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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 702/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 17.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Iona giusta procura in calce all'atto di citazione
[...]
in appello
APPELLANTE
in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Romolo Villirillo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 682/2015, emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.11.2015 (1825/2015 R.G.A.C.), e conseguentemente condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di euro 8.987,43, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
[...]
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario”;
Per parte appellata … “1)Rigettare l'appello proposto dalla per essere lo Parte_1 stesso nullo, inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato sia in fatto che in diritto;
2)
Condannare la al pagamento della somma di € 3.000,00 o quella maggiore Parte_1
o minore che verrà provata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, in favore del
[...]
, a titolo di responsabilità aggravata ed ex art. 96 C.p.c., oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze legale del doppio grado di giudizio oltre 15%, CAP ed IVA come per legge”:
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 682/2015 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Crotone , in favore della per un importo pari ad Euro 8.987,43 Parte_1 oltre accessori di legge, sulla base delle fatture n. 33/2009, n. 41/2009, n. 43/2009, n. 55/2009, n.
56/2009, n. 59/2009, n. 70/2009, n. 180/2009, n. 371/2013, n. 432/2013 e n. 434/2013, emesse in relazione ad una asserita fornitura di merce. Con l'atto di opposizione il comune oltre a sollevare una serie di questioni procedurali ormai superate, per quello che qui ancora interessa ha eccepito la mancanza delle condizioni per l'insorgere di una valida obbligazione contrattuale in difetto del requisito di forma, contratto scritto, richiesto a pena di nullità.
La costituendosi in giudizio ha, a sua volta sollevato eccezioni di carattere Parte_1 formale ormai non più in discussione e, nel merito, ha invocato l'applicazione della normativa prevista dagli artt. 191 comma 3 e 194 TUEL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in subordine, ha invocato l'azione residuale di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
Pertanto, la società convenuta, ha insistito per il rigetto dell'opposizione nonché nella condanna del al risarcimento del danni subiti in conseguenza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 CP_1
c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testi.
Con Sentenza n. 241/2019 resa il 22.02.2019 il Tribunale di Crotone ha così provveduto: “1) Rigetta le eccezioni preliminari formulate dal in ordine alla Controparte_1 nullità della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione ed alla nullità della notifica del ricorso monitorio per incompletezza della copia notificata da controparte del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. 2) Rigetta l'eccezione preliminare formulata da
[...]
[...] [...]
relativa alla nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto della normativa Controparte_2 vigente sul PCT. 3) Per le ragioni esplicitate nella parte motiva, accoglie l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 682/2015 Controparte_1
R. Ing., emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.11.2015 nel fascicolo n. 1825/2015 R.G.A.C. 4)
Rigetta la richiesta formulata dall'opposta di condanna del al riconoscimento del debito CP_1 fuori bilancio ex art. 194 TUEL. 5) Rigetta la richiesta formulata dall'opposta di condanna del al risarcimento del danno contrattuale ex art. 1218 c.c. 6) Rigetta la richiesta formulata CP_1 dall'opposta di condanna del ex art. 2041 c.c. 7) Rigetta la richiesta formulata CP_1 dall'opponente di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 682/2015 sul presupposto che la non ha dimostrato la stipulazione di Controparte_2 un contratto scritto concluso con l'Ente Comunale e dunque tale circostanza, implicherebbe, ai sensi dell'art. 191 TUEL, c. 4, che il rapporto obbligatorio debba intendersi instaurato tra il privato ed il funzionario, amministratore o dipendente che ha richiesto la fornitura.
Ha rigettato di conseguenza il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. nei confronti del in quanto appunto, nessun rapporto contrattuale è intercorso tra l'ente CP_1 comunale e la società.
Ha altresì rigettato la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto in caso di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni sono state assunte senza un previo contratto sorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore e ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo PEC in data 01.04.2019.
