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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3570/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e Controparte_2
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980.
L' si è costituito, contestando la presenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del CP_1 beneficio richiesto.
All'udienza di comparizione delle parti del 1° dicembre 2025 l' ha chiesto un breve rinvio CP_1 per consentire il deposito di eventuale riconoscimento in autotutela del requisito sanitario.
All'odierna udienza l' ha comunicato di aver provveduto a depositare il verbale in autotutela CP_1 dell'11.12.2025, con il quale l' ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di CP_3 accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, la ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna alle spese di lite, mentre l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 15/12/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e Controparte_2
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980.
L' si è costituito, contestando la presenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del CP_1 beneficio richiesto.
All'udienza di comparizione delle parti del 1° dicembre 2025 l' ha chiesto un breve rinvio CP_1 per consentire il deposito di eventuale riconoscimento in autotutela del requisito sanitario.
All'odierna udienza l' ha comunicato di aver provveduto a depositare il verbale in autotutela CP_1 dell'11.12.2025, con il quale l' ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di CP_3 accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, la ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna alle spese di lite, mentre l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 15/12/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri