni attori nata RE l'8.02.1973 e Controparte_2
nato. a RE il 13.08.1977 (cfr allegato 9 produzione attorea); Controparte_3
4) con atto di “Acquiescenza a disposizioni testamentarie e compravendita” per notar del Per_9
04.04.2016, rep. 195201 racc. 31075, trascr. a Na2 il 08.04.2016 ai nn. 11225- 6/14663-4,
(nato a [...] il [...] - quale erede legittimario della madre Controparte_7 CP_5
, presta piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo della de cuius, rinunziando
[...]
18 espressamente - a favore della germana - ad ogni azione di riduzione ad esso Parte_6 comparente di competenza per la quota riservata quale coerede, e quindi riconoscendo l'eredità devoluta in forza del testamento olografo della genitrice. Con lo stesso atto (Parte Seconda del rogito) vende a che accetta ed acquista, la quota di 2/30 Controparte_7 Parte_6
(ovvero 6/90) in piena proprietà dell'appartamento alla via Atigliana 19 di RE al fgl. 5, p.lla
545, sub 12, che aveva ricevuto per successione in morte dal padre;
la vendita è Controparte_3 effettuata senza alcuna precisazione circa l'esclusiva titolarità dell'acquirente, sposata in regime di comunione legale dei beni: quindi la quota si trasferisce per 3/90 in capo e per Parte_6
3/90 al marito (cfr allegato 13 produzione attorea); CP_4
5) in data 27.05.2016 decede a LE in Francia , a cui succedono il coniuge Persona_2
(nata Monte San MO [Sa] il 04.04.1956) ed i due figli Parte_4 Parte_5
(nato LL in Francia il 09.12.1988) e (nata a
[...] Parte_6
Saint-Denis in Francia il 13.05.1979), odierni attori;
6) con atto per Notaio 13.04.2023, intervenuto, in corso di lite, tra Persona_3 Parte_6
e da un lato, e la signora , quest'ultima ha ceduto tutti i
[...] CP_4 Parte_2 suoi diritti sugli immobili oggetto di divisione alla sorella (cfr atto di Parte_6 compravendita depositato in data 24.05.2023 da parte convenuta).
Dunque, premesso che i figli sono chiamati in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c., alla successione del padre, e tenuto conto degli atti di cessione quota innanzi richiamati e della circostanza che la sig.ra ha disposto il lascito della quota di 1/3 dell'appartamento di via CP_5
Atigliana 19 di sua proprietà, alla sola figlia l'assetto proprietario Parte_6 dell'immobile risulta il seguente:
(convenuta): 27/90 per acquisto quote da altri condividenti + 30/90 da Parte_6 disposizione testamentaria materna: TOTALE 51/90 (567/1000):
(convenuto): per acquisto quote da altri condividenti (Tab. A) 3/90 (33/1000); CP_4
(attrice): per successione paterna 6/90 (67/1000) Parte_7
(attore): per successione paterna 6/90 (67/1000) Parte_1
(attori, quali eredi il coniuge ed i figli): per successione paterna 6/90 (67/1000) Persona_2
(attore): per successione paterna 6/90 (66/1000) Controparte_1
(attore): per successione paterna 6/90 (66/1000) Parte_3
TOTALE 90/90 (1000/1000) (cfr pag. 7 consulenza tecnica di ufficio depositata in data
16.01.2023).
Ciò posto va esaminata la domanda di lesione di legittima spiegata dagli attori.
19 Emerge per tabulas ed è pacifico tra le parti che gli eredi legittimari di sono Controparte_14
i suoi figli e viene dunque in rilievo l'art. 537, co. 2 c.c. ai sensi del quale se il genitore lascia più figli a loro è riservata la quota di 2/3 da dividere in parti uguali tra loro.
Orbene la domanda di riduzione spiegata dagli attori va in primo luogo dichiarata ammissibile.
Rivedendo il precedente orientamento, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il legittimario che agisca in giudizio per ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, ancorchè abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva (Cass. 18199/2020;39368/2021)
; in coerenza con tale impostazione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni, effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione . Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del “relictum” e del “donatum”, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e prova . Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” (Cass. 36990/2022).
In adesione a tali principi, ritiene il Collegio che la domanda sia ammissibile, in quanto l'atto di citazione indica la composizione della massa ereditaria e le quote di legittima delle parti, e considerato che lo scrutinio dell'azione di riduzione richiede, quale necessaria operazione preliminare, la riunione fittizia del “relictum” e del “donatum”, si rileva che l'atto in esame non induce ad alcuna incertezza in ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario della testatrice,
20 coincidente con il bene di cui ha disposto per testamento e richiamato in citazione, come innanzi precisato.
