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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile in composizione collegiale in persona dei magistrati
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2024 promossa
DA
( ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Passignano sul Trasimento (PG), alla via Buattini n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. LIANA
LUCACCIONI, elettivamente domiciliato in Umbertide (PG), alla Via Bremizia n. 15, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti
[...]
( nata a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Passignano sul Trasimeno (PG), alla via Buattini n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA PIMPINICCHIO, nonché dall'Avv. FABIO MADDALENA, elettivamente domiciliata in Perugia, alla
Via G. Tilli 58, presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note congiunte depositate per l'udienza del 13.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno conrtatto matrimonio concordatario in Corciano, Parte_2 Controparte_1 il 4.5.1991, adottando il regime della comunione legale dei beni (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 1991, al n. 7, Parte II, Serie A
Ufficio 1) dal quale è nata la figlia il 31.5.1993. Il sig. lavora presso Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 Umbria Assemblaggi s.n.c. come operaio nel settore metalmeccanico, percependo una retribuzione mensile pari a circa € 1.800,00, mentre la sig.ra è operaia addetta al Parte_3 controllo qualità e lavora presso la percependo una retribuzione mensile pari a Controparte_2 circa € 1.800,00, oltre ad essere contitolare di una società, denominata Confezioni Fantasy
S.N.C.; i coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in Passignano sul Trasimeno, alla via Buattini n. 22.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha chiesto pronuncia di separazione Parte_1 con addebito. Ha esposto a fondamento della domanda che la moglie, che ha abbandonato dal mese di settembre del 2023 l'abitazione familiare, ha intrattenuto una relazione extraconiugale con altra persona e che la scoperta di tale fatto, ammesso dalla moglie, è a fondamento dell'irreversibile crisi matrimoniale. Ha sostenuto, inoltre, di aver dovuto assumere, in costanza di matrimonio, rilevanti esposizioni debitorie per far fronte a difficoltà finanziarie della società di cui la moglie era “ contitolare” e per il pagamento del saldo di veicolo in uso esclusivo alla stessa. Ha concluso chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione con addebito, perché sia assegnata in suo godimento esclusivo l'abitazione familiare di comproprietà tra i coniugi ed ha chiesto che la moglie sia anche condannata alla restituzione in suo favore della somma di euro
57.000,00 pari agli esborsi da lui sostenuti per problematiche afferenti la società di titolarità della stessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dal coniuge. Ha sostenuto che il matrimonio è entrato in crisi per ragioni del tutto indipendenti dall'asserita sua relazione extraconiugale con altra persona, contestato l'ammissibilità della domanda di assegnazione dell'abitazione familiare essendo la Per_ figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e sostenuto, quanto alla domanda di ripetizione di somme, che i debiti cui fa riferimento il ricorrente sono stati pagati con danaro di entrambi i coniugi e che, comunque, non si trattava di debiti “ propri” ma, bensì, di debiti della società di cui era contitolare con la sorella. Ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e, ancora, che sia prevista per il ricorrente la possibilità di restare nell'abitazione familiare fino a quando resteranno in tale immobile anche la figlia e il nipote.
All'udienza di comparizione del 12.1.2025 si è proceduto all'audizione personale delle parti che hanno rappresentato la possibilità di trovare una possibile soluzione “ concordata” pur escludendo di volersi riconciliare.
In data 17.2.2025 le parti hanno comunicato di aver raggiunto accordo bonario e, segnatamente, di aver previsto l'impegno di entrambe, da considerarsi essenziale ai fini della composizione della lite, di trasferire i diritti di proprietà del compendio immobiliare familiare in favore della Per_ figlia ed hanno chiesto che il Tribunale pronunci la separazione a tale condizione.
In corso di giudizio le parti hanno precisato che al trasferimento dei beni immobili di cui all'impegno concordato si provvederà con separato atto notarile.
Sulle conclusioni congiunte delle parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta, poiché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, inequivocabilmente, come la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., dato il venir meno del tentativo di riconciliazione e il protratto stato di separazione di fatto intercorso tra i coniugi. Sul pagina 2 di 4 punto, si rileva come non occorra espletare un'istruttoria specifica per verificare se la convivenza sia divenuta, realmente, intollerabile, ben potendo il giudice pronunciare la separazione all'esito della verifica dei fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, prescindendo da qualsivoglia elemento di addebitabilità. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, difatti, anche la sopravvenuta disaffezione dal vincolo matrimoniale riconducibile ad uno solo dei coniugi costituisce una condizione tale da rendere intollerabile la convivenza, anche laddove sussistano elementi di addebitabilità in capo allo stesso, conseguendone il diritto di questi a chiedere la separazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva come l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie e la reciproca intenzione manifestata dai coniugi di non volersi riconciliare, siano sintomatici dell'irrimediabile declino dell'affectio coniugalis e del venir meno della comunione materiale e spirituale propria del vincolo matrimoniale.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nonché sulle ulteriori domande “ accessorie” di assegnazione dell'abitazione familiare e di restituzione di somme di danaro, atteso che la rinuncia a tali domande consegue alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che attestano, dunque, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla relativa pronuncia. Si osserva in via meramente incidentale l'inammissibilità della domanda di restituzione di somme di danaro, trattandosi di questione estranea al contenuto “ tipico” del giudizio di separazione e non rientrante nell'ambito delle materie disciplinate dal rito speciale di famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss.
c.p.c. ma, bensì, di domanda disciplinata dal rito ordinario di cognizione e di competenza del giudice monocratico. Anche la domanda di assegnazione dell'abitazione familiare, si osserva sempre in via incidentale, sarebbe stata da ritenersi inammissibile essendo pacifico che la figlia Per_ della coppia, convivente con il padre è, tuttavia, economicamente autosufficiente.
3. Le parti hanno concordato in via bonaria quale condizione della pronuncia di separazione l'assunzione dell'impegno a trasferire, mediante atto notarile, le rispettivi quote di proprietà sul compendio immobiliare di cui sono contitolari. Tale condizione può essere trasfusa nella pronuncia di separazione, pur dovendosi chiarire che si tratta di impegno meramente obbligatorio con efficacia vincolante tra le sole parti ( l'effetto traslativo potrà conseguire solo alla formalizzazione di atto di cessione in favore della figlia), non apparendo contraria a norme imperative e funzionale a soluzione concordata della crisi familiare.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Corciano, il 4.5.1991 (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 1991, al n. 7, Parte II, Serie A Ufficio 1)
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di addebito e alle altre domande accessorie formulate dal ricorrente;
3. Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e segnatamente all'impegno assunto con l'accordo del 17.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della sentenza per estratto, limitatamente al punto 1) del dispositivo, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Corciano perché provveda alle annotazioni di competenza.
Perugia, 7.5.2025 Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile in composizione collegiale in persona dei magistrati
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2024 promossa
DA
( ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Passignano sul Trasimento (PG), alla via Buattini n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. LIANA
LUCACCIONI, elettivamente domiciliato in Umbertide (PG), alla Via Bremizia n. 15, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti
[...]
( nata a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Passignano sul Trasimeno (PG), alla via Buattini n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA PIMPINICCHIO, nonché dall'Avv. FABIO MADDALENA, elettivamente domiciliata in Perugia, alla
Via G. Tilli 58, presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note congiunte depositate per l'udienza del 13.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno conrtatto matrimonio concordatario in Corciano, Parte_2 Controparte_1 il 4.5.1991, adottando il regime della comunione legale dei beni (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 1991, al n. 7, Parte II, Serie A
Ufficio 1) dal quale è nata la figlia il 31.5.1993. Il sig. lavora presso Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 Umbria Assemblaggi s.n.c. come operaio nel settore metalmeccanico, percependo una retribuzione mensile pari a circa € 1.800,00, mentre la sig.ra è operaia addetta al Parte_3 controllo qualità e lavora presso la percependo una retribuzione mensile pari a Controparte_2 circa € 1.800,00, oltre ad essere contitolare di una società, denominata Confezioni Fantasy
S.N.C.; i coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in Passignano sul Trasimeno, alla via Buattini n. 22.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha chiesto pronuncia di separazione Parte_1 con addebito. Ha esposto a fondamento della domanda che la moglie, che ha abbandonato dal mese di settembre del 2023 l'abitazione familiare, ha intrattenuto una relazione extraconiugale con altra persona e che la scoperta di tale fatto, ammesso dalla moglie, è a fondamento dell'irreversibile crisi matrimoniale. Ha sostenuto, inoltre, di aver dovuto assumere, in costanza di matrimonio, rilevanti esposizioni debitorie per far fronte a difficoltà finanziarie della società di cui la moglie era “ contitolare” e per il pagamento del saldo di veicolo in uso esclusivo alla stessa. Ha concluso chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione con addebito, perché sia assegnata in suo godimento esclusivo l'abitazione familiare di comproprietà tra i coniugi ed ha chiesto che la moglie sia anche condannata alla restituzione in suo favore della somma di euro
57.000,00 pari agli esborsi da lui sostenuti per problematiche afferenti la società di titolarità della stessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dal coniuge. Ha sostenuto che il matrimonio è entrato in crisi per ragioni del tutto indipendenti dall'asserita sua relazione extraconiugale con altra persona, contestato l'ammissibilità della domanda di assegnazione dell'abitazione familiare essendo la Per_ figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e sostenuto, quanto alla domanda di ripetizione di somme, che i debiti cui fa riferimento il ricorrente sono stati pagati con danaro di entrambi i coniugi e che, comunque, non si trattava di debiti “ propri” ma, bensì, di debiti della società di cui era contitolare con la sorella. Ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e, ancora, che sia prevista per il ricorrente la possibilità di restare nell'abitazione familiare fino a quando resteranno in tale immobile anche la figlia e il nipote.
