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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26286/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 12.12.2024 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, e la parte convenuta ed Parte_1 CP_1 [...] tempestivamente costituite. CP_2
Il Tribunale
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in verbale, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, preso atto dell'annullamento della cartella dopo l'opposizione, pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese processuali in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale, con richiesta distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. correttamente quantificata secondo i parametri forensi in favore dell'avvocato scrivente Andrea
Policari”.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale prender atto CP_1 dell'annullamento della cartella da parte dell'ente territoriale, dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in ragione del ruolo pro-attivo assunto dall'ente territoriale;
in subordine condannare alle spese nella misura minima.
Per si richiama. CP_3
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser pronunciata la cessazione della materia del contendere sulla controversia in atti.
Con atto di citazione in riassunzione, ha proposto opposizione per Parte_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 0010929959001, notificata in data 10 gennaio 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 381.459,26 per un presunto omesso versamento di “entrate patrimoniali anno 2008”. Dalla lettura del motivo n. 3 dell'atto introduttivo, si evince che il titolo azionato da sarebbe CP_1 stato costituito dal mancato pagamento da parte della di Parte_2 un'indennità, relativa all'anno 2008, di occupazione di un'immobile.
La parte dichiara di agire in riassunzione, in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Lazio che, con sent. n. 7244/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla innanzi al GA. Quest'ultimo, in Pt_1 definitiva, ha fatto applicazione dell'art. 133 comma 1° lett. b) del codice del processo amministrativo, in forza del quale “[…sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”. Il TAR Lazio, per vero, ha compensato le spese di lite, probabilmente rilevando l'elemento valorizzato dalla parte attrice, ossia che la cartella di pagamento intimata, a pag. 5, identificava quale A.G. competente il giudice amministrativo.
Il legame tra la e la alla stregua di ciò che Pt_1 Parte_2 emerge dalla citazione, consisterebbe solo nel fatto che la prima ha assunto il ruolo di
Presidente della cooperativa dal 16 Luglio 2020 al 4 agosto 2023. Convenendo nel presente giudizio civile e , la signora ha CP_1 Controparte_4 Pt_1 contestato l'insussistenza di un rapporto di debito con in ragione CP_1 dell'inesistenza di un rapporto di responsabilità solidale tra il legale rappresentante della
Cooperativa, quale persona fisica, e quest'ultima.
Ha poi lamentato la mancanza, del caso di specie, della notifica di qualsivoglia atto prodromico all'adozione della cartella di pagamento qui opposta. Da questo punto di vista, la predetta ha contestato il riferimento, nella cartella, alle seguenti propedeutiche:
“Comunicazione predisposta in data 05-11-2018 con codice atto numero 18852611716, consegnata in data 07-11-2008, (…) Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 15-03-2018, con codice atto numero 05788161817, consegnata in data 17-03-2018 (…) Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 22-05-2018 con codice atto numero 07468741819, consegnata in data 24-05-2018”. Ciò perché tali adempimenti non sarebbero mai stati correttamente notificati alla parte attrice. In particolare, si è doluta di non aver ricevuto il verbale di accertamento prodromico, né il c.d. avviso bonario.
Ancora, ha eccepito la prescrizione, (perlomeno parziale) del credito azionato da relativo ad un'obbligazione che è maturata nel 2008, rilevando, in tal CP_1 senso, che la convenuta, sollecitata con idonea istanza di sospensione della cartella di pagina2 di 4 pagamento ai sensi dell'art. 1 commi da 547 a 544 della l. 228/2012 proprio circa l'intervenuta prescrizione del credito, non abbia fornito alcun riscontro nel termine di 220 giorni previsto dalla legge.
Ha invocato, inoltre, la nullità della cartella, per avere quest'ultima identificato una giurisdizione sull'opposizione alla cartella poi rivelatasi erronea;
per la mancanza, nel provvedimento opposto, della specifica identificazione degli atti prodromici alla medesima, che ha compromesso il diritto di difesa alla parte attrice;
per violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, ossia per mancanza di motivazione.
Ha infine formulato istanza di sospensione dell'esecutività della cartella opposta.
