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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 582/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 4.3.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Emanuela Parte_1 C.F._1
Comand, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Stefania Perrone Filardi, giusta procura unita alla comparsa di risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale proposizione della domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati ed a stabilire la propria residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno autorizzandosi al rilascio del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per le figlie minori e Per_1
I coniugi concordano di disciplinare con modalità congiunte Per_2
l'affidamento delle figlie, assumendo decisioni disgiunte per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano e congiunte per quanto attiene alle decisioni aventi ad oggetto salute, educazione, scuola, mantenimento, trasferimento della residenza nonché gli atti ai sensi dell'art. 320 c.c. 2) Sul presupposto che la casa familiare sita a
TORREANO DI CIVIDALE (UD) Via del Mulino n. 3/3 in comproprietà tra coniugi è stata concordemente ceduta a terzi in data 15 ottobre 2024 con concordata suddivisione del prezzo di vendita ed estinto il mutuo, non sussiste alcun problema relativo dell'assegnazione della casa familiare, assegnata inizialmente a e con onere di Per_1 Per_2
rotazione dei genitori;
i coniugi dichiarano di aver fissato, per quanto attiene alla sig.ra , la residenza a CIVIDALE Via Controparte_1 [...]
, in un immobile detenuto in locazione ed il sig. a FAEDIS Parte_2 Pt_1
(UD) in via Dei Castelli n. 81 in un immobile da lui acquistato. 3) Quanto al collocamento delle figlie minori concordano venga riconosciuto prevalente alla madre presso la casa di sua residenza a CIVIDALE DEL
FRIULI, ai soli fini anagrafici. Le minori continueranno ad usufruire del collocamento paritario per quanto riguarda le modalità di frequentazione tra genitori e figlie sulla base della programmazione contenuta a pag. 6
e 7 del piano genitoriale del ricorrente, e di quella contenuta nelle integrazioni al piano genitoriale pag. 1 e 2 depositate da parte resistente in data 24.05.2024 e non contestate da parte ricorrente, con l'unica eccezione dell'eliminazione del pernottamento settimanale del genitore all'interno della settimana di competenza dell'altro genitore e come da schema sotto riportato. Le minori trascorreranno tuttavia il pomeriggio e la cena, quest'ultima ove possibile e non come regola e comunque concordata tra genitori, della giornata di mercoledì (o altra giornata sempre concordata tra i genitori) con il genitore con cui non trascorrono la settimana. Il genitore che terrà presso di sé il figlio si impegnerà a seguirlo nelle attività scolastiche ed extra scolastiche e ad accompagnarlo alle stesse. I genitori delegano al prelievo delle minori da scuola, per la madre i nonni materni sig.ra , nata Persona_3
a MARTONE il 06.10.1965 ed il sig. nato a Persona_4
SOVERATO il 07.10.1957; per il padre i nonni paterni e Persona_5
Per quanto attiene alle festività ci si riporta Persona_6 integralmente al piano genitoriale, accolto in sede di provvedimenti provvisori, che per chiarezza viene qui di seguito riportato: Vacanze
Natalizie: dal 23 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 06 gennaio. Da concordare entro il 30 settembre di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili (mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per anni dispari la madre e così via. Inizierà per il 2024 il padre. Vacanze Pasquali: ad anni alterni da inizio vacanze scolastiche al rientro a scuola. Individuazione dei periodi come per le vacanze natalizie. Vacanze estive: per le vacanze estive si concorda un periodo di tre settimane con un genitore e tre con l'altro; viene sospeso il diritto di visita, ma i genitori si impegnano, ove possibile e ove non si trovino ad eccessiva distanza (ad esempio Friuli /
Basilicata – Friuli / Calabria) a fare incontrare le figlie con l'altro genitore, qualora le stesse esprimano questo desiderio. Accordo per i periodi che per le modalità di consegna e ripresa delle figlie, in Friuli, In
Basilicata, in Calabria o in qualsiasi luogo ove le minori abbiano trascorso le vacanze entro il 31 maggio di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili (mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre e così via. Inizierà per il 2024 il padre. I coniugi concordano che durante il periodo estivo le figlie, laddove lo desiderino ed i genitori siano d'accordo, frequentino un centro vacanze (organizzato dalla Parrocchia
o associazioni) dalla fine del periodo scolastico al trasferimento a Locri o in Calabria (inizio vacanze) Altre vacanze e/o festività: sempre alternate e da individuare come per le vacanze estive ed invernali, anche con riferimento alle modalità di comunicazione. In caso di contrasto sempre alternanza automatica rispetto all'anno precedente (ad esempio se il 25 aprile 2024 con papà, 25 aprile 2025 con mamma e così via)
Contatti telefonici: i genitori concordano che le figlie potranno liberamente chiamare i genitori con cui non stanno convivendo anche tutte le sere dalle ore 19.30 in poi o comunque su loro richiesta. 4) I coniugi concordano, atteso il collocamento paritario delle minori, il mantenimento diretto di entrambe per quanto attiene alle spese ordinarie, mentre per quanto attiene alle spese straordinarie vengono ripartite in ragione del 50% come da Protocollo del 28 agosto 2015 Prot.