All'udienza di comparizione del 12.1.2025 si è proceduto all'audizione personale delle parti che hanno rappresentato la possibilità di trovare una possibile soluzione “ concordata” pur escludendo di volersi riconciliare.
In data 17.2.2025 le parti hanno comunicato di aver raggiunto accordo bonario e, segnatamente, di aver previsto l'impegno di entrambe, da considerarsi essenziale ai fini della composizione della lite, di trasferire i diritti di proprietà del compendio immobiliare familiare in favore della Per_ figlia ed hanno chiesto che il Tribunale pronunci la separazione a tale condizione.
In corso di giudizio le parti hanno precisato che al trasferimento dei beni immobili di cui all'impegno concordato si provvederà con separato atto notarile.
Sulle conclusioni congiunte delle parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta, poiché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, inequivocabilmente, come la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., dato il venir meno del tentativo di riconciliazione e il protratto stato di separazione di fatto intercorso tra i coniugi. Sul pagina 2 di 4 punto, si rileva come non occorra espletare un'istruttoria specifica per verificare se la convivenza sia divenuta, realmente, intollerabile, ben potendo il giudice pronunciare la separazione all'esito della verifica dei fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, prescindendo da qualsivoglia elemento di addebitabilità. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, difatti, anche la sopravvenuta disaffezione dal vincolo matrimoniale riconducibile ad uno solo dei coniugi costituisce una condizione tale da rendere intollerabile la convivenza, anche laddove sussistano elementi di addebitabilità in capo allo stesso, conseguendone il diritto di questi a chiedere la separazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva come l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie e la reciproca intenzione manifestata dai coniugi di non volersi riconciliare, siano sintomatici dell'irrimediabile declino dell'affectio coniugalis e del venir meno della comunione materiale e spirituale propria del vincolo matrimoniale.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nonché sulle ulteriori domande “ accessorie” di assegnazione dell'abitazione familiare e di restituzione di somme di danaro, atteso che la rinuncia a tali domande consegue alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che attestano, dunque, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla relativa pronuncia. Si osserva in via meramente incidentale l'inammissibilità della domanda di restituzione di somme di danaro, trattandosi di questione estranea al contenuto “ tipico” del giudizio di separazione e non rientrante nell'ambito delle materie disciplinate dal rito speciale di famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss.
c.p.c. ma, bensì, di domanda disciplinata dal rito ordinario di cognizione e di competenza del giudice monocratico. Anche la domanda di assegnazione dell'abitazione familiare, si osserva sempre in via incidentale, sarebbe stata da ritenersi inammissibile essendo pacifico che la figlia Per_ della coppia, convivente con il padre è, tuttavia, economicamente autosufficiente.
3. Le parti hanno concordato in via bonaria quale condizione della pronuncia di separazione l'assunzione dell'impegno a trasferire, mediante atto notarile, le rispettivi quote di proprietà sul compendio immobiliare di cui sono contitolari. Tale condizione può essere trasfusa nella pronuncia di separazione, pur dovendosi chiarire che si tratta di impegno meramente obbligatorio con efficacia vincolante tra le sole parti ( l'effetto traslativo potrà conseguire solo alla formalizzazione di atto di cessione in favore della figlia), non apparendo contraria a norme imperative e funzionale a soluzione concordata della crisi familiare.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Corciano, il 4.5.1991 (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 1991, al n. 7, Parte II, Serie A Ufficio 1)
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di addebito e alle altre domande accessorie formulate dal ricorrente;
3. Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e segnatamente all'impegno assunto con l'accordo del 17.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della sentenza per estratto, limitatamente al punto 1) del dispositivo, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Corciano perché provveda alle annotazioni di competenza.
Perugia, 7.5.2025 Il Presidente
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