Si è costituita che ha richiamato la scaturigine della debitoria CP_1
[... originata da un rapporto di concessione del 2007 per l'attivazione di un Ostello per
per € 2.093.33 al mese. Ha precisato che, con nota riscontrata in data 30.11.2012, Pt_3
l'attrice veniva costituita in mora e avvisata dell'ammontare del debito pari a € 150.492.46; idem nell'anno 2014, anno nel quale l'ammontare debito saliva ad € 185.000 e poi ha richiamato la nota del 5011.2015 per € 224.823,87.
Va precisato, a questo punto, che con nota del 14.04.2021 veniva registrata la richiesta sospensione cartella di pagamento n. 09720230010929959000, notificata a
“ ” per indennità di occupazione immobili Parte_4 comunali e relativi interessi.
Va tuttavia evidenziato che, in corso di processo, si è dato atto della sopravvenienza rappresentata dal fatto che, con nota acquisita al prot. QC 51862 del 24.9.2024 del
Dipartimento Patrimonio, il Dipartimento Economiche ha infine comunicato CP_5
l'avvenuto annullamento della cartella in oggetto a carico dell'attrice mediante cancellazione dell'iscrizione a suo carico che era stata determinata dalle risultanze del portale.
Va premesso che la ha presentato in data 24 aprile 2023 un' istanza di Parte_2 sospensione della cartella, ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 534 della l. 282/2012, in cui faceva presente all'amministrazione l'intervenuta prescrizione del credito.
A tale istanza di autotutela, tuttavia, la parte non ha ottenuto risposta nel termine di
220 giorni previsto dalla legge.
Il silenzio prolungato da parte dell'amministrazione oltre il termine previsto, comportava l'evidenza che - per la - “il debito è annullato e che il debitore è Pt_1 automaticamente discaricato dai relativi ruoli”.
Si è costituita tempestivamente: in ordine all'opposizione, ha eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto non afferente all'attività della riscossione.
La non contestava di aver ricevuto la cartella o vizi della stessa, ma di non Pt_1 aver ricevuto gli atti prodromici;
in relazione a questo vizio si configurava un difetto di legittimazione passiva di dovendosi rimettere le conseguenze eventuali all'ente CP_3 creditore CP_1
Questi i fatti e le argomentazioni rappresentate occorre prender atto dell'avvenuto- tardivo- annullamento della cartella, in quanto operato fuori il termine dei duecentoventi giorni di cui al rimedio di cui ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 534 della l. 282/2012
pagina3 di 4 azionato allo scopo di far presente all'amministrazione il difetto di responsabilità solidale della parte quale persona fisica.
A fronte delle argomentazioni, non può negarsi che la parte opponente abbia cercato di evitare il contenzioso, sollecitando l'amministrazione creditrice per il tramite dell'agente della riscossione, alla rivalutazione della propria posizione debitoria e sollevando tutte le eccezioni rappresentate.
L'annullamento in autotutela per le ragioni rappresentate da parte dell'ente creditore, esime questo giudice dall'esaminare le singole contestazioni, essendo evidente – per facta concludentia – la, perlomeno parziale, fondatezza delle argomentazioni della parte opposta, che – nondimeno – ha dovuto necessariamente proporre opposizione.
Il venir meno del titolo, non esime – quindi - dalla necessaria condanna alle spese processuali in ragione dei principi della soccombenza virtuale;
in ordine alla posizione dell'agente della riscossione, occorre evidenziare che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999” ( fra le tantissime c.f.r ord. n.
23627 del 28.09.2018).
Fermo restando il riequilibrio interno dei costi della soccombenza, le parti convenute, devono esser condannate - in solido fra loro - al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e 147/2022 come in dispositivo, in proporzione allo scaglione di valore, ai minimi, ed esclusa l'istruttoria, con riduzione ex art. 4 comma 4 DM citato in ragione della definizione alla prima udienza sulla base di quanto rappresentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
26286/2024:
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in ragione dell'annullamento della cartella opposta giusta nota Dir. Patrimonio del 25.09.2024 ( ferma restando la permanenza dell'iscrizione a carico della . Parte_2
Condanna ed – in solido tra loro - al pagamento delle spese CP_1 CP_3 processuali che si liquidano nella misura di € 4.848,52 comprese spese generali, oltre IVA e
C.p.A. e si distraggono- ex art. 93 c.p.c. – nei confronti del procuratore dell'opponente avvocato Andrea Policari, qualificatosi antistatario.
Così deciso in Roma li 24.12.2024.
Il GIUDICE dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 12.12.2024 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, e la parte convenuta ed Parte_1 CP_1 [...] tempestivamente costituite. CP_2
Il Tribunale
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in verbale, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, preso atto dell'annullamento della cartella dopo l'opposizione, pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese processuali in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale, con richiesta distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. correttamente quantificata secondo i parametri forensi in favore dell'avvocato scrivente Andrea
Policari”.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale prender atto CP_1 dell'annullamento della cartella da parte dell'ente territoriale, dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in ragione del ruolo pro-attivo assunto dall'ente territoriale;
in subordine condannare alle spese nella misura minima.
Per si richiama. CP_3
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser pronunciata la cessazione della materia del contendere sulla controversia in atti.
Con atto di citazione in riassunzione, ha proposto opposizione per Parte_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 0010929959001, notificata in data 10 gennaio 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 381.459,26 per un presunto omesso versamento di “entrate patrimoniali anno 2008”. Dalla lettura del motivo n. 3 dell'atto introduttivo, si evince che il titolo azionato da sarebbe CP_1 stato costituito dal mancato pagamento da parte della di Parte_2 un'indennità, relativa all'anno 2008, di occupazione di un'immobile.
La parte dichiara di agire in riassunzione, in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Lazio che, con sent. n. 7244/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla innanzi al GA. Quest'ultimo, in Pt_1 definitiva, ha fatto applicazione dell'art. 133 comma 1° lett. b) del codice del processo amministrativo, in forza del quale “[…sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”. Il TAR Lazio, per vero, ha compensato le spese di lite, probabilmente rilevando l'elemento valorizzato dalla parte attrice, ossia che la cartella di pagamento intimata, a pag. 5, identificava quale A.G. competente il giudice amministrativo.
Il legame tra la e la alla stregua di ciò che Pt_1 Parte_2 emerge dalla citazione, consisterebbe solo nel fatto che la prima ha assunto il ruolo di
Presidente della cooperativa dal 16 Luglio 2020 al 4 agosto 2023. Convenendo nel presente giudizio civile e , la signora ha CP_1 Controparte_4 Pt_1 contestato l'insussistenza di un rapporto di debito con in ragione CP_1 dell'inesistenza di un rapporto di responsabilità solidale tra il legale rappresentante della
Cooperativa, quale persona fisica, e quest'ultima.
Ha poi lamentato la mancanza, del caso di specie, della notifica di qualsivoglia atto prodromico all'adozione della cartella di pagamento qui opposta. Da questo punto di vista, la predetta ha contestato il riferimento, nella cartella, alle seguenti propedeutiche:
“Comunicazione predisposta in data 05-11-2018 con codice atto numero 18852611716, consegnata in data 07-11-2008, (…) Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 15-03-2018, con codice atto numero 05788161817, consegnata in data 17-03-2018 (…) Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 22-05-2018 con codice atto numero 07468741819, consegnata in data 24-05-2018”. Ciò perché tali adempimenti non sarebbero mai stati correttamente notificati alla parte attrice. In particolare, si è doluta di non aver ricevuto il verbale di accertamento prodromico, né il c.d. avviso bonario.
Ancora, ha eccepito la prescrizione, (perlomeno parziale) del credito azionato da relativo ad un'obbligazione che è maturata nel 2008, rilevando, in tal CP_1 senso, che la convenuta, sollecitata con idonea istanza di sospensione della cartella di pagina2 di 4 pagamento ai sensi dell'art. 1 commi da 547 a 544 della l. 228/2012 proprio circa l'intervenuta prescrizione del credito, non abbia fornito alcun riscontro nel termine di 220 giorni previsto dalla legge.
Ha invocato, inoltre, la nullità della cartella, per avere quest'ultima identificato una giurisdizione sull'opposizione alla cartella poi rivelatasi erronea;
per la mancanza, nel provvedimento opposto, della specifica identificazione degli atti prodromici alla medesima, che ha compromesso il diritto di difesa alla parte attrice;
per violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, ossia per mancanza di motivazione.
Ha infine formulato istanza di sospensione dell'esecutività della cartella opposta.
