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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28832 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Giuseppe Pecchio n. 1, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Raffaele Santoro P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Desio (MB), via Del Guado n. 61, codice fiscale: CP_1
con l'avv. Massimiliano Bianchi P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
I) confermare, per i motivi in fatto e in diritto di cui in atti, il decreto ingiuntivo opposto n. 9508/2023 rg. n. 3346/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 19-24/05/2023, e comunque condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della CP_1 somma di € 10.987,08 per capitale, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo, salva la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
II) condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si chiede disporsi la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la merce elencata nella fattura n. 595/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.8248 / 2 02/05/2022, N.8341 / 2 Parte_1
03/05/2022, N.8441 / 2 04/05/2022, N.8532 / 2 05/05/2022, N.8538 / 2 05/05/2022, N.8583 / 2 06/05/2022, N.8797 / 2 10/05/2022, N.8822 / 2
10/05/2022, N.8823 / 2 10/05/2022, N.8881 / 2 11/05/2022, N.8956 / 2
11/05/2022, N.8990 / 2 12/05/2022, N.9070 / 2 12/05/2022, N.9253 / 2 16/05/2022, N.9304 / 2 16/05/2022, N.9559 / 2 19/05/2022, N.9657 / 2 20/05/2022, N.9689 / 2 20/05/2022, N.9934 / 2 24/05/2022, N.10001 / 2 25/05/2022, N.10019 / 2 25/05/2022, N.10080 / 2 25/05/2022, N.10259 / 2 27/05/2022, N.10374 / 2 31/05/2022, N.10384 / 2 31/05/2022, N.10390 / 2 31/05/2022 prodotti sub. doc. 5 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
2) Vero che la merce elencata nella fattura n. 721/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N. 10559 / 2 01/06/2022, N.10578 / 2 Parte_1
03/06/2022, N.10634 / 2 06/06/2022, N.10680 / 2 06/06/2022, N.10704 / 2 06/06/2022, N.10799 / 2 07/06/2022, N.10896 / 2 08/06/2022, N.11109 / 2 10/06/2022, N.11125 / 2 10/06/2022, N.11185 / 2 11/06/2022, N.11217 / 2
13/06/2022, N.11231 / 2 13/06/2022, N.11313 / 2 14/06/2022, N.11315 / 2
14/06/2022, N.11358 / 2 14/06/2022, N.11367 / 2 14/06/2022, N.11577 / 2 16/06/2022, N.11663 / 2 17/06/2022, N.11737 / 2 20/06/2022, N.11772 / 2
20/06/2022, N.11806 / 2 21/06/2022, N.11812 / 2 21/06/2022, N.11876 / 2
2 21/06/2022, N.11888 / 2 21/06/2022, N.11898 / 2 21/06/2022, N.12053 / 2 23/06/2022, N.12129 / 2 23/06/2022, N.12517 / 2 29/06/2022 prodotti sub. doc. 6 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
3) Vero che la merce elencata nella fattura n. 835/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.12921 / 2 04/07/2022, N.12981 / 2 Parte_1
05/07/2022, N.12991 / 2 05/07/2022, N.13582 / 2 12/07/2022, N.13645 / 2 12/07/2022, N.13828 / 2 14/07/2022, N.13839 / 2 14/07/2022, N.14011 / 2 15/07/2022, N.14227 / 2 19/07/2022, N.14245 / 2 19/07/2022, N.14349 / 2 20/07/2022, N.14374 / 2 20/07/2022, N.14494 / 2 21/07/2022, N.14563 / 2 22/07/2022, N.14955 / 2 27/07/2022, N.15002 / 2 27/07/2022, prodotti sub. doc. 7 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
4) Vero che la merce elencata nella fattura n. 905/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.15926 / 2 31/08/2022, N.15931 / 2 Parte_1
31/08/2022, N.15994 / 2 31/08/2022, N.16018 / 2 31/08/2022, N.16020 / 2 31/08/2022, prodotti sub. doc. 8 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
5) Vero che la merce elencata nella fattura n. 1021/2022 è stata consegnata a così e come risulta dal DDT N.16109 / 2 01/09/2022, prodotto Parte_1 sub. doc. 9 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
6) Vero che lo scambio di conversazioni whatsapp e le immagini di cui al doc. 10 fascicolo convenuta opposta è riferito alle comunicazioni intercorse tra il sig. addetto vendite e consegne di e il sig. Persona_1 CP_1 Pt_2
, legale rappresentante di
[...] Parte_1
Si indica a teste:
, c/o Persona_1 CP_1
B) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle istanze istruttorie di controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria col medesimo teste già indicato.