Con comparsa depositata in data 24.09.2019 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, il quale, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, nel
[...] merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito della soppressione della III Sezione Civile con decreto di riassegnazione del 29.10.2024, la causa è stata assegnata alla II Sezione Civile e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025. L'udienza del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 14 febbraio 2025 comunicato in data 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1 Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2 Con primo e articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuta provata l'esecuzione della fornitura oggetto delle fatture, ha rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di un contratto concluso per iscritto con l'ente pubblico,senza considerare che ai fini del rispetto della forma scritta non era richiesta la contestualità dell'assunzione delle obbligazioni dovendo qui trovare applicazione l'art. 17 del regio decreto
2440/2023 nella al quale doveva ritenersi applicabile il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 19799 del 2018 secondo cui non è necessario che il 'rapporto epistolare' si attui esclusivamente mediante 'lettere spedite e ricevute' (come si legge negli avvisi di accertamento riprodotti nel ricorso), perchè a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu;
il che rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della 'prova dell'avvenuta trasmissione tra le parti>
In ogni caso la necessità di un contratto scritto e di una previa deliberazione di spesa nel caso in esame deve ritenersi superata dal carattere urgente dei lavori, pienamente confermato dalle deposizioni testimoniali raccolte in giudizio.
Il motivo è infondato in entrambe le articolazioni.
La prima delle due in realtà più che infondata è inammissibile poiché l'appellante non indica nel caso in esame quali siano gli atti in cui comunque si sarebbe regolarmente seppur separatamente manifestata la volontà di entrambi i contraenti: l'unica documentazione prodotta a sostegno del pagamento è, infatti, costituita dalle fatture e, quindi, da documenti di carattere unilaterale.
Quanto al requisito dell'urgenza deve qui in primo luogo osservarsi che la norma applicabile al caso in esame è l'art. 191 TUEL e che tale norma definisce come lavori urgenti quelli < cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile >. Va poi rilevato che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non si riferiscono a lavori ma ad acquisti di materiale e riguardano annualità tra di loro diverse e molto distanti senza che dai documenti stessi sia possibile, ovviamente, risalire alla natura dei lavori cui esse si riferiscono. La natura urgente dei lavori per i quali sono stati acquistati i materiali di cui si discute, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non risulta in alcun modo confermata dall'espletamento della prova testimoniale. L'unico teste che abbia fatto riferimento alla natura urgente dei lavori, infatti, è il teste il quale tuttavia si è limitato ad affermare che il materiale di cui si tratta fu utilizzato per Tes_1
l'esecuzione di alcuni lavori urgenti sulla rete idrica e fognaria senza, tuttavia, specificare in alcun modo quale evento imprevedibile avesse determinato la necessità dell'intervento urgente né in cosa questo intervento sia consistito. Gli altri testi, si sono limitati a confermare che la merce risultante dalle fatture fu effettivamente utilizzate per scopi pubblici ( interventi al cimitero o su edifici scolastici ) senza fare alcun riferimento alle circostante urgenti che impedirono il rispetto delle procedure.
In ogni caso deve qui precisarsi che il carattere urgente della spesa avrebbe soltanto consentito all'ente di adottare la speciale procedura per l'approvazione dei debiti fuori bilancio in difetto della quale nessuna obbligazione potrebbe ritenersi in ogni caso assunta, in termini Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma
1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta
"ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144. ( Cass. 1510/2015)
2.3.
Con un secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ricorre il presupposto della residualità per l'esperimento della domanda ex art. 2041
c.c. senza considerare che sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1995 spettando al funzionario pubblico, tenuto al pagamento nei confronti del privato, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, il terzo contraente può esercitare detta azione in surroga contestualmente a quella esercitata nei confronti del funzionario. Il motivo per come formulato è inammissibile poiché introduce un thema decidendum completamente nuovo rispetto al primo grado posto che l'unica azione di ingiustificato arricchimento proposta in primo grado è stata rivolta direttamente all'ente pubblico e non al funzionario.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00)
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 241/2019 e nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre Iva Cpa e rimborso spese generali al 15%;
Dà atto che ricorrono i presupposti processali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il presidente estensore
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 702/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 17.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Iona giusta procura in calce all'atto di citazione
[...]
in appello
APPELLANTE
in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Romolo Villirillo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 682/2015, emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.11.2015 (1825/2015 R.G.A.C.), e conseguentemente condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di euro 8.987,43, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
[...]