Si è costituita che ha richiamato la scaturigine della debitoria CP_1
[... originata da un rapporto di concessione del 2007 per l'attivazione di un Ostello per
per € 2.093.33 al mese. Ha precisato che, con nota riscontrata in data 30.11.2012, Pt_3
l'attrice veniva costituita in mora e avvisata dell'ammontare del debito pari a € 150.492.46; idem nell'anno 2014, anno nel quale l'ammontare debito saliva ad € 185.000 e poi ha richiamato la nota del 5011.2015 per € 224.823,87.
Va precisato, a questo punto, che con nota del 14.04.2021 veniva registrata la richiesta sospensione cartella di pagamento n. 09720230010929959000, notificata a
“ ” per indennità di occupazione immobili Parte_4 comunali e relativi interessi.
Va tuttavia evidenziato che, in corso di processo, si è dato atto della sopravvenienza rappresentata dal fatto che, con nota acquisita al prot. QC 51862 del 24.9.2024 del
Dipartimento Patrimonio, il Dipartimento Economiche ha infine comunicato CP_5
l'avvenuto annullamento della cartella in oggetto a carico dell'attrice mediante cancellazione dell'iscrizione a suo carico che era stata determinata dalle risultanze del portale.
Va premesso che la ha presentato in data 24 aprile 2023 un' istanza di Parte_2 sospensione della cartella, ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 534 della l. 282/2012, in cui faceva presente all'amministrazione l'intervenuta prescrizione del credito.
A tale istanza di autotutela, tuttavia, la parte non ha ottenuto risposta nel termine di
220 giorni previsto dalla legge.
Il silenzio prolungato da parte dell'amministrazione oltre il termine previsto, comportava l'evidenza che - per la - “il debito è annullato e che il debitore è Pt_1 automaticamente discaricato dai relativi ruoli”.
Si è costituita tempestivamente: in ordine all'opposizione, ha eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto non afferente all'attività della riscossione.
La non contestava di aver ricevuto la cartella o vizi della stessa, ma di non Pt_1 aver ricevuto gli atti prodromici;
in relazione a questo vizio si configurava un difetto di legittimazione passiva di dovendosi rimettere le conseguenze eventuali all'ente CP_3 creditore CP_1
Questi i fatti e le argomentazioni rappresentate occorre prender atto dell'avvenuto- tardivo- annullamento della cartella, in quanto operato fuori il termine dei duecentoventi giorni di cui al rimedio di cui ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 534 della l. 282/2012
pagina3 di 4 azionato allo scopo di far presente all'amministrazione il difetto di responsabilità solidale della parte quale persona fisica.
A fronte delle argomentazioni, non può negarsi che la parte opponente abbia cercato di evitare il contenzioso, sollecitando l'amministrazione creditrice per il tramite dell'agente della riscossione, alla rivalutazione della propria posizione debitoria e sollevando tutte le eccezioni rappresentate.
L'annullamento in autotutela per le ragioni rappresentate da parte dell'ente creditore, esime questo giudice dall'esaminare le singole contestazioni, essendo evidente – per facta concludentia – la, perlomeno parziale, fondatezza delle argomentazioni della parte opposta, che – nondimeno – ha dovuto necessariamente proporre opposizione.
Il venir meno del titolo, non esime – quindi - dalla necessaria condanna alle spese processuali in ragione dei principi della soccombenza virtuale;
in ordine alla posizione dell'agente della riscossione, occorre evidenziare che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999” ( fra le tantissime c.f.r ord. n.
23627 del 28.09.2018).
Fermo restando il riequilibrio interno dei costi della soccombenza, le parti convenute, devono esser condannate - in solido fra loro - al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e 147/2022 come in dispositivo, in proporzione allo scaglione di valore, ai minimi, ed esclusa l'istruttoria, con riduzione ex art. 4 comma 4 DM citato in ragione della definizione alla prima udienza sulla base di quanto rappresentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
26286/2024:
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in ragione dell'annullamento della cartella opposta giusta nota Dir. Patrimonio del 25.09.2024 ( ferma restando la permanenza dell'iscrizione a carico della . Parte_2
Condanna ed – in solido tra loro - al pagamento delle spese CP_1 CP_3 processuali che si liquidano nella misura di € 4.848,52 comprese spese generali, oltre IVA e
C.p.A. e si distraggono- ex art. 93 c.p.c. – nei confronti del procuratore dell'opponente avvocato Andrea Policari, qualificatosi antistatario.
Così deciso in Roma li 24.12.2024.
Il GIUDICE dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
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