IN OGNI CASO
Condannare la alla integrale rifusione delle spese e dei compensi Parte_1 professionali di causa, ivi compreso il rimborso forfetario e oneri di legge.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9508/2023 pubblicato in data 24/05/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 10.987,08 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di ricambi per automobili.
A sostegno è stato dedotto che “…non tutta la merce, elencata nelle fatture allegate a supporto del decreto ingiuntivo opposto, è stata effettivamente consegnata”.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero la convenuta, costituendosi, ha depositato i documenti di trasporto della merce di cui alle fatture azionate, debitamente sottoscritti ancorché dal solo vettore.
Ebbene, se è vero che i documenti di trasporto firmati solo dal vettore non provano da sé che la merce è stata recapitata costituendo meri indizi al riguardo, tuttavia è significativo che gli stessi non sono stati in alcun modo disconosciuti o contestati dalla società ingiunta.
Se a ciò si aggiunge che non ha negato la ricezione di tutta la Parte_1
merce bensì solo di una parte, senza tuttavia specificare quale, deve allora
4 concludersi che l'opposizione è stata in realtà promossa al solo fine di ritardare un pagamento dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9508/2023 pubblicato in data 24/05/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28832 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Giuseppe Pecchio n. 1, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Raffaele Santoro P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Desio (MB), via Del Guado n. 61, codice fiscale: CP_1
con l'avv. Massimiliano Bianchi P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
I) confermare, per i motivi in fatto e in diritto di cui in atti, il decreto ingiuntivo opposto n. 9508/2023 rg. n. 3346/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 19-24/05/2023, e comunque condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della CP_1 somma di € 10.987,08 per capitale, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo, salva la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
II) condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si chiede disporsi la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la merce elencata nella fattura n. 595/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.8248 / 2 02/05/2022, N.8341 / 2 Parte_1
03/05/2022, N.8441 / 2 04/05/2022, N.8532 / 2 05/05/2022, N.8538 / 2 05/05/2022, N.8583 / 2 06/05/2022, N.8797 / 2 10/05/2022, N.8822 / 2
10/05/2022, N.8823 / 2 10/05/2022, N.8881 / 2 11/05/2022, N.8956 / 2
11/05/2022, N.8990 / 2 12/05/2022, N.9070 / 2 12/05/2022, N.9253 / 2 16/05/2022, N.9304 / 2 16/05/2022, N.9559 / 2 19/05/2022, N.9657 / 2 20/05/2022, N.9689 / 2 20/05/2022, N.9934 / 2 24/05/2022, N.10001 / 2 25/05/2022, N.10019 / 2 25/05/2022, N.10080 / 2 25/05/2022, N.10259 / 2 27/05/2022, N.10374 / 2 31/05/2022, N.10384 / 2 31/05/2022, N.10390 / 2 31/05/2022 prodotti sub. doc. 5 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
2) Vero che la merce elencata nella fattura n. 721/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N. 10559 / 2 01/06/2022, N.10578 / 2 Parte_1
03/06/2022, N.10634 / 2 06/06/2022, N.10680 / 2 06/06/2022, N.10704 / 2 06/06/2022, N.10799 / 2 07/06/2022, N.10896 / 2 08/06/2022, N.11109 / 2 10/06/2022, N.11125 / 2 10/06/2022, N.11185 / 2 11/06/2022, N.11217 / 2
13/06/2022, N.11231 / 2 13/06/2022, N.11313 / 2 14/06/2022, N.11315 / 2
14/06/2022, N.11358 / 2 14/06/2022, N.11367 / 2 14/06/2022, N.11577 / 2 16/06/2022, N.11663 / 2 17/06/2022, N.11737 / 2 20/06/2022, N.11772 / 2
20/06/2022, N.11806 / 2 21/06/2022, N.11812 / 2 21/06/2022, N.11876 / 2
2 21/06/2022, N.11888 / 2 21/06/2022, N.11898 / 2 21/06/2022, N.12053 / 2 23/06/2022, N.12129 / 2 23/06/2022, N.12517 / 2 29/06/2022 prodotti sub. doc. 6 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
3) Vero che la merce elencata nella fattura n. 835/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.12921 / 2 04/07/2022, N.12981 / 2 Parte_1
05/07/2022, N.12991 / 2 05/07/2022, N.13582 / 2 12/07/2022, N.13645 / 2 12/07/2022, N.13828 / 2 14/07/2022, N.13839 / 2 14/07/2022, N.14011 / 2 15/07/2022, N.14227 / 2 19/07/2022, N.14245 / 2 19/07/2022, N.14349 / 2 20/07/2022, N.14374 / 2 20/07/2022, N.14494 / 2 21/07/2022, N.14563 / 2 22/07/2022, N.14955 / 2 27/07/2022, N.15002 / 2 27/07/2022, prodotti sub. doc. 7 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
4) Vero che la merce elencata nella fattura n. 905/2022 è stata consegnata a così e come risulta dai DDT N.15926 / 2 31/08/2022, N.15931 / 2 Parte_1
31/08/2022, N.15994 / 2 31/08/2022, N.16018 / 2 31/08/2022, N.16020 / 2 31/08/2022, prodotti sub. doc. 8 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
5) Vero che la merce elencata nella fattura n. 1021/2022 è stata consegnata a così e come risulta dal DDT N.16109 / 2 01/09/2022, prodotto Parte_1 sub. doc. 9 fascicolo convenuta opposta che si rammostra?
6) Vero che lo scambio di conversazioni whatsapp e le immagini di cui al doc. 10 fascicolo convenuta opposta è riferito alle comunicazioni intercorse tra il sig. addetto vendite e consegne di e il sig. Persona_1 CP_1 Pt_2
, legale rappresentante di
[...] Parte_1
Si indica a teste:
, c/o Persona_1 CP_1
B) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle istanze istruttorie di controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria col medesimo teste già indicato.
IN OGNI CASO
Condannare la alla integrale rifusione delle spese e dei compensi Parte_1 professionali di causa, ivi compreso il rimborso forfetario e oneri di legge.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9508/2023 pubblicato in data 24/05/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 10.987,08 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di ricambi per automobili.
A sostegno è stato dedotto che “…non tutta la merce, elencata nelle fatture allegate a supporto del decreto ingiuntivo opposto, è stata effettivamente consegnata”.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero la convenuta, costituendosi, ha depositato i documenti di trasporto della merce di cui alle fatture azionate, debitamente sottoscritti ancorché dal solo vettore.
Ebbene, se è vero che i documenti di trasporto firmati solo dal vettore non provano da sé che la merce è stata recapitata costituendo meri indizi al riguardo, tuttavia è significativo che gli stessi non sono stati in alcun modo disconosciuti o contestati dalla società ingiunta.
Se a ciò si aggiunge che non ha negato la ricezione di tutta la Parte_1
merce bensì solo di una parte, senza tuttavia specificare quale, deve allora
4 concludersi che l'opposizione è stata in realtà promossa al solo fine di ritardare un pagamento dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9508/2023 pubblicato in data 24/05/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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