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario”;
Per parte appellata … “1)Rigettare l'appello proposto dalla per essere lo Parte_1 stesso nullo, inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato sia in fatto che in diritto;
2)
Condannare la al pagamento della somma di € 3.000,00 o quella maggiore Parte_1
o minore che verrà provata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, in favore del
[...]
, a titolo di responsabilità aggravata ed ex art. 96 C.p.c., oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze legale del doppio grado di giudizio oltre 15%, CAP ed IVA come per legge”:
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 682/2015 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Crotone , in favore della per un importo pari ad Euro 8.987,43 Parte_1 oltre accessori di legge, sulla base delle fatture n. 33/2009, n. 41/2009, n. 43/2009, n. 55/2009, n.
56/2009, n. 59/2009, n. 70/2009, n. 180/2009, n. 371/2013, n. 432/2013 e n. 434/2013, emesse in relazione ad una asserita fornitura di merce. Con l'atto di opposizione il comune oltre a sollevare una serie di questioni procedurali ormai superate, per quello che qui ancora interessa ha eccepito la mancanza delle condizioni per l'insorgere di una valida obbligazione contrattuale in difetto del requisito di forma, contratto scritto, richiesto a pena di nullità.
La costituendosi in giudizio ha, a sua volta sollevato eccezioni di carattere Parte_1 formale ormai non più in discussione e, nel merito, ha invocato l'applicazione della normativa prevista dagli artt. 191 comma 3 e 194 TUEL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in subordine, ha invocato l'azione residuale di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
Pertanto, la società convenuta, ha insistito per il rigetto dell'opposizione nonché nella condanna del al risarcimento del danni subiti in conseguenza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 CP_1
c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testi.
Con Sentenza n. 241/2019 resa il 22.02.2019 il Tribunale di Crotone ha così provveduto: “1) Rigetta le eccezioni preliminari formulate dal in ordine alla Controparte_1 nullità della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione ed alla nullità della notifica del ricorso monitorio per incompletezza della copia notificata da controparte del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. 2) Rigetta l'eccezione preliminare formulata da
[...]
[...] [...]
relativa alla nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto della normativa Controparte_2 vigente sul PCT. 3) Per le ragioni esplicitate nella parte motiva, accoglie l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 682/2015 Controparte_1
R. Ing., emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.11.2015 nel fascicolo n. 1825/2015 R.G.A.C. 4)
Rigetta la richiesta formulata dall'opposta di condanna del al riconoscimento del debito CP_1 fuori bilancio ex art. 194 TUEL. 5) Rigetta la richiesta formulata dall'opposta di condanna del al risarcimento del danno contrattuale ex art. 1218 c.c. 6) Rigetta la richiesta formulata CP_1 dall'opposta di condanna del ex art. 2041 c.c. 7) Rigetta la richiesta formulata CP_1 dall'opponente di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 682/2015 sul presupposto che la non ha dimostrato la stipulazione di Controparte_2 un contratto scritto concluso con l'Ente Comunale e dunque tale circostanza, implicherebbe, ai sensi dell'art. 191 TUEL, c. 4, che il rapporto obbligatorio debba intendersi instaurato tra il privato ed il funzionario, amministratore o dipendente che ha richiesto la fornitura.
Ha rigettato di conseguenza il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. nei confronti del in quanto appunto, nessun rapporto contrattuale è intercorso tra l'ente CP_1 comunale e la società.
Ha altresì rigettato la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto in caso di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni sono state assunte senza un previo contratto sorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore e ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo PEC in data 01.04.2019.