Al fine, poi, di quantificare la lesione della quota di legittima fatta valere dagli attori Parte_7
, , e ,
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di , e e Persona_1 Parte_4 Parte_5 quali eredi di , - occorre procedere alla Parte_6 Persona_2 ricostituzione dell'asse ereditario del de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Ebbene si è già innanzi rilevato che dall'esame della documentazione prodotta e dalla espletata ctu si evince che il relictum è costituito dal solo compendio immobiliare indicato nel testamento, costituito dalla sua quota appartenente a sull'appartamento di via Atigliana 19 Controparte_5
RE, in virtù di successione al coniuge . Controparte_3
Non sussistono debiti ereditari, nè vi è prova di donazioni effettuate in vita dalla de cuius.
Tanto chiarito vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale si
è posto, tra l'altro, al ctu, il seguente quesito: “ 1 Valuti la possibilità di scioglimento della comunione redigendo apposito progetto di divisione secondo le seguenti ipotesi: a) Con testamento olografo di valido ed efficace;
b) Con il predetto testamento lesivo della quota di Controparte_5 legittima degli attori, ma valido per l'attribuzione della quota disponibile alla convenuta
[...]
”. Parte_6
Posto che quella a cui occorre fare riferimento è l'ipotesi sub b) risultando senz'altro lesa la quota di legittima degli attori, avendo la madre disposto del suo unico bene in favore della sola figlia
, si rileva che il c.t.u., arch. , ha ricostruito il valore del relictum al momento Pt_6 Persona_10 di apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta Controparte_5 sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico.
Nella Tabella B riportata a pag 7 -8 della ctu è sintetizzato il riparto del terzo di eredità di CP_5
con la legittima riservata a ciascuno degli attori in riduzione, pari a 2/90 ciascuno della
[...]
21 quota di 30/90 spettante alla madre, in ragione di quanto sopra e delle successioni nelle more intervenute nel quadro generale dei coeredi.
Dalla disposizione testamentaria di relativa ad un terzo dell'immobile va, infatti, Controparte_5 sottratta la quota riservata ai “legittimari attori in riduzione”, mentre per i coeredi che hanno rinunciato all'azione e/o all'eredità essa confluisce nella disponibile del testatore.
Dunque tenuto conto delle risultanze della ctu e dell'atto di transazione successivamente intercorso tra l'attrice e la convenuta , riducendo la disposizione Parte_2 Parte_6 testamentaria in esame al fine di reintegrare gli attori nella quota di riserva loro spettante sull'asse ereditario materno risultano le seguenti quote di proprietà indivisa sul cespite:
(convenuta): 27/90 per succ. paterna e acquisto quote da condividenti (Tab. Parte_6
A)+ 18/90 da disposizione testamentaria materna: TOTALE 45/90 (411/1000) ( CP_4
(convenuto): per acquisto quote da altri condividenti (Tab. A) 3/90 (33/1000)
- (sola eredità : 2/90; Controparte_15 CP_16
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90, per un totale di 8/90 Parte_7
(89/1000);
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 , per un totale 8/90 Parte_1
(89/1000);
Eredi (in quota di 1/3 ciascuno) da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 Persona_2 per un totale di 8/90 (89/1000);
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 per un totale di 8/90 Controparte_1
(89/1000):
(attore): da succ. paterna 6/90 + legittima materna 2/90 per un totale di 8/90 Parte_3
(89/1000);
TOTALE 90/90 (1000/1000).
Orbene, avendo gli attori chiesto sia di essere reintegrati nella quota di legittima loro spettante dall'eredità materna, sia esercitato l'azione di divisione del bene ereditario con riferimento sia alla delazione paterna che materna, va innanzitutto evidenziato che il bene immobile in oggetto, come acclarato dal ctu, e non oggetto di contestazione ad opera di nessuna delle parti, non è comodamente divisibile tra gli eredi.
Occorre dunque richiamare le valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima del bene ed alla sua commerciabilità.
All'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima sintetico-comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e delle agenzie immobiliari operanti in zona,
22 che il Collegio ritiene di condividere interamente, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa, il ctu ha stimato il valore del bene immobile oggetto della comunione ereditaria in euro € 473.500 all'attualità, chiarendo altresì che la stima del valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pari a quella attuale.
Inoltre il consulente ha chiarito che vanno, altresì, considerate le spese necessarie per la
“regolarizzazione”edilizia dell'immobile, quantificate nelle “Precisazioni” del par. 3 in complessivi
€ 5.000, 00 per un Valore Finale dell'immobile, riferito all'attualità e alla data di apertura della successione di di: € 468.600 (euro quattrocentosessantottomilaseicento/00) (cfr Controparte_5 pag. 13-23 ctu depositata in data 16.01.2023).
Il collegio non ritiene dunque di discostarsi dalle valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima dei beni.
Tenuto conto del valore del cespite stimato in euro 468.600 e delle quote di proprietà indivisa sul bene spettante agli attori ed alla convenuta, ne discende che il valore della quota di Parte_6
è pari ad euro 249.763,80 quello di , e degli
[...] Parte_7 Pt_1 CP_1 Pt_3 eredi di di euro 41.705,40 ciascuno, e quella degli eredi di , Persona_2 Persona_1
(che subentrano nella sola quota di eredità derivante dalla successione di di euro Controparte_5
10.309,20 (cfr pag 21 ctu depositata in data 16.01.2023).
Ebbene, posto che come rilevato anche dal ctu è' di tutta evidenza l'impossibilità di predisporre un progetto di comoda divisione della massa composta da un unico immobile di dimensioni ordinarie, in ragione della pluralità dei condividenti e della differenza fra i diritti di proprietà singolarmente spettanti, occorre procedere in osservanza dell'art. 720 c.c..
Quest'ultima disposizione indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto. Si tratta di due soluzioni che la legge non pone sullo stesso piano e la cui scelta, pertanto, non è rimessa al giudice. La vendita di uno o più cespiti del patrimonio comune è rimedio residuale cui ricorrere se nessuno dei condividenti si giova della facoltà di attribuzione dell'intero (tra le altre, Cass. 13 maggio 2010 n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n.
10624). La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligatorietà della attribuzione, in presenza di una richiesta espressa e specifica (Cass. 29 ottobre 1992, n. 11769), anche se proveniente dal minor quotista (Cass. 17 maggio 1973, n. 1407) trova la sua ragione nella tutela dell'interesse dei condividenti, giacché mentre l'attribuzione per l'intero viene effettuata in base al valore di stima eseguita con criteri oggettivi, nel caso della vendita ai condividenti spetta il ricavato che non necessariamente corrisponde al reale valore della cosa (Cass. 22 marzo 2004, n. 5679).
Nel caso in esame sia gli attori che la convenuta hanno chiesto l'assegnazione per intero del bene con addebito della eccedenza.
23 Tra le contrapposte domande di attribuzione il Collegio ritiene di accogliere quella formulata dalla convenuta, che da sola è titolare di una quota maggiore, sia per aver ricevuto tutta la disponibile della madre, sia per aver acquisito sia prima che in corso di lite anche le quote dei germani , Per_1
, e . CP_7 CP_8 Pt_2
La domanda di attribuzione degli immobili formulata dagli attori è congiunta e, dunque, comporta il nascere di un'altra comunione dell'immobile fra gli attori stessi in contrasto con la ratio della norma di cui all'art. 720 c.c. (che esprime il favor divisionis) consistente nel porre fine a stati di comunione di beni e privilegiare la nascita di proprietà solitarie anche per eliminare il pericolo di conflitti derivanti dal fatto di avere beni in comunione (cfr Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, n.18686
“l'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del
"favor divisionis", perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale).
Alla stregua delle superiori considerazioni e tenuto conto delle quote spettanti a ciascun condividente sul bene oggetto di causa, si può concludere che vanno assegnati per intero a
[...]
nata il [...] in [...] i seguenti beni: immobile, appartamento posto al piano Parte_6 secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno 6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale (l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8, meglio individuato e descritto dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 16.01.2023.
Di conseguenza, la comunione ereditaria di sarà formata dal denaro derivante dal Controparte_5 conguaglio dovuto da per l'assegnazione in suo favore per intero dei beni Parte_6 facenti parte della comunione ereditaria del padre e potrà essere agevolmente sciolta, posto che con riferimento al denaro non si pone alcun problema di divisibilità dei beni.
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio Parte_6 agli attori, i relazione sia all'eredità paterna che materna, i seguenti importi:
a nata a [...] il [...], (quota di 89/1000) la somma di euro € 41.705,40 Parte_7
a , nato a [...], il [...], (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40 Parte_1
a nato a [...] il [...] (quota di 89/1000) la somma di € Controparte_1
41.705,40;
24 a nata a [...] il [...] la somma di (quota di 89/1000) la Parte_3 somma di € 41.705,40;
a , nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Controparte_2 Controparte_3
13.08.1977, quali eredi di (nato l'[...] in [...] ed ivi deceduto il Persona_1
20.03.2014) (quota 22/1000 solo eredità sig.ra la somma di € 10.309,20; Controparte_5
a (nata il [...] in [...], Parte_4 Parte_5
, , nato il [...] in [...], (C.F. ) e
[...] CodiceFiscale_8 residente in [...] RU UG, e nata il Parte_6
13.05.1979 in Saint-Denis (Francia), in qualità di eredi del sig. nato il Persona_2
24.08.1956 in RE e deceduto in Francia il 30.01.2018, (quota di 89/1000) la somma di €
41.705,40;
Sulla somma dovuta a titolo di conguaglio vanno, infine, calcolati gli interessi legali corrispettivi dalla presente decisione sino al soddisfo.
Infatti, la tesi secondo la quale gli interessi dovrebbero decorrere, per l'effetto retroattivo della sentenza, dalla data della domanda giudiziale di divisione (Cassazione civile sez. II, 27 febbraio
1998, n. 2159) è ormai superata dal diverso orientamento, senza dubbio preferibile, secondo il quale, in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro (Cass. civ. sez. II 29.04.2003 n . 6653; Cass. civ. sez. II 30.05.2007 n. 12702).
4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura eterogenea delle domande proposte, la reciproca soccombenza (rispetto alla domanda di rendiconto e divisione successione legittima per gli attori, e rispetto alla lesione di legittima per la Controparte_5 convenuta), la disponibilità manifestata dai convenuti ad una soluzione transattiva della lite in termini quasi coincidenti con quelli di cui alla presente decisione ( i convenuti all'udienza del
13.11.2023 si dichiaravano disponibili a versare agli attori la quota di euro 40.050,00 ciascuno, e di euro 9.900,00 agli eredi di ) ed il fine comune che le parti hanno inteso Persona_1 perseguire con la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, si ritengono sussistenti gli estremi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese ctu, nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, in quanti disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti, si pongono in via definitiva a carico di tutte le parti nella misura del 50% a carico di parte attrice e del restante 50% a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) Dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...], Controparte_3 deceduto in data 30.05.1992 ab intestato ed accerta che l'eredità di quest'ultimo si è devoluta in quota di 1/3 al coniuge superstite e ai dieci figli in vita alla morte del padre per Controparte_5 la quota di 2/30 ciascuno;
2) Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] deceduta in Controparte_5
RE i 30.04.2024, ed accerta che l'eredità di quest'ultima si è devoluta in favore della figlia in forza di testamento del 18.10.2002 pubblicato il 21.05.2014, con Parte_6 verbale del Notaio (numero 30641 di repertorio e numero 17986 di Persona_4 raccolta);
3) Dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'attrice ed i Parte_2 convenuti;
4) accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta e volte ad ottenere la riduzione delle disposizioni contenute nel Parte_6 predetto testamento olografo di e per l'effetto reintegra gli attori nella quota di Controparte_5
2/90 ciascuno sul bene immobile caduto in successione loro spettante per effetto della eredità materna;
5) dichiara lo scioglimento della comunione tra coeredi dell' immobile, appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in RE alla via Atigliana, 19, edificio C, scala B, interno
6, - composto di otto vani catastali e cantinola di mq. 9 circa, avente accesso da detta via
Atigliana, confinante con vano scala, appartamento interno 5, proprietà condominiale
(l'appartamento), cantine interno 1 ed interno 4, corridoio (la cantina) identificati nel NCEU del
Comune di RE alla partita 2062, foglio 5, particella 545, sub 12, via Atigliana, cat. A/3, cl.3, vani 8, meglio individuato e descritto dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 16.01.2023; in accoglimento dell'istanza formulata dalla convenuta
[...]
ai sensi dell'art. 720 c.c., assegna a nata il [...] in Parte_6 Parte_6
RE la proprietà dei predetti beni immobili, e dunque le quote di cui sono titolari
, , , gli eredi Parte_7 Parte_1 Controparte_1 Parte_3 di , pari ad 89/1000 ciascuno e quella di cui sono titolari gli eredi di Persona_2
pari a 22/1000; Persona_1
26 6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio a Parte_6
nata a [...] il [...], (quota di 89/1000) la somma di euro € Parte_7
41.705,40 oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a Parte_1
nato a [...], il [...], (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre
[...] interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a nato a Controparte_1
RE il 25 novembre 1959 (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a nata a [...] il Parte_3
10.07.1969 la somma di (quota di 89/1000) la somma di € 41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
a , nata a [...] in data [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...], quali eredi di (nato Controparte_3 Persona_1
l'11.02.1942 in RE ed ivi deceduto il 20.03.2014) (quota 22/1000 solo eredità sig.ra la somma di € 10.309,20, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al Controparte_5 soddisfo;
a (nata il [...] in [...], Parte_4 [...]
, , nato il [...] in [...], (C.F. Parte_5 C.F._8
) e residente in [...] RU UG, e
[...] Parte_6 nata il [...] in [...]-Denis (Francia), in qualità di eredi del sig. nato Persona_2 il 24.08.1956 in RE e deceduto in Francia il 30.01.2018, (quota di 89/1000) la somma di €
41.705,40, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
7) rigetta la domande di rendiconto e divisione di cui ai capi J,K dell'atto di citazione;
8) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
9) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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