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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Nicolo' CECCHIN
e
C.F. , nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Antonio DAL BEN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) La SI.ra continuerà a vivere con il figlio presso Pt_1 Persona_1
l'abitazione di Colceresa (VI), Via Divisione Julia, n. 5/int. 1;
1 2) il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio minore:
- un week-end ogni 15 giorni, a partire dal venerdì sera, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della nonna materna, sino alla domenica sera alle ore 19:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì, dalle ore 17:30 alle ore
20:30. Nelle settimane in cui il padre non avrà il turno di responsabilità genitoriale durante il week-end, il giorno infrasettimanale potrà essere individuato nel giovedì, compatibilmente con le eSIenze di studio e gli impegni extrascolastici del minore;
- durante le vacanze di Natale, trascorrerà sette giorni con il papà, Per_1 alternando di anno in anno il giorno di Natale con la mamma e quello di Capodanno con il papà; durante le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il Per_1 giorno di Pasqua con il papà ed il Lunedì in Albis con la mamma. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Nella gestione del diritto di visita, ciascun genitore terrà prevalentemente in considerazione le eSIenze di studio ed extrascolastiche del minore, nonché le eSIenze lavorative dell'altro genitore, garantendo una certa flessibilità nella gestione dei turni di responsabilità genitoriale, anche in ragione delle attività lavorative dei genitori, entrambe caratterizzate da trasferte anche all'estero.
5) I coniugi concordano che, a breve, la SI.ra trasferirà la propria Parte_1 residenza e quella del figlio presso la nuova abitazione sita in Persona_1
MA d'NO (VI), Via Don G. Minzoni, n.
3. Il SI. si obbliga fin d'ora Per_1
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al cambio di residenza del figlio minore. Quando si trasferirà presso la nuova residenza, per i periodi del Per_1 turno paterno di responsabilità genitoriale, la SI.ra si impegna ad Pt_1 accompagnare il figlio presso l'abitazione della nonna materna, sita in Colceresa
(VI), Via G. Marconi, n. 109, ove il padre potrà passare a prendere e riaccompagnare il figlio.
2 6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 585,00, entro il Per_1 giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio minore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. 7) L'assegno unico per figlio a carico sarà interamente percepito dalla SI.ra ed in tal senso il SI. si impegna a rendere dichiarazione utile. Pt_1 Per_1
8) Nessun importo verrà corrisposto a titolo di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
9) Il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 3.000,00 come stabilito nel Per_1 Pt_1 punto 7 del verbale di comparizione personale dei coniugi nel procedimento per la separazione consensuale rubricato al n. 1721/2022 R.G. Tribunale di Vicenza, il cui contenuto qui si intende richiamato. La corresponsione avverrà mediante assegno circolare portante la somma di € 3.000,00, intestato alla SI.ra , che il SI. Parte_1 consegnerà alla SI.ra il giorno del deposito delle note scritte per Per_1 Pt_1
l'udienza cartolare nella presente procedura.
10) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con riferimento al figlio minore.
12) Spese legali compensate.
13) Gli scriventi rinunciano ai termini per gli scritti conclusivi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
3 matrimonio concordatario da essi contratto in ON EN (VI) in data 9/06/2012.
All'esito dell'udienza del 9/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/06/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche
4 l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto con riferimento al figlio minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in ON EN (VI) il 9/06/2012 alle condizioni in CP_1 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON EN (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno
2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 23.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Nicolo' CECCHIN
e
C.F. , nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Antonio DAL BEN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) La SI.ra continuerà a vivere con il figlio presso Pt_1 Persona_1
l'abitazione di Colceresa (VI), Via Divisione Julia, n. 5/int. 1;
1 2) il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio minore:
- un week-end ogni 15 giorni, a partire dal venerdì sera, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della nonna materna, sino alla domenica sera alle ore 19:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì, dalle ore 17:30 alle ore
20:30. Nelle settimane in cui il padre non avrà il turno di responsabilità genitoriale durante il week-end, il giorno infrasettimanale potrà essere individuato nel giovedì, compatibilmente con le eSIenze di studio e gli impegni extrascolastici del minore;
- durante le vacanze di Natale, trascorrerà sette giorni con il papà, Per_1 alternando di anno in anno il giorno di Natale con la mamma e quello di Capodanno con il papà; durante le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il Per_1 giorno di Pasqua con il papà ed il Lunedì in Albis con la mamma. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Nella gestione del diritto di visita, ciascun genitore terrà prevalentemente in considerazione le eSIenze di studio ed extrascolastiche del minore, nonché le eSIenze lavorative dell'altro genitore, garantendo una certa flessibilità nella gestione dei turni di responsabilità genitoriale, anche in ragione delle attività lavorative dei genitori, entrambe caratterizzate da trasferte anche all'estero.
5) I coniugi concordano che, a breve, la SI.ra trasferirà la propria Parte_1 residenza e quella del figlio presso la nuova abitazione sita in Persona_1
MA d'NO (VI), Via Don G. Minzoni, n.
3. Il SI. si obbliga fin d'ora Per_1
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al cambio di residenza del figlio minore. Quando si trasferirà presso la nuova residenza, per i periodi del Per_1 turno paterno di responsabilità genitoriale, la SI.ra si impegna ad Pt_1 accompagnare il figlio presso l'abitazione della nonna materna, sita in Colceresa
(VI), Via G. Marconi, n. 109, ove il padre potrà passare a prendere e riaccompagnare il figlio.
2 6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 585,00, entro il Per_1 giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio minore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. 7) L'assegno unico per figlio a carico sarà interamente percepito dalla SI.ra ed in tal senso il SI. si impegna a rendere dichiarazione utile. Pt_1 Per_1
8) Nessun importo verrà corrisposto a titolo di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
9) Il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 3.000,00 come stabilito nel Per_1 Pt_1 punto 7 del verbale di comparizione personale dei coniugi nel procedimento per la separazione consensuale rubricato al n. 1721/2022 R.G. Tribunale di Vicenza, il cui contenuto qui si intende richiamato. La corresponsione avverrà mediante assegno circolare portante la somma di € 3.000,00, intestato alla SI.ra , che il SI. Parte_1 consegnerà alla SI.ra il giorno del deposito delle note scritte per Per_1 Pt_1
l'udienza cartolare nella presente procedura.
10) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con riferimento al figlio minore.
12) Spese legali compensate.
13) Gli scriventi rinunciano ai termini per gli scritti conclusivi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
3 matrimonio concordatario da essi contratto in ON EN (VI) in data 9/06/2012.
All'esito dell'udienza del 9/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/06/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche
4 l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto con riferimento al figlio minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in ON EN (VI) il 9/06/2012 alle condizioni in CP_1 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON EN (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno
2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 23.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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