3472/15 in uso all'intestato Tribunale di UDINE;
come pure l'assegno unico verrà ripartito per metà tra i coniugi. Le modalità di rimborso, la disciplina e i sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi ente pubblico e privato, le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef sono disciplinate come dal n. 2, 3, 4, 5, 6 del Protocollo indicato. 5) Parte_1 verserà alla moglie a titolo di contributo per l'assegno di mantenimento fino al raggiungimento di una stabilizzazione lavorativa della resistente, rispetto all'attuale stipendio mensile di euro 760,00 netti, la somma di euro 400,00 al mese entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza annuale dal provvedimento definitivo di separazione del Tribunale di UDINE. 6) Il sig. , si obbliga a versare alla sig.ra ogni Parte_1 Controparte_1 anno e fino alla totale restituzione del relativo credito, il 50% di quanto dallo stesso percepito a titolo di rimborso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2018 sulla casa coniugale. Il suddetto versamento è di circa euro 598,50 all'anno, ma l'importo potrebbe variare di volta in volta, a partire dal mese di Luglio 2025 (mese di accredito del rimborso al sig. ). Si fa presente che non esiste una documentazione Pt_1 autonoma e relativa al rimborso dei lavori di ristrutturazione;
che si evince, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi del modello 730/2022 ai fini Irpef a pag. 6 rigo 29 (detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio e per misure antisismiche). Dichiarazione che si Pt_1 impegna ad inviare alla quando il documento sarà in suo CP_1 possesso 7) I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le loro questioni di ordine patrimoniale anche con riferimento alla comunione de residuo, chiedendo che il Tribunale dichiari sciolta la comunione legale tra coniugi con decorrenza dalla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di UDINE del 5 giugno 2024. 8) L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori, avendo già comunico all'INPS nel mese di novembre Pt_1
2024 l'IBAN della sig.ra la quale riceverà direttamente il 50% CP_1
dell'assegno unico, auspicabilmente dal mese di gennaio 2025. Il marito si impegna a versare il 50% dell'assegno per il mese di dicembre qualora non venisse erogato alla moglie. 9) I coniugi si obbligano a rimettere le querele eventualmente tra di loro presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino alla data del
17.12.2024; obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni e qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili d'ufficio, dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile come pure alla richiesta di risarcimento del danno. 10) Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore, i quali rinunciano alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 LP.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in fatto: a) di Parte_1 essersi unito in matrimonio concordatario con il Controparte_1
19.9.2009 presso il Comune di LOCRI;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno
2009, Parte II^, Serie A, n. 27; c) che dalla loro unione erano nate due figlie, (13.3.2011) e (29.11.2015); d) che la Persona_7 Per_8
casa familiare veniva individuata a TORREANO DI CIVIDALE (UD) in via del Mulino n. 3/3, dove i coniugi acquistavano un immobile intestato ad entrambi, per il quale era stato acceso un mutuo trentennale del valore di € 118.000,00; e) che il rapporto coniugale si era successivamente incrinato poiché la moglie si spostava frequentemente e senza motivo dal FRIULI a LOCRI, lasciando le figlie con il padre anche per lunghi periodi;
f) che non sussistevano i presupposti per la ripresa del legame coniugale. Nel chiedere, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione degli stessi a vivere separati, il ricorrente ha concluso come da ricorso, insistendo, in Parte_1 estrema sintesi, per l'addebito della separazione stessa alla moglie, per l'affidamento condiviso delle due figlie con frequentazione dei genitori a settimane alterne, per l'assegnazione in godimento della casa familiare sita a TORREANO DI CIVIDALE in via del Mulino n. 3/3 a sé medesimo e per il mantenimento diretto delle figlie ad opera di ciascun genitore, comunque senza previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente. Con il medesimo atto introduttivo, inoltre, il sig. Pt_1
domandava altresì di pronunciare -decorsi i termini di legge- la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alla Controparte_1 domanda principale di separazione personale avanzata da controparte, ne ha contestato le allegazioni in fatto ed ha eccepito, in sostanza: 1) che la crisi coniugale doveva ricondursi agli episodi di violenza fisica, morale e psicologica a lei perpetrati nel tempo dal sig. 2) che il Pt_1 resistente aveva tenuto molteplici condotte atte a sminuire il ruolo genitoriale della madre innanzi alle due figlie;
3) che il sig. si era Pt_1 spesso opposto alla permanenza delle minori a LOCRI, ragion per cui la madre si trovava costretta a scendere in Calabria da sola.
