Articolo 12 della Legge 30 aprile 1999, n. 120
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 maggio 1999
Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione
europea) 1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61 , le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".
Entrata in vigore il 4 maggio 1999