TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. ON BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8919 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI MICELI SILVIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. SPECIALE DEBORA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Vanno, a questo punto, esaminata le domande di addebito recipro- camente formulate da entrambe le parti.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussi- stenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
- 2 -
accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso in esame, la ricorrente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'abbandono del domicilio familiare da parte del e ad una relazione sentimentale intrattenuta dallo CP_1
stesso.
Secondo il resistente, invece, il rapporto si sarebbe incrinato a causa dei comportamenti della ricorrente che avrebbe agito con arroganza e prepotenza, non curandosi delle esigenze del marito.
Il resistente, tuttavia, non ha fornito prova di tali assunti, non artico- lando richieste istruttorie sul punto.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria, risultano provati l'allontanamento del dall'abitazione familiare, nonché la CP_1
relazione sentimentale intrapresa dallo stesso (vedi verbale di udienza del 22 ottobre 2024).
- 3 -
Invero, secondo la Suprema Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei con- fronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamen- to sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. Ordi- nanza n. 11792/2021).
Ed ancora, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbli- go di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si con- stati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale “(Cass. 16859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo tra l'altro il re- sistente dimostrato che l'allontanamento dalla casa familiare sia sta- to determinato dal comportamento dell'altro coniuge, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente appare meritevole di acco-
- 4 -
glimento.
Al contrario e per le medesime considerazioni, va rigettata la richie- sta di addebito formulata dal resistente.
❖❖❖
Passando alla domanda di affidamento della figlia minore
[...]
Per_
(nata a [...] il [...]), ritiene il Tribunale di con- fermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domici- lio prevalente presso la madre, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 1 febbraio 2023.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, sebbene parte ricorrente abbia tardivamente solle- citato, con note del 24 giugno 2025, l'affidamento super esclusivo della minore, non sono emersi elementi che possano indurre a rite- nere pregiudizievole per peraltro prossima al raggiungi- Per_2
mento della maggiore età, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
- 5 -
Invero, in sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha riferito:
“Non ho mai negato che mio marito sia stato un buon padre con i suoi figli.
Anche per quanto riguarda gli aspetti economici, il sig. ha sem- CP_1
pre versato il mantenimento per i figli” [vedi verbale di udienza del 17 gennaio 2023].
Nelle note scritte del 24 giugno 2025, ha poi Parte_1
confermato che il resistente ha sempre corrisposto l'assegno di man- tenimento stabilito con ordinanza presidenziale, pur omettendo di corrispondere la quota di spese straordinarie [vedi note per la tratta- zione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 giugno 2025].
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la minore secondo accordi liberamente presi che tengano conto della volontà della figlia.
Già in sede presidenziale, invero, in considerazione dell'età e del rifiuto della minore di incontrare il padre, all'esito delle ragioni esposte dalla ragazza in occasione del suo ascolto, si era ritenuto di non intervenire in modo forzato, prevedendo incontri liberi nel ri- spetto della volontà della minore e dei suoi vissuti.
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente della figlia minore presso la madre, l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si
- 6 -
esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile,
- 7 -
sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affida- tario può giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito che il lavora CP_1
come autotrasportatore.
In particolare, lo stesso resistente, in sede di udienza presiden- ziale, ha dichiarato: “Lavoro a tempo determinato e guadagno circa 1400 euro mensili” [vedi verbale di udienza del 17 gennaio 2023].
La ricorrente, invece, in ricorso, ha riferito di lavorare come addetta alle pulizie con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, percependo uno stipendio pari a circa € 700,00 [vedi ricorso].
La stessa ha poi prodotto una singola busta paga riferibile alla men- silità di maggio 2023, dell'importo pari ad € 368,00 mensili.
In considerazione dei superiori indici e a fronte della scarna docu- mentazione reddituale prodotta, appare opportuno confermare a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la fi- glia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
- 8 -
In considerazione dei tempi di permanenza della minore presso la madre e conformemente a quanto previsto in sede di ordinanza pre- sidenziale, va inoltre disposto che la madre percepisca per intero l'assegno unico per la figlia.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il ricono- scimento di un assegno in favore della medesima.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa, gode di un reddito e vive nella casa popolare assegnatale.
In definitiva, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti, non pare sussistere tra le stesse uno squilibrio tale da giustifi- care un contributo al mantenimento a carico del marito in favore della moglie.
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della cri- si coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del-
- 9 -
la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
❖❖❖
Con riferimento, invece, all'ulteriore domanda di pagamento di una quota di un finanziamento avanzata dal resistente in memoria di- fensiva, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla leg- ge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qua- lificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tale domanda, essendo la stessa soggetta al rito ordi- nario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
- 10 -
), da addebitarsi alla condotta del resi- C.F._2
stente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• dispone che la figlia minore nata il [...], sia af- Per_2
fidata congiuntamente a entrambi i genitori;
la stessa vivrà con la madre con facoltà del padre di incontrarla e tenerla con sé se- condo quanto previsto in parte motiva;
• assegna la casa coniugale in favore della ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di
Pers contributo per il mantenimento della figlia, da corrispondere tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secon- do gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motiva- zione;
• dispone che l'assegno unico per la figlia minore sia per- Per_2
cepito per intero dalla madre;
Parte_1
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• dichiara inammissibile la domanda di pagamento avanzata da parte resistente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e
- 11 -
per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
ON BR
- 12 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. ON BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8919 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI MICELI SILVIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. SPECIALE DEBORA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Vanno, a questo punto, esaminata le domande di addebito recipro- camente formulate da entrambe le parti.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussi- stenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
- 2 -
accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso in esame, la ricorrente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'abbandono del domicilio familiare da parte del e ad una relazione sentimentale intrattenuta dallo CP_1
stesso.
Secondo il resistente, invece, il rapporto si sarebbe incrinato a causa dei comportamenti della ricorrente che avrebbe agito con arroganza e prepotenza, non curandosi delle esigenze del marito.
Il resistente, tuttavia, non ha fornito prova di tali assunti, non artico- lando richieste istruttorie sul punto.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria, risultano provati l'allontanamento del dall'abitazione familiare, nonché la CP_1
relazione sentimentale intrapresa dallo stesso (vedi verbale di udienza del 22 ottobre 2024).
- 3 -
Invero, secondo la Suprema Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei con- fronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamen- to sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. Ordi- nanza n. 11792/2021).
Ed ancora, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbli- go di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si con- stati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale “(Cass. 16859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo tra l'altro il re- sistente dimostrato che l'allontanamento dalla casa familiare sia sta- to determinato dal comportamento dell'altro coniuge, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente appare meritevole di acco-
- 4 -
glimento.
Al contrario e per le medesime considerazioni, va rigettata la richie- sta di addebito formulata dal resistente.
❖❖❖
Passando alla domanda di affidamento della figlia minore
[...]
Per_
(nata a [...] il [...]), ritiene il Tribunale di con- fermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domici- lio prevalente presso la madre, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 1 febbraio 2023.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, sebbene parte ricorrente abbia tardivamente solle- citato, con note del 24 giugno 2025, l'affidamento super esclusivo della minore, non sono emersi elementi che possano indurre a rite- nere pregiudizievole per peraltro prossima al raggiungi- Per_2
mento della maggiore età, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
- 5 -
Invero, in sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha riferito:
“Non ho mai negato che mio marito sia stato un buon padre con i suoi figli.
Anche per quanto riguarda gli aspetti economici, il sig. ha sem- CP_1
pre versato il mantenimento per i figli” [vedi verbale di udienza del 17 gennaio 2023].
Nelle note scritte del 24 giugno 2025, ha poi Parte_1
confermato che il resistente ha sempre corrisposto l'assegno di man- tenimento stabilito con ordinanza presidenziale, pur omettendo di corrispondere la quota di spese straordinarie [vedi note per la tratta- zione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 giugno 2025].
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la minore secondo accordi liberamente presi che tengano conto della volontà della figlia.
Già in sede presidenziale, invero, in considerazione dell'età e del rifiuto della minore di incontrare il padre, all'esito delle ragioni esposte dalla ragazza in occasione del suo ascolto, si era ritenuto di non intervenire in modo forzato, prevedendo incontri liberi nel ri- spetto della volontà della minore e dei suoi vissuti.
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente della figlia minore presso la madre, l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si
- 6 -
esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile,
- 7 -
sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affida- tario può giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito che il lavora CP_1
come autotrasportatore.
In particolare, lo stesso resistente, in sede di udienza presiden- ziale, ha dichiarato: “Lavoro a tempo determinato e guadagno circa 1400 euro mensili” [vedi verbale di udienza del 17 gennaio 2023].
La ricorrente, invece, in ricorso, ha riferito di lavorare come addetta alle pulizie con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, percependo uno stipendio pari a circa € 700,00 [vedi ricorso].
La stessa ha poi prodotto una singola busta paga riferibile alla men- silità di maggio 2023, dell'importo pari ad € 368,00 mensili.
In considerazione dei superiori indici e a fronte della scarna docu- mentazione reddituale prodotta, appare opportuno confermare a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la fi- glia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
- 8 -
In considerazione dei tempi di permanenza della minore presso la madre e conformemente a quanto previsto in sede di ordinanza pre- sidenziale, va inoltre disposto che la madre percepisca per intero l'assegno unico per la figlia.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il ricono- scimento di un assegno in favore della medesima.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa, gode di un reddito e vive nella casa popolare assegnatale.
In definitiva, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti, non pare sussistere tra le stesse uno squilibrio tale da giustifi- care un contributo al mantenimento a carico del marito in favore della moglie.
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della cri- si coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del-
- 9 -
la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
❖❖❖
Con riferimento, invece, all'ulteriore domanda di pagamento di una quota di un finanziamento avanzata dal resistente in memoria di- fensiva, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla leg- ge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qua- lificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tale domanda, essendo la stessa soggetta al rito ordi- nario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
- 10 -
), da addebitarsi alla condotta del resi- C.F._2
stente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• dispone che la figlia minore nata il [...], sia af- Per_2
fidata congiuntamente a entrambi i genitori;
la stessa vivrà con la madre con facoltà del padre di incontrarla e tenerla con sé se- condo quanto previsto in parte motiva;
• assegna la casa coniugale in favore della ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di
Pers contributo per il mantenimento della figlia, da corrispondere tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secon- do gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motiva- zione;
• dispone che l'assegno unico per la figlia minore sia per- Per_2
cepito per intero dalla madre;
Parte_1
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• dichiara inammissibile la domanda di pagamento avanzata da parte resistente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e
- 11 -
per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
ON BR
- 12 -