Con queste premesse, ella, aderendo alla domanda di separazione, richiedeva di rigettare la richiesta di addebito formulata da controparte nei suoi confronti e di addebitare, invece, la separazione al marito, prevedendo l'obbligo del sig. di corrisponderle un assegno di Pt_1 mantenimento pari ad € 450,00 mensili, rivalutabili in base agli indici
ISTAT. Quanto ai rapporti con le minori, pur nulla opponendo all'affidamento condiviso di e alla frequentazione a Per_1 Per_2 settimane alternate ed al mantenimento diretto delle minori da parte di ciascun genitore, la sig.ra domandava la collocazione CP_1 prevalente delle figlie con sé medesima presso la casa familiare di
TORREANO DI CIVIDALE.
All'udienza del 17.12.2024, davanti al G.I., le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle varie questioni controverse, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni concordate dalle parti medesime.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , essendosi appurato Parte_1 Controparte_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi. La separazione sarà regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali delle minori.
Le spese di lite, come da richiesta, trovano compensazione tra le parti predette.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione giudiziale:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in data 19.9.2009 presso il Comune di
[...]
LOCRI;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LOCRI di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno 2009, Parte
II^, Serie A, n. 27);
▪ DA' ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a stabilire la propria residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno, prestandosi reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per le figlie minori e Per_1
I coniugi concordano di disciplinare con modalità congiunte Per_2
l'affidamento delle figlie, assumendo decisioni disgiunte per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano e congiunte per quanto attiene alle decisioni aventi ad oggetto salute, educazione, scuola, mantenimento, trasferimento della residenza nonché gli atti ai sensi dell'art. 320 c.c.
- sul presupposto che la casa familiare sita a TORREANO DI CIVIDALE
(UD) Via del Mulino n. 3/3 in comproprietà tra coniugi è stata concordemente ceduta a terzi in data 15 ottobre 2024 con concordata suddivisione del prezzo di vendita ed estinto il mutuo, non sussiste alcun problema relativo dell'assegnazione della casa familiare, assegnata inizialmente a e on onere di rotazione dei Per_1 Per_2 genitori;
i coniugi dichiarano di aver fissato, per quanto attiene alla sig.ra , la residenza a CIVIDALE Via , Controparte_1 Parte_2
in un immobile detenuto in locazione ed il sig. a FAEDIS (UD) in Pt_1 via Dei Castelli n. 81 in un immobile da lui acquistato.
- quanto al collocamento delle figlie minori concordano venga riconosciuto prevalente alla madre presso la casa di sua residenza a
CIVIDALE DEL FRIULI, ai soli fini anagrafici. Le minori continueranno ad usufruire del collocamento paritario per quanto riguarda le modalità di frequentazione tra genitori e figlie sulla base della programmazione contenuta a pag. 6 e 7 del piano genitoriale del ricorrente, e di quella contenuta nelle integrazioni al piano genitoriale pag. 1 e 2 depositate da parte resistente in data 24.05.2024 e non contestate da parte ricorrente, con l'unica eccezione dell'eliminazione del pernottamento settimanale del genitore all'interno della settimana di competenza dell'altro genitore e come da schema sotto riportato.
Le minori trascorreranno tuttavia il pomeriggio e la cena, quest'ultima ove possibile e non come regola e comunque concordata tra genitori, della giornata di mercoledì (o altra giornata sempre concordata tra i genitori) con il genitore con cui non trascorrono la settimana. I settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattina Controparte_2 CP_2 CP_2 Pomeriggio CP_2 CP_3 CP_2 CP_4
[...] CP_2 CP_2 CP_3 Controparte_5
[...]
II settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattina CP_3 CP_3 CP_3 CP_3 CP_3 Pomeriggio Controparte_3 CP_3 CP_3 CP_3 Sera Controparte_3 CP_5 Controparte_3
III settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattina Controparte_2 CP_2 CP_2
CP_6 CP_2 CP_3 Controparte_4
[...] CP_2 CP_3 CP_2 CP_5
[...]
IV settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattina Controparte_3 CP_3 Controparte_3 Pomeriggio Controparte_3 CP_3 CP_3 Sera Controparte_3 CP_5 Controparte_3
- il genitore che terrà presso di sé il figlio si impegnerà a seguirlo nelle attività scolastiche ed extra scolastiche e ad accompagnarlo alle stesse. I genitori delegano al prelievo delle minori da scuola, per la madre i nonni materni sig.ra , nata a [...] il Persona_3
06.10.1965 ed il sig. nato a [...] il Persona_4
07.10.1957; per il padre i nonni paterni e Persona_5 Persona_6
;
[...]
- per quanto attiene alle festività ci si riporta integralmente al piano genitoriale, accolto in sede di provvedimenti provvisori, che per chiarezza viene qui di seguito riportato: Vacanze Natalizie: dal 23 al
30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 06 gennaio. Da concordare entro il 30 settembre di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili
(mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per anni dispari la madre e così via.
Inizierà per il 2024 il padre. Vacanze Pasquali: ad anni alterni da inizio vacanze scolastiche al rientro a scuola. Individuazione dei periodi come per le vacanze natalizie. Vacanze estive: per le vacanze estive si concorda un periodo di tre settimane con un genitore e tre con l'altro; viene sospeso il diritto di visita, ma i genitori si impegnano, ove possibile e ove non si trovino ad eccessiva distanza (ad esempio
Friuli/Basilicata – Friuli/ Calabria) a fare incontrare le figlie con l'altro genitore, qualora le stesse esprimano questo desiderio. Accordo (sia) per i periodi che per le modalità di consegna e ripresa delle figlie, in
Friuli, In Basilicata, in Calabria o in qualsiasi luogo ove le minori abbiano trascorso le vacanze entro il 31 maggio di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili (mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre e così via. Inizierà per il 2024 il padre.
I coniugi concordano che durante il periodo estivo le figlie, laddove lo desiderino ed i genitori siano d'accordo, frequentino un centro vacanze (organizzato dalla Parrocchia o associazioni) dalla fine del periodo scolastico al trasferimento a Locri o in Calabria (inizio vacanze) Altre vacanze e/o festività: sempre alternate e da individuare come per le vacanze estive ed invernali, anche con riferimento alle modalità di comunicazione. In caso di contrasto sempre alternanza automatica rispetto all'anno precedente (ad esempio se il 25 aprile 2024 con papà, 25 aprile 2025 con mamma e così via) Contatti telefonici: i genitori concordano che le figlie potranno liberamente chiamare i genitori con cui non stanno convivendo anche tutte le sere dalle ore 19.30 in poi o comunque su loro richiesta;
- i coniugi concordano, atteso il collocamento paritario delle minori, il mantenimento diretto di entrambe per quanto attiene alle spese ordinarie, mentre per quanto attiene alle spese straordinarie vengono ripartite in ragione del 50% come da Protocollo del 28 agosto 2015
Prot. 3472/15 in uso all'intestato Tribunale di UDINE;
come pure l'assegno unico verrà ripartito per metà tra i coniugi. Le modalità di rimborso, la disciplina e i sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi ente pubblico e privato, le detrazioni delle spese straordinarie ai fini
Irpef sono disciplinate come dal n. 2, 3, 4, 5, 6 del Protocollo indicato;
- verserà alla moglie a titolo di contributo per l'assegno di Parte_1 mantenimento fino al raggiungimento di una stabilizzazione lavorativa della resistente, rispetto all'attuale stipendio mensile di euro 760,00 netti, la somma di euro 400,00 al mese entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza annuale dal provvedimento definitivo di separazione del Tribunale di
UDINE;
- il sig. , si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 ogni anno e fino alla totale restituzione del relativo credito, il 50% di quanto dallo stesso percepito a titolo di rimborso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2018 sulla casa coniugale. Il suddetto versamento è di circa euro 598,50 all'anno, ma l'importo potrebbe variare di volta in volta, a partire dal mese di Luglio 2025
(mese di accredito del rimborso al sig. . Si fa presente che non Pt_1 esiste una documentazione autonoma e relativa al rimborso dei lavori di ristrutturazione;
che si evince, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi del modello 730/2022 ai fini Irpef a pag. 6 rigo 29 (detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio e per misure antisismiche). Dichiarazione che si impegna ad inviare alla Pt_1
quando il documento sarà in suo possesso;
CP_1
- i coniugi dichiarano di aver risolto tutte le loro questioni di ordine patrimoniale anche con riferimento alla comunione de residuo, chiedendo che il Tribunale dichiari sciolta la comunione legale tra coniugi con decorrenza dalla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di UDINE del 5 giugno 2024;
- l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori, avendo già Pt_1 comunico all'INPS nel mese di novembre 2024 l'IBAN della sig.ra la quale riceverà direttamente il 50% dell'assegno unico, CP_1
auspicabilmente dal mese di gennaio 2025. Il marito si impegna a versare il 50% dell'assegno per il mese di dicembre qualora non venisse erogato alla moglie;
- i coniugi si obbligano a rimettere le querele eventualmente tra di loro presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino alla data del 17.12.2024; obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni e qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili d'ufficio, dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile come pure alla richiesta di risarcimento del danno;
▪ COMPENSA le spese di lite;
▪ RIMETTE la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per lo svolgimento del procedimento di divorzio.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 7.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO