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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/08/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1333/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1333/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Gherardelli;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
P.IVA_1
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 25/02/2025.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 16/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. Parte_1
506/2020 del 19/10/2020, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2463/2018, ottenuto nei suoi confronti dall' di , Controparte_1 CP_1 con cui ella era stata condannata al pagamento del canone di concessione del servizio di distribuzione delle merende all'interno dell'istituto scolastico. Chiedeva la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'appellato.
Si costituiva l'appellato, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
1 Disattese le istanze istruttorie, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ricostruzione della vicenda processuale
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda processuale svoltasi nel giudizio di primo grado.
L' agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1
quale titolare del Bar Ristorante Frenesia di OL M. & C., allegando di Parte_1 essere creditore nei suoi confronti in ragione dell'ultima rata del contributo per il servizio di fornitura di merende all'interno dell'istituto scolastico, per complessivi € 3.300,00. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Giudice di Pace di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2463/18 RG 3675/18.
Proponeva opposizione l'ingiunta eccependo, in sintesi, la sussistenza di un proprio controcredito risarcitorio derivante dalla condotta scorretta tenuta dall'amministrazione scolastica. Deduceva in particolare che, in data 08/05/2013, una studentessa, dopo avere acquistato una merenda, aveva rinvenuto all'interno di questa un corpo estraneo (poi rivelatosi essere una larva di coleottero) e che l'amministrazione aveva omesso di prelevare la merenda al fine di sottoporla ai necessari controlli in contraddittorio, con ciò consentendo alla studentessa di trattenere la merenda e non impedendo la pubblicazione su social network dell'immagine della merenda inficiata dal corpo estraneo. Secondo l'opponente, tale condotta dell'amministrazione sarebbe contraria alle norme contrattuali e di buona fede, avendo inoltre causato un danno patrimoniale consistito nel calo di fatturato, e dunque un controcredito risarcitorio.
Istruita la causa con prove orali, il Giudice di Pace, con sentenza n. 506/2020 del 19/10/2020, rigettava l'opposizione ritenendo da un lato incontestato il credito dell'amministrazione e dall'altro lato insussistente sia l'illecito che il danno lamentato.
3. L'appello
Con unico, articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'illecito dell'amministrazione.
Secondo l'appellante, in base al contratto stipulato l'istituto scolastico avrebbe dovuto preliminarmente sottoporre a controllo l'alimento contaminato, disponendo l'intervento dell'apposita commissione deputata alla supervisione. L'istituto, pertanto, avrebbe dovuto ritirare l'alimento alla studentessa per evitare la diffusione di informazioni negative, e avendo
2 omesso di fare ciò avrebbe violato la buona fede contrattuale, causando indirettamente discredito all'appellante e un conseguente calo dei ricavi.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, il fatto che nell'alimento venduto dall'appellante fosse presente un corpo estraneo di animale costituisce senza dubbio una violazione da parte sua del contratto stipulato con l'amministrazione scolastica in data 30/08/2010.
Infatti, dalla relazione di parte prodotta dalla stessa appellante in primo grado si evince che “Il campione è stato analizzato al microscopio e l'osservazione ha dimostrato la presenza di una porzione di larva di coleottero. Dimensioni di ¾ mm”1. Per converso, il contratto prevede che il concessionario
“garantisce la fornitura dei prodotti ai prezzi e alle quantità e “prima qualità” risultanti nell'offerta base, con la quale la si è aggiudicata la gara”, e inoltre il “Rispetto delle norme igieniche e sanitarie per la fornitura CP_2 dei prodotti che saranno distribuiti in confezioni ciascuna sigillata o chiusa, nonché per la tenuta degli ambienti assegnati”2.
La presenza di una tale larva di coleottero all'interno dell'alimento distribuito si pone in evidente contrasto con l'obbligo di fornire prodotti di prima qualità e rispettosi delle norme igienico-sanitarie.
È irrilevante, ai fini dell'esonero di responsabilità, la possibilità che la presenza del corpo estraneo fosse dovuta alla contaminazione della farina all'origine o alla contaminazione avvenuta durante l'utilizzo della farina stessa, e che dunque vi fosse già nella fase di lavorazione dell'alimento. Posto infatti che la presenza della larva di coleottero evidenzia un difetto igienico- sanitario nella lavorazione, o comunque nella tenuta dei locali ove tale lavorazione si svolge, in ogni caso tale difetto ricade nella sfera di responsabilità dell'appellante.