Con comparsa depositata in data 24.09.2019 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, il quale, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, nel
[...] merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito della soppressione della III Sezione Civile con decreto di riassegnazione del 29.10.2024, la causa è stata assegnata alla II Sezione Civile e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025. L'udienza del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 14 febbraio 2025 comunicato in data 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1 Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2 Con primo e articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuta provata l'esecuzione della fornitura oggetto delle fatture, ha rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di un contratto concluso per iscritto con l'ente pubblico,senza considerare che ai fini del rispetto della forma scritta non era richiesta la contestualità dell'assunzione delle obbligazioni dovendo qui trovare applicazione l'art. 17 del regio decreto
2440/2023 nella al quale doveva ritenersi applicabile il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 19799 del 2018 secondo cui non è necessario che il 'rapporto epistolare' si attui esclusivamente mediante 'lettere spedite e ricevute' (come si legge negli avvisi di accertamento riprodotti nel ricorso), perchè a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu;
il che rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della 'prova dell'avvenuta trasmissione tra le parti>
In ogni caso la necessità di un contratto scritto e di una previa deliberazione di spesa nel caso in esame deve ritenersi superata dal carattere urgente dei lavori, pienamente confermato dalle deposizioni testimoniali raccolte in giudizio.
Il motivo è infondato in entrambe le articolazioni.
La prima delle due in realtà più che infondata è inammissibile poiché l'appellante non indica nel caso in esame quali siano gli atti in cui comunque si sarebbe regolarmente seppur separatamente manifestata la volontà di entrambi i contraenti: l'unica documentazione prodotta a sostegno del pagamento è, infatti, costituita dalle fatture e, quindi, da documenti di carattere unilaterale.
Quanto al requisito dell'urgenza deve qui in primo luogo osservarsi che la norma applicabile al caso in esame è l'art. 191 TUEL e che tale norma definisce come lavori urgenti quelli < cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile >. Va poi rilevato che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non si riferiscono a lavori ma ad acquisti di materiale e riguardano annualità tra di loro diverse e molto distanti senza che dai documenti stessi sia possibile, ovviamente, risalire alla natura dei lavori cui esse si riferiscono. La natura urgente dei lavori per i quali sono stati acquistati i materiali di cui si discute, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non risulta in alcun modo confermata dall'espletamento della prova testimoniale. L'unico teste che abbia fatto riferimento alla natura urgente dei lavori, infatti, è il teste il quale tuttavia si è limitato ad affermare che il materiale di cui si tratta fu utilizzato per Tes_1
l'esecuzione di alcuni lavori urgenti sulla rete idrica e fognaria senza, tuttavia, specificare in alcun modo quale evento imprevedibile avesse determinato la necessità dell'intervento urgente né in cosa questo intervento sia consistito. Gli altri testi, si sono limitati a confermare che la merce risultante dalle fatture fu effettivamente utilizzate per scopi pubblici ( interventi al cimitero o su edifici scolastici ) senza fare alcun riferimento alle circostante urgenti che impedirono il rispetto delle procedure.
In ogni caso deve qui precisarsi che il carattere urgente della spesa avrebbe soltanto consentito all'ente di adottare la speciale procedura per l'approvazione dei debiti fuori bilancio in difetto della quale nessuna obbligazione potrebbe ritenersi in ogni caso assunta, in termini Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma
1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta
"ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144. ( Cass. 1510/2015)
2.3.
Con un secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ricorre il presupposto della residualità per l'esperimento della domanda ex art. 2041
c.c. senza considerare che sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1995 spettando al funzionario pubblico, tenuto al pagamento nei confronti del privato, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, il terzo contraente può esercitare detta azione in surroga contestualmente a quella esercitata nei confronti del funzionario. Il motivo per come formulato è inammissibile poiché introduce un thema decidendum completamente nuovo rispetto al primo grado posto che l'unica azione di ingiustificato arricchimento proposta in primo grado è stata rivolta direttamente all'ente pubblico e non al funzionario.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00)
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 241/2019 e nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre Iva Cpa e rimborso spese generali al 15%;
Dà atto che ricorrono i presupposti processali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il presidente estensore
Silvana Ferriero