Da un lato, ove tale lavorazione fosse stata svolta in proprio dall'appellante, ella assumerebbe la responsabilità diretta della correttezza della procedura seguita;
dall'altro lato, ove tale lavorazione fosse stata svolta da altri, l'appellante assumerebbe comunque, nei confronti del proprio contraente, e dunque dell'amministrazione scolastica, quale destinataria della prestazione di fornitura degli alimenti, la responsabilità di fornire un prodotto conforme alle aspettative contrattuali, e dunque senz'altro privo di larve di coleottero al suo interno. La prestazione configurata nel contratto del 30/08/2010 costituisce infatti un'obbligazione non di mezzi bensì di risultato, essendo l'appellante obbligata non a un facere bensì a un dare, e in particolare a fornire un prodotto di prima qualità, laddove l'eventuale imputabilità ultima della negligente lavorazione della farina da altri eseguita può rilevare unicamente nel rapporto interno tra l'appellante e l'eventuale diverso soggetto che abbia fornito la materia non conforme.
Acclarato quindi che l'appellante era inadempiente rispetto al contratto del 30/08/2010 in relazione sia agli obblighi di pagamento sia a quelli di fornire un prodotto conforme alle aspettative, la pretesa previa convocazione di una commissione al fine di verificare la conformità del prodotto non trova alcun riscontro nel contratto del 30/08/2010.
Il contratto prevede infatti “Accettazione, controllo e supervisione da parte di una apposita Commissione, composta da docenti e studenti (Comitato Studentesco), intesa a verificare, periodicamente, a richiesta e su prodotti campione, la conformità a quanto indicato nella gara”. Tale clausola non prevede affatto, come preteso dall'appellante, una commissione deputata a verificare la fondatezza di eventuali inadempimenti contestati alla concessionaria, alla stregua di una perizia contrattuale in cui le parti rimettano al terzo la valutazione tecnica del fatto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
28511/2018), bensì un organo, composto non da tecnici bensì dagli utenti finali del servizio, ossia docenti e studenti, incaricato di svolgere controlli a campione.
La ratio della clausola in esame non è la tutela della concessionaria del servizio bensì la tutela dell'amministrazione scolastica, come si evince dal fatto che la commissione valutante è composta unicamente da docenti e studenti, e dunque da soggetti riconducibili all'organizzazione scolastica, senza alcuna partecipazione, nel collegio valutante, di soggetti nominati dalla concessionaria. Conseguentemente, il controllo a campione previsto dalla clausola deve ritenersi finalizzato ad individuare eventuali inadempimenti da contestare alla concessionaria, e non anche a valutare, in guisa di perizia contrattuale, la fondatezza tecnica degli inadempimenti già emersi da parte della concessionaria, anche considerando che la commissione in questione, stante la sua composizione, non può in alcun modo considerarsi un soggetto terzo idoneo ad esprimere valutazioni indipendenti rispetto alle parti.
Infine, l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'amministrazione scolastica, in base al principio di buona fede, avrebbe dovuto ritirare l'alimento e vietare le comunicazioni degli studenti sull'argomento è priva di fondamento.
Posto infatti che, come detto sopra, a fronte della fornitura di un prodotto non conforme, la violazione del contratto era stata perpetrata innanzitutto dall'appellante, l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto non può estendersi fino a configurare come doveroso, da parte dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di un potere di limitazione delle comunicazioni e,
4 dunque, di sostanziale censura della notizia al fine di precluderne la diffusione, laddove la notizia del rinvenimento di tale corpo estraneo nell'alimento fornito dalla concessionaria era sia veritiera, visto che la presenza della larva di coleottero è stata accertata dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa parte appellante, sia connotata da pubblico interesse, considerato che il fatto si era verificato nell'ambito della fornitura di alimenti all'interno di un istituto scolastico pubblico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (cfr. Cass. Civ., n. 38215/2021).
Alla luce di tali considerazioni, non è ravvisabile neppure una responsabilità dell'amministrazione scolastica per omessa vigilanza ai sensi dell'art. 2048 c.c., non essendo configurabile come atto illecito ai danni dell'appellante la diffusione, da parte degli studenti, della notizia del rinvenimento del corpo estraneo all'interno dell'alimento.
4. Conclusioni
Per le ragioni finora esposte, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
A fronte del rigetto dell'appello, sussistono inoltre presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante.
Perugia, 20/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 4 di parte appellante 2 Cfr. doc. 2 di parte appellante 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1333/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Gherardelli;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
P.IVA_1
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 25/02/2025.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 16/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. Parte_1
506/2020 del 19/10/2020, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2463/2018, ottenuto nei suoi confronti dall' di , Controparte_1 CP_1 con cui ella era stata condannata al pagamento del canone di concessione del servizio di distribuzione delle merende all'interno dell'istituto scolastico. Chiedeva la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'appellato.
Si costituiva l'appellato, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
1 Disattese le istanze istruttorie, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ricostruzione della vicenda processuale
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda processuale svoltasi nel giudizio di primo grado.
L' agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1
quale titolare del Bar Ristorante Frenesia di OL M. & C., allegando di Parte_1 essere creditore nei suoi confronti in ragione dell'ultima rata del contributo per il servizio di fornitura di merende all'interno dell'istituto scolastico, per complessivi € 3.300,00. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Giudice di Pace di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2463/18 RG 3675/18.
Proponeva opposizione l'ingiunta eccependo, in sintesi, la sussistenza di un proprio controcredito risarcitorio derivante dalla condotta scorretta tenuta dall'amministrazione scolastica. Deduceva in particolare che, in data 08/05/2013, una studentessa, dopo avere acquistato una merenda, aveva rinvenuto all'interno di questa un corpo estraneo (poi rivelatosi essere una larva di coleottero) e che l'amministrazione aveva omesso di prelevare la merenda al fine di sottoporla ai necessari controlli in contraddittorio, con ciò consentendo alla studentessa di trattenere la merenda e non impedendo la pubblicazione su social network dell'immagine della merenda inficiata dal corpo estraneo. Secondo l'opponente, tale condotta dell'amministrazione sarebbe contraria alle norme contrattuali e di buona fede, avendo inoltre causato un danno patrimoniale consistito nel calo di fatturato, e dunque un controcredito risarcitorio.
Istruita la causa con prove orali, il Giudice di Pace, con sentenza n. 506/2020 del 19/10/2020, rigettava l'opposizione ritenendo da un lato incontestato il credito dell'amministrazione e dall'altro lato insussistente sia l'illecito che il danno lamentato.
3. L'appello
Con unico, articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'illecito dell'amministrazione.
Secondo l'appellante, in base al contratto stipulato l'istituto scolastico avrebbe dovuto preliminarmente sottoporre a controllo l'alimento contaminato, disponendo l'intervento dell'apposita commissione deputata alla supervisione. L'istituto, pertanto, avrebbe dovuto ritirare l'alimento alla studentessa per evitare la diffusione di informazioni negative, e avendo
2 omesso di fare ciò avrebbe violato la buona fede contrattuale, causando indirettamente discredito all'appellante e un conseguente calo dei ricavi.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, il fatto che nell'alimento venduto dall'appellante fosse presente un corpo estraneo di animale costituisce senza dubbio una violazione da parte sua del contratto stipulato con l'amministrazione scolastica in data 30/08/2010.
Infatti, dalla relazione di parte prodotta dalla stessa appellante in primo grado si evince che “Il campione è stato analizzato al microscopio e l'osservazione ha dimostrato la presenza di una porzione di larva di coleottero. Dimensioni di ¾ mm”1. Per converso, il contratto prevede che il concessionario
“garantisce la fornitura dei prodotti ai prezzi e alle quantità e “prima qualità” risultanti nell'offerta base, con la quale la si è aggiudicata la gara”, e inoltre il “Rispetto delle norme igieniche e sanitarie per la fornitura CP_2 dei prodotti che saranno distribuiti in confezioni ciascuna sigillata o chiusa, nonché per la tenuta degli ambienti assegnati”2.
La presenza di una tale larva di coleottero all'interno dell'alimento distribuito si pone in evidente contrasto con l'obbligo di fornire prodotti di prima qualità e rispettosi delle norme igienico-sanitarie.
È irrilevante, ai fini dell'esonero di responsabilità, la possibilità che la presenza del corpo estraneo fosse dovuta alla contaminazione della farina all'origine o alla contaminazione avvenuta durante l'utilizzo della farina stessa, e che dunque vi fosse già nella fase di lavorazione dell'alimento. Posto infatti che la presenza della larva di coleottero evidenzia un difetto igienico- sanitario nella lavorazione, o comunque nella tenuta dei locali ove tale lavorazione si svolge, in ogni caso tale difetto ricade nella sfera di responsabilità dell'appellante.
Da un lato, ove tale lavorazione fosse stata svolta in proprio dall'appellante, ella assumerebbe la responsabilità diretta della correttezza della procedura seguita;
dall'altro lato, ove tale lavorazione fosse stata svolta da altri, l'appellante assumerebbe comunque, nei confronti del proprio contraente, e dunque dell'amministrazione scolastica, quale destinataria della prestazione di fornitura degli alimenti, la responsabilità di fornire un prodotto conforme alle aspettative contrattuali, e dunque senz'altro privo di larve di coleottero al suo interno. La prestazione configurata nel contratto del 30/08/2010 costituisce infatti un'obbligazione non di mezzi bensì di risultato, essendo l'appellante obbligata non a un facere bensì a un dare, e in particolare a fornire un prodotto di prima qualità, laddove l'eventuale imputabilità ultima della negligente lavorazione della farina da altri eseguita può rilevare unicamente nel rapporto interno tra l'appellante e l'eventuale diverso soggetto che abbia fornito la materia non conforme.
Acclarato quindi che l'appellante era inadempiente rispetto al contratto del 30/08/2010 in relazione sia agli obblighi di pagamento sia a quelli di fornire un prodotto conforme alle aspettative, la pretesa previa convocazione di una commissione al fine di verificare la conformità del prodotto non trova alcun riscontro nel contratto del 30/08/2010.
Il contratto prevede infatti “Accettazione, controllo e supervisione da parte di una apposita Commissione, composta da docenti e studenti (Comitato Studentesco), intesa a verificare, periodicamente, a richiesta e su prodotti campione, la conformità a quanto indicato nella gara”. Tale clausola non prevede affatto, come preteso dall'appellante, una commissione deputata a verificare la fondatezza di eventuali inadempimenti contestati alla concessionaria, alla stregua di una perizia contrattuale in cui le parti rimettano al terzo la valutazione tecnica del fatto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
28511/2018), bensì un organo, composto non da tecnici bensì dagli utenti finali del servizio, ossia docenti e studenti, incaricato di svolgere controlli a campione.
La ratio della clausola in esame non è la tutela della concessionaria del servizio bensì la tutela dell'amministrazione scolastica, come si evince dal fatto che la commissione valutante è composta unicamente da docenti e studenti, e dunque da soggetti riconducibili all'organizzazione scolastica, senza alcuna partecipazione, nel collegio valutante, di soggetti nominati dalla concessionaria. Conseguentemente, il controllo a campione previsto dalla clausola deve ritenersi finalizzato ad individuare eventuali inadempimenti da contestare alla concessionaria, e non anche a valutare, in guisa di perizia contrattuale, la fondatezza tecnica degli inadempimenti già emersi da parte della concessionaria, anche considerando che la commissione in questione, stante la sua composizione, non può in alcun modo considerarsi un soggetto terzo idoneo ad esprimere valutazioni indipendenti rispetto alle parti.
Infine, l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'amministrazione scolastica, in base al principio di buona fede, avrebbe dovuto ritirare l'alimento e vietare le comunicazioni degli studenti sull'argomento è priva di fondamento.
Posto infatti che, come detto sopra, a fronte della fornitura di un prodotto non conforme, la violazione del contratto era stata perpetrata innanzitutto dall'appellante, l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto non può estendersi fino a configurare come doveroso, da parte dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di un potere di limitazione delle comunicazioni e,
4 dunque, di sostanziale censura della notizia al fine di precluderne la diffusione, laddove la notizia del rinvenimento di tale corpo estraneo nell'alimento fornito dalla concessionaria era sia veritiera, visto che la presenza della larva di coleottero è stata accertata dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa parte appellante, sia connotata da pubblico interesse, considerato che il fatto si era verificato nell'ambito della fornitura di alimenti all'interno di un istituto scolastico pubblico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (cfr. Cass. Civ., n. 38215/2021).
Alla luce di tali considerazioni, non è ravvisabile neppure una responsabilità dell'amministrazione scolastica per omessa vigilanza ai sensi dell'art. 2048 c.c., non essendo configurabile come atto illecito ai danni dell'appellante la diffusione, da parte degli studenti, della notizia del rinvenimento del corpo estraneo all'interno dell'alimento.
4. Conclusioni
Per le ragioni finora esposte, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
A fronte del rigetto dell'appello, sussistono inoltre presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante.
Perugia, 20/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 4 di parte appellante 2 Cfr. doc. 2 di parte appellante 3